Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Danno grave ed irreparabile - Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Carattere cumulativo - Valutazione sul solo fondamento dell'esistenza di un potere discrezionale dell'istituzione comunitaria - Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 La sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione della causa principale. Inoltre, essi devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.
Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.
2 Se è vero che le condizioni collegate alla concessione di una sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione o di un altro provvedimento provvisorio sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti urgenti possa essere respinta per il solo motivo che mancava la condizione relativa all'urgenza, il giudice dei provvedimenti urgenti non può accertare, nell'ambito del solo esame dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, un nesso tra l'esistenza di un potere discrezionale dell'istituzione e il grado di urgenza da provare come condizione per la concessione di un provvedimento provvisorio.
Più in particolare, anche se l'esistenza di un tale potere discrezionale può essere un elemento pertinente per l'analisi del grado di urgenza nell'ambito di un bilanciamento degli interessi presenti e il requisito di un'urgenza manifesta - cumulato con un fumus boni iuris particolarmente solido - si può giustificare con la natura del provvedimento provvisorio richiesto o con gli effetti che esso può produrre, la sola esistenza di un potere discrezionale per l'autore dell'atto controverso, in mancanza di qualsiasi considerazione circa il fumus boni iuris e di qualsiasi bilanciamento degli interessi presenti, non è tale da determinare la qualificazione dei requisiti relativi alla condizione dell'urgenza.
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