Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-457/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore S. Vodina e N. Dafniou, uditrici presso il servizio giuridico speciale - sezione di diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 46, pag. 20), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 marzo 2000, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e la Repubblica ellenica dalle signore I. Galani-Maragkoudaki, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione di diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e S. Vodina,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato e, in subordine, non avendole comunicato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU 1997, L 46, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.
2 La direttiva ha adeguato le disposizioni della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), sulle quali ha inciso la sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889).
3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla stessa entro il 1° luglio 1997 e informarne immediatamente la Commissione.
4 Avendo rilevato che il termine era giunto a scadenza senza aver ricevuto informazioni circa l'adozione di misure da parte della Repubblica ellenica, la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato, ingiungeva al governo ellenico, con lettera 9 settembre 1997, di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
5 Non avendo il governo ellenico ottemperato all'ingiunzione, la Commissione gli inviava, il 12 gennaio 1998, un parere motivato in cui ribadiva le osservazioni contenute nella lettera di diffida e lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi imposti dalla direttiva entro il termine di due mesi.
6 In mancanza di risposta del governo ellenico alle censure formulate nel parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
7 Nel controricorso il governo ellenico sostiene, in primo luogo, che l'istituzione del «regime professionale di sicurezza sociale», così come descritta nella direttiva, non esiste in linea di principio nell'ordinamento giuridico greco. Esso ritiene che tanto il regime generale di previdenza sociale quanto i regimi specifici siano «regimi legali» e che ad essi si applichi pertanto il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28, pag. 1). Il carattere legale di tali regimi è dimostrato dal fatto che la loro istituzione ed il loro funzionamento vengono decisi senza consultazione delle parti sociali. Nella controreplica il governo ellenico aggiunge che il carattere legale dei regimi greci di previdenza sociale emerge anche dall'art. 22, n. 4, della Costituzione greca.
8 In secondo luogo, il governo ellenico sostiene che il legislatore greco ha già adottato talune iniziative per conformare il diritto interno alla direttiva. A tal riguardo esso fa riferimento alla legge n. 2676/1999, sulla riforma dell'organizzazione e del funzionamento degli organismi di previdenza sociale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica, serie A, n. 1, del 5 gennaio 1999), di recentissima adozione, il cui art. 81 ha aggiunto all'art. 5 della legge n. 1414/1984, relativa all'applicazione del principio della parità tra i sessi nei rapporti di lavoro e ad altre disposizioni, un paragrafo 3 che recita:
«Sono nulle le clausole di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento interno aziendale che operino una distinzione in base al sesso del lavoratore ai fini dell'applicazione dei regimi professionali di previdenza sociale».
9 Occorre osservare, innanzitutto, che l'esistenza in Grecia di regimi professionali di previdenza sociale, così come descritti nella direttiva, è stata espressamente confermata dalla Corte nella sentenza 17 aprile 1997, causa C-147/95, Evrenopoulos (Racc. pag. I-2057), relativa al regime di previdenza sociale della Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (impresa pubblica di elettricità; in prosieguo: la «DEI»).
10 In tale causa il governo ellenico e la DEI sostenevano che il regime di assicurazione della DEI era un regime previsto dalla legge che non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE). A tal riguardo la DEI sottolineava che il regime era stato istituito direttamente ed era disciplinato esclusivamente dalla legge, che non era stato creato né con una decisione unilaterale del datore di lavoro né dopo un negoziato o un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, che le sue modalità di funzionamento erano collegate a motivi di politica sociale e non al rapporto di lavoro e, infine, che esso non presentava un carattere complementare rispetto ad un altro regime di assicurazione generale, in quanto le prestazioni che versava non si sostituivano, in tutto o in parte, a quelle erogate da un qualsiasi regime di assicurazione generale.
11 La Corte aveva respinto tali argomenti, ricordando che soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119 del Trattato, può avere carattere determinante (sentenza Evrenopoulos, punto 19).
12 Da ciò consegue che esistono in Grecia regimi professionali di previdenza sociale rientranti nella sfera di applicazione della direttiva, ragion per cui la Repubblica ellenica era tenuta a trasporre quest'ultima nel diritto interno.
13 Va inoltre ricordato che la legge n. 2676/1999, invocata dal governo ellenico, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica il 5 gennaio 1999, vale a dire dopo la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione dalla direttiva, nonché successivamente alla data in cui la Commissione ha proposto ricorso.
14 Secondo una giurisprudenza costante, le misure emanate da uno Stato membro, per adempiere i suoi obblighi, dopo la proposizione del ricorso per inadempimento, non possono essere prese in considerazione dalla Corte (sentenza 1° ottobre 1998, causa C-71/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5991, punto 18).
15 Occorre pertanto constatare che non adottando, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica. Pertanto, essendo rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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