Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa C-290/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Tufvesson e dal signor V. Kreuschitz, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero degli Affari esteri, e dal signor P. Erlacher, Ministerialrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Austria, 3, rue des Bains,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che,
- avendo limitato il divieto di riciclaggio di cui all'art. 165 dello Strafgesetzbuch (codice penale) a patrimoni superiori ad ATS 100 000;
- non avendo previsto l'identificazione dei clienti per l'apertura di un conto titoli fin dal 1° gennaio 1994 (data dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo spazio economico europeo), bensì soltanto dal 1° agosto 1996;
- non avendo previsto l'identificazione dei clienti per ogni operazione effettuata per ovvero a partire da un conto titoli, bensì essendosi limitata, ai sensi dell'art. 40, n. 5, del Bankwesengesetz (legge bancaria), a prevedere tale identificazione unicamente per la cessione e l'acquisto di titoli in conto;
- non avendo provveduto all'identificazione dei clienti per ogni apertura di libretto di risparmio a partire dal 1° gennaio 1994;
- non avendo provveduto all'identificazione dei clienti per ogni operazione connessa con libretti di risparmio creati anteriormente o successivamente al 1° gennaio 1994,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e degli artt. 2 e 3, nn. 1, 5 e 6, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, pag. 77),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
sentito l'avvocato generale A. Saggio,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1998 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che,
- avendo limitato il divieto di riciclaggio di cui all'art. 165 dello Strafgesetzbuch (codice penale) a patrimoni superiori ad ATS 100 000;
- non avendo previsto l'identificazione dei clienti per l'apertura di un conto titoli fin dal 1° gennaio 1994 (data dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo spazio economico europeo), bensì soltanto dal 1° agosto 1996;
- non avendo previsto l'identificazione dei clienti per ogni operazione effettuata per ovvero a partire da un conto titoli, bensì essendosi limitata, ai sensi dell'art. 40, n. 5, del Bankwesengesetz (legge bancaria), a prevedere tale identificazione unicamente per la cessione e l'acquisto di titoli in conto;
- non avendo provveduto all'identificazione dei clienti per ogni apertura di libretto di risparmio a partire dal 1° gennaio 1994;
- non avendo provveduto all'identificazione dei clienti per ogni operazione connessa con libretti di risparmio creati anteriormente o successivamente al 1° gennaio 1994,
la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e degli artt. 2 e 3, nn. 1, 5 e 6, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166, pag. 77).
2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2000 la Commissione ha comunicato alla Corte, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, la rinuncia agli atti del suo ricorso ed ha chiesto, in applicazione dell'art. 69, n. 5, primo comma, del detto regolamento, che le spese siano sopportate dalla Repubblica d'Austria.
3 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 21 agosto 2000 la Repubblica d'Austria ha preso atto della rinuncia agli atti della Commissione ed ha informato la Corte di non ritenere necessaria la presentazione di osservazioni in merito a tale decisione di rinuncia agli atti.
4 Occorre pertanto ordinare la cancellazione della presente causa dal ruolo.
5 Ai sensi dell'art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle osservazioni relative alla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
6 Nella fattispecie, il ricorso e la susseguente rinuncia agli atti della Commissione sono stati originati dal comportamento della Repubblica d'Austria, la quale ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ai suoi obblighi soltanto dopo la proposizione del ricorso.
7 Pertanto, la Repubblica d'Austria va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-290/98 è cancellata dal ruolo della Corte.
2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy