Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto - Qualificazione giuridica dei fatti - Ricevibilità
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
2 Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi doganali all'importazione o all'esportazione - Presupposti per la rinuncia al recupero enunciati all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Errore delle autorità competenti - Insussistenza - Buona fede dell'importatore responsabile del pagamento del debito doganale - Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta in sede di impugnazione - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
4 Procedura - Produzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Applicazione al procedimento di impugnazione - Motivo sollevato per la prima volta nella replica e basato su elementi di diritto emersi prima del detto procedimento - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)
Massima
1 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto ed essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.
Il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su mezzi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
2 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione, vale a dire che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agito in buona fede e che abbia osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente.
Ora, per quanto attiene alla prima condizione, non si può ritenere che essa sia soddisfatta se le autorità competenti sono state indotte in errore, in particolare sull'origine della merce, da dichiarazioni inesatte dell'esportatore, di cui esse non devono verificare o valutare la validità. Infatti, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero dei dazi doganali.
Inoltre, il debitore, importatore in buona fede, non può pretendere che il principio del legittimo affidamento sia violato dato che spetta agli operatori economici adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un'azione di recupero.
3 Ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Così, permettere ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione compiuta dal Tribunale dei motivi dinanzi ad esso discussi.
4 L'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Così, un motivo fatto valere per la prima volta dalla parte ricorrente nella sua replica dinanzi alla Corte e relativo ad un regolamento, adottato e pubblicato prima della data della presentazione del ricorso, deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Full & Egal Universal Law Academy