Massima
Parole chiave
1 Associazioni dei paesi e territori d'oltre mare - Attuazione da parte del Consiglio - Presa in considerazione delle realizzazioni acquisite e dei principi del Trattato - Portata - Conciliazione tra l'obiettivo di sviluppo dei paesi e territori d'oltre mare e quello della politica agricola comune - Misure che restringono gli scambi fra tali paesi e territori e la Comunità - Ammissibilità - Presupposti
(Trattato CE, art. 132 e 136, secondo comma; decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 108 ter e 109)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Pregiudizio grave e irreparabile - Nozione - Rischio di fallimento
(Trattato CE, artt. 185 e 186, regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Ponderazione dell'insieme degli interessi in gioco
(Trattato CE, artt. 185 e 186)
Massima
1 L'associazione dei paesi e territori d'oltre mare (PTOM) deve essere realizzata secondo un processo dinamico e progressivo che può richiedere l'adozione di varie disposizioni al fine di realizzare l'insieme degli obiettivi enunciati all'art. 132 del Trattato, tenendo conto delle realizzazioni acquisite grazie alle precedenti decisioni del Consiglio. A questo proposito l'art. 136, secondo comma, del Trattato abilita il Consiglio ad adottare decisioni nel contesto dell'associazione dei PTOM sulla base dei principi sanciti dal Trattato.
Per quanto riguarda le realizzazioni acquisite grazie alle precedenti decisioni del Consiglio, esse devono essere valutate nella loro globalità, cioè tenendo conto di tutti gli aspetti connessi con lo sviluppo economico e sociale dell'insieme dei PTOM. Pertanto, non può muoversi al Consiglio la censura di non aver valutato una realizzazione acquisita, come il regime del libero accesso al mercato comunitario di un determinato prodotto di origine PTOM, prescindendo dalle altre realizzazioni.
Per quanto riguarda l'obbligo di emanare le disposizioni di cui trattasi sulla base dei principi del Trattato, questo deve intendersi nel senso che il Consiglio deve tener conto non soltanto dei principi sanciti nella quarta parte del Trattato, ma anche di tutti gli altri principi sanciti nel Trattato, ivi compresi quelli che si riferiscono alla politica agricola comune. Il detto obbligo implica che il Consiglio può, se del caso, adottare le disposizioni necessarie perché l'obiettivo di sviluppo dei PTOM non entri in conflitto con l'obiettivo della politica agricola comune. Poiché la promozione dei PTOM non implica un obbligo di privilegiare questi ultimi, la conciliazione tra l'obiettivo di sviluppo dei PTOM e quello della politica agricola comune può giustificare l'adozione da parte del Consiglio di una misura che restringe gli scambi tra i PTOM e la Comunità. Tuttavia, una siffatta misura, sia essa di carattere congiunturale e specifico ai sensi dell'art. 109 della decisione 91/482, relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità, o di carattere strutturale permanente ai sensi dell'art. 108 ter della detta decisione, deve comunque essere necessaria e proporzionata rispetto all'obiettivo contemplato.
2 Il carattere urgente della sospensione dell'esecuzione e dei provvedimenti provvisori richiesti deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che gli interessi del richiedente subiscano un danno grave ed irreparabile. Spetta al richiedente provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili.
Il rischio del sopravvenire di un siffatto pregiudizio deve riconoscersi nel caso in cui gli atti controversi abbiano costretto il richiedente a interrompere totalmente le sue attività e in cui lo stesso si trovi in una situazione finanziaria che metta a repentaglio la sua esistenza, essendo effettivo il rischio che venga dichiarato in fallimento.
3 Il giudice che decide in sede di procedimento sommario deve procedere alla ponderazione degli interessi in gioco. La ponderazione che egli opera in questo contesto deve portarlo a valutare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del giudice di merito renda possibile una modifica radicale della situazione che verrebbe provocata dall'esecuzione immediata dell'atto stesso o, al contrario, se la sospensione dell'esecuzione di tale atto sia tale da ostacolarne la piena efficacia qualora il ricorso principale sia respinto.
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