Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Certificazione da parte degli Stati membri dell'esattezza fattuale e contabile delle richieste di pagamento del saldo - Portata
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83; decisione del Consiglio 83/516/CEE; decisione della Commissione 83/673/CEE, art. 6]
3 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Certificazione da parte degli Stati membri dell'esattezza fattuale e contabile delle richieste di pagamento del saldo - Portata e limiti - Decisione di riduzione del contributo inizialmente concesso - Legittimo affidamento dei beneficiari - Violazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1)
Massima
1 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE), 51 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tale precetto il ricorso che, senza nemmeno contenere argomenti miranti specificamente a censurare la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Una nuova valutazione dei fatti esula pertanto dalla competenza della Corte. E' di conseguenza irricevibile il motivo che si limita a contestare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.
2 Uno Stato membro può ancora modificare la sua valutazione della domanda di pagamento del saldo di un contributo finanziario del Fondo sociale europeo dopo aver già certificato, in conformità dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, l'esattezza fattuale e contabile della detta domanda, qualora ritenga di trovarsi in presenza di irregolarità non accertate in precedenza; esso può anche rivolgersi a un organo di revisione dei conti per controllare la regolarità delle indicazioni contenute nella domanda.
A questo proposito occorre osservare che l'art. 6 della decisione 83/673, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo, dispone che le domande di pagamento del saldo di un contributo finanziario del Fondo sociale europeo devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla fine delle azioni di formazione professionale del Fondo e che è escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda sia stata presentata dopo lo scadere di tale termine. Pertanto, se controlli di regolarità potessero essere effettuati soltanto prima della certificazione dell'esattezza fattuale e contabile di una domanda di pagamento del saldo, potrebbe accadere che lo Stato membro non sia in grado di presentare la domanda alla Commissione entro il citato termine, cosicché resterebbe escluso il pagamento del saldo del contributo. Ne discende che, in talune ipotesi, la certificazione dell'esattezza fattuale e contabile di una domanda di pagamento del saldo anteriormente ad un controllo di regolarità o prima della conclusione di un tale controllo può rispondere all'interesse del destinatario del contributo.
3 La certificazione da parte delle autorità nazionali dell'esattezza fattuale e contabile di una domanda di pagamento del saldo di un contributo finanziario del Fondo sociale europeo non può creare nel beneficiario del contributo il legittimo affidamento che la Commissione aderirà alla detta certificazione. In primo luogo, infatti, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, spetta alla Commissione prendere la decisione definitiva sulla domanda di pagamento del saldo ed assumere da sola, nei confronti dei beneficiari, la responsabilità giuridica di tale decisione. In secondo luogo, tale decisione rimane subordinata, in forza della medesima disposizione, al rispetto da parte del beneficiario delle condizioni stabilite per la concessione del contributo finanziario.
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