Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 marzo 2005 − Eurocoton / Consiglio
(Causa T-192/98)
«Dumping — Mancata adozione, da parte del Consiglio, di una proposta di regolamento della Commissione istitutivo di un dazio antidumping definitivo — Assenza della maggioranza semplice necessaria per adozione del regolamento — Obbligo di motivazione»
1. Ricorso di annullamento — Atti ricorribili — Nozione — Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori — Mancata adozione di una proposta di regolamento istitutivo di un dazio antidumping — Incidenza del carattere regolamentare del procedimento antidumping — Insussistenza [art. 230 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 9] (v. punti 30‑32)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo (art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 35)
Oggetto
Annullamento della decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese dall’Egitto, dell’Irlanda, dell’Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo all’importazione di tali tessuti originari della Turchia, presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.]
Dispositivo
La decisione del Consiglio 5 ottobre 1998, recante rigetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, dell’India, dell’Indonesia e del Pakistan, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1998, n. 773 (GU L 111, pag. 19), e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali tessuti originari della Turchia, presentato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 settembre 1998 [documento COM (1998) 540 def.], è annullata.
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
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