Massima
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Accordo sui diritti di utenza stradale concluso tra taluni Stati membri - Esclusione - Direttiva comunitaria che autorizza la conclusione dell'accordo - Irrilevanza - Rinvio attraverso l'accordo a definizioni riprese nella direttiva - Irrilevanza in presenza di una domanda che ha per oggetto l'interpretazione di una nozione che non figura tra tali definizioni
(Trattato CE, art. 177; direttiva del Consiglio 93/89/CEE)
Massima
La Corte è manifestamente incompetente a risolvere la domanda di decisione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'accordo 9 febbraio 1994, concluso tra i governi di taluni Stati membri, relativo alla riscossione dei diritti di utenza per determinate strade da parte di autoveicoli da trasporto pesanti, dal momento che la questione posta non riguarda né l'interpretazione del Trattato né la validità o l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità.
A questo proposito è irrilevante che il preambolo dell'accordo faccia riferimento alla direttiva 93/89, relativa alle tasse su taluni veicoli adibiti al trasporto di merci su strada e ai pedaggi stradali per l'uso di alcune infrastrutture, che autorizza due o più Stati membri a cooperare per l'introduzione di un sistema comune dei diritti d'utenza, a determinate condizioni supplementari rispetto a quelle alle quali è soggetta l'applicazione di tali diritti quando gli Stati membri agiscono individualmente, poiché il solo fatto che tale direttiva consente agli Stati membri tale cooperazione non è sufficiente a considerare un accordo concluso a tal fine come facente parte integrante del diritto comunitario la cui interpretazione rientra nelle competenze della Corte.
Tale competenza non può nemmeno essere dedotta dal rinvio effettuato dall'accordo a talune definizioni riprese dalla direttiva, dato che la nozione che costituisce l'oggetto della domanda d'interpretazione non figura tra tali definizioni.
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