Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa contro una decisione che respinge una domanda di provvedimenti provvisori per infondatezza anziché per irricevibilità - Rigetto
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Danno grave ed irreparabile - Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Carattere cumulativo - Valutazione sul solo fondamento dell'esistenza di un potere discrezionale dell'istituzione comunitaria - Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 Poiché il Tribunale ha accolto, in un procedimento sommario, la domanda del resistente che, senza concludere formalmente per l'irricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti, mirava al rigetto dei provvedimenti richiesti, deve essere respinto il ricorso incidentale di quest'ultimo mirante all'annullamento dell'ordinanza impugnata per il solo motivo che il rigetto dei provvedimenti provvisori per il quale aveva concluso non è stato basato sull'irricevibilità della domanda.
2 La sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, occorre che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale. Inoltre, essi devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né neutralizzare in anticipo le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.
Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.
3 Se è vero che le condizioni collegate alla concessione di una sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione o di un altro provvedimento provvisorio sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti urgenti può essere respinta per il solo motivo che manca la condizione relativa all'urgenza, il giudice dei provvedimenti urgenti non può accertare, nell'ambito del solo esame dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, un nesso tra l'esistenza di un potere discrezionale dell'istituzione e il grado di urgenza da provare come condizione per la concessione di un provvedimento.
Più in particolare, anche se l'esistenza di un tale potere discrezionale può essere un elemento pertinente per l'analisi del grado di urgenza nell'ambito di un bilanciamento degli interessi presenti e il requisito di un'urgenza manifesta - cumulato con un fumus boni iuris particolarmente solido - si può giustificare con la natura del provvedimento provvisorio richiesto o con gli effetti che esso può produrre, la sola esistenza di un potere discrezionale per l'autore dell'atto controverso, in mancanza di qualsiasi considerazione circa il fumus boni iuris e di qualsiasi bilanciamento degli interessi presenti, non è tale da determinare la qualificazione dei requisiti relativi alla condizione dell'urgenza.
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