Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento recante registrazione di una denominazione d'origine per un'area geografica più estesa del territorio il cui nome corrisponde a tale denominazione
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92; regolamento (CE) della Commissione n. 123/97]
Massima
1. Dall'art. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE), dall'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Qualora ricorrano tali presupposti, a sostegno di un'impugnazione può essere dedotto un argomento già proposto in prime cure, al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, è incorso in una violazione del diritto comunitario, sicché, quando il ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in secondo grado.
( v. punti 53-56, 59-60 )
2. Il regolamento n. 123/97, relativo alla registrazione della denominazione «Altenburger Ziegenkäse» come denominazione di origine protetta, che conferisce a tale denominazione la protezione che il regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, prevede a favore di ogni denominazione d'origine controllata regolarmente registrata, è un atto di portata generale, e dunque di natura normativa, che si applica a situazioni definite in modo obiettivo e che comporta effetti giuridici per categorie di operatori economici che soddisfano un certo numero di condizioni determinate in maniera generale e astratta. Quantunque i soggetti cui esso si applica fossero identificabili al momento della sua adozione e anche se fosse dimostrato che il loro numero non può, di fatto, variare di molto, la natura normativa del regolamento di cui trattasi non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che esso si riferisce solo a situazioni di diritto o di fatto oggettive.
Ne discende che il regolamento n. 123/97 riguarda le imprese che producono il formaggio nell'area geografica delimitata nel disciplinare di cui all'art. 4 del regolamento n. 2081/92 e che lo smerciano solo in tale loro qualità obiettiva, come qualunque altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in una situazione identica. Conseguentemente, tali imprese non sono individualmente interessate dal regolamento n. 123/97.
( v. punti 66-69 )
Parti
Nel procedimento C-447/98 P,
Molkerei Großbraunshain GmbH, con sede in Altenburg (Germania),
e
Bene Nahrungsmittel GmbH, con sede in Altenburg (Germania),
rappresentate dagli avv.ti M. Loschelder et T. Klingbeil, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 4, rue Carlo Hemmer,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 settembre 1998, nella causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. II-3533),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e U. Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta nel procedimento di primo grado,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
interveniente nel procedimento di secondo grado,
Freistaat Thüringen, rappresentato dall'avv. G.M. Berrisch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,
e
Molkerei und Weichkäserei K.-H. Zimmermann GmbH, con sede in Falkenhain (Germania), rappresentata dagli avv.ti P. Lotze e S. Lehr, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. R. Faltz, 6, rue Heinrich Heine,
intervenienti nel procedimento di primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla signora N. Colneric, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 dicembre 1998, la Molkerei Großbraunshain GmbH (in prosieguo: la «Molkerei Großbraunshain») e la Bene Nahrungsmittel GmbH (in prosieguo: la «Bene Nahrungsmittel») hanno presentato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza che il Tribunale di primo grado ha pronunciato il 15 settembre 1998 nella causa T-109/97, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. II-3533; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 23 gennaio 1997, n. 123, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 22, pag. 19), in quanto contiene la registrazione, per un'area geografica troppo estesa, della denominazione d'origine controllata «Altenburger Ziegenkäse».
2 Con ordinanza del presidente della Corte 1° giugno 1999, la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Quadro normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), contiene, come risulta dagli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, le norme in materia di protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche di cui possono fruire taluni prodotti agricoli e taluni prodotti alimentari.
4 L'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2081/92 stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese
e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata».
5 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92 dispone che, «[p]er beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». Dal n. 2, lett. c) e d), del medesimo articolo risulta che il disciplinare contiene, in particolare, «la delimitazione della zona geografica» e «gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)».
6 Ai sensi del dodicesimo considerando del regolamento n. 2081/92, «per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario». Secondo il tredicesimo considerando, «la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro».
7 Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92 stabiliscono la procedura detta «normale» di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. La domanda di registrazione, presentata da un'associazione di produttori e/o di trasformatori o, a determinate condizioni, da una persona fisica o giuridica (art. 5, nn. 1 e 2), è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica interessata (art. 5, n. 4). Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione, corredata, in particolare, del disciplinare di cui all'art. 4 (art. 5, n. 5).
8 Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4 (art. 6, n. 1). Se la Commissione conclude che la denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i dati relativi alla domanda (art. 6, n. 2). Se nessuno Stato membro o nessuna persona fisica o giuridica legittimamente interessata presenta alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'art. 7, quest'ultima iscrive la denominazione in un registro chiamato «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (art. 6, n. 3). Le denominazioni iscritte nel registro vengono quindi pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 6, n. 4). Se invece la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al n. 1, è giunta alla conclusione che la denominazione non possiede i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'art. 15, di non procedere alla pubblicazione di cui all'art. 6, n. 2 (art. 6, n. 5).
9 L'art. 7 del regolamento n. 2081/92 disciplina la procedura di opposizione alla registrazione. Esso dispone quanto segue:
«1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.
3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.
4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:
- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,
- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legittimamente sul mercato alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.
5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.
a) Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.
b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4».
10 L'art. 17 del regolamento n. 2081/92 istituisce una procedura di registrazione, detta «semplificata» o «abbreviata», applicabile alla registrazione delle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Esso dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
11 L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b)».
12 Per l'adozione delle misure da esso previste, il regolamento n. 2081/92 precisa all'art. 15 quanto segue:
«La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte».
13 Il regolamento n. 2081/92 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 luglio 1992. Conformemente al suo art. 18, esso è entrato in vigore dodici mesi dopo tale data, vale a dire il 25 luglio 1993.
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
14 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dai punti 7-9 dell'ordinanza impugnata, sono i seguenti.
15 Il 20 dicembre 1993 le autorità tedesche hanno adottato un regolamento che modifica in particolare il regolamento relativo ai formaggi. L'allegato del regolamento relativo ai formaggi così modificato, tra l'altro, ha registrato come denominazione d'origine quella «Altenburger Ziegenkäse». L'area geografica di fabbricazione corrispondente a detta denominazione comprendeva i cantoni di Altenburg, di Schmölln, di Gera, di Zeitz, di Geithain, di Grimma, di Wurzen e di Borna nonché la città di Gera. I nomi di detti cantoni sono stati successivamente modificati - ad esempio Schmölln e Altenburg sono diventati «Altenburger Land» -, ma è rimasta immutata l'area geografica interessata dalla denominazione «Altenburger Ziegenkäse».
16 Con lettera 26 gennaio 1994 la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione la registrazione della denominazione «Altenburger Ziegenkäse» come denominazione d'origine protetta (DOP), ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92.
17 La Molkerei Großbraunshain, che fabbrica dal 1898 un formaggio venduto con il nome di «Altenburger Ziegenkäse», e la Bene Nahrungsmittel, che detiene l'intero capitale della prima, hanno intrapreso, sia sul piano nazionale sia su quello comunitario, varie iniziative al fine di ottenere la modifica dell'area geografica interessata da tale denominazione. Le ricorrenti hanno dunque presentato, il 4 aprile 1995, un reclamo in tal senso al ministero tedesco competente e, il 9 agosto 1995, una denuncia alla Commissione, con la quale sollecitavano quest'ultima a proporre un ricorso per inadempimento nei confronti della Germania, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
18 A sostegno delle loro iniziative le ricorrenti facevano valere che la zona geografica indicata, nel regolamento tedesco relativo ai formaggi e nella domanda di registrazione inviata alla Commissione, come area di fabbricazione dell'«Altenburger Ziegenkäse» era eccessivamente ampia in quanto includeva vari cantoni situati in Sassonia e in Sassonia-Anhalt, in particolare il cantone di Wurzen in Sassonia, nel quale ha sede la società Molkerei und Weichkäserei K.-H. Zimmermann GmbH (in prosieguo: la «Zimmermann»), che dal 1936 fabbrica anch'essa un formaggio venduto con il nome di «Altenburger Ziegenkäse». Stando alle ricorrenti, l'area di fabbricazione avrebbe dovuto essere limitata al cantone dell'«Altenburger Land», situato in Turingia, in quanto il prodotto «Altenburger Ziegenkäse» non può provenire che dal cantone dal quale trae la denominazione.
19 Il ministero tedesco competente ha respinto il reclamo delle ricorrenti con lettera 13 luglio 1995, spiegando i motivi che hanno determinato la delimitazione dell'area geografica contestata.
20 La direzione generale dell'agricoltura (DG VI) della Commissione ha risposto, con lettera 18 marzo 1996, che avrebbe proposto alla Commissione di archiviare la denuncia delle ricorrenti, pur chiedendo alla Repubblica federale di Germania un complemento d'informazioni circa l'area geografica di fabbricazione in questione. Con lettere 31 luglio, 12 novembre e 28 novembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione informazioni complementari in merito.
21 Adottando il regolamento n. 123/97, la Commissione ha, tra l'altro, proceduto a registrare la denominazione «Altenburger Ziegenkäse» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92.
22 Al primo considerando del regolamento n. 123/97 la Commissione ha ricordato che, «per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati».
23 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 aprile 1997, le ricorrenti, a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), hanno proposto un ricorso diretto, in sostanza, ad ottenere l'annullamento del regolamento n. 123/97. Esse hanno fatto valere che, contrariamente alle disposizioni degli artt. 2, n. 2, lett. a), e 4, n. 2, lett. c) e d), del regolamento n. 2081/92, in forza delle quali, a loro giudizio, l'area geografica interessata da una denominazione dovrebbe essere limitata al territorio il cui nome corrisponde a tale denominazione, l'area geografica corrispondente alla denominazione «Altenburger Ziegenkäse» superava i confini del cantone dell'«Altenburger Land», consentendo a società situate al di fuori di detto cantone di usare tale denominazione, con danno degli interessi delle ricorrenti.
24 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno asserito che la Commissione aveva violato le disposizioni summenzionate del regolamento n. 2081/92 nonché il principio di non discriminazione, che essa aveva commesso uno sviamento di potere ricalcando semplicemente la comunicazione della Repubblica federale di Germania, senza esercitare il potere discrezionale conferitole dall'art. 15 del regolamento n. 2081/92, e che essa aveva violato i diritti di difesa delle ricorrenti privandole, mediante la scelta della procedura abbreviata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, del diritto, previsto nell'ambito della procedura normale di cui agli artt. 5-7, di dichiarare la loro opposizione alla progettata registrazione.
25 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 1997, la Commissione, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso. A sostegno di tale eccezione la Commissione ha affermato, in primo luogo, che il regolamento n. 123/97 non ledeva i diritti delle ricorrenti, in secondo luogo, che detto regolamento non le riguardava individualmente, in terzo e, rispettivamente, in quarto luogo, che le ricorrenti non disponevano di alcun diritto d'impugnazione risultante dal fatto che la Commissione le avesse sentite prima di adottare il regolamento n. 123/97 o derivante da una limitazione dei loro diritti procedurali per effetto del ricorso alla procedura di registrazione semplificata e, in quinto luogo, che le ricorrenti non avevano alcun interesse ad agire.
26 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto tale eccezione e ha conseguentemente dichiarato irricevibile il ricorso.
Ordinanza impugnata
27 Dopo aver ricordato la costante giurisprudenza della Corte in materia di ricevibilità dei ricorsi d'annullamento presentati dai singoli avverso un regolamento, il Tribunale, ai punti 50 e 51 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che il regolamento n. 123/97, lungi dal rivolgersi ad operatori economici determinati come le società ricorrenti, riconosce a qualsiasi impresa i cui prodotti rispondano ai criteri prescritti dalla normativa il diritto di metterli in commercio con la denominazione d'origine protetta «Altenburger Ziegenkäse» e si presenta quindi come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, vale a dire nei confronti di tutte le imprese che fabbricano un prodotto avente caratteristiche obiettivamente definite.
28 Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui l'«Altenburger Ziegenkäse» è fabbricato solo da due produttori, vale a dire la Molkerei Großbraunshain e la Zimmermann, il numero dei fabbricanti sarà invariabile per un periodo indeterminato e l'ipotesi di un'eventuale fabbricazione dell'«Altenburger Ziegenkäse» da parte di altri produttori è talmente improbabile da poter essere esclusa, il Tribunale, al punto 52 dell'ordinanza impugnata, ha ricordato che la natura normativa di un atto non è messa in discussione dalla possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si effettua in base ad una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita in relazione allo scopo dell'atto (sentenza 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pagg. 595, 605 e 606).
29 Nel caso di specie il Tribunale, ai punti 53-55 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato che:
- il regolamento n. 123/97 conferisce la protezione per un'area geografica determinata obiettivamente;
- l'argomento riguardante l'invariabilità del numero dei fabbricanti non rappresenta che una mera supposizione;
- del vantaggio economico derivante dalla protezione conferita dal regolamento n. 123/97 non godono solo i fabbricanti di «Altenburger Ziegenkäse», ma anche i produttori di latte vaccino e caprino trasformato in «Altenburger Ziegenkäse».
30 Dal complesso di tali elementi il Tribunale ha dedotto, al punto 56 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 123/97 riveste, per la sua natura e la sua portata, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, quarto comma, CE). Tuttavia, rilevando che, in taluni casi, anche un atto normativo che si applica a tutti gli operatori economici interessati può riguardare individualmente taluni di loro, a condizione che essi ne siano toccati a motivo di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a qualsiasi altra persona (sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punti 19 e 20), il Tribunale ha esaminato se tale fosse il caso delle ricorrenti.
31 A proposito del fatto che, in tale contesto, le ricorrenti avevano sottolineato di essere state ascoltate dalla Commissione durante il procedimento precedente l'adozione del regolamento n. 123/97 e avevano fatto carico alla Commissione di aver leso i loro diritti procedurali optando per la procedura di registrazione prevista dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92 sebbene non fossero soddisfatte le condizioni per applicare tale disposizione, al punto 60 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha anzitutto rilevato, da una parte, che le ricorrenti non hanno contestato la legittimità della procedura prevista all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 in quanto lederebbe i diritti legittimi di partecipazione di cui dovrebbero godere tutti gli operatori economici interessati dalla registrazione di una denominazione d'origine protetta e, dall'altra, che né il processo di elaborazione degli atti normativi né gli atti normativi stessi, in quanto provvedimenti di portata generale, esigono, in base ai principi generali del diritto comunitario, quali il diritto di essere sentiti, la partecipazione delle persone interessate, in quanto si presume che i loro interessi siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti.
32 Al punto 61 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha quindi statuito che, «per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso in esame, proposto avverso il regolamento n. 123/97, adottato a conclusione di un procedimento legislativo che esclude qualsiasi diritto procedurale degli operatori economici interessati, (...) non è sufficiente che le ricorrenti rimettano semplicemente in discussione la sussistenza, nella fattispecie, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 per trarne la conclusione che la Commissione avrebbe dovuto seguire l'altro procedimento legislativo, contemplato dagli artt. 5-7, che avrebbe conferito loro diritti procedurali che potevano legittimarle ad agire. Infatti, detta argomentazione mira a contestare la base legale del regolamento [n. 123/97] e rientra quindi nell'esame del merito».
33 A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha osservato, al punto 62 dell'ordinanza impugnata, che «l'addebito, mosso al legislatore, di aver scelto, tra i due procedimenti legislativi previsti, quello che priva le persone interessate di diritti procedurali è privo di pertinenza nella valutazione della ricevibilità di un ricorso rivolto contro l'atto normativo adottato in esito all'iter legislativo prescelto, atto che gode, in linea di massima, di una presunzione di legittimità (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 48), a meno che non sia provato che la scelta del legislatore costituisca uno sviamento di procedura».
34 Il Tribunale ha in proposito osservato, ai punti 63-65 dell'ordinanza impugnata, che nel caso di specie
- le ricorrenti non hanno prodotto alcun indizio attestante che la Commissione, in eventuale collusione con la Repubblica federale di Germania, abbia scelto il procedimento legislativo semplificato proprio per far fronte alle circostanze del caso di specie e per eludere il procedimento normale che conferisce diritti procedurali alle ricorrenti;
- da parte tedesca, la protezione della denominazione «Altenburger Ziegenkäse» mediante il regolamento relativo ai formaggi è anch'essa il risultato di un procedimento legislativo, nel cui ambito la questione dell'area geografica del prodotto «Altenburger Ziegenkäse» è stata esplicitamente discussa prima di essere risolta nel senso contestato dalle ricorrenti su scala tanto nazionale quanto comunitaria;
- non si può far carico alla Commissione di aver commesso uno sviamento di procedura non opponendosi, al momento dell'adozione del regolamento n. 123/97, alla delimitazione dell'area geografica di cui trattasi effettuata dal legislatore tedesco, il quale era maggiormente in grado, rispetto al legislatore comunitario, di definire quest'area geografica tenendo conto delle particolarità di produzione e di smercio regionali.
35 Al punto 66 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ne ha desunto che «il fatto che la Commissione abbia scelto il procedimento legislativo di cui all'art. 17, invece di quello previsto dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, per l'adozione del regolamento [n. 123/97] non è idoneo a individuare le ricorrenti ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato».
36 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato, ai punti 67 e 68 dell'ordinanza impugnata, che neanche il semplice fatto che prima dell'adozione del regolamento n. 123/97 la Commissione abbia sentito le ricorrenti è idoneo a individuare queste ultime rispetto a qualsiasi altro operatore economico, in quanto, da un lato, le disposizioni dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non riconoscono loro alcun diritto di natura procedurale, dall'altro, il procedimento legislativo contestato, per la sua stessa natura, non obbliga il legislatore a rispettare il diritto a essere sentite delle persone interessate e, infine, non sussistendo diritti procedurali espressamente garantiti, sarebbe incompatibile con il tenore e con lo spirito dell'art. 173 del Trattato consentire a qualsiasi privato che abbia partecipato alla preparazione di un atto di natura legislativa di proporre poi ricorso contro il medesimo (ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 40).
37 In considerazione di tali elementi, il Tribunale ha statuito, ai punti 69-76 dell'ordinanza impugnata, che il rinvio fatto dalle ricorrenti a un certo numero di sentenze, in cui la Corte aveva dichiarato ricevibili taluni ricorsi presentati da singoli avverso regolamenti o avverso decisioni adottate nei confronti di altre persone, era privo di pertinenza.
38 Per quanto riguarda, più in particolare, la citata sentenza Codorniu/Consiglio, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 71 dell'ordinanza impugnata, che la delimitazione di un'area geografica troppo vasta può, certo, comportare teoricamente un affievolimento del valore reale di una denominazione d'origine, in precedenza limitata ad un'area geografica più ristretta, e incidere eventualmente sui diritti specifici delle imprese stabilite nell'area geografica ristretta che usano detta denominazione. Tuttavia, poiché la società Zimmermann aveva fabbricato e smerciato il prodotto di cui trattasi con la denominazione «Altenburger Ziegenkäse» o con la denominazione analoga «Altenborger Zeege» a partire dal 1936 e dato che le ricorrenti non erano riuscite, sul piano nazionale, a far limitare detta denominazione ad un'area geografica più ridotta, vale a dire al cantone dell'«Altenburger Land», il Tribunale ha ritenuto che queste ultime non avessero apportato alcun elemento che consentisse di stabilire che il regolamento n. 123/97 aveva affievolito i loro diritti nel senso summenzionato.
39 Tenuto conto dell'insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso, al punto 77 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento n. 123/97 non riguardava le ricorrenti individualmente e che si doveva quindi dichiarare l'irricevibilità del ricorso, senza che fosse necessario esaminare se il regolamento danneggiasse effettivamente le ricorrenti sul piano giuridico e se esse avessero un interesse ad agire.
40 Al punto 78 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, per quanto riguarda l'argomento delle ricorrenti secondo cui sarebbe incompatibile con i principi dello Stato di diritto negare loro una tutela giurisdizionale avverso il regolamento n. 123/97, esse non avevano tuttavia dimostrato, e neanche sostenuto, che era loro giuridicamente impossibile rivolgersi ad un giudice nazionale che eventualmente avrebbe potuto sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa alla validità del detto regolamento.
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale
41 Le ricorrenti, sostenute dal Freistaat Thüringen, deducono in sostanza che l'ordinanza impugnata è errata in diritto perché la conclusione secondo cui esse non sono individualmente interessate costituisce una violazione dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Esse ritengono pertanto che il ricorso debba essere dichiarato ricevibile ed esaminato nel merito.
42 In primo luogo, esse sostengono che, tenuto conto della situazione concreta del caso di specie, il Tribunale ha erroneamente concluso che il regolamento n. 123/97 riguardava un gruppo di persone definito in modo generale ed astratto e, pertanto, che il gruppo dei potenziali ricorrenti non era noto al momento dell'adozione del regolamento. Sottolineano in proposito, da una parte, che già da cento anni solo due imprese, vale a dire le ricorrenti stesse e la società Zimmermann, fabbricano e smerciano, in modo industriale, «Altenburger Ziegenkäse» recante tale denominazione. D'altra parte, data la scarsa estensione dell'area geografica cui si riferisce il regolamento n. 123/97 e, a maggior ragione, del cantone dell'«Altenburger Land» e vista l'insufficiente produzione, in tale regione, del latte di capra necessario per fabbricare il formaggio di cui trattasi, il numero dei produttori non può, di fatto, variare di molto.
43 In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che il Tribunale ha commesso un errore anche nel ritenere, al punto 55 dell'ordinanza impugnata, che grazie al regolamento n. 123/97 esse abbiano goduto di una tutela più ampia, sicché non avrebbero bisogno di una protezione giurisdizionale e non avrebbero interesse ad agire. Le ricorrenti affermano che, al contrario, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 123/97 l'art. 3 della Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca del 7 giugno 1909 relativa alla lotta contro la concorrenza sleale) accordava loro una tutela efficace contro l'uso ingannevole della denominazione Altenburger Ziegenkäse e che, a causa della determinazione di un'area geografica troppo estesa, la denominazione stessa risulta ormai appannata e svilita in quanto, attualmente, può essere usata anche per i prodotti non originari del cantone dell'«Altenburger Land».
44 In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia interpretato erroneamente il regolamento n. 2081/92 e le procedure ivi previste quando ha respinto i loro argomenti secondo cui la scelta della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 le avrebbe illegittimamente private del diritto di partecipare alla procedura di registrazione e, pertanto, del diritto di impugnare il regolamento n. 123/97.
45 Al riguardo le ricorrenti sostengono anzitutto che, dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto all'art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92, non si può più ricorrere alla procedura semplificata. Orbene, avendo la Repubblica federale di Germania perfezionato la domanda di registrazione dell'«Altenburger Ziegenkäse» solo più di due anni e mezzo dopo la scadenza di tale termine, la Commissione avrebbe dovuto applicare la procedura normale di cui agli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92. Il Freistaat Thüringen aggiunge che, in tale contesto, il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a esaminare se la scelta del legislatore comunitario costituisse uno sviamento di procedura e fa valere che, anche ove la scelta della procedura semplificata non fosse stata abusiva ma meramente illecita, le ricorrenti sarebbero comunque state private illegalmente di diritti procedurali che avrebbero conferito loro titolo a chiedere l'annullamento del regolamento n. 123/97 sulla base dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
46 Le ricorrenti sostengono poi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ritenuto ammissibile, al punto 64 dell'ordinanza impugnata, che la Commissione facesse affidamento, quanto alla determinazione dell'area geografica di cui è causa, sulle valutazioni e sulle decisioni del legislatore tedesco e, pertanto, si limitasse ad estendere le nuove disposizioni del regolamento tedesco relativo ai formaggi a livello comunitario, senza esercitare autonomamente il suo proprio potere di valutazione e decisione.
47 Le ricorrenti ritengono infine che le considerazioni svolte ai punti 70 e 71 dell'ordinanza impugnata, in base alle quali il Tribunale ha negato l'esistenza di un affievolimento dei diritti delle ricorrenti dovuto alla delimitazione di un'area geografica troppo vasta da parte del regolamento n. 123/97, non siano probanti, se non altro in quanto la sfera di applicazione del regolamento tedesco relativo ai formaggi è limitata al territorio tedesco mentre il regolamento n. 123/97 si applica in tutti gli Stati membri. Il Freistaat Thüringen aggiunge che il fatto di legare la ricevibilità di un ricorso all'esistenza di un diritto il cui riconoscimento deve essere ottenuto proprio per mezzo di tale ricorso costituisce un argomento illogico e giuridicamente errato.
48 In quarto luogo, le ricorrenti deducono che, al punto 78 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ingiustamente osservato che esse non avevano dimostrato, e neanche sostenuto, che era loro impossibile ottenere la protezione dei loro diritti rivolgendosi ai giudici nazionali e invitandoli a proporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
49 In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha potuto statuire validamente sulla ricevibilità del ricorso senza esaminarne la fondatezza. Ritengono che anche per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli addebiti di carattere materiale secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto né procedere alla registrazione della denominazione di cui è causa in base alla procedura semplificata ex art. 17 del regolamento n. 2081/92, né riprendere tali e quali le indicazioni relative all'area geografica interessata contenute nella comunicazione della Repubblica federale di Germania.
50 La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese, chiede alla Corte di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura. La Zimmermann chiede alla Corte di dichiararlo in parte irricevibile ed in parte infondato, e in subordine chiede che venga dichiarato infondato nella sua totalità.
51 A sostegno della dedotta irricevibilità, tali parti fanno in sostanza valere che, con il ricorso, le ricorrenti contestano taluni accertamenti e talune valutazioni fattuali del Tribunale, si limitano, in generale, a reiterare i motivi e gli argomenti già dedotti in prima istanza e omettono ripetutamente di indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza impugnata e gli argomenti giuridici su cui si fonda in modo specifico la loro domanda d'annullamento.
Giudizio della Corte
52 In forza dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sulla ricevibilità
53 Occorre ricordare che dall'art. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e dall'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia risulta che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).
54 Quanto all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso precisa che l'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti.
55 Dalle disposizioni summenzionate emerge che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, citata sentenza Parlamento/Bieber, punto 31).
56 Ne discende inoltre che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non soddisfa tale condizione il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'istanza presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).
57 Da un canto, con il loro ricorso le ricorrenti chiedono alla Corte di esaminare se il Tribunale abbia potuto ritenere a buon diritto che il regolamento n. 123/97 non le riguardasse individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. I vari argomenti giuridici da esse dedotti a tal fine mettono in questione parecchi degli elementi su cui il Tribunale si è fondato nel motivare la sua decisione.
58 Si deve rilevare che, se, in tale contesto, le ricorrenti mettono in discussione anche taluni accertamenti e talune valutazioni fattuali del Tribunale, tuttavia esse non li contestano in quanto tali, bensì in quanto sono serviti al Tribunale proprio per negare loro il titolo ad agire ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
59 D'altro canto, si deve osservare che a sostegno di un'impugnazione può essere dedotto un argomento già proposto in prime cure, al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, è incorso in una violazione del diritto comunitario (sentenza 25 maggio 2000, causa C-82/98 P, Kögler/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3855, punto 23), sicché, quando il ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in secondo grado (sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 43).
60 Nel caso di specie dall'istanza depositata innanzi alla Corte emerge che la presente impugnazione non costituisce una mera riproduzione testuale dei motivi e degli argomenti presentati in primo grado e che le ricorrenti hanno indicato in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui chiedono l'annullamento e gli argomenti sulla cui scorta considerano errata la valutazione giuridica del Tribunale.
61 Occorre pertanto rilevare che, sebbene formalmente l'impugnazione non abbia individuato ogni volta i punti precisi dell'ordinanza impugnata, la Commissione e le parti intervenute a sostegno delle sue conclusioni hanno potuto prendere utilmente posizione sugli argomenti loro opposti.
62 Conseguentemente, occorre respingere i motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione, dalla Repubblica francese e dalla Zimmermann, ed esaminare la fondatezza del ricorso.
Nel merito
63 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente ed individualmente.
64 Quanto al punto se il regolamento n. 123/97 concerna le ricorrenti individualmente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero, o persino l'identità, dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (v., in particolare, citata sentenza Codorniu/Consiglio, punto 18).
65 Perché si possa ritenere che tali soggetti di diritto siano individualmente interessati, è necessario che l'atto controverso li tocchi a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li distingua da qualunque altra persona (v., in particolare, citata sentenza Codorniu/Consiglio, punto 20).
66 Nel caso di specie si deve osservare che, registrando la denominazione «Altenburger Ziegenkäse» come denominazione di origine protetta, il regolamento n. 123/97 riconosce a qualsiasi operatore economico i cui prodotti rispondano ai criteri geografici e qualitativi prescritti, quali risultano dal disciplinare indicato all'art. 4 del regolamento n. 2081/92 e allegato alla domanda di registrazione, il diritto di metterli in commercio con la denominazione «Altenburger Ziegenkäse» e conferisce a tale denominazione la tutela che il regolamento n. 2081/92 prevede a favore di qualsiasi denominazione di origine controllata debitamente registrata.
67 Conseguentemente, il regolamento n. 123/97 è un atto di portata generale, e dunque di natura normativa, che si applica a situazioni definite in modo obiettivo e che comporta effetti giuridici per categorie di operatori economici che soddisfano un certo numero di condizioni determinate in maniera generale e astratta. Quantunque i soggetti cui esso si applica fossero identificabili al momento della sua adozione e anche se fosse dimostrato che il loro numero non può, di fatto, variare di molto, la natura normativa del regolamento di cui trattasi non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che esso si riferisce solo a situazioni di diritto o di fatto oggettive (in tal senso, v., in particolare, ordinanza 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 35).
68 Ne discende che il regolamento n. 123/97 riguarda le ricorrenti solo nella loro qualità obiettiva di imprese che producono il formaggio di cui trattasi nell'area geografica delimitata nel disciplinare e che lo smerciano, come qualunque altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in una situazione identica.
69 Pertanto, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto dichiarando che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal detto regolamento.
70 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'argomento delle ricorrenti secondo cui esse sarebbero state individualmente interessate se la Commissione avesse scelto di fare adottare il regolamento n. 123/97 sulla base della procedura normale prevista agli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92, che consente a qualunque persona fisica o giuridica legittimamente interessata di opporsi alla progettata registrazione di una denominazione.
71 Infatti, anche ammettendo che il ricorso alla procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 sia stato illegittimo e che un soggetto possa essere individuato ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato per il fatto che la pertinente normativa gli garantisce esplicitamente diritti procedurali o per il semplice fatto di aver partecipato al processo di elaborazione di un atto normativo da parte di un'istituzione comunitaria, comunque l'esercizio della facoltà di opporsi, quale prevista nell'ambito della procedura normale di registrazione, non sarebbe stato tale da far riconoscere alle ricorrenti il diritto di presentare ricorso contro l'atto adottato in esito a tale procedura.
72 In proposito occorre sottolineare, da una parte, che, a norma dell'art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2081/92, la dichiarazione di opposizione ad una progettata registrazione può essere presentata solo da uno Stato membro, al quale si sia precedentemente rivolta una persona fisica o giuridica che possa dimostrare di avere un interesse economico legittimo.
73 D'altra parte, dall'art. 7, n. 5, del regolamento n. 2081/92 risulta che, se alla Commissione viene presentata un'opposizione ricevibile, la procedura d'opposizione instaura un confronto tra lo o gli Stati membri che si sono opposti alla registrazione e lo Stato membro che l'ha richiesta. Ai sensi di tale disposizione spetta infatti agli «Stati membri interessati» cercare un accordo tra di loro e, eventualmente, notificarlo alla Commissione.
74 Di conseguenza, dal testo e dall'economia dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 risulta che la dichiarazione di opposizione ad una registrazione non può provenire dallo Stato membro che ha chiesto la registrazione stessa e che, pertanto, la procedura di opposizione istituita dall'art. 7 del regolamento n. 2081/92 non è destinata a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro.
75 In linea di principio, siffatte controversie devono essere trattate ancor prima che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, conformemente all'art. 5 del regolamento n. 2081/92, una domanda di registrazione rivoltagli da un'associazione o, a determinate condizioni, da una persona fisica o giuridica.
76 Nel caso in cui, in questa fase della procedura, l'autorità competente di tale Stato membro non tenesse conto delle obiezioni sollevate contro una domanda di registrazione da un operatore legittimamente interessato, quest'ultimo dovrebbe adire i giudici nazionali competenti per fare eventualmente dichiarare l'illegittimità del comportamento della detta autorità alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l'osservanza delle quali, a norma dell'art. 5, n. 5, del regolamento medesimo, deve essere verificata dallo Stato membro prima di trasmettere alla Commissione la domanda di registrazione.
77 Peraltro, le ricorrenti non hanno dimostrato di non potere citare dinanzi a un giudice nazionale un concorrente che smercia formaggio denominato «Altenburger Ziegenkäse» deducendo che quest'ultimo non è stato prodotto nell'area geografica che, a loro avviso, è la sola che risponda alle disposizioni del regolamento n. 2081/92. Nell'ambito di un siffatto ricorso esse potrebbero eccepire l'illegittimità del regolamento n. 123/97, mettendo così in grado tale giudice di pronunciarsi sul complesso delle censure formulate a tal fine, eventualmente dopo aver rimesso alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità del detto regolamento.
78 Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
79 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti, esse vanno condannate alle spese in conformità delle conclusioni della Commissione e della Zimmermann. In forza dell'art. 69, n. 4, del medesimo regolamento, la Repubblica francese e il Freistaat Thüringen, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Molkerei Großbraunshain GmbH e la Bene Nahrungsmittel GmbH sono condannate alle spese.
3) La Repubblica francese e il Freistaat Thüringen sopporteranno le proprie spese.
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