Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttiva 92/83 - Alcoli e bevande alcoliche - Esenzione dall'accisa armonizzata - Prodotti previsti dall'art. 27, n. 1, lett. a) e b), della direttiva - Criteri per l'applicazione dell'esenzione
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 1)
2. Diritto comunitario - Interpretazione - Testi plurilingui - Divergenze tra le varie versioni linguistiche
3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttiva 92/83 - Alcoli e bevande alcoliche - Esenzione dall'accisa armonizzata - Potere degli Stati membri di lottare contro le frodi, le evasioni e gli abusi nell'applicazione dell'esenzione
(Direttiva del Consiglio 92/83, art. 27, n. 5)
Massima
1. Dalla formulazione dell'art. 27, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/83, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, risulta che la concessione o il rifiuto dell'esenzione da accise dipendono dal metodo di denaturazione. Se quest'ultimo è stato approvato nell'ambito comunitario, l'alcole sfugge all'accisa in applicazione della lettera a) di tale disposizione. Se invece l'alcole contenuto in un prodotto che non è destinato al consumo umano è stato denaturato secondo un metodo approvato in uno Stato membro, occorre applicare l'esenzione prevista dalla lettera b) della stessa disposizione. Inoltre, se il metodo di denaturazione non corrisponde a nessuno di quelli approvati dalle norme comunitarie o dai sistemi giuridici nazionali, il prodotto non può essere esonerato. Di conseguenza, è incompatibile con la direttiva 92/83 rifiutare l'esenzione di un prodotto che soddisfa le condizioni previste dall'art. 27, n. 1, lett. b), di quest'ultima per il solo fatto di aver constatato che la sua destinazione reale non corrisponde alla denominazione che ad esso ha dato l'operatore. Né l'uso di alcole puro né il tenore massimo di alcole sono stati considerati dal legislatore comunitario come criteri per l'applicazione dell'esenzione.
( v. punti 40-42 )
2. In caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di una norma comunitaria, questa dev'essere interpretata in funzione del sistema generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.
( v. punto 49 )
3. Per quanto riguarda le condizioni nell'ambito delle quali uno Stato membro è autorizzato, in forza dell'art. 27, n. 5, della direttiva 92/83, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, a combattere frodi, evasioni o abusi nell'applicazione delle esenzioni, il sistema generale della normativa di cui trattasi comporta che lo Stato membro faccia valere almeno elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un serio rischio di frode, di evasione o di abuso.
( v. punti 46, 52 )
Parti
Nella causa C-482/98,
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor E. Traversa, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 98/617/CE, che nega all'Italia l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per determinati prodotti esenti dall'accisa in virtù della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 295, pag. 43).
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 maggio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 dicembre 1998, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 98/617/CE, che nega all'Italia l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per determinati prodotti esenti dall'accisa in virtù della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 295, pag. 43; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
La normativa comunitaria
Le norme in materia di accise
2 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), contiene una sezione V che ha per oggetto l'assoggettamento ad imposta dell'alcole etilico.
3 Ai sensi dell'art. 19, n. 1, della direttiva 92/83, l'accisa sull'alcole etilico è obbligatoria in via di principio e, in forza dell'art. 21 di tale direttiva, è determinata per ettolitro di alcole puro a 20 ° C, ad un'aliquota che è, in generale, la stessa per tutti i prodotti soggetti a questa accisa.
4 Oltre ad eccezioni a tale norma, la direttiva 92/83 prevede talune esenzioni, dettate nella maggior parte dei casi dall'intento di neutralizzare l'incidenza delle accise sull'alcole in quanto prodotto intermedio che entra nella composizione di altri prodotti commerciali o industriali.
5 A tal riguardo, l'art. 27, nn. 1, 3, 4 e 5, della direttiva 92/83 stabilisce:
«1. Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:
a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Questa esenzione è subordinata all'applicazione della direttiva 92/12/CEE ai movimenti commerciali di alcole completamente denaturato;
b) allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
(...)
3. Anteriormente al 1° gennaio 1993 e tre mesi prima di qualsiasi modifica ulteriore della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro comunica alla Commissione, insieme a tutte le informazioni utili, le formule dei denaturanti che intende utilizzare ai fini previsti al paragrafo 1, lettera a). La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese dal ricevimento.
4. Se, entro due mesi dalla data in cui gli Stati membri sono stati informati, né la Commissione, né altri Stati membri hanno chiesto che la questione venga esaminata in sede di Consiglio, si ritiene che quest'ultimo abbia autorizzato i processi di denaturazione notificati. Se entro la data limite è sollevata un'obiezione, viene presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.
5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenut[i] a dare effetto retroattivo a tale decisione».
6 Ai sensi dell'art. 24 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1):
«1. La Commissione è assistita da un "comitato delle accise", in appresso chiamato "comitato". Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
(...)
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
(...)».
7 L'art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83 prevede che l'esenzione è subordinata all'applicazione delle disposizioni della direttiva 92/12. Dall'art. 7, n. 4, di questa direttiva risulta che i prodotti soggetti ad accisa che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12.
8 Questa disposizione è stata attuata dal regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1992, n. 3649, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369, pag. 17).
9 Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 3649/92:
«Il documento d'accompagnamento semplificato è usato altresì per i movimenti commerciali intracomunitari dell'alcool completamente denaturato, secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE del Consiglio».
10 Questa disposizione esclude che i movimenti di alcole completamente denaturato siano soggetti all'obbligo di utilizzazione del documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa - cioè i prodotti che non hanno ancora assolto l'obbligo di imposta - di cui all'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12. Tale documento è definito dal regolamento (CEE) della Commissione 11 settembre 1992, n. 2719, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (GU L 276, pag. 1).
Le norme in materia di cosmetici
11 La direttiva del Consiglio 15 gennaio 1980, 80/232/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 51, pag. 1), ha per oggetto, in base all'art. 5, di impedire agli Stati membri di «rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati conformi alla presente direttiva per motivi attinenti al valore della quantità nominale per gli imballaggi preconfezionati elencati nell'allegato I (...)».
12 In base all'art. 2, l'allegato I stabilisce, per i prodotti di cui all'art. 1 della direttiva 80/232, «le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati». Al punto 7 di detto allegato I, intitolato «Cosmetici: prodotti di bellezza e da toletta», figura un punto 7.4, che riguarda i prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba.
13 La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 76/768»), definisce all'art. 1, n. 1, il prodotto cosmetico nel modo seguente:
«le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato».
14 Ai sensi dell'art. 3 della direttiva 76/768:
«Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati».
15 L'art. 6, n. 2, della stessa direttiva stabilisce:
«Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità relativa ai prodotti cosmetici, i testi, le denominazioni, i marchi, le immagini o altri segni figurativi o meno non vengano impiegati per attribuire a tali prodotti caratteristiche che essi non possiedono».
16 Per quanto riguarda l'art. 12, n. 1, di tale direttiva, esso prevede:
«Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico (...)».
I fatti all'origine della controversia
La domanda della Repubblica italiana di autorizzazione di rifiuto dell'esenzione
17 In giugno e luglio 1997, l'amministrazione finanziaria italiana notificava alla Commissione il decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524 (GURI n. 237 del 9 ottobre 1996), il quale subordinava la concessione dell'esenzione di cui all'art. 27, n. 1, lett. b), della direttiva 92/83 a talune condizioni allo scopo di prevenire gli abusi a cui tale esenzione poteva dar luogo.
18 In base a questo decreto, da un lato, l'alcole denaturato impiegato per la fabbricazione dei profumi ed altri cosmetici doveva essere puro e non alcole di scarto. Dall'altro, taluni prodotti per la casa, come detersivi liquidi, lucidi da scarpe liquidi e insetticidi, non dovevano avere un tenore alcolico superiore al 40%.
19 Si precisava che tali condizioni riflettevano la composizione normale dei prodotti in questione e avevano come scopo quello di evitare che merci preparate espressamente in modo anomalo potessero beneficiare indebitamente delle formule di denaturazione e delle procedure di circolazione e di deposito previste per talune categorie merceologiche. In particolare, nel caso dei cosmetici, lo scopo era quello di evitare che, come già accaduto in taluni casi, alcuni prodotti, commercializzati come profumi senza averne le caratteristiche, possano, in realtà, in quanto contengono alcole leggermente denaturato, sostituire di fatto prodotti di largo consumo nella cui composizione entra normalmente l'alcole completamente denaturato di cui all'art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83. Ora, l'alcole completamente denaturato offrirebbe ben maggiori garanzie dal punto di vista della prevenzione delle frodi, in forza sia della più forte denaturazione sia dei più rigidi vincoli di circolazione e deposito.
20 I motivi all'origine della normativa italiana necessitano, per la loro corretta comprensione, di un'illustrazione della tecnica di denaturazione e dei relativi rischi di frode fiscale.
21 Dalla replica del governo italiano risulta che la denaturazione è un'operazione consistente nel rendere l'alcole tossico affinché ne sia impossibile l'ingestione o la riconversione ad uso alimentare.
22 Le formule di denaturazione impongono - per la realizzazione di detergenti - l'utilizzo del denaturante generale approvato dallo Stato. Questo è un forte veleno stabilizzatore del prodotto che impedisce la riconversione chimica dell'alcole denaturato in alcole potabile.
23 I profumi, pur essendo anch'essi esenti da accisa, sollevano tuttavia un problema particolare. Infatti, in questo caso, si possono impiegare solo denaturanti profumati, speciali e blandi. L'impiego di alcole di buona qualità è indispensabile per la realizzazione di un profumo, posto che l'alcole di scarto è maleodorante e soprattutto contiene teste e code di prodotti di distillazione - come aldeidi, chetoni e metanolo, tossici per la salute umana - incompatibili con l'impiego sulla cute, l'epidermide e le mucose.
24 Pur essendo blandamente denaturato e quindi agevolmente riconvertibile, l'alcole impiegato nel profumo non verrebbe riconvertito, perché tale operazione sarebbe certamente antieconomica, tenuto conto del costo dell'alcole puro. L'operazione sarebbe invece vantaggiosa se l'ordinamento tollerasse l'uso dell'alcole di scarto per realizzare un profumo.
25 Secondo il governo italiano, l'obbligo di utilizzare alcole puro per la realizzazione dei profumi e dei cosmetici rappresenterebbe quindi uno strumento di lotta contro le operazioni di contrabbando e di evasione fiscale.
26 Nella sua domanda l'amministrazione italiana affermava che si era verificato in Italia il caso di un prodotto, ottenuto con alcole di scarto e con una debole profumazione, che era stato dichiarato dal fabbricante prodotto cosmetico ma che sarebbe stato commercializzato come prodotto per la detersione delle cose, e quindi come succedaneo, di fatto, dell'alcole completamente denaturato, di cui all'art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83, senza essere assoggettato ai più gravosi vincoli di denaturazione, di circolazione e di deposito previsti per quest'ultimo prodotto.
27 Di conseguenza, l'amministrazione italiana chiedeva l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dall'accisa per i prodotti di cui all'art. 27, n. 1, lett. b), di tale direttiva che, nella misura in cui non presentavano le caratteristiche sopra indicate, potevano, a suo parere, dar luogo ad evasione, frode o abuso.
La decisione impugnata
28 In applicazione dell'art. 27, n. 5, della direttiva 92/83, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che respinge la domanda italiana.
29 Essa ha così motivato la sua decisione:
«(...)
(11) Quanto ai motivi avanzati dall'Italia per negare l'esenzione ai cosmetici (profumi) contenenti alcole impuro, l'uso di alcole impuro a buon mercato per produrre prodotti rientranti nell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), non può essere considerato causa di evasione, frode o abuso in particolare in quanto, innanzi tutto, l'alcole impuro presenta un rischio minore di uso improprio, inoltre, indipendentemente dal fatto che i cosmetici prodotti con alcole impuro sono più economici, l'articolo 27, paragrafo l, lettera b), non è assolutamente limitato ai prodotti costosi, e infatti la gamma di prezzi dei vari prodotti che vi rientrano è estremamente ampia. La direttiva non prescrive assolutamente che i prodotti esentati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), che non sono destinati al consumo umano, siano derivati da alcole puro.
(12) Inoltre, poiché l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), comprende non solo né principalmente i prodotti cosmetici, ma anche i prodotti utilizzati, fra l'altro, per usi di detersione, l'uso di prodotti, descritti come cosmetici, a scopi di detersione non può incidere sulla loro classificazione nell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), né può essere considerato come un caso di evasione, frode o abuso. Ciò risulta particolarmente chiaro dal fatto che in alcuni Stati membri non è insolito che acque di colonia e prodotti simili siano utilizzati per usi non cosmetici come la detersione. Il fatto che gli alcoli "completamente denaturati" di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), possano essere utilizzati per tali scopi è irrilevante.
(13) Le precedenti considerazioni valgono ugualmente per il caso particolare sollevato dall'Italia di prodotti che arrivano a destinazione dichiarati come denaturati conformemente alle norme italiane, ma che non soddisfano il requisito di purezza. Inoltre:
i) i movimenti commerciali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dovrebbero essere assolutamente esenti da formalità e non richiedere nessuna dichiarazione,
ii) il rispetto dei requisiti di uno Stato membro è sufficiente, e
iii) poiché i metodi di denaturazione per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), non sono definiti a livello comunitario, il fatto che i prodotti siano stati autorizzati - per circolare liberamente in tutta la Comunità - nello Stato membro d'origine dimostra che soddisfano i requisiti ivi vigenti.
(14) Le precedenti considerazioni si applicano ugualmente al caso dei profumi esentati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo l, lettera b), e denaturati secondo le regole vigenti in un altro Stato membro ma non conformi alla condizione, stabilita dall'Italia, che siano derivati dall'alcole puro. Per di più l'Italia ha dichiarato di non aver accertato nessun caso di questo tipo.
(15) Analoghe considerazioni possono applicarsi al rifiuto di accordare l'esenzione ad alcuni prodotti per la casa, per i quali l'Italia ha semplicemente evidenziato che le ragioni addotte sono analoghe a quelle relative ai cosmetici, che non è pervenuto nessun reclamo e che la condizione prevista per l'esenzione non incide sul normale commercio.
(16) Inoltre l'Italia non ha dimostrato che uno dei prodotti a cui ha negato l'esenzione abbia realmente provocato evasione, frode o abuso. Nessun altro Stato membro - la maggior parte dei quali applica aliquote d'accisa più elevate dell'Italia - ha riferito problemi di evasione, frode o abuso provocati dall'esenzione di detti prodotti.
(...)».
Il ricorso d'annullamento
30 La Repubblica italiana basa il suo ricorso su una violazione ed un'erronea applicazione dell'art. 27, nn. 1, lett. a) e b), e 5, della direttiva 92/83 nonché dell'art. 1 della direttiva 76/768 e dell'allegato I, punto 7.4, della direttiva 80/232. Essa fa valere inoltre un «errore nei presupposti», una illogicità e una carenza di motivazione della decisione impugnata.
31 Innanzi tutto la Repubblica italiana fa valere che i diversi regimi introdotti dall'art. 27, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/83 sono strettamente collegati ai diversi tipi di prodotti, in quanto le formule di denaturazione sono state studiate tenendo conto della destinazione specifica di ciascuno di essi. Sarebbe necessario che ogni prodotto costituisca oggetto di un'esatta classificazione, in conformità alla sua composizione e al suo uso, per evitare che possa essere abusivamente sottratto al regime di controllo più rigido al quale dovrebbe essere normalmente sottoposto. La mancanza di una tale classificazione comporterebbe, oltre ad un pericolo per l'erario, anche una distorsione della concorrenza a danno degli operatori economici.
32 In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che il tentativo di beneficiare indebitamente di un regime di controllo più favorevole di quello normalmente applicabile costituirebbe un abuso ai sensi dell'art. 27, nn. 1 e 5, della direttiva 92/83, al quale gli Stati membri avrebbero il diritto di opporsi.
33 Un ragionamento diverso potrebbe ridurre, in violazione del principio dell'effetto utile, la nozione di abuso a quelle di evasione e di frode, menzionate da tale disposizione della direttiva 92/83, le quali riguardano solo comportamenti miranti a sottrarre la base imponibile alla tassazione.
34 In terzo luogo, l'adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti destinati ad evitare frodi, evasioni o abusi non presupporrebbe la previa constatazione di questi ultimi. La semplice possibilità di tali comportamenti sarebbe sufficiente.
35 La Repubblica italiana fa valere a tal riguardo che, nella versione italiana dell'art. 27 della direttiva 92/83, si parla, al n. 1 di questa disposizione, di un'esigenza di «prevenzione» di qualsiasi evasione, frode o abuso e, al n. 5, di «eventuale» evasione, frode o abuso. All'obiezione della Commissione secondo cui queste espressioni figurerebbero solo nel testo italiano della direttiva, il governo italiano replica che è questo che fa fede. In ogni caso, queste espressioni non farebbero che riflettere il senso delle disposizioni dell'art. 27, n. 1, che accorda agli Stati membri la facoltà di porre condizioni per la prevenzione delle frodi, delle evasioni o degli abusi.
36 In quarto luogo, la Repubblica italiana addebita alla Commissione di aver violato la direttiva 76/768, sostenendo, al punto 12 della decisione impugnata, che l'uso di cosmetici a scopi di detersione non può incidere sulla loro classificazione nell'art. 27, n. 1, della direttiva 92/83. Infatti dall'art. 1 della direttiva 76/768 risulterebbe che i prodotti cosmetici sono esclusivamente o principalmente destinati ad un uso corporeo.
37 Essa aggiunge che, rifiutandole l'autorizzazione a vietare l'esenzione, prevista all'art. 27, n. 1, lett. b), della direttiva 92/83, dei prodotti presentati come «profumi», ma fabbricati con alcole di scarto, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la direttiva 80/232, in particolare l'allegato I, punto 7, impone l'uso di alcole puro, quantomeno per la fabbricazione di talune categorie di cosmetici.
38 In quinto luogo, la Repubblica italiana sostiene che gli alcoli completamente denaturati, di cui all'art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83, devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 5 del regolamento n. 3649/92, mentre gli alcoli denaturati secondo un metodo approvato da uno Stato membro, menzionati dalla stessa disposizione, lett. b), devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento n. 2719/92 per i prodotti che circolano in regime di sospensione. A suo parere, l'assenza di questi documenti fa perdere il diritto all'esenzione.
39 In sesto luogo, la Repubblica italiana ritiene che l'esenzione di cui all'art. 27, n. 1, lett. b), riguardi l'alcole denaturato già usato per fabbricare un prodotto non destinato al consumo umano. Se non è stato ancora usato, l'alcole così denaturato non può beneficiare di tale esenzione e deve essere considerato come un prodotto assoggettato al regime sospensivo.
Giudizio della Corte
Sulle prime quattro censure
40 Occorre rilevare innanzi tutto che dalla formulazione dell'art. 27, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/83 risulta che la concessione o il rifiuto dell'esenzione dipendono dal metodo di denaturazione.
41 Se quest'ultimo è stato approvato nell'ambito comunitario, l'alcole sfugge all'accisa in applicazione della lettera a) di tale disposizione. Se invece l'alcole contenuto in un prodotto che non è destinato al consumo umano è stato denaturato secondo un metodo approvato in uno Stato membro, occorre applicare l'esenzione prevista dalla lettera b) della stessa disposizione. Inoltre, se il metodo di denaturazione non corrisponde a nessuno di quelli approvati dalle norme comunitarie o dai sistemi giuridici nazionali, il prodotto non può essere esonerato.
42 Di conseguenza, è incompatibile con la direttiva 92/83 rifiutare l'esenzione di un prodotto che soddisfa le condizioni previste dall'art. 27, n. 1, lett. b), di quest'ultima per il solo motivo della constatazione del fatto che la sua destinazione reale non corrisponde alla denominazione che ad esso ha dato l'operatore. Né l'uso di alcole puro né il tenore massimo di alcole sono stati considerati dal legislatore comunitario come criteri per l'applicazione dell'esenzione.
43 Anche se, per quanto riguarda i cosmetici, la direttiva 80/232, nell'allegato I, punto 7.4, si riferisce unicamente all'alcole etilico puro, un prodotto presentato come un cosmetico che contiene alcole impuro non può né deve essere sanzionato con la perdita dell'esenzione, qualora soddisfi le condizioni stabilite all'art. 27, n. 1, della direttiva 92/83.
44 In tale situazione, il rifiuto di uno Stato membro di applicare ad un prodotto un'esenzione dall'accisa prevista all'art. 27, n. 1, della direttiva 92/83, a titolo di sanzione della violazione di disposizioni nazionali adottate in applicazione di una direttiva in materia di cosmetici quale la direttiva 76/768, persegue un fine estraneo a quello della direttiva 92/83 (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C-111/92, Lange, Racc. pag. I-4677, punto 22).
45 Per contro, lo Stato membro interessato può, in conformità alle direttive comunitarie in materia di cosmetici, vietare la commercializzazione di un prodotto quale quello di cui al punto 42 della presente sentenza e, eventualmente, imporre le sanzioni economiche o anche penali previste nel diritto nazionale. Lo stesso vale per l'altra condizione introdotta dalla normativa italiana circa il tenore massimo di alcole dei prodotti per la casa.
46 Per quanto riguarda le condizioni nell'ambito delle quali uno Stato membro è autorizzato, in forza dell'art. 27, n. 5, della direttiva 92/83, a combattere frodi, evasioni o abusi nell'applicazione delle esenzioni, occorre rilevare che talune versioni linguistiche sembrano richiedere la previa constatazione di tali comportamenti.
47 Tale è il caso delle versioni francese [«Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée»], inglese [«If a Member State finds that a product which has been exempted under paragraphs 1 (a) or 1 (b) above gives rise to evasion, avoidance or abuse, it may refuse to grant exemption or withdraw the relief already granted»], tedesca [«Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß ein gemäß Absatz 1 Buchstabe a) oder b) befreites Erzeugnis zu Steuerflucht, Steuerhinterziehung oder Mißbrauch führt, so kann er die Befreiung versagen oder die bereits gewährte Befreiung zurückziehen»], o spagnola [«Si un Estado miembro considera que un producto exento con arreglo a la letra a) o b) del apartado 1 del presente artículo origina fraudes, evasiones o abusos, podrá negarse a conceder una exención o anular la ya concedida e informará inmediatamente de ello a la Comisión»].
48 Invece, altre versioni possono essere interpretate nel senso che la semplice possibilità che si verifichi una frode, un'evasione o un abuso è sufficiente affinché gli Stati membri adottino i provvedimenti opportuni. Tale è il caso della versione portoghese [«Se um Estado-membro considerar que um produto isento ao abrigo das alíneas a) e b) do n° . 1 pode suscitar uma eventual fraude, evasão ou utilização indevida, poderá recusar a isenção ou retirar a redução já concedida»] e, in una certa misura, della versione italiana [«Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione»].
49 In conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di una norma comunitaria, questa dev'essere interpretata in funzione del sistema generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza 24 febbraio 2000, causa C-434/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1129, punto 22).
50 A tal riguardo occorre constatare che l'esenzione dei prodotti di cui all'art. 27, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/83 costituisce il principio e il suo rifiuto l'eccezione. La facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 27, n. 1, della direttiva 92/83 di stabilire le condizioni «per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso» non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 1999, causa C-346/97, Braathens, Racc. pag. I-3419, punto 31).
51 Per il resto, occorre ricordare che i provvedimenti adottati unilateralmente dagli Stati membri al fine di combattere le frodi, le evasioni o gli abusi sono soggetti al controllo degli altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie, in conformità al combinato disposto degli artt. 27, n. 5, della direttiva 92/83 e 24 della direttiva 92/12.
52 Alla luce di queste considerazioni, la struttura generale della normativa di cui trattasi comporta che lo Stato membro interessato faccia valere quantomeno elementi concreti che corroborino l'esistenza di un rischio serio di frode, di evasione o di abuso.
53 Nella fattispecie, non risulta da nessun elemento del fascicolo che la Commissione, assistita dal comitato, abbia oltrepassato i suoi poteri nella valutazione degli elementi portati a sua conoscenza dalla Repubblica italiana.
54 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere le quattro prime censure sollevate dalla Repubblica italiana.
Sulla quinta e sesta censura
55 Per quanto riguarda la questione se gli alcoli completamente denaturati di cui all'art. 27, n. 1, lett. a), della direttiva 92/83 debbano circolare con il documento di accompagnamento semplificato previsto dall'art. 5 del regolamento n. 3649/92, mentre gli alcoli denaturati secondo un metodo approvato da uno Stato membro, menzionati dalla stessa disposizione, lett. b), devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento n. 2719/92 per i prodotti che circolano in regime di sospensione, occorre constatare che essa eccede i limiti della controversia.
56 Infatti, la Repubblica italiana non ha chiesto l'autorizzazione a rifiutare l'esenzione dei prodotti soggetti ad accisa che circolerebbero senza documento di accompagnamento. Per tale motivo il comitato non ha esaminato questa situazione, che è menzionata solo incidentalmente al punto 13, sub i), della decisione impugnata, in connessione con il caso concreto di «abuso» che era stato fatto valere dal governo italiano nella sua domanda.
57 Alla luce di queste considerazioni, non spetta alla Corte pronunciarsi al riguardo nell'ambito del presente ricorso d'annullamento.
58 Per lo stesso motivo, la Corte non può esaminare la questione se l'esenzione di cui all'art. 27, n. 1, lett. b), della direttiva 92/83 si applichi solo all'alcole denaturato, in conformità alle norme di uno Stato membro, che è già stato usato per fabbricare un prodotto non destinato al consumo umano. La domanda presentata dalla Repubblica italiana alla Commissione si riferisce alla composizione dei prodotti che contengono alcole. Di conseguenza, la Commissione, assistita dal comitato, non ha dovuto statuire sul regime fiscale di alcole denaturato non ancora usato nella fabbricazione di un prodotto non destinato al consumo umano. La Corte non può, nell'esame di un ricorso d'annullamento, controllare la legittimità di una decisione relativamente a una questione che non è stata previamente sottoposta all'esame dell'istituzione che ha adottato tale decisione.
59 Occorre quindi respingere la quinta e la sesta censura.
60 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso nel suo insieme in quanto infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica italiana e quest'ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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