Massima
Parole chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Ricorso sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro ovvero di uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 17, terzo e quarto comma, e 19, primo e secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1)
Massima
$$Perché un ricorso sia ricevibile, l'originale dell'atto introduttivo deve essere sottoscritto da una persona abilitata a rappresentare il ricorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Corte. Infatti, la sottoscrizione manoscritta sull'originale degli atti processuali, allo stato attuale dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale, costituisce l'unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità di tale atto sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte dinanzi ai giudici comunitari.
Indipendentemente dalle regole che possono essere applicate in uno studio legale per quanto riguarda la firma per procura, la sottoscrizione di una persona che non sia, essa stessa, abilitata al compimento degli atti procedurali dinanzi al Tribunale non può validamente sostituire quella dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(v. punti 22, 26, 29-30)
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