Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di dipendente - Ricorso in impugnazione di un'istituzione non intervenuta in primo grado - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, terzo comma)
Massima
$$Ai sensi dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, nel caso di controversie tra la Comunità e i suoi agenti, il diritto di adire la Corte con un ricorso non è riconosciuto agli Stati membri ed alle istituzioni che non sono intervenuti dinanzi al Tribunale.
Deve essere dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un'istituzione che non sia intervenuta in primo grado, poiché la causa, limitata ad una controversia tra la Comunità e un dipendente, non ha ad oggetto l'annullamento di un atto regolamentare o di portata generale. A questo proposito, il fatto che il dipendente abbia fatto valere l'illegittimità di un regolamento del Consiglio con un'eccezione in un ricorso avente ad oggetto l'annullamento di una decisione individuale che lo riguarda non priva la causa del suo carattere di controversia tra la Comunità e i suoi agenti, in quanto la domanda dell'interessato, se fosse accolta, potrebbe risolversi solo con l'annullamento della decisione individuale che lo riguarda e non con l'annullamento del regolamento.
( v. punti 21-25 )
Parti
Nel procedimento C-434/98 P,
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J.-P. Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, D. Canga Fano e dalla signora T. Blanchet, membri dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
ricorrente,
sostenuto da
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
interveniente in sede d'impugnazione,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 30 settembre 1998, nella causa T-164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I-A-565 e II-1699),
procedimento in cui le altre parti sono:
Silvio Busacca e altri, dipendenti della Corte dei conti delle Comunità europee, con gli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Société de gestion fiduciaire, boîte postale 585,
ricorrenti in primo grado,
e
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. Giusta, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'11 aprile 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 1998, il Consiglio dell'Unione europea ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1998, causa T-164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I-A-565 e II-1699; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni della Corte dei conti del 16 settembre 1996, recanti rigetto della domanda con cui taluni agenti le chiedevano di iscrivere il loro nominativo nell'elenco delle persone che hanno manifestato il proprio interesse a fare oggetto di una misura di cessazione definitiva dal servizio, come prevista dal regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 17 novembre 1995, n. 2688, che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 280, pag. 1).
I fatti all'origine della controversia
2 In occasione dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, la Commissione, dopo aver ottenuto in data 21 giugno 1995 il parere favorevole del comitato per lo Statuto, ha presentato, il 7 luglio 1995, una proposta di regolamento che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «proposta iniziale»). Tale proposta, che fissava il numero dei funzionari idonei a formare oggetto di una misura di «esodo volontario» al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti ed al Comitato economico e sociale, è stata sottoposta all'esame delle istituzioni interessate ed ha ricevuto un parere favorevole dal Parlamento, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti.
3 Poiché la Commissione ha scisso la sua proposta iniziale, il Consiglio ha adottato, il 17 novembre 1995, il regolamento n. 2688/95, che autorizza il Parlamento ad adottare entro il 30 giugno 2000 misure di cessazione definitiva dal servizio nei confronti dei suoi dipendenti che hanno raggiunto l'età di 55 anni, salvo quelli inquadrati nei gradi A 1 e A 2.
4 Il signor Busacca e altri, dipendenti della Corte dei conti, hanno chiesto separatamente, con lettere inviate tra il 22 agosto ed il 2 settembre 1996 al segretario generale della Corte dei conti, nelle sue vesti di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), che i loro nomi figurassero nell'elenco delle persone che hanno manifestato il loro interesse per una misura di cessazione definitiva dal servizio in occasione dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
5 Il segretario generale della Corte dei conti ha risposto loro, con lettere recanti la data del 16 settembre 1996, di non poter dare un seguito favorevole alle loro domande, in quanto, ai sensi del regolamento n. 2688/95, le misure di cessazione definitiva dal servizio erano riservate ai soli dipendenti del Parlamento e mancava il fondamento giuridico che consentisse di prendere in considerazione tali domande.
6 Il signor Busacca e a. hanno presentato separatamente, tra il 21 ottobre ed il 13 dicembre 1996, taluni reclami contro le decisioni contenute, a loro avviso, nelle risposte dell'APN. Tali reclami sono stati dichiarati irricevibili dal segretario generale della Corte dei conti, poiché le domande di iscrizione nell'elenco delle persone che avevano manifestato il loro interesse per una misura di cessazione definitiva dal servizio erano dirette all'adozione di un atto preparatorio e, pertanto, lo stesso rigetto di tali domande costituiva soltanto un atto preparatorio, non idoneo a formare oggetto di un reclamo. Esso ha aggiunto che, se le domande avessero dovuto essere interpretate come dirette ad ottenere il beneficio di misure di cessazione definitiva dalle funzioni, esse avrebbero dovuto essere dichiarate infondate, in mancanza di base legale.
7 In seguito a tali rigetti, notificati il 28 febbraio 1997, il signor Busacca e altri hanno proposto un ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 1997, diretto all'annullamento delle decisioni dell'APN che respingono le loro domande.
La sentenza impugnata
8 Il Tribunale ha respinto i motivi di irricevibilità del ricorso sollevati dalla Corte dei conti, convenuta in primo grado.
9 Esso ha infatti considerato che le decisioni adottate dall'APN non costituivano misure preparatorie e che, rifiutando in modo definitivo di prendere in considerazione le domande presentate dal signor Busacca e altri, esse incidevano direttamente e immediatamente sulla sfera giuridica di questi ultimi e recava loro così pregiudizio.
10 Nel merito, il Tribunale, adito di un'eccezione di illegittimità del regolamento n. 2688/95, dopo aver considerato che tale regolamento rappresentava la base giuridica delle decisioni dell'APN, ha accolto due motivi di illegittimità del detto regolamento.
11 In primo luogo, esso ha considerato, nell'esercizio di un controllo limitato all'errore manifesto ed allo sviamento di potere, che il regolamento n. 2688/95, nei limiti in cui esso limitava al solo Parlamento il diritto di ricorrere a misure di «esodo volontario», istituiva una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo perseguito tra situazioni del tutto analoghe ed era pertanto contrario al principio di uguaglianza, principio fondamentale del diritto comunitario. Infatti, la situazione della Corte dei conti non era diversa da quella del Parlamento in merito alla necessità di riorganizzare la composizione del personale al loro servizio in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri.
12 In secondo luogo, il Tribunale ha giudicato che il regolamento n. 2688/95 era viziato da violazione delle forme sostanziali in quanto non era stato preceduto da una nuova consultazione del Parlamento e del comitato per lo Statuto in occasione della modifica, da parte della Commissione, della sua proposta iniziale.
13 Esso ha infatti considerato che la modifica apportata alla proposta iniziale presentava un carattere sostanziale, in quanto ne riduceva considerevolmente la portata, ed avrebbe dovuto, pertanto, essere sottoposto, da un lato, al Parlamento, ai sensi dell'art. 24 del Trattato che istituisce un unico Consiglio e un'unica Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, al comitato per lo Statuto, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, seconda frase, dello Statuto del personale delle Comunità europee. Ora, ciò non è avvenuto.
14 Per questi motivi, il Tribunale ha annullato le decisioni della Corte dei conti riguardanti il signor Busacca e altri, decisioni che rifiutavano di iscrivere i loro nominativi nell'elenco delle persone che hanno manifestato il loro interesse per una misura di cessazione definitiva dal servizio, come prevista dal regolamento n. 2688/95.
Il ricorso
15 Il Consiglio chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata. A sostegno del proprio ricorso, esso fa valere quattro motivi, uno dei quali è relativo alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, mentre gli altri riguardano il merito.
16 Il signor Busacca e altri chiedono alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile e di condannare il Consiglio alle spese.
17 Con ordinanza del presidente della Corte 19 aprile 1999, il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Esso chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata.
Sulla ricevibilità del ricorso
18 Il signor Busacca e altri sostengono che la causa è relativa ad una controversia tra la Comunità e i suoi agenti e che, pertanto, il diritto di ricorrere, garantito dall'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia agli Stati membri ed alle istituzioni che non sono intervenuti dinanzi al Tribunale, non si applica, secondo il tenore stesso di tale disposizione. Poiché il Consiglio non è intervenuto in primo grado nella causa T-164/97, esso non può adire la Corte con un ricorso ricevibile.
19 Il Consiglio, sostenuto dal Regno di Spagna, fa valere, al contrario, che, con l'espressione «controversie tra la Comunità e i suoi agenti», l'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia non riguarda le controversie che mettono in discussione la legittimità di un atto avente portata generale, a maggior ragione di un regolamento, ma soltanto quelle relative a problemi di natura individuale, per i quali non è parso giustificato concedere il diritto di adire la Corte a istituzioni o a Stati membri che non sono intervenuti dinanzi al Tribunale.
20 Il Consiglio considera inoltre che, nell'ipotesi in cui il ricorso in esame fosse dichiarato irricevibile e qualora fossero dichiarati fondati i due ricorsi da esso proposti contro le sentenze del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-154/96, Chvatal e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-527 e II-1579) e causa T-13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-543 e II-1633), analoghi, nella loro motivazione come nel loro dispositivo, alla sentenza impugnata, la chiarezza giuridica potrebbe risentirne in quanto ciò condurrebbe ad una situazione in cui una soluzione dichiarata dalla Corte in contrasto con il diritto comunitario in tali due cause acquisterebbe ciononostante forza di giudicato in una terza causa.
21 Basti ricordare, al riguardo, che, secondo lo stesso tenore dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, nel caso di controversie tra la Comunità e i suoi agenti, il diritto di adire la Corte con un ricorso non è riconosciuto agli Stati membri ed alle istituzioni che non sono intervenuti dinanzi al Tribunale.
22 La natura di una controversia, dalla quale dipende, di conseguenza, la ricevibilità del ricorso, deve essere valutata alla luce dell'oggetto del ricorso e non viene modificata dai motivi ed argomenti che i ricorrenti possono svolgere, in fatto e in diritto, per giustificare le proprie pretese.
23 Nel caso di specie il signor Busacca e altri hanno chiesto l'annullamento del rifiuto della Corte dei conti di iscriverli in un elenco di persone che hanno manifestato il loro interesse per una misura di cessazione definitiva dal servizio. Il fatto che essi facciano valere l'illegittimità del regolamento n. 2688/95, che riserva al Parlamento la possibilità di adottare siffatte misure, non modifica l'oggetto della loro domanda, la quale, se fosse accolta, potrebbe risolversi solo con l'annullamento delle decisioni individuali che li riguarda, e non con l'annullamento del regolamento n. 2688/95 stesso, in quanto l'illegittimità di quest'ultimo è stata fatta valere solo con un'eccezione.
24 Così, l'eccezione di illegittimità di un atto avente portata generale non priva una causa relativa alla determinazione dei diritti e degli obblighi dei dipendenti del suo carattere di controversia tra la Comunità e i suoi agenti. Se fosse altrimenti, la riserva prevista dall'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE e dalle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia sarebbe privata di larga parte della sua essenza. Una siffatta interpretazione provocherebbe inoltre gravi incertezze giuridiche, in quanto il regime processuale applicabile alle controversie nel campo del pubblico impiego dipenderebbe, come rilevano giustamente il signor Busacca e altri, dalla mancanza o dalla sussistenza di una discussione tra le parti circa l'interpretazione o la validità di disposizioni regolamentari o generali idonee ad essere applicate al caso di specie.
25 Di conseguenza, considerato che, nel caso di specie, il Consiglio non è intervenuto in primo grado e che la causa, limitata ad una controversia tra la Comunità e dipendenti, non ha ad oggetto l'annullamento di un atto regolamentare o di portata generale, il ricorso in esame è irricevibile.
26 Per quanto attiene all'inconveniente che risulterebbe, secondo il Consiglio, dal passaggio in giudicato di una sentenza pur simile ad altre che sarebbero annullate per errore di diritto, occorre solo ricordare che l'inapplicabilità di un regolamento, constatata in via incidentale, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), in occasione di una controversia che metta in causa tale regolamento, ha effetto obbligatorio solo tra le parti della detta controversia.
27 Il ricorso proposto dal Consiglio deve quindi essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A termini dell'art. 69, n. 4, altresì applicabile al procedimento di impugnazione, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
29 Poiché il signor Busacca e altri hanno chiesto la condanna del Consiglio alle spese e quest'ultimo è risultato soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese, salvo quelle sostenute dal Regno di Spagna, che sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle altre spese.
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