Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa T-54/98,
Aruba, rappresentata dagli avv.ti P. Bos e M. Slotboom, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo
1 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
2 Aruba fa parte dei PTOM.
3 A norma dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), i PTOM, il cui elenco figura all'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato II CE), costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte quarta del detto Trattato. Aruba figura nel detto allegato.
4 L'art. 136, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE) prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i PTOM e la Comunità, e basandosi sui principi inscritti nel Trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i PTOM e la Comunità. Su tale fondamento, il Consiglio ha adottato la decisione 25 febbraio 1964, 64/349/CEE, relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità economica europea (GU 1964, n. 93, pag. 1472). Tale decisione mirava a sostituire dal 1° giugno 1964, data di entrata in vigore dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità, allegata al Trattato e conclusa per la durata di cinque anni.
5 In seguito a varie decisioni sullo stesso oggetto, il Consiglio ha adottato la decisione 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»). Ai sensi del suo art. 240, n. 1, la decisione PTOM si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990. Il n. 3, lett. a) e b), del medesimo articolo tuttavia prevede che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari comunitari, se del caso, le eventuali modifiche da apportare per il secondo quinquennio all'associazione dei PTOM alla Comunità. Di conseguenza, il Consiglio ha adottato la decisione 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50).
6 La formulazione iniziale dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM disponeva:
«I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».
7 L'art. 102 della medesima decisione stabiliva:
«La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».
8 L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o dei paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.
9 L'art. 3, n. 3, dell'allegato II contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere originario a prodotti provenienti dai PTOM.
10 L'art. 6, n. 2, dell'allegato II tuttavia stabilisce che:
«Quando prodotti interamente ottenuti (...) negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM».
11 In forza dell'art. 6, n. 4, dell'allegato II, la norma citata al punto di cui sopra, detta «di cumulo d'origine ACP/PTOM», è applicabile a «qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata nei PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'art. 3, paragrafo 3».
12 La decisione 97/803 ha limitato l'applicazione della norma del cumulo d'origine ACP/PTOM allo zucchero proveniente dai PTOM. A tal fine, la decisione 97/803 ha inserito nella decisione PTOM, in particolare, l'art. 108 ter, che ammette il cumulo d'origine ACP/PTOM per lo zucchero fino ad una determinata quantità annuale. Tale art. 108 ter, nn. 1 e 2, stabilisce che:
«1. [...] il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, art. 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.
2. Per l'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui al paragrafo 1 si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la riduzione dello zucchero in zollette o la colorazione».
13 Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26, in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Tale regolamento stabilisce che l'importazione di zucchero ai sensi del cumulo d'origine ACP/PTOM previsto dall'art. 108 ter della decisione PTOM è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione.
14 Il regolamento impugnato, conformemente al suo art. 8, primo comma, è entrato in vigore il 19 dicembre 1997.
Procedimento
15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale i 1° aprile 1998, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 1998, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 14 agosto 1998, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione.
17 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, l'8 luglio e il 18 agosto 1998, il Consiglio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto, conformemente all'art. 115 del regolamento di procedura, di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tali istanze sono state accolte con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 17 dicembre 1998.
18 Ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il presidente dell'Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione 97/803 (causa C-17/98).
19 Con ordinanza del Tribunale 11 febbraio 1999, il procedimento della presente causa è stato sospeso sino alla pronuncia della decisione della Corte nella causa C-17/98. La sentenza della Corte 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-675), ha posto fine a tale sospensione.
20 Con ordinanza 5 ottobre 2000, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della decisione della Corte nella causa C-142/00 P, la quale riguardava in particolare la legittimità ad agire delle Antille olandesi contro misure restrittive delle importazioni dai PTOM. La sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen (non ancora pubblicata nella Raccolta), che ha annullato la sentenza del Tribunale 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione (Racc. pag. II-201) in quanto il Tribunale aveva ritenuto a torto che le Antille olandesi fossero individualmente interessate dalle misure contestate, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), ha posto fine a tale sospensione.
21 Con lettera 28 aprile 2003, le parti sono state invitate a depositare osservazioni in merito alla continuazione del procedimento nella presente causa. La ricorrente e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non hanno depositato osservazioni. La Commissione e il Consiglio hanno depositato le loro osservazioni con lettere, rispettivamente, 11 e 12 giugno 2003.
Conclusioni delle parti
22 Con la sua domanda la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare il regolamento impugnato;
- condannare la Commissione alle spese.
23 Con l'eccezione di irricevibilità, la Commissione, sostenuta dal Consiglio e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
24 Con le sue osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- unire l'eccezione di irricevibilità al merito;
- respingere l'eccezione di irricevibilità;
- qualora il Tribunale non unisca l'eccezione al merito, riservarsi di statuire sulle spese.
Sulla ricevibilità
25 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nella fattispecie, il Tribunale si è ritenuto sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla Commissione, senza avviare la fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
26 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che la ricorrente non è riguardata né direttamente né individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dal regolamento impugnato. La Commissione e il Consiglio sottolineano, nelle loro osservazioni relative alla continuazione del procedimento, che la sentenza Commissione/Nederlandse Antillen, citata al precedente punto 20, porta inevitabilmente alla conclusione che il presente ricorso è irricevibile.
27 La ricorrente sostiene, in via principale, che Aruba gode di uno status particolare. Essa si riferisce a questo proposito alla parte quarta del Trattato CE, nonché all'allegato IV del Trattato CE che espressamente indica Aruba fra i PTOM. Essa fa valere che, per analogia con la situazione del Parlamento europeo (sentenza della Corte 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-2041), è legittimata a proporre un ricorso d'annullamento quando quest'ultimo è inteso a tutelare le prerogative attribuitele dal Trattato. Applicare per analogia l'art. 173, secondo e terzo comma, del Trattato porterebbe dunque a dichiarare ricevibile il presente ricorso.
28 In subordine, la ricorrente afferma di essere direttamente ed individualmente riguardata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
29 In primo luogo, essa sarebbe direttamente riguardata dal regolamento impugnato in quanto questo non lascia agli Stati membri alcun potere discrezionale in ordine alla sua attuazione (sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunte 41/70-44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punti 23-28; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84, e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523, punti 31 e 32, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punti 11-23).
30 In secondo luogo, la ricorrente sarebbe individualmente riguardata dal regolamento impugnato. Essa fa osservare in proposito che tale regolamento limita le importazioni di zucchero originario dei PTOM. Il regolamento impugnato avrebbe dunque effetti su un gruppo chiuso di territori e paesi, elencati restrittivamente all'allegato IV del Trattato CE, di cui Aruba fa parte.
31 Inoltre, la ricorrente sarebbe individualmente riguardata dal regolamento impugnato in quanto non sarebbe vincolata alla decisione 97/803, su cui si fonda il regolamento impugnato, nei confronti di vari Stati membri. Al riguardo essa spiega che gli atti relativi alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia, del Portogallo, della Spagna e della Svezia alle Comunità europee sono stati ratificati solo nei confronti dei Paesi Bassi e non nei confronti di Aruba. Quindi quest'ultima si differenzierebbe dagli altri PTOM.
32 La ricorrente sarebbe poi individualmente riguardata dal regolamento impugnato, che limiterebbe le esportazioni di zucchero originarie dei PTOM, nella sua qualità di produttore ed esportatore dello zucchero di tale provenienza. La ricorrente rileva che, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, la quasi totalità dello zucchero che beneficiava del cumulo d'origine ACP/PTOM proveniva da Aruba.
33 La ricorrente afferma infine di essere individualmente riguardata dal regolamento impugnato dal momento che essa, prima dell'adozione della decisione 97/803, ha intrattenuto colloqui con la Commissione e con il Consiglio, riguardanti la modifica delle disposizioni della decisione PTOM, che sono sfociati nell'adozione del regolamento impugnato.
Giudizio del Tribunale
34 Occorre innanzi tutto ricordare che né il secondo comma dell'art. 173 del Trattato (v., in tal senso, ordinanze della Corte 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787, punto 6, e 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I-5245, punto 6) né il suo terzo comma si prestano ad un'applicazione analogica. Di conseguenza la legittimità ad agire della ricorrente può essere esaminata solo ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 50).
35 Va constatato, inoltre, che il regolamento impugnato ha portata generale. Infatti, esso si applica a tutte le importazioni nella Comunità dello zucchero che beneficia del cumulo d'origine ACP/PTOM.
36 Occorre tuttavia esaminare se, malgrado il regolamento abbia portata generale, si possa nondimeno ritenere che esso riguardi la ricorrente direttamente ed individualmente. Infatti, la portata generale di un atto non esclude, per questo, che esso possa concernere direttamente ed individualmente determinate persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (sentenze della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19, e Nederlandse Antillen/Commissione, citata al precedente punto 34, punto 55).
37 E' giocoforza constatare che il regolamento impugnato riguarda direttamente la ricorrente. Infatti, esso non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 48).
38 Quanto al sapere se il regolamento impugnato riguardi individualmente la ricorrente, occorre ricordare che, affinché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente interessata da un atto di portata generale, deve essere colpita da quest'ultimo in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, a pag. 220, e Nederlandse Antillen/Consiglio, citata al precedente punto 34, punto 60).
39 Risulta inequivocabilmente dalle sentenze Nederlandse Antillen/Consiglio, citata al precedente punto 34, e Commissione/Nederlandse Antillen, citata al precedente punto 20, che il fatto che la ricorrente figuri nel gruppo ristretto dei PTOM elencati all'allegato IV del Trattato CE non è sufficiente per poter ritenere che il regolamento impugnato la riguardi individualmente.
40 Inoltre, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, nell'ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio, non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato dal regolamento impugnato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, né - a fortiori - come soggetto individualmente interessato dallo stesso (sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, citata al precedente punto 34, punto 64).
41 Per quanto riguarda l'argomento relativo alla posizione della ricorrente nel mercato dello zucchero, va rilevato che le attività di trasformazione dello zucchero originario dei paesi terzi sul territorio dei PTOM e le attività di esportazione dello zucchero che beneficia del cumulo d'origine ACP/PTOM sono attività commerciali che, in qualsiasi momento, possono essere esercitate da qualsiasi operatore economico, in qualsiasi PTOM. La ricorrente stessa riconosce che esiste un'attività di trasformazione dello zucchero anche nelle Antille olandesi. La trasformazione e l'esportazione dello zucchero che beneficia del cumulo d'origine ACP/PTOM non sono pertanto attività tali da contraddistinguere la ricorrente rispetto a qualsiasi altro PTOM (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, citata al precedente punto 34, punto 74).
42 Inoltre, il fatto che siano intervenuti dei colloqui tra la ricorrente, da un lato, e rappresentanti della Commissione e del Consiglio, dall'altro, prima che venisse adottata la decisione 97/803 non dimostra che il regolamento impugnato la riguardi individualmente. Anche se tali colloqui si erano svolti nell'ambito del procedimento di adozione del regolamento impugnato, tale circostanza non potrebbe contraddistinguere la ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Invero, il fatto che una persona intervenga, in un modo o nell'altro, nell'iter che porta all'adozione di un atto comunitario è, di per sé, idoneo ad identificare detta persona con riguardo all'atto di cui trattasi solo quando la vigente normativa comunitaria le conferisce talune garanzie procedurali (ordinanze del Tribunale 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace e a./Commissione, Racc. pag. II-2205, punti 56 e 63, e 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2301, punto 59; sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, cause riunite da T-38/99 a T-50/99, Sociedade Agricola dos Arinhos e a./Commissione, Racc. pag. II-585, punto 46), il che non si è verificato nella presente fattispecie.
43 Infine, il fatto che gli atti relativi alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia, del Portogallo, della Spagna e della Svezia alle Comunità europee siano stati ratificati solo nei confronti dei Paesi Bassi e non nei confronti di Aruba non dimostra che il regolamento impugnato, il quale è un atto adottato dalla Commissione, colpisca la ricorrente in modo diverso dagli altri PTOM.
44 Da tutto quanto precede, risulta che la ricorrente non ha dimostrato che il regolamento impugnato la riguarda individualmente.
45 Date tali circostanze, il ricorso è irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
47 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione.
3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.
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