Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa C-197/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia e dal signor B. Mongin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore A. Samoni-Rantou e S. Vodina, consigliere giuridico e, rispettivamente, uditore presso il servizio giuridico speciale - Sezione diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499), comporta, ed in particolare non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi completamente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale N. Fennelly,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499), comporta, ed in particolare non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi completamente alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CE (divenuto art. 228 CE).
2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 agosto 2000, la Commissione ha comunicato alla Corte, ai sensi dell'art. 78 del regolamento di procedura, che rinuncia al ricorso ed ha chiesto che, ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, dello stesso regolamento, la convenuta sia condannata alle spese.
3 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 22 agosto 2000, il governo greco ha preso atto di tale rinuncia ed ha comunicato alla Corte di non aver osservazioni da presentare in proposito.
4 A termini dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
5 Nel caso di specie il ricorso e la conseguente rinuncia della Commissione sono stati il risultato del comportamento della Repubblica ellenica, dato che questa ha adottato solo successivamente al ricorso della Commissione i provvedimenti necessari per adempiere i suoi obblighi.
6 La Repubblica ellenica va quindi condannata alle spese.
7 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, occorre decidere che il Regno Unito sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-197/98 è cancellata dal ruolo.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
3) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.
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