Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Competenza del giudice comunitario - Decisione della Commissione che rigetta una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Competenza anche di merito - Insussistenza - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado fondato sull'argomento secondo cui l'annullamento della decisione ad opera del Tribunale equivale alla constatazione di una violazione delle regole di concorrenza - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente infondato
[Trattato CE, artt. 86 e 172 (divenuti artt. 82 CE e 229 CE) e art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
Massima
$$L'annullamento da parte del Tribunale di una decisione della Commissione che rigetta u
na denuncia per violazione dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), in quanto le giustificazioni addotte dalla Commissione nella decisione controversa non potevano escludere l'applicazione della detta disposizione, non equivale alla constatazione, ad opera del Tribunale, di un abuso di posizione dominante. Infatti, poiché il controllo di legittimità prescritto dall'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) non conferisce al Tribunale una competenza di merito, al contrario di quella che i giudici comunitari esercitano in base all'art. 172 del Trattato (divenuto art. 229 CE), non spettava ad esso sostituire alla decisione controversa un'altra decisione o procedere ad una riforma della stessa.
Essendosi il Tribunale limitato, com'è suo potere nell'ambito di un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato, a verificare la validità del ragionamento della Commissione, deve essere respinto in quanto manifestamente infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado basato sull'argomento secondo cui, annullando la decisione controversa, esso avrebbe concluso per l'esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato. (v. punti 24-31)
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