Massima
Parole chiave
1 Responsabilità extracontrattuale - Oggetto - Atti delle istituzioni comunitarie o atti degli agenti della Comunità - Nozione - Atti del diritto comunitario primario - Esclusione - Danno fondato sull'Atto unico
[Trattato CE, artt. 7 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE), 178 (divenuto art. 235 CE) e 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione salvo il caso di snaturamento
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51]
Massima
1 Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva della Comunità, non si può imputare al Consiglio e alla Commissione la causa del danno subito dagli spedizionieri doganali a causa dell'abolizione delle frontiere doganali e fiscali, la quale è inerente all'entrata in vigore dell'Atto unico. Infatti, l'art. 13 dell'Atto unico, che ha inserito nel Trattato l'art. 8 A, divenuto art. 7 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE), secondo cui «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne», è la causa diretta e determinante del detto danno. Orbene, l'Atto unico è un atto di diritto comunitario primario che non costituisce quindi né un atto delle istituzioni comunitarie né un atto degli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e non può, pertanto, far sorgere la responsabilità extracontrattuale oggettiva della Comunità.
2 Un motivo dedotto per la prima volta in sede d'impugnazione dinanzi alla Corte va dichiarato irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare in tale sede un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
3 Il Tribunale è il solo competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo ove l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli elementi del fascicolo sottopostigli, e, dall'altro, a valutare i fatti stessi. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.
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