Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Tariffa doganale comune - Voci doganali - «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo» ai sensi della voce 8517 della Nomenclatura combinata - Inclusione in tal voce, da parte della Commissione, degli adattatori, adattatori di rete e apparecchi emittenti-riceventi nonché delle schede di adattamento - Inammissibilità - Invalidità dei punti 1-3 dell'allegato del regolamento n. 1638/94 e 4 dell'allegato del regolamento n. 1165/95
(Regolamenti della Commissione n. 1638/94, allegato, punti 1-3, e n. 1165/95, allegato, punto 4)
2. Tariffa doganale comune - Voci doganali - Apparecchi che sono parte del materiale di rete informatica - Classificazione nella voce 8471 della Nomenclatura combinata
Massima
1. I regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, relativi alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata, sono invalidi in quanto classificano sotto la voce 8517 della Nomenclatura combinata (apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo) gli adattatori, gli adattatori di rete e gli apparecchi emittenti-riceventi descritti ai punti 1-3 dell'allegato al regolamento n. 1638/94 nonché le schede di adattamento descritte al punto 4 dell'allegato al regolamento n. 1165/95.
Alla luce del dettato delle voci 8471 e 8517, in combinato disposto con le note esplicative, nella versione vigente al momento dell'adozione dei due regolamenti di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto rendersi conto di non essere legittimata a classificare tali tipi di apparecchi di rete sotto la voce 8517. Detto errore è manifesto e, pertanto, inficia i suddetti regolamenti.
( v. punti 22, 27 e dispositivo 1-2 )
2. Gli apparecchi che sono parte del materiale di rete informatica, che si possono connettere all'unità centrale di elaborazione direttamente o tramite una o più altre unità, che sono specificamente concepiti come parte di un sistema per l'elaborazione delle informazioni, che sono atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema e che non svolgono una funzione che potrebbero esercitare senza aiuto di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni devono essere classificati sotto la voce 8471 della Nomenclatura combinata.
( v. punto 27 e dispositivo 3 )
Parti
Nel procedimento C-463/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dagli Appeal Commissioners (Irlanda) nella causa dinanzi ad essi pendente tra
Cabletron Systems Ltd
e
The Revenue Commissioners,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 5 luglio 1994, n. 1638, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 172, pag. 5), e del regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 117, pag. 15), nonché sull'interpretazione della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), dal regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1), quindi dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Cabletron Systems Ltd, dai sigg. P. Sreenan, SC, e R. Hastings, BL, su incarico di Arthur Cox, solicitors;
- per i Revenue Commissioners, dalla sig.ra F. Cooke, in qualità di agente, assistita dai sigg. E. Fitzsimons, SC, e B. Conway, BL;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M. A. Fierstra, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R.B. Wainwright e J.C. Schieferer, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Cabletron Systems Ltd, dei Revenue Commissioners e della Commissione, all'udienza del 30 novembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1° febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 15 dicembre 1998, pervenuta alla Corte il 17 dicembre seguente, gli Appeal Commissioners hanno proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), quattro questioni pregiudiziali, vertenti sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 5 luglio 1994, n. 1638, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 172, pag. 5), e del regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 117, pag. 15), nonché sull'interpretazione della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1), dal regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1), quindi dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1).
2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Cabletron Systems Ltd, avente sede in Limerick (Irlanda) (in prosieguo: la «Cabletron»), e i Revenue Commissioners, l'autorità irlandese che si occupa delle questioni doganali, riguardo alla classificazione doganale di 58 tipi di apparecchi destinati a garantire il controllo, l'elaborazione, il formattaggio, l'instradamento, la commutazione o la trasmissione delle informazioni tra due unità di una rete locale. Quest'ultima viene definita come interconnessione di uno o più «computer» (calcolatori) o «server» (centri di gestione) con unità periferiche.
Contesto normativo
Nomenclatura combinata fino al 31 dicembre 1995
3 La voce 8471 della Nomenclatura combinata recita nel modo seguente:
«Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
4 La nota 5 del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, che riguarda la voce 8471, nella versione anteriore al 1° gennaio 1996, precisa quanto segue:
«A. (...)
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano un specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
5 La voce 8517 della Nomenclatura combinata, nella versione anteriore al 1° gennaio 1996, è redatta nel modo seguente:
«Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante».
Nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1996
6 Mentre il testo della voce 8471 della Nomenclatura combinata è rimasto inalterato, la nota 5 del capitolo 84 della stessa è stato modificato dal regolamento n. 3009/95, entrato in vigore dal 1° gennaio 1996. Nella versione che risulta da tale regolamento, la suddetta nota è redatta nel modo seguente:
«A. (...)
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E) appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità
e
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. (...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
7 La voce 8517 della Nomenclatura combinata, nella versione che risulta dal regolamento n. 3009/95, recita:
«Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica (...); videofoni».
Regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95
8 Ai sensi dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, gli adattatori, gli adattatori di rete e gli apparecchi emittenti-riceventi descritti ai punti 1-3 dell'allegato al regolamento n. 1638/94 nonché le schede di adattamento descritte al punto 4 dell'allegato al regolamento n. 1165/95 devono essere classificati alla voce NC 8517 82 90 (apparecchi elettrici per la telegrafia su filo diversi dai fax).
Controversia nella causa principale
9 Nei mesi di marzo e aprile 1993, su domanda della Cabletron, i Revenue Commissioners emanavano pareri doganali vincolanti contenenti la classificazione di 43 tipi di apparecchi di rete nella sottovoce NC 8471 99 10 (unità periferiche di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione).
10 In seguito all'adozione dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, i Revenue Commissioners revocavano, nel novembre 1994, nell'aprile, maggio e giugno 1995, i suddetti pareri doganali vincolanti sostituendoli con altri che classificavano i tipi di apparecchiature in questione nella sottovoce NC 8517 82 90.
11 Nel marzo 1996, a seguito della riforma della Nomenclatura combinata con il regolamento n. 3009/95, i Revenue Commissioners classificavano nuovamente questi tipi di apparecchi nella nuova sottovoce NC 8517 50 90 (altri apparecchi per la telecomunicazione numerica su filo).
12 Inoltre, nell'aprile 1996, a seguito di una nuova domanda di classificazione presentata dalla Cabletron per altri tipi di apparecchi di rete, i Revenue Commissioners emanavano pareri doganali vincolanti che classificavano 16 di tali apparecchi nella sottovoce NC 8517 50 90.
13 Poiché all'epoca il dazio doganale per la voce 8517 era molto più elevato rispetto a quello per la voce 8471, la Cabletron impugnava i pareri dei Revenue Commissioners dinanzi agli Appeal Commissioners.
14 Ritenendo che il procedimento sollevasse problemi di diritto comunitario, gli Appeal Commissioners hanno deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CE) della Commissione 5 luglio 1994, n. 1638 (GU L 172 del 7 luglio 1994, pag. 5), relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata, sia valido nella parte in cui classifica nel codice NC 8517 82 90 le merci rispettivamente descritte ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato del detto regolamento.
2) Se il regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165 (GU L 117 del 24 maggio 1995, pag. 15), relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata, sia valido nella parte in cui classifica nel codice NC 8517 82 90 le merci descritte al punto 4 dell'allegato del detto regolamento.
3) Se la Nomenclatura combinata [regolamento del Consiglio n. 2658 (come modificato), GU L 256 del 7 settembre 1987, pag. 1] debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che le merci descritte nell'allegato qui accluso debbano essere classificate nella voce doganale 8471 in quanto "[m]acchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove (...)" i) dopo il 1° gennaio 1996, o ii) fra il 28 aprile 1993 e il 31 dicembre 1995, o iii) per entrambi i periodi.
4) Qualora ogni parte della questione c) debba essere risolta negativamente per quanto riguarda una o più delle merci [di cui alla causa principale], se la Nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che tali merci debbano essere classificate, anteriormente al 1° gennaio 1996, nella voce doganale 8517 in quanto "[a]pparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante (...)", oppure, dopo il 1° gennaio 1996, nella voce doganale 8517, in quanto "[a]pparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo per telefonini cellulari e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni (...)"».
Questioni pregiudiziali
15 Con le suddette questioni il giudice nazionale chiede sostanzialmente, in primo luogo, se i regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95 siano validi nella parte in cui classificano i tipi di apparecchi di cui alla causa principale sotto la voce 8517 e, in secondo luogo, quale fosse, all'epoca dei diversi pareri doganali resi nella causa principale, la posizione corretta nella Nomenclatura combinata per la classificazione dei suddetti apparecchi.
16 Innanzi tutto va ricordato che, nella sentenza 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock (Racc. pag. I-8947), la Corte ha dichiarato che, tra il luglio 1990 e il maggio 1995, le schede per rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione dovevano essere classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine.
17 In particolare, la Corte ha rilevato che le schede per rete sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la loro funzione è quella di fornire e di accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine. Da ciò essa ha dedotto che le schede per rete sono paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati, nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere (sentenza Peacock, citata, punto 16). Pertanto, l'ultimo comma della nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, nella versione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996, non esclude le schede per rete dalla voce 8471, dato che non esercitano una funzione specifica (sentenza Peacock, punti 17 e 18). Inoltre, esse rispondono a tutti i requisiti relativi alle «unità» enunciati nella suddetta nota in quanto possono essere collegate all'unità centrale di elaborazione e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione (sentenza Peacock, punto 20).
18 Vero è che la sentenza Peacock riguarda una categoria soltanto di materiale per rete. Tuttavia, è pacifico che tutte le merci di cui trattasi nella causa principale rispondono ai requisiti relativi alle «unità» enunciati nella nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, nella versione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996, circostanza in base alla quale la Corte si è espressa a favore dell'applicazione della voce 8471 nella citata sentenza Peacock.
19 Tali merci, inoltre, sembrano rientrare tutte nelle ampie definizioni di cui ai punti 4 e 5 della Nota esplicativa sul sistema armonizzato I D, relativa alla voce 8471, in quanto «unità di controllo o di adattamento come quelle destinate a compiere l'interconnessione dell'unità centrale con altre macchine numeriche per il trattamento dell'informazione o con gruppi di unità d'entrata e d'uscita», «unità dette adattatori di canali, che servono a collegare tra loro sistemi numerici», o «unità di conversione di segnali che rendono, all'entrata, il segnale esterno comprensibile dalla macchina numerica di trattamento dell'informazione o che trasformano, all'uscita, i segnali utilizzabili dall'ambiente esterno».
20 Per questi motivi e per quelli indicati dall'avvocato generale ai paragrafi 71-74 delle sue conclusioni, i prodotti di cui alla causa principale, prima che fossero adottati i regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, dovevano essere classificati sotto la voce 8471.
21 In secondo luogo, per le ragioni esposte ai paragrafi 82-95 delle conclusioni dell'avvocato generale, va respinto l'argomento della Commissione e dei Revenue Commissioners secondo il quale i regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95 sono comunque validi poiché l'errore di classificazione della Commissione non può considerarsi «manifesto».
22 Infatti, alla luce del dettato delle voci 8471 e 8517, in combinato disposto con le note esplicative, nella versione vigente al momento dell'adozione dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, la Commissione avrebbe dovuto rendersi conto di non essere legittimata a classificare i tipi di apparecchi di rete di cui ai punti 1-3 dell'allegato al regolamento 1638/94 e al punto 4 dell'allegato al regolamento 1165/95 sotto la voce 8517. Detto errore è manifesto e, pertanto, inficia i suddetti regolamenti.
23 In terzo luogo, per le ragioni esposte dall'avvocato generale ai punti 96-102 delle sue conclusioni, le modifiche apportate al dettato della voce 8517 dal 1° gennaio 1996 non riguardano i tipi di apparecchi di cui alla causa principale.
24 Da ciò consegue che un materiale di rete conforme ai requisiti relativi alle unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che si presenta in forma di sistema, prescritti alla nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1996, non rientra, successivamente a tale data, nella voce 8517, semplicemente perché esso fa uso di cavi e tecniche numeriche.
25 La modifica apportata alla nota 5 a partire dal 1° gennaio 1996 non modifica le conclusioni cui la Corte è giunta nella sentenza Peacock, relativamente al periodo successivo a tale data.
26 Infine, per i motivi esposti ai punti 111-115 delle conclusioni dell'avvocato generale, occorre respingere la domanda dei Revenue Commissioners di vedere limitati nel tempo gli effetti della sentenza che dichiara invalidi i regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95.
27 Pertanto, alle questioni sollevate si deve rispondere nel modo seguente:
- il regolamento n. 1638/94 è invalido in quanto classifica sotto la voce 8517 della Nomenclatura combinata gli adattatori, gli adattatori di rete e gli apparecchi emittenti-riceventi descritti ai punti 1-3 dell'allegato a detto regolamento;
- il regolamento n. 1165/95 è invalido in quanto classifica sotto la voce 8517 della Nomenclatura combinata le schede di adattamento descritte al punto 4 dell'allegato allo stesso;
- gli apparecchi che sono parte del materiale di rete informatica, che si possono connettere all'unità centrale di elaborazione direttamente o tramite una o più altre unità, che sono specificamente concepiti come parte di un sistema per l'elaborazione delle informazioni, che sono atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema e che non svolgono una funzione che potrebbero esercitare senza aiuto di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni devono essere classificati sotto la voce 8471 della Nomenclatura combinata, sia anteriormente sia successivamente al 1° gennaio 1996.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dagli Appeal Commissioners con decisione 15 dicembre 1998, dichiara:
1) Il regolamento (CE) della Commissione 5 luglio 1994, n. 1638, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata, è invalido in quanto classifica sotto la voce 8517 della Nomenclatura combinata gli adattatori, gli adattatori di rete e gli apparecchi emittenti-riceventi descritti ai punti 1-3 dell'allegato a detto regolamento.
2) Il regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata è invalido in quanto classifica sotto la voce 8517 della Nomenclatura combinata le schede di adattamento descritte al punto 4 dell'allegato a detto regolamento.
3) Gli apparecchi che sono parte del materiale di rete informatica, che si possono connettere all'unità centrale di elaborazione direttamente o tramite una o più altre unità, che sono specificamente concepiti come parte di un sistema per l'elaborazione delle informazioni, che sono atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema e che non svolgono una funzione che potrebbero esercitare senza aiuto di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni devono essere classificati sotto la voce 8471 della Nomenclatura combinata, sia anteriormente sia successivamente al 1° gennaio 1996.
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