2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/18
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Alferink e altri/Commissione
(Causa T-94/98) (1)
(Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale - Art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1033/89 - Formulazione falsamente ambigua della disposizione applicabile - Principio della certezza del diritto)
(2008/C 197/30)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Alfonsius Alferink (Heeten, Paesi Bassi), e gli altri 67 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Bronkhorst e E. Pijnacker Hordijk, successivamente avv.ti Bronkhorst, Pijnacker Hordijk e J. Sluysmans, e infine avv. Pijnacker Hordijk)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: T. van Rijn, agente)
Oggetto
Domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), dei danni che i ricorrenti asseriscono di aver subito per il fatto che la Commissione, adottando il regolamento (CEE) 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (GU L 110, pag. 27), il quale non prevedrebbe in modo chiaro e preciso che la produzione di latte dovesse essere ripresa nell'azienda SLOM iniziale, avrebbe violato il principio della certezza del diritto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Alfonsius Alferink e gli altri 67 ricorrenti, il cui elenco figura in allegato, sono condannati alle spese.
(1) GU C 358 del 21.11.1998.
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