Massima
Parole chiave
Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che prevede la soppressione dell'aiuto di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero - Ricorso di uno stabilimento di trasformazione e di produzione di zucchero di barbabietole - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 2613/97, art. 2]
Massima
E' irricevibile il ricorso d'annullamento presentato da proprietari di stabilimenti di trasformazione e produzione di zucchero da barbabietole contro l'art. 2 del regolamento n. 2613/97, che sopprime qualsiasi aiuto nazionale di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.
Infatti, questa disposizione introduce un provvedimento di portata generale, che si applica ad una situazione determinata obiettivamente e che comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, cioè gli Stati membri ed i produttori di barbabietole da zucchero, e, anche se è tale da incidere sulla situazione dei ricorrenti, ciò avviene solo a causa della loro qualità obiettiva di operatore economico che è attivo nel settore delle barbabietole da zucchero, allo stesso titolo di qualsiasi operatore economico che esercita la stessa attività nella Comunità.
E' senza incidenza, al riguardo, il fatto che gli effetti di tale disposizione possano essere sentiti in maniera più rilevante nella regione in cui i ricorrenti operano, in quanto il fatto che la disposizione impugnata possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento e, in ogni caso, i ricorrenti si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri produttori di barbabietole che operano nella stessa regione.
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