Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Architetti - Riconoscimento dei diplomi e dei titoli - Normativa nazionale che limita l'esercizio dell'attività di architetto in funzione della definizione della professione nello Stato membro in cui è stato conseguito il diploma - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/384/CEE, artt. 2 e 10)
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Restrizioni - Art. 56 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) - Oggetto - Esistenza di direttive che comportano il ravvicinamento delle legislazioni - Effetti
[Trattato CE, art. 56 (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE)]
Massima
1. Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2 e 10 della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, lo Stato membro che non permetta ai titolari di un diploma di laurea in architettura rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva di esercitare competenze diverse da quelle che essi potrebbero esercitare nel loro paese di origine in base al titolo rilasciato da quest'ultimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa dello Stato membro ospitante.
Dagli artt. 2 e 10 della detta direttiva emerge che, quando un'attività è abitualmente svolta da architetti titolari di un diploma rilasciato dallo Stato membro ospitante, un architetto migrante titolare di un diploma, certificato o altro titolo ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva deve poter parimenti accedere a tale attività, anche se i suoi diplomi, certificati o altri titoli non implicano necessariamente un'equivalenza sostanziale riguardo alla formazione conseguita. Infatti, pur essendo vero che compete al legislatore nazionale dello Stato membro ospitante definire l'ambito di attività della professione di architetto, dal momento che una determinata attività è considerata da uno Stato membro ricompresa nel detto ambito, l'esigenza del mutuo riconoscimento implica che gli architetti migranti devono poter parimenti accedere a tale attività.
( v. punti 37-38, 45, dispositivo 1 )
2. L'art. 56 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) non mira a riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che le norme interne deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ciò sia e continui ad essere giustificato per il conseguimento degli obiettivi previsti. Allorché direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela di un determinato obiettivo, il ricorso all'art. 56 del Trattato cessa di essere giustificato ed è entro lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione di cui trattasi che vanno effettuati i controlli appropriati e adottati i provvedimenti di tutela.
( v. punti 41-42 )
Parti
Nella causa C-421/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora I. Martínez del Peral e dal signor B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, disponendo, all'art. 10, n. 2, del Real Decreto 28 agosto 1989, n. 1081/1989 (BOE 7 settembre 1989, n. 214, pag. 28449), che i titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), «non possono esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa spagnola», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della detta direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: signor S. Alber
cancelliere: signor R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 24 novembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, disponendo, all'art. 10, n. 2, del Real Decreto 28 agosto 1989, n. 1081/1989 (BOE 7 settembre 1989, n. 214, pag. 28449; in prosieguo: il «regio decreto»), che i titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), «non possono esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa spagnola», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della detta direttiva.
Contesto normativo comunitario
2 L'articolo 1 della direttiva così recita:
«1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.
2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto».
3 L'art. 2 della direttiva dispone quanto segue:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio con il titolo professionale di architetto, alle condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli che rilascia».
4 A termini dell'art. 10 della direttiva:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura da esso rilasciati».
5 L'art. 16 della direttiva prevede che:
«1. Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui ai capitoli II o III, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospiti possono prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.
2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospite con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospite».
Contesto normativo nazionale
6 La direttiva è stata trasposta nell'ordinamento spagnolo per mezzo del regio decreto, che disciplina il riconoscimento dei certificati, diplomi e altri titoli del settore dell'architettura degli Stati membri della Comunità economica europea, nonché l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.
7 I requisiti relativi all'esercizio della professione di architetto in Spagna nonché il diritto di stabilimento sono definiti agli artt. 9 e 10 del regio decreto.
8 L'art. 10 del regio decreto così recita:
«1. Per effetto della loro appartenenza all'ordine degli architetti, i titolari cui fa riferimento il presente regio decreto godono degli stessi diritti e sono soggetti ad obblighi identici rispetto agli architetti spagnoli appartenenti all'ordine degli architetti. In particolare, per quanto attiene alle procedure disciplinari ed alle relative sanzioni, sono soggetti allo Statuto degli ordini degli architetti ed alle norme deontologiche di condotta professionale disposte dai rispettivi consigli superiori.
2. Quando gli interventi consistano nella redazione di progetti di esecuzione ovvero nell'assunzione della direzione facoltativa dei lavori, i titolari di un diploma di architettura rilasciato in un altro Stato membro il cui titolo sia stato riconosciuto in Spagna ai sensi delle disposizioni del presente regio decreto, non possono esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa spagnola».
Fase precontenziosa del procedimento
9 Con lettera di diffida del 19 luglio 1990 la Commissione intimava al Regno di Spagna di presentare osservazioni in merito alla conformità dell'art. 10, n. 2, del regio decreto con gli artt. 2 e 10 della direttiva.
10 Con lettera 30 ottobre 1990 il governo spagnolo contestava tale addebito richiamandosi, da un lato, all'art. 56 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46 CE) e, dall'altro, alle particolarità che distinguono la direttiva da altre direttive settoriali che prevedono il mutuo riconoscimento dei diplomi, direttive che realizzano una completa armonizzazione dei requisiti di formazione minima in modo da consentire l'automatico mutuo riconoscimento.
11 La Commissione, ritenendo che l'argomento dedotto dal governo spagnolo non fosse tale da modificare la posizione espressa nei confronti del medesimo, trasmetteva, con lettera 21 aprile 1992, un parere motivato al Regno di Spagna, invitandolo ad emanare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione.
12 Nella propria risposta del 16 dicembre 1992 il governo spagnolo manifestava il proprio intendimento di abrogare l'art. 10, secondo comma, del regio decreto. Tuttavia, se è pur vero che il regio decreto veniva modificato dal regio decreto 23 febbraio 1996, n. 314/1996 (BOE 14 marzo 1996, n. 64, pag. 10 140), l'art. 10, secondo comma, veniva tuttavia mantenuto in vigore.
13 Ciò premesso, la Commissione, ritenendo che il Regno di Spagna non si fosse conformato al parere motivato, proponeva il presente ricorso.
Argomenti delle parti
14 Secondo la Commissione, dal tenore stesso degli artt. 2 e 10 della direttiva risulterebbe che il titolare di un diploma, certificato o altro titolo in architettura rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante debba godere degli stessi diritti ed essere soggetto agli stessi obblighi rispetto ai titolari di un diploma nello Stato membro ospitante.
15 Per quanto attiene ai diplomi conformi ai requisiti fissati dagli artt. 3 e 4 della direttiva ed a quelli rispondenti ai criteri inerenti al regime dei diritti acquisiti di cui al capitolo III, la direttiva disporrebbe il riconoscimento automatico ed incondizionato. Nello spirito del legislatore comunitario, il grado di armonizzazione realizzato sotto forma di un elenco di criteri qualitativi e quantitativi sarebbe stato sufficiente per consentire l'attuazione del principio del mutuo riconoscimento.
16 L'art. 10, n. 2, del regio decreto sarebbe incompatibile con tale principio del mutuo riconoscimento. La Commissione sostiene che, alla luce di tale articolo, non verrebbe concessa ai titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro la stessa sfera di attività di cui godrebbero i titolari di un diploma di architettura ottenuto in Spagna. Infatti, per effetto della detta disposizione nazionale, i titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro il cui titolo sia riconosciuto in Spagna non potrebbero ivi svolgere attività diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese d'origine in base al titolo dal medesimo rilasciato.
17 Benché la definizione legale del settore dell'architettura ed il regime giuridico della professione di architetto ricadano nell'ambito della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, la Commissione ritiene che, contrariamente all'argomento dedotto dal governo spagnolo, la sfera di attività dell'architetto titolare di un diploma rilasciato in Spagna non sia più estesa rispetto a quella di architetti di altri Stati membri.
18 Quand'anche dovesse esser vero il contrario, la Commissione riconosce che, in assenza di una definizione comune ai vari Stati membri della sfera di attività della professione di cui trattasi, un architetto migrante può operare nello Stato membro ospitante in un ambito di attività professionale più esteso rispetto a quello per il quale sia stato inizialmente formato.
19 Tale possibilità sarebbe tuttavia prevista dalla direttiva. Infatti, dall'art. 1, n. 2, emergerebbe che, per i motivi enunciati al nono e decimo considerando della medesima, il legislatore comunitario avrebbe accettato il fatto che il riconoscimento dei diplomi imposto dagli artt. 2 e 10 della direttiva stessa possa produrre la conseguenza che un professionista sia abilitato a svolgere, con il titolo professionale di architetto, talune attività alle quali il proprio diploma non consente l'accesso nel rispettivo paese di origine.
20 La Commissione osserva, in ogni caso, che, al fine di garantire una sufficiente tutela del destinatario delle prestazioni di servizi di architetto, il legislatore ha previsto, all'art. 16, n. 2, della direttiva, una misura specifica diretta ad informare il consumatore in ordine ai requisiti di formazione ed all'origine del titolo dell'architetto migrante. Qualsiasi provvedimento supplementare disposto dallo Stato membro ospitante, quale l'obbligo di lavorare in collaborazione con un professionista abilitato, nello Stato medesimo, all'esercizio delle attività per le quali l'architetto migrante non sia stato formato, sarebbe vietato dalla direttiva.
21 Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 56 del Trattato, la Commissione sostiene che non occorrerebbe esaminare l'eventuale applicazione di tale articolo al caso di specie, atteso che non risulterebbero provate differenze sostanziali quanto alla formazione ed alla sfera di attività degli architetti di altri Stati membri rispetto ai titolari di un diploma spagnolo.
22 La Commissione fa valere, inoltre, che appare incerta la possibilità di invocare le deroghe di cui all'art. 56 del Trattato al fine di far venir meno gli effetti di una direttiva di armonizzazione, per quanto minima tale armonizzazione possa essere, quando una siffatta direttiva stabilisca essa stessa i meccanismi di prevenzione di situazioni che possano compromettere la sicurezza pubblica. La Commissione ricorda che, nel contesto normativo esistente, gli Stati membri dispongono di un ventaglio di misure di salvaguardia dirette a garantire l'effetto utile della direttiva ed a rimediare a situazioni non conformi ai requisiti dalla stessa fissati.
23 Peraltro, l'art. 10, secondo comma, del regio decreto non rispetterebbe il principio di proporzionalità. Le norme di deontologia vigenti in Spagna potrebbero, in ogni caso, risultare tali da disciplinare le differenze connesse alla formazione degli architetti.
24 Il governo spagnolo sostiene invece che spetterebbe al legislatore nazionale dello Stato membro ospitante definire la sfera di attività della professione di architetto e stabilire il regime giuridico al medesimo applicabile. Infatti, gli artt. 2 e 10 della direttiva si limiterebbero ad esigere che ogni Stato membro, in quanto Stato membro ospitante, riconosca i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati ai cittadini comunitari dagli altri Stati membri riconoscendo loro gli stessi effetti sul proprio territorio riconosciuti ai diplomi, certificati e altri titoli dal medesimo rilasciati.
25 Inoltre, secondo il governo spagnolo, dall'art. 1 della direttiva risulterebbe che essa riguarderebbe unicamente le attività abitualmente svolte con il titolo professionale di architetto. Se è pur vero che è pacifico che la normativa spagnola riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli che consentono l'accesso alle attività del settore dell'architettura abitualmente svolte con il titolo professionale di architetto, il governo spagnolo ritiene tuttavia che le attività di cui all'art. 10, secondo comma, del regio decreto non rientrerebbero in tali attività abituali. Infatti, le attività consistenti nella redazione di progetti di esecuzione o nell'assunzione della direzione tecnica facoltativa dei lavori ricadrebbero, in vari Stati membri, nelle competenze degli ingegneri civili.
26 Il governo spagnolo sostiene che l'art. 10, n. 2, del regio decreto sarebbe proprio diretto a rimediare al fatto che taluni titoli indicati nella direttiva non attribuiscono ai rispettivi titolari piena competenza nel settore tecnico relativo alla stabilità degli edifici. Tale disposizione si limiterebbe quindi ad esigere che, nel caso in cui il titolo rilasciato nello Stato membro di origine non attribuisca piena competenza all'architetto migrante, questi debba associarsi ad un altro professionista debitamente abilitato il cui titolo sia riconosciuto dalla normativa spagnola. Tale altro professionista non dovrebbe possedere obbligatoriamente la nazionalità spagnola né aver acquisito il proprio diploma in Spagna.
27 Secondo il governo spagnolo, sussisterebbero divergenze rilevanti con riguardo alla sfera di attività ricompresa nel titolo che consente l'accesso alla professione di architetto e con riguardo alla formazione, ai compiti nonché alla responsabilità dell'architetto.
28 In assenza di un'armonizzazione delle norme relative alla formazione ed alle competenze degli architetti nei singoli Stati membri, il governo spagnolo ritiene che l'art. 56 del Trattato consenta agli Stati medesimi di porre in essere meccanismi che consentano di garantire che i beneficiari della direttiva possano essere responsabili della sicurezza dei progetti architettonici. Ciò varrebbe, in particolare, nel caso di professionisti che siano tenuti, nel proprio Stato membro di origine, a collaborare con un altro professionista al fine di poter garantire la corrispondenza del progetto alle esigenze di pubblica sicurezza proprie del detto Stato.
29 Il governo spagnolo sostiene che l'art. 10, n. 2, del regio decreto sarebbe conforme al principio di proporzionalità e sarebbe diretto alla tutela della pubblica sicurezza, la quale risulta garantita dall'esigenza di una collaborazione con un professionista abilitato ad eseguire i calcoli strutturati. Tale soluzione costituirebbe quella di minor ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
30 Lo stesso risultato non potrebbe essere ottenuto mediante un rinvio alle norme deontologiche che i beneficiari della direttiva devono osservare o mediante il divieto, nei confronti di ogni professionista, di svolgere attività per le quali non sia stato sufficientemente formato.
31 Come riconosciuto dalla Commissione, le differenze tra i singoli Stati membri con riguardo alla definizione della professione di architetto giustificherebbero l'attribuzione allo Stato membro ospitante di un esteso potere al fine di disciplinare i requisiti di utilizzazione del titolo di architetto. Ciò premesso, l'art. 10, n. 2, del regio decreto potrebbe essere effettivamente considerato quale trasposizione dell'art. 16, n. 2, della direttiva.
Giudizio della Corte
32 Si deve ricordare, in limine, che è pacifico che, ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regio decreto, quando gli interventi consistano nella redazione di progetti di esecuzione o nell'assunzione della direzione facoltativa di lavori, i titolari di un diploma di architettura rilasciato da uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna e riconosciuto dal medesimo non possono esercitare sul territorio spagnolo attività diverse da quelle che potrebbero svolgere nel proprio Stato membro di origine o di provenienza in base al titolo loro rilasciato.
33 Dalla detta disposizione risulta che i titolari di un diploma di architettura rilasciato da uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna non possono esercitare le proprie funzioni nella stessa sfera di attività rispetto ai titolari del diploma ottenuto in Spagna.
34 La direttiva, ai sensi del suo secondo considerando, mira a garantire il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi alle attività nel settore dell'architettura al fine di facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel detto settore.
35 Il punto essenziale di tale mutuo riconoscimento si trova espresso nell'art. 2 della direttiva, a termini del quale ogni Stato membro è tenuto a riconoscere i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, e ad attribuire loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività abitualmente svolte in base al titolo professionale di architetto, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli dal medesimo rilasciati.
36 L'art. 10 della direttiva estende il mutuo riconoscimento a taluni altri diplomi che non rispondono ai requisiti di cui al capitolo II della direttiva, ivi compresi quelli indicati negli artt. 3 e 4.
37 Dagli artt. 2 e 10 della direttiva emerge che, quando un'attività è abitualmente svolta da architetti titolari di un diploma rilasciato dallo Stato membro ospitante, un'architetto migrante titolare di un diploma, certificato o altro titolo ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva deve poter parimenti accedere a tale attività, ancorché i propri diplomi, certificati o altri titoli non implichino necessariamente un'equivalenza sostanziale con riguardo alla formazione conseguita.
38 Infatti, se è pur vero che, come sostenuto dal governo spagnolo, compete al legislatore nazionale dello Stato membro ospitante definire l'ambito di attività della professione dell'architetto quando una determinata attività sia considerata da uno Stato membro ricompresa nel detto ambito, l'esigenza del mutuo riconoscimento implica che gli architetti migranti debbano poter parimenti accedere a tale attività.
39 Quanto all'argomento del governo spagnolo secondo cui la direttiva, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della medesima, riguarderebbe unicamente le attività abitualmente esercitate in base al titolo professionale di architetto, mentre le attività di cui all'art. 10, n. 2, del regio decreto, non rientrerebbero in tali attività abituali, è pacifico che tali attività vengono abitualmente svolte dagli architetti titolari di un diploma rilasciato nel Regno di Spagna. Tali attività ricadono, quindi, nella sfera di applicazione della direttiva.
40 In ogni caso, dal nono considerando della direttiva emerge che l'art. 1, n. 2, della medesima non pretende di fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura.
41 Per quanto attiene all'applicazione dell'art. 56 del Trattato al caso di specie, si deve rilevare che tale disposizione non mira a riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che le norme interne deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ciò sia e continui ad essere giustificato per il conseguimento degli obiettivi previsti [v., in tal senso, con riguardo all'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), la sentenza 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi, Racc. pag. 1555, punto 34].
42 Qualora direttive comunitarie dispongano l'armonizzazione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela di un determinato obiettivo, il ricorso all'art. 56 del Trattato cessa di essere giustificato ed è entro lo schema tracciato dalla direttiva di armonizzazione di cui trattasi che vanno effettuati i controlli appropriati e adottati i provvedimenti di tutela (v., in tal senso, con riguardo all'art. 36 del Trattato, le sentenze 8 novembre 1979, causa 251/78, Racc. pag. 3369, punto 14; 20 settembre 1988, causa 190/87, Moormann, Racc. pag. 4689, punto 10, e 25 marzo 1999, causa C-112/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1821, punto 54).
43 Orbene, la direttiva stabilisce le misure da adottare quando non sussista equivalenza sostanziale tra la formazione conseguita nello Stato membro di origine o di provenienza e quella fornita nello Stato membro ospitante.
44 Infatti, a termini dell'art. 16, n. 2, della direttiva, quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza possa essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda, in detto Stato, una formazione complementare che il beneficiario della direttiva non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario stesso usi il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza in una formula adeguata che gli verrà indicata dallo Stato ospitante medesimo.
45 Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno di Spagna, prevedendo, all'art. 10, n. 2, del regio decreto, che i titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva non possono esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con un altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa spagnola, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna e quest'ultimo è rimasto soccombente, il Regno di Spagna va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, prevedendo, all'art. 10, n. 2, del Real Decreto 28 agosto 1989, n. 1081/1989, che i titolari di un diploma di architettura rilasciato da un altro Stato membro e riconosciuto ai sensi della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, non possono esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potrebbero esercitare nel rispettivo paese di origine in base al titolo rilasciato dal medesimo, salvo il caso in cui agiscano in collaborazione con un altro professionista abilitato ad esercitare tali competenze ed il cui titolo sia stato parimenti riconosciuto ai sensi della normativa spagnola, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della detta direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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