Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all'esportazione - Restituzioni particolari per talune carni disossate - Presupposti per la concessione - Necessità di un imballaggio separato per ciascun pezzo di carne senza alcuna distinzione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82, art. 1]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all'esportazione - Restituzioni particolari per talune carni disossate - Esclusione dei ritagli di peso inferiore ad un certo limite - Ammissibilità
(Regolamento della Commissione n. 1964/82, artt. 7 e 8)
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Aiuto all'ammasso privato - Aiuto all'ammasso di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina - Esclusione dei ritagli derivanti dal taglio o dal disossamento
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2675/88, art. 4, n. 4]
4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all'esportazione - Restituzioni particolari per talune carni disossate - Cassa di carni contenente elementi vietati dalla normativa - Perdita del diritto alla restituzione per l'intera cassa e della relativa cauzione - Potere discrezionale dell'autorità competente
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 565/80; regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1964/82 e 3665/87]
5. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Aiuto all'ammasso privato - Aiuto all'ammasso di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina - Cassa di carni contenente elementi vietati dalla normativa - Perdita del diritto alla restituzione per l'intera cassa e della relativa cauzione - Potere discrezionale dell'autorità competente
(Regolamenti della Commissione nn. 1091/80, 2220/85 e 2675/88)
6. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Restituzioni all'esportazione - Restituzioni particolari per talune carni disossate - Aiuto all'ammasso privato - Aiuto all'ammasso di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina - Verifiche effettuate su casse di carni e rivelatrici di una politica deliberata e costante di violazione della normativa - Estensione della validità dei risultati di tali verifiche a tutta la produzione degli stabilimenti interessati - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 565/80; regolamenti della Commissione nn. 1091/80, 1964/82, 2220/85, 2675/88 e 3665/87)
7. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Aiuto all'ammasso privato - Aiuto all'ammasso di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina - Controlli a campione rivelatori di una politica deliberata e costante di violazione della normativa - Estensione della validità dei risultati di tali verifiche ad un insieme di prodotti - Perdita del diritto all'aiuto per l'insieme di tali prodotti e della relativa cauzione - Potere discrezionale dell'autorità competente
[Regolamenti della Commissione n. 1091/80, art. 5, n. 2, lett. c), e n. 2675/88, art. 4, n. 4]
Massima
1. L'art. 1 del regolamento n. 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, nel testo risultante dal regolamento n. 3169/87, dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo pezzo di carne deve costituire oggetto di imballaggio separato, indipendentemente dalle dimensioni, dal peso o dalla natura del pezzo e senza distinzione a seconda che si tratti, segnatamente, di ritagli di apprestamento [«scraps» (scarti)] o di ritagli («trimmings»).
( v. punto 43, dispositivo 1 )
2. Gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, nel testo risultante dal regolamento n. 3169/87, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono legittimamente escludere dal beneficio della restituzione particolare all'esportazione i ritagli di peso inferiore ad un determinato limite, quale il limite di 100 grammi.
( v. punto 43, dispositivo 2 )
3. L'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina, come modificato dal regolamento n. 3258/88, dev'essere interpretato nel senso che i ritagli derivanti dal taglio o dal disossamento, indipendentemente dal loro peso, non possono costituire oggetto di aiuto all'ammasso privato in base ai contratti conclusi a norma del regolamento medesimo.
( v. punto 53, dispositivo 3 )
4. Il regolamento n. 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, nel testo risultante dal regolamento n. 3169/87, il regolamento n. 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 2026/83, ed il regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 3494/88 e dal regolamento n. 3993/88, devono essere interpretati nel senso che, quando l'autorità competente accerta che una cassa di carne soggetta al regime istituito dal regolamento n. 1964/82 contiene elementi vietati dalla normativa, che si tratti di ritagli arrotolati all'interno di altri pezzi, di pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne o di pezzi di carne non imballati separatamente, i detti regolamenti consentono all'autorità medesima di escludere l'intero contenuto della cassa dalle restituzioni particolari all'esportazione e di dichiarare incamerata la cauzione prestata in contropartita dell'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
( v. punto 64, dispositivo 4 )
5. Il regolamento n. 2675/88, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina, nel testo modificato dal regolamento n. 3258/88, il regolamento n. 1091/80, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, ed il regolamento n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 1181/87, devono essere interpretati nel senso che, quando l'autorità competente accerta che una cassa di carne soggetta al regime istituito dal regolamento n. 2675/88 contiene elementi vietati dall'art. 4, n. 4, di tale regolamento, quali ritagli o pezzi di grasso arrotolati all'interno di altri pezzi di carne, i detti regolamenti consentono all'autorità medesima di escludere l'intero contenuto della cassa da ogni aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata la cauzione prestata in contropartita dell'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
( v. punto 75, dispositivo 5 )
6. Il regolamento n. 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, nel testo modificato dal regolamento n. 3169/87, il regolamento n. 2675/88, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina, nel testo modificato dal regolamento n. 3258/88, il regolamento n. 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 2026/83, il regolamento n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 1181/87, il regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento n. 3494/88 e dal regolamento n. 3993/88, nonché il regolamento n. 1091/80, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, devono essere interpretati nel senso che, quando verifiche effettuate su casse di carne evidenziano, in taluni stabilimenti produttivi, indizi di una politica deliberata e costante di violazione dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88, l'autorità competente può estendere la validità dei risultati di tali verifiche a tutta la produzione degli stabilimenti produttivi in questione.
( v. punto 88, dispositivo 6 )
7. Quando le verifiche a campione evidenziano indizi di una politica deliberata e costante di ammasso di prodotti non ammissibili al regime dell'aiuto all'ammasso privato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, l'autorità competente è autorizzata a negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata l'intera cauzione versata, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, riguardo a tutti i prodotti per i quali sono stati ritenuti validi i risultati delle verifiche.
( v. punto 88, dispositivo 7 )
Parti
Nel procedimento C-436/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Supreme Court (Irlanda) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
HMIL Ltd
e
Minister for Agriculture, Food and Forestry,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 20 luglio 1982, n. 1964, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (GU L 212, pag. 48), nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 23 ottobre 1987, n. 3169, che modifica i regolamenti (CEE) n. 32/82, n. 1964/82 e n. 74/84 in ordine all'espletamento delle formalità doganali di esportazione di talune carni bovine che beneficiano di restituzioni particolari (GU L 301, pag. 21), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina (GU L 239, pag. 20), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1988, n. 3258 (GU L 289, pag. 52),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate
- per la HMIL Ltd, dai signori P. Sreenan e R. Brady, SC, mandatari dell'avv. C. McDonnell, solicitor;
- per il Minister for Agriculture, Food and Forestry, dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della HMIL Ltd, rappresentata dai signori C. McDonnell e P. Sreenen, del Minister for Agriculture, Food and Forestry, rappresentato dalla signora M. Finlay, SC, nonché della Commissione, rappresentata dal signor P. Oliver, all'udienza del 9 marzo 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 luglio 1998, pervenuta alla Corte il 3 dicembre seguente, la Supreme Court ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 20 luglio 1982, n. 1964, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (GU L 212, pag. 48), nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 23 ottobre 1987, n. 3169, che modifica i regolamenti (CEE) n. 32/82, n. 1964/82 e n. 74/84 in ordine all'espletamento delle formalità doganali di esportazione di talune carni bovine che beneficiano di restituzioni particolari (GU L 301, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 1964/82»), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina (GU L 239, pag. 20), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1988, n. 3258 (GU L 289, pag. 52; in prosieguo: il «regolamento n. 2675/88»).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la HMIL Ltd (in prosieguo: la «HMIL»), società che svolge attività di acquisto, disossamento e commercializzazione di carne bovina, e il Minister for Agriculture, Food and Forestry (Ministero irlandese dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e delle Foreste; in prosieguo: il «Ministero») in merito all'applicazione dei detti regolamenti comunitari.
Contesto normativo
3 Due regimi di sovvenzioni rilevano nella presente causa.
Le restituzioni particolari all'esportazione
4 All'epoca dei fatti della causa principale il regime delle restituzioni particolari all'esportazione era disciplinato dal regolamento n. 1964/82.
5 Le pertinenti disposizioni di tale regolamento sono le seguenti:
«Articolo 1
I pezzi disossati provenienti da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, imballati separatamente, possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.
(...)
Articolo 2
1. L'operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti posteriori di cui all'articolo 1 alle condizioni del presente regolamento, e di esportare la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo imballo separato di ciascun pezzo.
2. (...)
(...)
Articolo 6
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79, la concessione della restituzione particolare è subordinata, tranne il caso di forza maggiore, all'esportazione del quantitativo complessivo di carni ricavate dal disossamento sotto controllo, come dianzi menzionato.
L'operatore può tuttavia commercializzare all'interno della Comunità le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, invece del controllo dell'autorità competente ai fini del disossamento dei quarti posteriori, appropriate misure di controllo, in particolare che:
- (...)
- siano stabilite le modalità per il sezionamento e l'imballaggio, nonché una descrizione dei vari tagli da ottenere;
- (...)
Articolo 8
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.
Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell'imballaggio delle carni in questione.
I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie».
6 Tale restituzione particolare all'esportazione poteva essere versata anticipatamente. In tal caso doveva essere prestata una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 20%.
7 Tale cauzione era disciplinata dai seguenti regolamenti:
1) il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026 (GU L 199, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento n. 565/80»);
2) il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1987, n. 1181 (GU L 113, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento n. 2220/85»), e
3) il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1, con rettifica in GU 1988, L 337, pag. 29), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 novembre 1988, n. 3494 (GU L 306, pag. 24), e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 3993 (GU L 354, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
L'aiuto all'ammasso privato
8 L'aiuto all'ammasso privato era previsto dal regolamento n. 2675/88.
9 I considerando di tale regolamento rinviano, segnatamente, al regolamento (CEE) della Commissione 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine (GU L 114, pag. 18).
10 L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2675/88 così recita:
«L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 (...)».
11 L'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1981, n. 1208, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (GU L 123, pag. 3, con rettifica in GU 1986, L 35, pag. 12), così dispone:
«(...) la carcassa viene presentata (...)
- (...)
- senza grasso scrotale,
- (...)».
12 A termini dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88:
«I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento non possono essere ammassati».
13 L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 2675/88 prevede che, su richiesta dell'ammassatore, possa essere versato un anticipo sull'importo dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20%.
14 Tale cauzione era disciplinata da tale disposizione, nonché dai regolamenti nn. 2220/85 e 3665/87.
15 L'art. 10 del regolamento n. 2675/88 fissa l'importo della cauzione di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1091/80.
16 L'art. 5 del regolamento n. 1091/80 così recita:
«1. L'importo della cauzione non può eccedere il 30% dell'aiuto richiesto.
2. Salvo caso di forza maggiore:
a) la cauzione viene incamerata in proporzione al quantitativo mancante della quantità stipulata nel contratto relativo all'ammasso se meno del 90% di tale quantitativo è consegnato all'ammasso nei termini previsti ed è ammassato durante il periodo stipulato in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
b) in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato membro interessato dichiara la cauzione totalmente o parzialmente incamerata, secondo il grado di gravità dell'infrazione; l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica ogni mese alla Commissione i casi d'applicazione, precisando le circostanze addotte e le misure adottate;
c) in caso di inadempienza degli altri obblighi contrattuali la cauzione viene totalmente incamerata.
3. La cauzione viene svincolata immediatamente dopo la constatazione dell'inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero se la domanda di contratto o l'offerta di gara è respinta».
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la HMIL si avvaleva nel 1988 dei due regimi di sovvenzione descritti ai punti 4-16 della presente sentenza.
18 La HMIL dichiarava circa 13 000 tonnellate di carne bovina ai fini delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, rilasciando cauzione in ordine alla carne medesima. A titolo di restituzioni particolari percepiva l'importo di IEP 16 270 139,96.
19 Con riguardo alla stessa carne bovina la HMIL stipulava parimenti 138 contratti di ammasso privato ai sensi del regolamento n. 2675/88. A titolo di aiuto all'ammasso privato percepiva IEP 5 376 259,13.
20 Da ispezioni ministeriali effettuate nel periodo compreso tra l'aprile e il settembre 1989 risultava che, in sette stabilimenti produttivi utilizzati dalla HMIL, talune casse della medesima ispezionate contenevano pezzi di carne bovina che, a parere del Ministero, non erano imballati separatamente nonché grasso scrotale, scarti e ritagli provenienti dal taglio imballati all'interno di pezzi conosciuti come spuntature, soccoscio e quadrello centrale. Secondo il Ministero, inoltre, in quattro delle dette unità produttive la percentuale degli scarti, dei ritagli nonché dei pezzi non imballati separatamente era estremamente elevata.
21 In data 17 maggio 1991 il Ministero si rivolgeva alla HMIL chiedendo il rimborso delle seguenti somme:
- IEP 1 135 967,93 a titolo di restituzioni particolari all'esportazione (ivi inclusa la maggiorazione del 20% per versamento anticipato);
- IEP 241 021,03 a titolo di aiuto all'ammasso privato (ivi inclusa la maggiorazione del 20% per versamento anticipato), e
- IEP 148 759,97 a titolo di cauzioni acquisite relative ai contratti di ammasso privato, con riguardo alla produzione di spuntature, soccoscio e quadrello centrale negli stabilimenti di Sallins, Athy, Tunney e Ballymahon.
22 In quest'ultima lettera il Ministero illustrava il metodo utilizzato ai fini della determinazione delle somme di cui era stato chiesto il rimborso:
a) tutte le casse in cui erano stati rinvenuti ritagli o grassi erano state escluse dagli aiuti all'ammasso privato e dalle restituzioni particolari all'esportazione con recupero anche della maggiorazione del 20% per versamento anticipato;
b) tutte le casse in cui erano stati rinvenuti pezzi di carne non separatamente imballati erano stati esclusi dalle restituzioni particolari all'esportazione con conseguente recupero anche della maggiorazione del 20% per versamento anticipato;
c) i risultati della campionatura erano stati estrapolati sulla produzione totale di spuntature, soccoscio e quadrello centrale di ogni stabilimento utilizzato dalla HMIL con calcolo separato per ogni stabilimento stesso;
d) il metodo di estrapolazione relativo agli aiuti all'ammasso privato era basato sull'esclusione dagli aiuti medesimi, oltre alle maggiorazioni previste dai regolamenti, di una percentuale corrispondente al peso dei ritagli rinvenuti rispetto al peso complessivo delle casse soggette a verifica;
e) il metodo di estrapolazione relativo alle restituzioni all'esportazione era basato sull'esclusione dagli aiuti medesimi, oltre alle maggiorazioni previste dai regolamenti, di una percentuale corrispondente al peso dei ritagli e dei pezzi non separatamente imballati rinvenuti rispetto al peso totale delle casse soggette a verifica;
f) nei casi in cui il peso dei ritagli nei singoli cartoni era risultato pari o superiore a 3 kg, era stato preso in considerazione, ai fini del calcolo di estrapolazione, l'intero peso della cassa;
g) laddove era stato rinvenuto grasso scrotale, era stato preso in considerazione, ai fini dell'estrapolazione, l'interno peso della cassa, con riguardo sia agli aiuti all'ammasso privato sia alle restituzioni all'esportazione;
h) per ogni unità produttiva era stato determinato un peso medio per cassa; l'esclusione delle casse e il procedimento di estrapolazione erano stati basati su tali pesi medi;
i) la gravità delle violazioni della normativa derivante dal rinvenimento di spuntature, soccoscio e quadrello centrale negli stabilimenti della HMIL di Sallins, Athy, Tunney e Ballymahon era tale da legittimare, a parere del Ministero, l'incameramento delle cauzioni prestate con riguardo ai contratti di ammasso privato in misura equivalente alla produzione di carne non disossata nei medesimi stabilimenti.
23 In data 13 giugno 1991 la HMIL ricorreva in giudizio dinanzi alla High Court (Irlanda).
24 Secondo quanto esposto dal giudice di rinvio, le questioni sollevate nel ricorso possono essere raggruppate in tre voci:
1) la corretta interpretazione del regolamento n. 1964/82, nella parte riguardante i requisiti di imballaggio separato nonché la possibilità o meno per i ritagli di godere delle restituzioni particolari all'esportazione;
2) la corretta interpretazione del regolamento n. 2675/88, nella parte riguardante la possibilità per i ritagli di godere degli aiuti all'ammasso privato;
3) nell'ipotesi di violazione dei detti regolamenti da parte della HMIL, la legittimità delle rettifiche finanziarie richieste dal Ministero e le limitazioni fatte valere dalla HMIL in ordine alle rettifiche finanziarie dal medesimo applicati.
25 Con sentenza 8 febbraio 1996 la High Court accoglieva il ricorso della HMIL, ritenendo segnatamente, da un lato, che fosse consentito, senza violare il regolamento n. 1964/82, arrotolare ritagli non imballati all'interno di spuntature e soccoscio successivamente imballati e, dall'altro, che l'aiuto all'ammasso privato potesse essere concesso per i ritagli ai sensi del regolamento n. 2675/88. La High Court esaminava inoltre il sistema utilizzato dal Ministero ai fini dell'applicazione delle rettifiche finanziarie e riteneva che tale sistema fosse fondamentalmente viziato sotto così tanti profili da doversi considerare interamente illegittimo.
26 Avverso tale decisione il Ministero interponeva appello dinanzi alla Supreme Court. Quest'ultima decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi, frammisti a pezzi di spuntatura o soccoscio di quarti posteriori, freschi o refrigerati, di maschi adulti bovini e insieme ad essi imballati, possano beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del suddetto regolamento.
2) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che [ritagli/singoli pezzi di carne] di peso superiore a 100 grammi, frammisti a pezzi di spuntatura o soccoscio di quarti posteriori, freschi o refrigerati, di maschi adulti bovini e unitamente ad essi imballati possano beneficiare delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del suddetto regolamento.
3) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 1964/82 e, in particolare, l'art. 1, debba essere interpretato nel senso che ogni singolo pezzo di spuntatura e soccoscio debba essere imballato separatamente ovvero che i ritagli possano essere arrotolati all'interno di un pezzo di spuntatura o soccoscio e unitamente a questo imballati.
4) Se il regolamento (CEE) della Commissione n. 2675/88 e, in particolare, l'art. 4, n. 4, debba essere interpretato nel senso che esso consente l'immagazzinamento di ritagli di carne di peso inferiore a 100 grammi, ricavati dalle operazioni di taglio e disossamento effettuate ai fini dell'ottenimento di aiuti all'ammasso privato in base a contratti stipulati a termini del regolamento medesimo.
5) a) Qualora, in esito alla verifica di una o più casse di carne collocate in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che le casse medesime contengano ritagli di carne arrotolati all'interno di pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale e, qualora l'inclusione di tali ritagli sia da considerare contraria al disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti nn. 565/80 e 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto delle casse, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per le casse medesime, maggiorata del 20%.
b) Qualora, in esito alla verifica di una o più casse di carne collocate in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che le casse medesime contengano pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, in contrasto con il disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti nn. 565/80 e 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto delle casse, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per le casse medesime, maggiorata del 20%.
c) Qualora, in esito alla verifica di una o più casse di carne collocate in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che le casse medesime contengano pezzi di carne non imballati separatamente, in contrasto con il disposto del regolamento n. 1964/82, se i regolamenti nn. 565/80 e 3665/87 consentano alle autorità competenti di negare la concessione delle restituzioni particolari all'esportazione con riguardo all'intero contenuto delle casse, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per le casse medesime, maggiorata del 20%.
6) a) Qualora, in esito alla verifica di una o più casse di carne immagazzinate ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento degli aiuti all'ammasso privato, risulti che le casse medesime contengano ritagli di carne arrotolati all'interno di pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, e qualora ciò sia da considerare contrario al disposto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, se i regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88 consentano alle autorità competenti di negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato con riguardo all'intero contenuto delle casse, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per le casse medesime, maggiorata del 20%.
b) Qualora, in esito a verifica di una o più casse di carne immagazzinate ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento degli aiuti all'ammasso privato, risulti che le casse medesime contengano pezzi separati di grasso arrotolati all'interno di pezzi di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale, in contrasto con il disposto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, se i regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88 consentano alle autorità competenti di negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato con riguardo all'intero contenuto delle casse, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato per le casse medesime, maggiorata del 20%.
7) Qualora, in esito ad una siffatta verifica di casse collocate in deposito doganale ai fini dell'ottenimento delle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82, risulti che un determinato numero di casse contenga prodotti esclusi dalle restituzioni arrotolati all'interno di pezzi di carne e sia accertata la persistente e deliberata politica da parte dell'operatore consistente, in taluni stabilimenti, nell'arrotolare tali prodotti non consentiti assieme a determinati pezzi di carne, se le autorità competenti siano autorizzate, ai sensi dei regolamenti nn. 565/80, 3665/87 e 1964/82, ad estrapolare i risultati dei controlli, effettuati a campione, su tutta la produzione di tali pezzi nei rispettivi stabilimenti, negando la concessione delle restituzioni all'esportazione al quantitativo di carne determinato sulla base di tale estrapolazione, incamerando la cauzione fornita a garanzia del pagamento anticipato versato con riguardo a tale quantitativo, maggiorata del 20%, ovvero se le autorità competenti possano estrapolare i risultati della verifica delle casse oggetto di impegno relativo alle restituzioni all'esportazione limitatamente alla sola produzione dei rispettivi pezzi nell'ambito di quel determinato impegno.
8) Qualora, in esito alla verifica di casse di carne immagazzinate ai sensi del regolamento n. 2675/88 ai fini dell'ottenimento di aiuti all'ammasso privato, risulti che un determinato numero di casse contenga, in contrasto con il regolamento n. 2675/88, prodotti esclusi dal beneficio dell'aiuto e sia accertata la deliberata politica dell'operatore consistente nell'arrotolare, in taluni stabilimenti, i prodotti non consentiti asieme a determinati pezzi di carne, se le autorità competenti siano autorizzate, ai sensi dei regolamenti nn. 220/85 e 2675/88, ad estrapolare i risultati di tali verifiche su tutta la produzione di tali pezzi nel rispettivo stabilimento, negando la concessione dell'aiuto all'ammasso privato al quantitativo di carne determinato sulla base di tale estrapolazione, incamerando la cauzione fornita a garanzia dei pagamenti anticipati versati per tali quantitativi, maggiorata del 20%, ovvero se le competenti autorità possano estrapolare i risultati della verifica di casse oggetto di un contratto di ammasso privato limitatamente alla sola produzione dei rispettivi pezzi nell'ambito di quel solo contratto.
9) Qualora sia accertata la persistente e deliberata politica di un operatore consistente nell'aggiungere, in determinati stabilimenti, nelle casse contenenti taluni pezzi di carne disossata prodotti per i quali sia escluso l'ammasso, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 nonché ai sensi del contratto sugli aiuti all'ammasso privato concluso tra l'operatore e le autorità competenti, e qualora dalle verifiche sia risultato l'ammasso di consistenti quantitativi di prodotti non consentiti, se il regolamento n. 1091/80 e, in particolare, l'art. 5, n. 2, autorizzi le autorità competenti ad incamerare l'importo delle cauzioni contrattuali relative alla produzione dei pezzi medesimi in tali stabilimenti».
Esame delle questioni
27 Appare opportuno esaminare anzitutto le prime tre questioni per poi passare all'analisi della quarta, quinta e sesta questione e, infine, valutare congiuntamente la settima, ottava e nona questione.
Sulle prime tre questioni
28 Con tali questioni il giudice di rinvio chiede sostanzialmente, da un lato, in qual misura l'art. 1 del regolamento n. 1964/82 esiga che, per poter beneficiare delle restrizioni particolari all'esportazione, taluni pezzi di carne bovina o ritagli debbano essere imballati separatamente e, dall'altro, se sia possibile operare una distinzione a seconda che il peso di tali pezzi sia inferiore o superiore a 100 grammi.
29 Come emerge tanto dall'ordinanza di rinvio quanto dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, la ragione della distinzione operata nella prima e nella seconda questione tra i ritagli di peso inferiore a 100 grammi e i ritagli o singoli pezzi di carne di peso superiore a 100 grammi risiede nel fatto che, nel corso dell'indagine del 1989, il Ministero ha precisato che i ritagli erano costituiti da ritagli di apprestamento o pezzi di carne di peso pari o inferiore a 100 grammi. Non hanno costituito oggetto di rettifiche finanziarie le restituzioni particolari all'esportazione versate per pezzi di carne che, ove fossero stati imballati separatamente, sarebbero risultati di peso superiore a 100 grammi.
30 La HMIL suggerisce di risolvere tali questioni nel senso che, da un lato, il peso dei ritagli non costituisce un elemento pertinente ai fini della determinazione se una carne possa beneficiare o meno del diritto alle restituzioni particolari all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1964/82 e, dall'altro, che i requisiti fissati dal detto regolamento sono soddisfatti quando i ritagli siano arrotolati all'interno di un pezzo di spuntatura, soccoscio o quadrello centrale successivamente imballato.
31 Secondo la HMIL, in considerazione degli intensi ritmi di lavoro nelle sale di disossamento, piccoli pezzi di carne si staccano necessariamente nel corso del processo di lavorazione. Si tratterebbe di pezzi di carne commestibili di grande valore, chiamati «ritagli» («trimmings» in lingua inglese). Tali pezzi dovrebbero essere distinti dai ritagli di apprestamento [«scraps» (scarti) in lingua inglese], che costituirebbero prodotti non commestibili, quali le cartilagini, i tendini ed i pezzi di grasso puro ovvero piccoli pezzi caduti sul pavimento.
32 Spuntatura e soccoscio costituirebbero pezzi di qualità inferiore, lunghi e sottili, utilizzati per gli hamburger e le salsicce. Nella pratica, verrebbero presentati arrotolati e imballati in polietilene. Di regola, i ritagli verrebbero posti all'interno delle spuntature e del soccoscio, quindi arrotolati insieme per essere imballati in un blocco unico.
33 La HMIL ritiene che l'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82, che autorizza l'operatore a commercializzare all'interno della Comunità i ritagli di apprestamento, riguarderebbe unicamente gli scarti («scraps») e non i ritagli di carne («trimmings»). Per quanto attiene ai ritagli, l'operatore non potrebbe quindi effettuare la scelta prevista in tale disposizione, bensì sarebbe tenuto ad esportarli.
34 La HMIL ritiene peraltro che l'obbligo di imballaggio dei pezzi disossati, di cui all'art. 1, primo comma, del regolamento n. 1964/82, non vieterebbe di arrotolare i ritagli nelle spuntature e nel soccoscio conformemente agli usi, ove il tutto costituirebbe solo un unico pezzo imballato. L'obiettivo del detto regolamento, consistente nell'evitare sostituzioni, sarebbe garantito, atteso che l'imballaggio e l'etichettatura verrebbero effettuati sotto la sorveglianza di funzionari dell'autorità competente. L'obbligo di imballaggio di ogni singolo pezzo «come caramelle in una scatola» sarebbe irragionevole e ingiustificato. Si tratterebbe di un lavoro superfluo per l'esportatore e al tempo stesso inopportuno per l'acquirente, che aumenterebbe sensibilmente il rischio di deterioramento e di intossicazione alimentare senza presentare alcuna utilità.
35 Il Ministero e la Commissione ritengono che, alla luce del tenore stesso del regolamento n. 1964/82, ogni singolo pezzo, per quanto piccolo possa essere, debba essere imballato separatamente. Tale requisito risponderebbe all'obiettivo, espresso nell'ottavo considerando nonché nell'art. 8 del detto regolamento, di identificazione di ogni singolo pezzo al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del prodotto. In considerazione dell'elevato importo delle restituzioni particolari, sarebbe consentito costringere l'esportatore ad applicare le norme comunitarie così come risultano dal loro tenore, ancorché questi le ritenga contrarie agli usi commerciali e alle aspettative degli acquirenti. L'esistenza di usi commerciali consistenti nell'arrotolare i ritagli in un pezzo di spuntatura o di soccoscio non sarebbe quindi pertinente, alla luce del tenore e delle finalità del menzionato regolamento.
36 Il Ministero e la Commissione ritengono che non sussista alcuna differenza tra i ritagli e i ritagli di apprestamento (scarti). Nessun elemento consentirebbe di interpretare il termine inglese «scraps» nel senso di pezzi di carne non adatti al consumo. Ancorché tale termine sia utilizzato nell'art. 6, secondo comma, della versione inglese del regolamento n 1964/82, ciò non significherebbe che i pezzi chiamati «ritagli» («trimmings» o «trims») non rientrino in tale disposizione. Le altre versioni linguistiche del regolamento confermerebbero tale interpretazione.
37 La Commissione rammenta che l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1964/82 autorizzava gli Stati membri a procedere a controlli sul taglio, mentre l'art. 8 imponeva loro l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione della carne. Tali disposizioni, nel loro combinato disposto, consentirebbero a uno Stato membro di escludere dal beneficio delle restituzioni particolari i ritagli al di sotto di un determinato valore, in considerazione, soprattutto, della difficoltà di identificarli. La Commissione ritiene che tale valore potesse essere ragionevolmente fissato in 100 grammi.
38 A tale riguardo emerge con sufficiente chiarezza dal tenore dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1964/82 che ogni singolo pezzo di carne doveva essere imballato separatamente. Il regolamento non prevede alcuna deroga in proposito, indipendentemente dalla dimensione, dal peso o dalla natura del pezzo. Il regolamento non opera, segnatamente, alcuna distinzione tra i ritagli di apprestamento [«scraps» (scarti)] e i ritagli («trimmings»).
39 Il divieto d'imballare assieme due pezzi differenti è confermato dal tenore dell'art. 8, primo comma, del regolamento n. 1964/82, a termini del quale qualsiasi possibilità di sostituzione del prodotto di cui trattasi dev'essere esclusa per mezzo dell'identificazione di ogni singolo pezzo.
40 L'esistenza di usi consistenti nell'imballare assieme vari pezzi, quand'anche risultasse confermata, resta irrilevante ai fini dell'interpretazione del regolamento, il cui tenore è chiaro. L'operatore, ove intenda beneficiare delle sovvenzioni concesse in base alla normativa comunitaria, dovrà rispettare i requisiti di concessione fissati dalla normativa stessa.
41 L'argomento secondo cui l'obiettivo di evitare la sostituzione dei pezzi sarebbe garantito grazie alla sorveglianza delle operazioni d'imballaggio e di etichettatura da parte di funzionari dell'autorità competente non può essere accolto. Infatti, tali funzionari non possono controllare ogni singola operazione individualmente. Peraltro, l'esistenza di un controllo delle operazioni non dispensa dall'osservanza della lettera del regolamento n. 1964/82.
42 Dagli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82 emerge, infine, che gli Stati membri potevano legittimamente escludere dal beneficio della restituzione particolare all'esportazione i ritagli di peso inferiore ad un determinato limite, ad esempio al limite di 100 grammi, in considerazione delle difficoltà pratiche di identificazione di ogni singolo pezzo di carne.
43 Le prime tre questioni devono essere quindi risolte affermando che l'art. 1 del regolamento n. 1964/82 dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo pezzo di carne doveva costituire oggetto di imballaggio separato, indipendentemente dalle dimensioni, dal peso o dalla natura del pezzo e senza distinzione a seconda che si trattasse, segnatamente, di ritagli di apprestamento [«scraps» (scarti)] o di ritagli («trimmings»).
Gli artt. 7 e 8 del regolamento medesimo devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri potevano legittimamente escludere dal beneficio della restituzione particolare all'esportazione i ritagli di peso inferiore ad un determinato limite, quale il limite di 100 grammi.
Sulla quarta questione
44 Con la quarta questione il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 debba essere interpretato nel senso che i ritagli di peso inferiore a 100 grammi derivanti dal taglio o dal disossamento possano costituire oggetto di aiuti all'ammasso privato, in base ai contratti conclusi ai sensi del detto regolamento.
45 La HMIL sostiene che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 dovrebbe essere interpretato in modo compatibile con l'art. 6 del regolamento n. 1964/82 e che non vi sarebbe alcun motivo logico per escludere i ritagli di carne magra dall'aiuto all'ammasso privato.
46 La HMIL contesta la regola, applicata dal Ministero, secondo cui i ritagli di peso inferiore a 100 grammi non potrebbero beneficiare dell'aiuto. L'applicazione di una siffatta regola violerebbe il principio della certezza del diritto nonché il divieto di retroattività.
47 Il Ministero ritiene che, atteso che la locuzione «altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al disossamento» non è definita all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, spetterebbe al medesimo, in quanto autorità competente, precisare le regole di applicazione di tale disposizione. Il Ministero disponeva quindi del potere di precisare che i ritagli magri esclusi dall'art. 4, n. 4, erano quelli di peso non superiore a 100 grammi.
48 La Commissione rileva, invece, che il regolamento n. 2675/88 non conteneva alcuna disposizione equivalente agli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82 che autorizzasse gli Stati membri ad emanare misure di esecuzione. Conseguentemente, gli Stati membri non potevano legittimamente ammettere i ritagli, per quanto piccoli essi fossero, al beneficio dell'aiuto all'ammasso privato.
49 Si deve rilevare al riguardo che, per quanto attiene ai pezzi derivanti dal taglio, indipendentemente dal fatto che siano chiamati ritagli o ritagli di apprestamento (scarti), i regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 contenevano norme differenti. Mentre l'art. 6, secondo comma, del regolamento n. 1964/82 lasciava all'operatore la scelta di esportare i ritagli di apprestamento (scarti) o di commercializzarli egli stesso all'interno della Comunità, l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 li escludeva dal regime dell'aiuto all'ammasso privato.
50 Si deve peraltro rilevare che il regolamento n. 2675/88 non conteneva disposizioni equivalenti agli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1964/82, che autorizzassero gli Stati membri a emanare misure di esecuzione e, segnatamente, ad ammettere - nonostante il disposto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 - i ritagli superiori a un determinato limite di peso al beneficio dell'aiuto all'ammasso privato.
51 I regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 istituivano regimi di sovvenzione i cui obiettivi differivano gli uni dagli altri e che, conseguentemente, implicavano requisiti di concessione differenti. Qualora un operatore avesse inteso beneficiare cumulativamente dei due tipi di sovvenzione per uno stesso prodotto, avrebbe dovuto provvedere affinché tale prodotto fosse conforme ai requisiti di concessione previsti da ognuno dei due detti regolamenti.
52 Indipendentemente dal fatto che il giudice di rinvio non chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione del principio della certezza del diritto e del divieto di retroattività, è sufficiente rilevare che l'esclusione dei ritagli dal regime dell'aiuto all'ammasso privato risulta chiaramente dal tenore dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88.
53 La quarta questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta affermando che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88 dev'essere interpretato nel senso che i ritagli derivanti dal taglio o dal disossamento, indipendentemente dal loro peso, non potevano costituire oggetto di aiuto all'ammasso privato in base ai contratti conclusi in base al regolamento medesimo.
Sulla quinta questione
54 Con la quinta questione, suddivisa in tre capi, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se i regolamenti nn. 1964/82, 565/80 e 3665/87 debbano essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità competente accerti che una cassa di carne soggetta al regime previsto dal regolamento n. 1964/82 contenga elementi vietati dalla normativa, i regolamenti nn. 565/80 e 3665/87 l'autorizzino ad escludere dal diritto alle restituzioni particolari all'esportazione l'intero contenuto della cassa stessa ed a dichiarare incamerata la cauzione prestata per l'anticipo versato relativamente a tale cassa, maggiorato del 20%. La suddivisione in tre capi si spiega in considerazione dell'eventualità che la risposta possa differire a seconda della natura del prodotto riscontrato nella cassa: ritagli arrotolati al'interno di altri pezzi, pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne ovvero pezzi di carne non imballati separatamente.
55 Secondo la HMIL, respingere l'intero peso di una cassa per la presenza nella cassa medesima di una percentuale ancorché infima di un prodotto non conforme sarebbe contrario al principio di proporzionalità. Inoltre, nessun elemento nei pertinenti regolamenti attribuirebbe il diritto di respingere una carne di qualità irreprensibile e conforme alle disposizioni dei regolamenti medesimi in base al rilievo che la cassa conterrebbe una determinata percentuale di prodotto non conforme. Tale sanzione sarebbe priva di fondamento normativo ed imporla risulterebbe quindi contrario al principio della certezza del diritto.
56 Il Ministero e la Commissione suggeriscono, invece, di risolvere la questione nel senso che, in ognuno dei tre casi descritti dal giudice di rinvio, i regolamenti nn. 565/80 e 3665/87 autorizzano l'autorità competente a negare all'intero contenuto della cassa qualsiasi diritto alle restituzioni particolari all'esportazione e a dichiarare incamerata la cauzione fornita in relazione all'anticipo versato per la cassa stessa, maggiorata del 20%.
57 La Commissione rammenta che l'obbligo di imballare separatamente ogni singolo pezzo, sancito dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1964/82, costituisce un'esigenza fondamentale del regolamento medesimo. Lo stesso ragionamento varrebbe per l'obbligo di includere unicamente pezzi di carne conformi alla pertinente normativa, esclusi i pezzi di grasso separati. L'esclusione, da parte dell'autorità competente, dell'intera cassa laddove contenga pezzi non conformi e l'incameramento dell'intero importo della cauzione costituirebbero, quindi, provvedimenti proporzionati alla gravità dell'infrazione.
58 Il Ministero e la Commissione ritengono inoltre che, alla luce dell'art. 8, terzo comma, del regolamento n. 1964/82, a termini del quale «i sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti pezzi disossati vengono sigillati», ogni singolo cartone sia stato giustamente considerato quale unità di base ai fini dell'esclusione.
59 Il Ministero ricorda infine che, alla luce dei regolamenti nn. 565/80, 2220/85 e 3665/87, incombeva alla HMIL l'onere della prova del proprio diritto alle restituzioni all'esportazione. Conseguentemente, considerato che dalle verifiche effettuate dal Ministero sulle casse o cartoni della HMIL è risultato che uno o più pezzi - ma non tutti necessariamente - di spuntature e di soccoscio ivi imballati contravvenivano alla normativa pertinente, nessun elemento del regolamento n. 1964/82 attribuiva alla HMIL, a parere del Ministero medesimo, il diritto alla restituzione all'esportazione per il restante quantitativo di prodotto contenuto nella stessa cassa o nello stesso cartone.
60 A tal riguardo, come affermato dall'avvocato generale al punto 76 delle proprie conclusioni, l'accertamento di una violazione, da parte dell'operatore, delle norme fissate nelle disposizioni del regolamento n. 1964/82 comporta le conseguenze specificamente indicate nei regolamenti nn. 565/80, 2220/85 e 3665/87, che consentono all'autorità competente di respingere l'intero contenuto della cassa in quanto non rispondente ai requisiti previsti ai fini della concessione delle restituzioni particolari all'esportazione e di dichiarare incamerata la cauzione fornita a concorrenza dell'anticipo versato per le casse medesime, maggiorato del 20%.
61 Infatti, l'obbligo di esportare unicamente pezzi conformi alla nomenclatura e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1964/82 costituisce un obbligo fondamentale del regime delle restituzioni particolari all'esportazione istituito dal detto regolamento.
62 Conseguentemente, il rinvenimento di pezzi non rispondenti a tali requisiti, come pezzi non imballati separatamente, ritagli arrotolati all'interno di altri pezzi o pezzi di grasso separati, giustifica il diniego di concessione delle restituzioni particolari all'esportazione e l'incameramento dell'intera cauzione versata, maggiorata del 20%.
63 Considerato che l'art. 8, terzo comma, del regolamento n. 1964/82 impone espressamente che le casse destinate a contenere i pezzi di carne disossati siano ufficialmente sigillate dal Ministero e «rechino indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie», tali casse potevano essere legittimamente ritenute dalle autorità competenti - senza in tal modo violare il principio di proporzionalità - quali unità di base ai fini della vigilanza e dell'applicazione del regime delle restituzioni particolari all'esportazione.
64 La quinta questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta affermando che i regolamenti nn. 1964/82, 565/80 e 3665/87 devono essere interpretati nel senso che, quando l'autorità competente accerti che una cassa di carni soggetta al regime istituito dal regolamento n. 1964/82 contenga elementi vietati dalla normativa, che si tratti di ritagli arrotolati all'interno di altri pezzi, di pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne o di pezzi di carne non imballati separatamente, i detti regolamenti consentono all'autorità medesima di escludere l'intero contenuto della cassa dalle restituzioni particolari all'esportazione e di dichiarare incamerata l'intera cauzione prestata in relazione all'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
Sulla sesta questione
65 Con la sesta questione, divisa in due capi, il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se i regolamenti nn. 2675/88 e 2220/85 debbano essere interpretati nel senso che l'autorità competente, quando accerti che una cassa di carne soggetta al regime istituito dal regolamento n. 2675/88 contenga elementi vietati dall'art. 4, n. 4, del regolamento medesimo, sia autorizzata, per effetto dei regolamenti nn. 2675/88 e 2220/85, a escludere l'intero contenuto della cassa da qualsiasi aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata la cauzione prestata in relazione all'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%. La suddivisione della questione in due capi si spiega con l'eventualità che la soluzione possa differire a seconda della natura del prodotto rinvenuto nella cassa: ritagli o pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne.
66 La HMIL ritiene che, per gli stessi motivi sviluppati nell'ambito dell'esame della quinta questione, i regolamenti nn. 2220/85 e 2675/88 non autorizzino l'autorità competente a escludere dall'aiuto all'ammasso privato l'intero contenuto della cassa, bensì l'autorizzino solamente ad escludere il peso del prodotto non conforme.
67 Il Ministero e la Commissione fanno invece valere che, nei due casi indicati dal giudice di rinvio, le disposizioni pertinenti autorizzerebbero l'autorità competente a escludere dall'aiuto all'ammasso privato l'intero contenuto della cassa e a dichiarare incamerata la cauzione prestata in relazione all'anticipo versato, maggiorato del 20%.
68 Secondo il Ministero, incombeva alla HMIL la prova del proprio diritto, ai sensi del regolamento n. 2675/88, alla concessione di un aiuto per un prodotto collocato accanto a un prodotto non ammissibile in una cassa ufficialmente sigillata.
69 La Commissione aggiunge che, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, la cauzione viene incamerata totalmente in caso di violazione degli obblighi imposti dal regolamento n. 2675/88.
70 Per quanto attiene all'unità di base dell'esclusione, la Commissione ritiene che l'impostazione del Ministero, consistente nell'assumere la cassa quale unità di base, sia più favorevole alla ricorrente rispetto a quanto disposto dall'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2675/88, in base al quale l'unità da prendere in considerazione sarebbe la «partita», definita nel senso di «quantitativo immagazzinato in un determinato giorno».
71 Si deve ricordare al riguardo che, per effetto dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, i ritagli erano esclusi dal regime di aiuto all'ammasso privato e che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, n. 2, del medesimo regolamento e dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1208/81, a loro volta nel combinato disposto con l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, i pezzi di grasso separati erano parimenti esclusi.
72 Va rilevato che l'osservanza delle menzionate disposizioni regolamentari costituisce un requisito essenziale del regime istituito dal regolamento n. 2675/88.
73 La mancata osservanza di tali disposizioni giustifica pertanto il diniego di concessione degli aiuti all'ammasso privato e l'acquisizione dell'intera cauzione prestata per l'anticipo versato, maggiorata del 20%.
74 Per quanto attiene all'unità di base ai fini dell'esclusione di un prodotto non conforme ai requisiti del regime di aiuto all'ammasso privato, si deve rilevare che l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2675/88 fa riferimento alla nozione di «partita», definita nel senso di «quantitativo immagazzinato in un determinato giorno». Atteso che la partita avrebbe potuto essere assunta quale unità di base ai fini dell'esclusione, l'autorità competente ha ritenuto di assumere la cassa quale unità, senza certamente violare, in tal modo, il principio di proporzionalità.
75 La sesta questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta affermando che i regolamenti nn. 2675/88, 1091/80 e 2220/85 devono essere interpretati nel senso che l'autorità competente, quando accerti che una cassa di carne soggetta al regime istituito dal regolamento n. 2675/88 contenga elementi vietati dall'art. 4, n. 4, del regolamento medesimo, quali ritagli o pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne, è autorizzata, in base ai regolamenti medesimi, ad escludere l'intero contenuto della cassa da ogni aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata la cauzione prestata in relazione all'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
Sulla settima, ottava e nona questione
76 Con tali questioni il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se i regolamenti comunitari debbano essere interpretati nel senso che, quando da verifiche su casse di carne emergano, in taluni stabilimenti produttivi, indizi di una politica deliberata e continuativa di violazione ai regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88, l'autorità competente possa estrapolare i risultati di tali verifiche a tutta la produzione degli stabilimenti medesimi ovvero se debba limitarsi ad estrapolare tali risultati - laddove si tratti del regolamento n. 1964/82 - alla produzione nell'ambito degli impegni relativi alle restituzioni all'esportazione o - laddove si tratti del regolamento n. 2675/88 - alla produzione nell'ambito dei contratti di ammasso privato. La nona questione attiene, più in particolare, all'estrapolazione del risultato con riguardo all'incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80.
77 Secondo la HMIL, l'estrapolazione dei risultati delle verifiche a unità produttive senza tener conto dei contratti individuali implicherebbe l'imputazione di una percentuale di violazione a taluni contratti in base a violazioni accertate in altri contratti. Un siffatto modus procedendi difetterebbe di fondamento normativo e comprometterebbe il regime delle cauzioni, che garantiscono l'esecuzione di contratti particolari, che si tratti di contratti di ammasso privato o di contratti relativi a restituzioni all'esportazione.
78 Per quanto attiene all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, la HMIL sostiene che gli «altri obblighi» di cui alla detta disposizione possano essere unicamente quelli cui fa riferimento l'art. 3, n. 2, lett. a)-e), del regolamento stesso, vale a dire essenzialmente: 1) l'obbligo di ammassare entro i termini previsti il quantitativo di prodotto convenuto, 2) l'obbligo di procedere all'ammasso del detto prodotto nel corso del periodo convenuto, 3) l'obbligo di non modificare, sotto qualsivoglia profilo, i prodotti ammassati nel corso del detto periodo, 4) l'obbligo di non sostituire ad essi altri prodotti nel corso del detto periodo, e 5) l'obbligo di non spostarli da un magazzino all'altro nel corso del periodo stesso.
79 Il Ministero e la Commissione ritengono, invece, che, qualora dalle verifiche emergano indizi di una politica deliberata e continuativa dell'operatore consistente nel perpetrare violazioni del genere di quelle della specie della causa principale, le autorità competenti possano legittimamente estrapolare tali accertamenti ad altre casse, ivi comprese quelle oggetto di altri contratti o impegni.
80 Il Ministero precisa che la HMIL possedeva sette unità produttive distinte e che le verifiche hanno riguardato 2 400 casse di spuntature, soccoscio e quadrello centrale in tutti gli stabilimenti produttivi della HMIL. Dai controlli sono risultate rilevanti percentuali di violazione ai regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88 in tutti gli stabilimenti produttivi, con variazioni di tali percentuali da uno stabilimento all'altro. Le casse verificate riguardavano 67 dei 138 contratti di ammasso privato posti in essere dalla HMIL nel 1988.
81 La Commissione rammenta che la Corte ha approvato il sistema dell'estrapolazione in svariate occasioni. Essa si richiama al riguardo alle sentenze 6 ottobre 1993, causa C-55/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4813), e 9 agosto 1994, causa C-413/92, Germania/Commissione (Racc. pag. I-3781).
82 Per quanto attiene all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, il Ministero ritiene che nessun elemento di tale disposizione consenta di desumere che la sua portata debba essere limitata agli obblighi indicati dalla HMIL. Nell'ambito dell'esame della sesta questione, la Commissione ha già dedotto che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, la cauzione viene integralmente incamerata in caso di violazione degli obblighi imposti dal regolamento n. 2675/88.
83 In proposito è giurisprudenza costante che le autorità competenti possono procedere a controlli a campione e a un'idonea estrapolazione delle risultanze di tali controlli, basandosi sul calcolo delle probabilità (v., in tal senso, le menzionate sentenze Italia/Commissione, punto 22, e Germania/Commissione, punto 13).
84 A fortiori, l'estrapolazione è giustificata quando le verifiche rivelino una politica deliberata e continuativa di violazione alla normativa comunitaria.
85 Qualora dalle verifiche effettuate emerga che una siffatta politica è perseguita, particolarmente, in taluni stabilimenti produttivi, è corretto estrapolare i risultati delle verifiche a tutta la produzione degli stabilimenti medesimi. L'autorità competente non è quindi tenuta a limitare l'estrapolazione di tali risultati alla produzione nell'ambito degli impegni relativi alle restituzioni all'esportazione, laddove si tratti del regolamento n. 1964/82, ovvero, laddove si tratti del regolamento n. 2675/88, nell'ambito dei contratti di ammasso privato.
86 Quando le verifiche a campione evidenzino indizi di una politica deliberata e continuativa di ammasso di prodotti non ammissibili al regime dell'aiuto all'ammasso privato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, l'autorità competente è autorizzata a negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata l'intera cauzione versata, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, con riguardo a tutti i prodotti per i quali siano stati estrapolati i risultati delle verifiche.
87 Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, la sufficienza e l'affidabilità, nella specie, delle verifiche e, dall'altro, la fondatezza del metodo di estrapolazione utilizzato.
88 Le questioni settima, ottava e nona devono essere quindi risolte affermando che i regolamenti comunitari devono essere interpretati nel senso che, qualora verifiche effettuate su casse di carne evidenzino, in taluni stabilimenti produttivi, indizi di una politica deliberata e continuativa di violazione dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88, l'autorità competente può estrapolare i risultati di tali verifiche a tutta la produzione negli stabilimenti produttivi medesimi.
Quando le verifiche a campione evidenzino indizi di una politica deliberata e continuativa di ammasso di prodotti non ammissibili al regime dell'aiuto all'ammasso privato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, l'autorità competente è autorizzata a negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata l'intera cauzione versata, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, con riguardo a tutti i prodotti per i quali siano stati estrapolati i risultati delle verifiche.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
89 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Supreme Court con ordinanza 23 luglio 1998, dichiara:
1) L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 20 luglio 1982, n. 1964, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 23 ottobre 1987, n. 3169, che modifica i regolamenti (CEE) n. 32/82, (CEE) n. 1964/82 e (CEE) n. 74/84, in ordine all'espletamento delle formalità doganali di esportazione di talune carni bovine che beneficiano di restituzioni particolari, dev'essere interpretato nel senso che ogni singolo pezzo di carne doveva costituire oggetto di imballaggio separato, indipendentemente dalle dimensioni, dal peso o dalla natura del pezzo e senza distinzione a seconda che si trattasse, segnatamente, di ritagli di apprestamento [«scraps» (scarti)] o di ritagli («trimmings»).
2) Gli artt. 7 e 8 del regolamento medesimo devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri potevano legittimamente escludere dal beneficio della restituzione particolare all'esportazione i ritagli di peso inferiore ad un determinato limite, quale il limite di 100 grammi.
3) L'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 29 agosto 1988, n. 2675, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina, nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1988, n. 3258, dev'essere interpretato nel senso che i ritagli derivanti dal taglio o dal disossamento, indipendentemente dal loro peso, non potevano costituire oggetto di aiuto all'ammasso privato in base ai contratti conclusi in base al regolamento medesimo.
4) Il regolamento n. 1964/82, il regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026, nonché il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 9 novembre 1988, n. 3494, e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 3993, devono essere interpretati nel senso che, quando l'autorità competente accerti che una cassa di carni soggetta al regime istituito dal regolamento n. 1964/82 contenga elementi vietati dalla normativa, che si tratti di ritagli arrotolati all'interno di altri pezzi, di pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne o di pezzi di carne non imballati separatamente, i detti regolamenti consentono all'autorità medesima di escludere l'intero contenuto della cassa dalle restituzioni particolari all'esportazione e di dichiarare incamerata l'intera cauzione prestata in relazione all'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
5) Il regolamento n. 2675/88, il regolamento (CEE) della Commissione 2 maggio 1980, n. 1091, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine, ed il regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione del 29 aprile 1987, n. 1181, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità competente accerti che una cassa di carne soggetta al regime istituito dal regolamento n. 2675/88 contenga elementi vietati dall'art. 4, n. 4, del regolamento medesimo, quali ritagli o pezzi di grasso separati arrotolati all'interno di altri pezzi di carne, è autorizzata, in base ai regolamenti medesimi, ad escludere l'intero contenuto della cassa da ogni aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata la cauzione prestata in relazione all'anticipo versato per tale cassa, maggiorato del 20%.
6) I regolamenti comunitari devono essere interpretati nel senso che, qualora verifiche effettuate su casse di carne evidenzino, in taluni stabilimenti produttivi, indizi di una politica deliberata e continuativa di violazione dei regolamenti nn. 1964/82 e 2675/88, l'autorità competente può estrapolare i risultati di tali verifiche a tutta la produzione negli stabilimenti produttivi medesimi.
7) Quando le verifiche a campione evidenzino indizi di una politica deliberata e continuativa di ammasso di prodotti non ammissibili al regime dell'aiuto all'ammasso privato, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 2675/88, l'autorità competente è autorizzata a negare la concessione dell'aiuto all'ammasso privato e a dichiarare incamerata l'intera cauzione versata, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1091/80, con riguardo a tutti i prodotti per i quali siano stati estrapolati i risultati delle verifiche.
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