Massima
Parole chiave
Procedura - Intervento - Persone interessate - Causa relativa al margine di manovra della Commissione nell'ambito della determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale - Domanda d'intervento di un'associazione rappresentativa dell'industria zoosanitaria - Ricevibilità
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90]
Massima
Ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, il diritto di intervenire in una controversia sottoposta all'esame della Corte spetta a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia stessa. In particolare, si ammette l'intervento di associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i propri aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicarli.
In una causa che solleva questioni di principio relative al margine di manovra della Commissione nell'ambito della procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, stabilita dal regolamento n. 2377/90, dimostra di possedere tale interesse un'associazione che riunisce associazioni nazionali dell'industria zoosanitaria in Europa e fabbricanti di prodotti zoosanitari, in quanto la soluzione che può essere data alle suddette questioni presenta un interesse diretto per gli aderenti all'associazione stessa.
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