Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-430/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria (GU L 254, pag. 64), ovvero non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione le misure necessarie per poter garantire i risultati imposti dalla detta direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria di questa Corte il 30 novembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria (GU L 254, pag. 64; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato e/o non avendole comunicato le misure necessarie per poter garantire i risultati imposti dalla detta direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 22 settembre 1996 oppure accertarsi, entro tale data, che le parti sociali mettessero in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Secondo il medesimo articolo, gli Stati membri dovevano adottare tutte le disposizioni necessarie che permettessero loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva stessa. Essi erano tenuti a informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno lussemburghese e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che il Granducato di Lussemburgo avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione avviava, in data 16 gennaio 1997, il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato indirizzando al governo lussemburghese una lettera con cui lo invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Con lettera 18 febbraio 1997 il governo lussemburghese trasmetteva alla Commissione una bozza di disegno di legge recante trasposizione della direttiva e le comunicava che erano in corso le consultazioni delle parti sociali su tale disegno di legge, il quale, in linea di massima, avrebbe potuto essere adottato all'inizio del mese successivo.
5 Con lettera 2 maggio 1997 il governo lussemburghese informava la Commissione che sarebbe stato in grado di presentare immediatamente in Parlamento il testo del disegno di legge.
6 Il 22 aprile 1998 la Commissione, non essendo stata informata, malgrado tali assicurazioni, dei provvedimenti di attuazione della direttiva, rivolgeva al Granducato di Lussemburgo un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica di detto parere.
7 Non avendo ricevuto dal governo lussemburghese nessuna informazione ulteriore quanto all'adozione di tali misure, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
8 Il governo lussemburghese non contesta che la direttiva non è stata trasposta entro il termine prescritto. Tuttavia, esso fa valere che il 19 gennaio 1999 è stato adottato un disegno di legge, sul quale è stato immediatamente chiesto il parere delle organizzazioni di categoria e del Consiglio di Stato. Aggiunge che le imprese lussemburghesi interessate dalla direttiva e che devono quindi istituire un comitato aziendale europeo hanno fatto ricorso - salvo una o due eccezioni - ad accordi volontari, sicché le parti sociali avrebbero attuato di comune accordo le disposizioni necessarie. Conseguentemente, il governo lussemburghese chiede che la Corte sospenda il procedimento.
9 Nella replica la Commissione si oppone alla domanda di sospensione del procedimento presentata dal governo lussemburghese. Infatti, sebbene l'esistenza di un disegno di legge recante trasposizione della direttiva rappresenti un indubbio passo avanti rispetto alla situazione precedente, il Granducato di Lussemburgo non avrebbe a tutt'oggi adottato alcuna disposizione definitiva di attuazione della direttiva. Inoltre, quanto agli accordi che sarebbero stati conclusi nella maggior parte delle imprese lussemburghesi interessate, la Commissione sostiene che tali accordi non sono tali da assicurare una trasposizione corretta della direttiva poiché hanno carattere volontario e non vincolante. Di conseguenze, alle autorità lussemburghesi incomberebbe l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari che consentano di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva e di informarne la Commissione.
10 A titolo preliminare, occorre osservare che la Corte non ha motivo di sospendere il procedimento.
11 Quanto al merito, da un canto bisogna rilevare che le disposizioni necessarie per una trasposizione corretta e completa della direttiva non sono state adottate entro il termine prescritto.
12 D'altro canto, si deve anche rilevare che, come lo stesso governo lussemburghese ha ammesso, gli accordi conclusi dalle parti sociali non riguardano tutte le imprese alle quali si applica la direttiva. Peraltro, le autorità lussemburghesi non hanno adottato tutti i provvedimenti necessari che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva, come previsto nell'art. 14, n. 1, di questa.
13 Conseguentemente, occorre dichiarare che, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ovvero non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato le misure necessarie per poter garantire i risultati imposti dalla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo e poiché quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1994, 94/45/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ovvero non essendosi accertato che le parti sociali attuassero di comune accordo le disposizioni necessarie, e quindi non avendo adottato le misure necessarie per poter garantire i risultati imposti dalla detta direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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