Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Divieto di etichettature tali da indurre in errore il consumatore - Uso dell'indicazione «naturalmente pura» per una confettura di fragole contenente pectina e tracce o residui di piombo, di cadmio e di pesticidi - Ammissibilità - Presupposti
[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 2, n. 1, lett. a), punto i)]
Massima
$$L'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva 79/112 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, il quale dispone che l'etichettatura non deve essere tale da indurre in errore l'acquirente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare, non osta all'uso dell'indicazione «naturalmente pura» apposta su una confettura di fragole che contenga il gelificante pectina nonché tracce o residui di piombo, di cadmio e di pesticidi nei seguenti tenori: 0,01 mg/kg di piombo, 0,008 mg/kg di cadmio, 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin.
Malgrado la presenza di tali sostanze, l'indicazione «naturalmente pura» sull'etichetta dell'imballo di tale prodotto alimentare non può risultare idonea ad indurre in errore, quanto alle caratteristiche del prodotto, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento. (v. punti 33-34 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-465/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberlandesgericht di Colonia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV
e
Adolf Darbo AG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 033, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV, dall'avv. W. Berg, del foro di Colonia;
- per l'Adolf Darbo AG, dall'avv. K. Bauer, del foro di Colonia;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del servizio «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora T. Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Schmidt, membro del servizio giuridico, e dal signor K. Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso il medesimo servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV, rappresentato dagli avv.ti W. Berg e J. Ristelhuber, del foro di Colonia, dell'Adolf Darbo AG, rappresentata dagli avv.ti K. Bauer e D. Gorny, del foro di Colonia, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato da signora T. Pynnä, e della Commissione, rappresentata dalla signora C. Schmidt, all'udienza del 24 novembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 dicembre 1998, pervenuta alla Corte il 18 dicembre successivo, l'Oberlandesgericht di Colonia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV (associazione per la lotta contro gli illeciti e frodi nel commercio e nell'industria; in prosieguo: il «Verein») e la società Adolf Darbo AG (in prosieguo: la «Darbo»), con riguardo all'etichettatura ed alla presentazione di una confettura di fragole posta in commercio dalla società medesima in Germania.
La normativa comunitaria
3 L'art. 2, n. 1, della direttiva così recita:
«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
(...)».
4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva:
«Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 14, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:
1) la denominazione di vendita,
2) l'elenco degli ingredienti,
(...)».
5 L'art. 6, n. 4, lett. a), della direttiva definisce la nozione di ingrediente nel senso di «qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata». Il successivo n. 5, lett. a), di tale disposizione precisa:
«L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti"».
6 L'art. 15 della direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:
- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
(...)».
La normativa nazionale
7 L'art. 17 del Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (legge tedesca relativa ai prodotti alimentari e ai prodotti destinati al consumo corrente; in prosieguo: l'«LMBG») contiene disposizioni dirette a tutelare il consumatore contro i rischi di inganno. In tal senso, il primo comma di tale disposizione così recita:
«è vietato,
(...)
4. nel vendere prodotti alimentari che contengono additivi o residui di sostanze autorizzate ai sensi degli artt. 14 [prodotti fitosanitari, concimi e pesticidi] e 15 [alimenti per animali contenenti sostanze munite di effetti farmacologici] (...) utilizzare menzioni o altre indicazioni che suggeriscono che siano naturali, naturalmente puri ("naturrein") o esenti da residui o sostanze inquinanti;
5. vendere prodotti alimentari con denominazioni, indicazioni o presentazioni idonee a indurre in errore ed a costituire, in via generale o in singoli casi, una pubblicità ingannevole o altre dichiarazioni di tal genere. In particolare, sussiste l'inganno quando:
a) vengano attribuiti a prodotti alimentari effetti che questi, in base delle conoscenze scientifiche, non possiedono ovvero effetti che non siano sufficientemente comprovati a livello scientifico,
b) vengano utilizzati denominazioni, indicazioni, presentazioni, messaggi pubblicitari o altre dichiarazioni idonei ad indurre in errore, relative all'origine dei prodotti alimentari, alla quantità, al peso, alla data di fabbricazione o d'imballaggio, alla durata di conservazione o altre circostanze parimenti determinanti ai fini della valutazione del prodotto medesimo,
(...)».
8 L'art. 47 a, primo comma, dell'LMBG così recita:
«(...) i prodotti cui fa riferimento la presente legge, che sono regolarmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro della Comunità (...) possono essere introdotti e venduti nel paese, anche se non conformi alle disposizioni la legislazione della Repubblica federale di Germania in materia di diritto dei prodotti alimentari. La prima frase non si applica ai prodotti che
1. non sono conformi ai divieti degli artt. 8, 24 o 30 o
2. non sono conformi ad altre norme adottate per la tutela della salute, qualora il carattere commerciabile dei prodotti nella Repubblica federale di Germania non sia stato riconosciuto (...) mediante pubblicazione nel Bundesanzeiger di una decisione di portata generale del ministro federale».
9 In Austria la terza edizione dell'Österreichisches Lebensmittelbuch (codice alimentare austriaco) fissa, al capitolo B 5, intitolato «Confetture e altri prodotti a base di frutta», i seguenti requisiti cui è subordinata l'immissione in commercio di una «confettura extra» recante la menzione «naturalmente pura»; a termini di tale normativa:
«Sulle confetture extra e sulle confetture dietetiche, quando sono prodotte senza sciroppo di glucosio e utilizzando esclusivamente, in luogo degli acidi alimentari e dei loro sali, succo di limone fresco o conservato naturalmente (concentrato di succo di limone), può essere apposta la menzione "naturrein". Qualunque sia la dimensione della loro confezione, tali prodotti non sono conservati chimicamente».
La controversia principale
10 La Darbo, con sede in Austria, ivi produce una confettura di fragole posta in commercio in tale Stato membro nonché in Germania con il marchio «d'arbo naturrein» e con la denominazione di «Garten Erdbeer» (fragole di giardino).
11 L'etichetta riportata sull'imballaggio della confettura reca le seguenti menzioni:
«La famiglia Darbo ha iniziato nel 1879 a produrre confetture. Ancora oggi le confetture Darbo sono preparate secondo una tradizionale ricetta tirolese. Sono riscaldate e mescolate con accuratezza. Così vitamine di grande valore e l'aroma naturale della frutta vengono conservati.
Fragole di giardino
Confettura extra
Prodotta con almeno 50 g di frutta per 100 g. Zuccheri totali 60 g per 100 g Conservare al fresco una volta aperta. Ingredienti: fragole, zucchero, concentrato di succo di limone, sostanza gelificante pectina».
12 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il gelificante pectina, contenuto nella confettura, è costituito da «acidi diluiti, estratti prevalentemente dalle parti interne di bucce di frutti citrici, salsa di frutta o ritagli di barbabietole da zucchero».
13 Nella stessa ordinanza si precisa, inoltre, che, in base ad analisi effettuate in Germania, la confettura contiene parimenti, sotto forma di tracce o di residui, le seguenti quantità di varie sostanze: < 0,01 mg/kg di piombo, 0,008 mg/kg di cadmio, nonché 0,016 mg/kg di procimidone (pesticida) e 0,005 mg/kg di vinclozolin (pesticida).
14 Il Verein chiedeva dinanzi al Landgericht di Colonia - che respingeva la domanda - e successivamente in appello, dinanzi al giudice di rinvio, l'inibitoria dall'utilizzazione, per la confettura d'arbo, dell'indicazione «naturrein», in quanto in contrasto con l'art. 17, primo comma, punti 4 e 5, dell'LMBG per un triplice ordine di motivi. Anzitutto, il gelificante pectina costituirebbe un additivo, ai sensi del punto 4, che non corrisponderebbe alle aspettative del consumatore per effetto dell'indicazione «naturalmente pura» apposta sul prodotto; inoltre, tale indicazione sarebbe fuorviante per il consumatore, atteso che l'aria nonché la terra dalla quale provengono i frutti utilizzati nella confettura sarebbero contaminate dall'inquinamento; infine, tenuto conto della presenza di residui di piombo, di cadmio e di pesticidi, il prodotto non potrebbe essere qualificato come «naturalmente puro».
15 Dinanzi al giudice di rinvio la Darbo contestava il carattere ingannevole dell'indicazione «naturrein», atteso che la presenza di sostanze tossiche negli alimenti corrisponderebbe, in considerazione dell'inquinamento della terra e dell'aria, alle aspettative del consumatore e che sarebbe impossibile produrre una confettura senza gelificante, ove la pectina costituirebbe un gelificante ben conosciuto. Secondo la convenuta nella causa principale, peraltro, dovrebbe esserle consentito di porre in commercio la propria confettura in Germania, ai sensi degli artt. 47 a, primo comma, dell'LMBG, nonché degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), in quanto il prodotto con il marchio «d'arbo naturrein» è regolarmente fabbricato e posto in commercio in Austria.
16 A fronte di dubbi in ordine alla portata dell'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva, l'Oberlandesgericht di Colonia decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia contrario alla disposizione dell'art. 2, n. 1, lett. a), punto 1), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/112/CEE (cosiddetta "direttiva sull'etichettatura"), il fatto che una confettura, prodotta in uno Stato membro (Austria) e venduta in tale Stato nonché in un altro Stato membro (Repubblica federale di Germania) con l'indicazione "naturrein" ("naturalmente pura"), contenga il gelificante pectina nonché piombo (AAS) in misura inferiore a 0,01 mg/kg, cadmio (AAS) in misura inferiore a 0,008 mg/kg nonché pesticidi, vale a dire 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva osti all'utilizzazione dell'indicazione «naturalmente pura» apposta su una confettura di fragole che contenga il gelificante pectina, nonché tracce o residui di piombo, di cadmio, di pesticidi nei seguenti tenori: 0,01 mg/kg di piombo, 0,008 mg/kg di cadmio, 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin.
Per quanto attiene alla richiesta di riformulazione della questione pregiudiziale presentata dalla Darbo
18 La Darbo sostiene che la questione posta dal giudice di rinvio sia imprecisa e che questi avrebbe dovuto interrogare la Corte in ordine alla questione se l'art. 17, primo comma, punto 4, dell'LMBG costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato, atteso che tale disposizione consenta di vietare l'immissione in commercio in Germania di un prodotto alimentare regolarmente posto in commercio in Austria con l'indicazione «naturalmente puro».
19 E' sufficiente ricordare al riguardo che, secondo costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 15, e 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I-135, punto 20). Conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta della Darbo diretta alla riformulazione della questione pregiudiziale nei termini da essa indicati.
Nel merito
20 Come la Corte ha più volte affermato, con riferimento a norme analoghe a quelle contenute nell'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva, volte ad evitare ogni forma di inganno del consumatore e contenute in una serie di atti di diritto derivato di carattere generale o settoriale, spetta al giudice nazionale accertare l'eventuale effetto ingannevole di un'indicazione pubblicitaria, di una denominazione o di un marchio, assumendo come criterio di riferimento l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento (v., segnatamente, sentenza 28 gennaio 1999, causa C-303/97, Sektkellerei Kessler, Racc. pag. I-513, punto 36).
21 Se è pur vero che spetta quindi al giudice di rinvio esaminare, alla luce di tale criterio, se, in considerazione della presenza di sostanze tossiche nella confettura d'arbo, l'utilizzazione dell'indicazione «naturalmente pura» sia idonea ad indurre il consumatore in errore con riguardo alle caratteristiche di tale prodotto alimentare, la Corte dispone peraltro degli elementi necessari per formulare le seguenti considerazioni in ordine alle singole sostanze menzionate nella questione pregiudiziale.
22 Per quanto attiene, in primo luogo, alla pectina, è sufficiente rilevare che la sua presenza nella confettura d'arbo è indicata sull'etichetta apposta sull'imballaggio, conformemente agli artt. 3, n. 1, punto 2, e 6, nn. 4, lett. a), e 5, lett. a), della direttiva. Orbene, come già riconosciuto dalla Corte (v. sentenza 26 ottobre 1995, causa C-51/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3599, punto 34), i consumatori che decidono l'acquisto di un prodotto in base alla relativa composizione leggono prima l'elenco degli ingredienti obbligatoriamente menzionati a norma dell'art. 6 della direttiva. Ciò premesso, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, non può essere indotto in errore dall'indicazione «naturalmente pura» apposta sull'etichetta per il semplice fatto che il prodotto alimentare contiene il gelificante pectina la cui presenza è regolarmente menzionata nell'elenco degli ingredienti che lo compongono (v., in tal senso, sentenza 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van Der Laan, Racc. pag. I-731, punto 37).
23 Si deve inoltre aggiungere, come rilevato dall'avvocato generale al punto 29 delle proprie conclusioni nonché dalla Commissione, che la pectina rientra proprio nel novero delle sostanze che possono essere aggiunte alle confetture di qualità superiore, conformemente alle disposizioni del combinato disposto dell'art. 5 e degli allegati I, parte A, punto 1, e III, parte B, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/693/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni (GU L 205, pag. 5), nel testo modificato dalla direttiva del Consiglio 18 novembre 1988, 88/593/CEE (GU L 318, pag. 44), nonché conformemente al combinato disposto dell'art. 2, n. 2, e degli allegati I e II della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1), nel testo modificato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ottobre 1998, 98/72/CE (GU L 295, pag. 18).
24 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla presenza di residui di piombo, di cadmio e di pesticidi nella confettura d'arbo, si deve rilevare, come osservato dalla Commissione, che tali residui non costituiscono ingredienti del prodotto alimentare ai sensi dell'art. 6, n. 4, lett. a), della direttiva e non sono ricompresi nell'elenco delle indicazioni obbligatorie enumerate all'art. 3, n. 1, della direttiva medesima.
25 Benché l'indicazione di tali sostanze sull'imballaggio della confettura non sia prevista dalla direttiva, occorre tuttavia esaminare se, in considerazione della loro presenza nei tenori indicati dal giudice di rinvio, l'indicazione «naturalmente pura» sull'etichetta sia idonea ad indurre in errore un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, con riguardo alle caratteristiche del prodotto alimentare ai sensi dell'art. 2, n 1, lett. a), punto i), della direttiva.
26 A parere del Verein e del governo finlandese, l'utilizzazione dell'indicazione «naturalmente pura» è idonea a far sorgere nel consumatore l'idea che la confettura d'arbo costituisca un puro prodotto della natura, esente da qualsiasi impurità o sostanza estranea. Orbene, la semplice presenza di residui di piombo, di cadmio e di pesticidi, indipendentemente dal loro rispettivo tenore nel prodotto, inficerebbe tale indicazione, che risulterebbe quindi idonea ad ingannare il consumatore quanto alle caratteristiche della confettura.
27 Tale argomento non può trovare accoglimento. E' pacifico che l'ambiente naturale comporti la presenza di piombo e di cadmio per effetto, segnatamente, dell'inquinamento ambientale dell'aria e dell'acqua, come comprovato da una serie di testi di diritto comunitario, menzionati dall'avvocato generale al punto 65 delle proprie conclusioni. I frutti di giardino, essendo coltivati in tale ambiente, sono inevitabilmente esposti agli agenti inquinanti ivi presenti.
28 Ciò premesso, anche ammesso che in taluni casi i consumatori possano ignorare tale realtà ed essere quindi indotti in errore, tale rischio rimane minimo e non può quindi giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenze 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall, Racc. pag. I-4827, punto 19; 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 19, e Commissione/Germania, citata, punto 34).
29 La stessa conclusione vale, in terzo luogo, per quanto riguarda la presenza di tracce o di residui di pesticidi nella confettura d'arbo. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al punto 70 delle proprie conclusioni, l'utilizzazione di pesticidi, anche da parte di singoli, costituisce uno dei mezzi più comuni per combattere la presenza di organismi nocivi per i prodotti vegetali ed agricoli. Anche la circostanza che le fragole di giardino vengano coltivate con metodi «naturali» non esclude, in ogni caso, la presenza di qualsiasi residuo di pesticidi nelle fragole stesse.
30 Occorre, in ultimo luogo, verificare se i tenori dei residui di piombo, di cadmio e di pesticidi rilevati nella confettura d'arbo rendano la presenza di tali sostanze incompatibile con l'indicazione «naturalmente pura» apposta sull'etichetta. Tale indicazione potrebbe essere infatti idonea ad indurre il consumatore in inganno qualora il prodotto alimentare contenesse un tasso elevato di residui di sostanze tossiche o inquinanti, ancorché senza presentare un rischio per la salute del consumatore.
31 A tal riguardo emerge da studi condotti a livello sia internazionale sia comunitario, sottoposti alla Corte dalla Commissione e non contestati né dalle parti nella causa principale né dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni, che i residui di piombo e di cadmio rilevati nella confettura d'arbo sono ivi presenti in proporzioni nettamente inferiori ai valori massimi autorizzati da tutte le normative degli Stati membri. In tal senso, da un'analisi comparata di tali normative, effettuata dalla direzione generale «Industria» della Commissione, risulta che la normativa tedesca tollera, per la maggior parte dei frutti, un tasso di 0,5 mg/kg di piombo e un tasso di 0,2 mg/kg di cadmio. Orbene, secondo il giudice di rinvio, la confettura d'arbo contiene residui corrispondenti a 0,01 mg/kg di piombo e 0,008 mg/kg di cadmio, vale a dire tenori rispettivamente 50 volte e 25 volte inferiori ai valori massimi autorizzati dalla normativa tedesca.
32 Quanto ai pesticidi, si deve rilevare, come osservato dalla Commissione, che i tenori menzionati dal giudice di rinvio risultano particolarmente ridotti rispetto ai valori ammessi dalla normativa comunitaria. Così, come emerge dall'allegato II della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 71), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1993, 93/58/CEE, recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, nonché dell'allegato della direttiva 90/642/CEE (GU L 211, pag. 6), e dalla direttiva della Commissione 27 ottobre 1998, 98/82/CE, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (GU L 290, pag. 25), il tenore massimo per i residui presenti nelle fragole (diverse dalla fragole di bosco) è fissato in 5 mg/kg con riguardo sia al procimidone sia al vinclozolin. Orbene, secondo il giudice nazionale, la confettura di cui trattasi contiene residui corrispondenti a 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin, vale a dire tenori rispettivamente 312 volte e 1 000 volte inferiori ai valori massimi consentiti dalla menzionata normativa.
33 Ciò premesso, si deve ritenere che, malgrado la presenza di tracce o di residui di piombo, di cadmio e di pesticidi nella confettura d'arbo, l'indicazione «naturalmente pura» sull'etichetta dell'imballo di tale prodotto alimentare non può risultare idonea ad indurre il consumatore in errore quanto alle caratteristiche del prodotto.
34 Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione va risolta nel senso che l'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva non osta all'utilizzazione dell'indicazione «naturalmente pura» apposta su una confettura di fragole che contenga il gelificante pectina nonché tracce o residui di piombo, di cadmio e di pesticidi nei seguenti tenori: 0,01 mg/kg di piombo, 0,008 mg/kg di cadmio, 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dai governi francese, austriaco e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Colonia con ordinanza 2 dicembre 1998, dichiara:
L'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, non osta all'utilizzazione dell'indicazione «naturalmente pura» apposta su una confettura di fragole che contenga il gelificante pectina nonché tracce o residui di piombo, di cadmio e di pesticidi nei seguenti tenori: 0,01 mg/kg di piombo, 0,008 mg/kg di cadmio, 0,016 mg/kg di procimidone e 0,005 mg/kg di vinclozolin.
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