Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Regolamento relativo alla registrazione di una denominazione come indicazione geografica protetta a norma del regolamento n. 2081/92 - Ricorso di produttori che utilizzano una denominazione diversa da quella registrata e di associazioni che rappresentano gli interessi di tali produttori - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, art. 13; regolamento (CE) della Commissione n. 644/98]
Massima
La ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è soggetta alla condizione ch'essa possa dimostrare l'esistenza di un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato.
E' conseguentemente irricevibile il ricorso di annullamento diretto da produttori di olio d'oliva contro il regolamento n. 644/98 nella misura in cui quest'ultimo opera la registrazione della denominazione «Toscano» quale indicazione geografica protetta, poiché tali produttori utilizzano, ai fini della commercializzazione dei loro prodotti, denominazioni diverse da quelle oggetto della registrazione. E' al riguardo irrilevante che tali denominazioni siano definite come «sottozone geografiche» o «varianti» nel disciplinare stabilito ai fini della registrazione della denominazione «Toscano», poiché queste ultime non sono «denominazioni registrate» ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 e poiché non viene loro accordata alcuna protezione comunitaria, qualunque essa sia, a norma del detto regolamento. Dato che l'utilizzazione commerciale di tali denominazioni da parte dei produttori di olio d'oliva come i ricorrenti non è dunque pregiudicata dal regolamento impugnato, di modo che non risulta lesa la possibilità per i ricorrenti di presentare una domanda di registrazione delle denominazioni in parola come denominazioni di origine o indicazioni geografiche, il mantenimento del regolamento n. 644/98 non è affatto di natura tale da pregiudicare i loro interessi.
E' del pari irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro il medesimo regolamento da associazioni che si avvalgono unicamente del fatto ch'esse rappresentano gli interessi dei produttori di olio d'oliva che fanno uso delle denominazioni controverse, senza che si menzionino singoli produttori diversi dai ricorrenti, i quali non sono legittimati a proporre un ricorso di annullamento contro il detto regolamento. Infatti, salvo circostanze particolari come il ruolo svolto nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'adozione dell'atto in questione, un'associazione non può proporre un ricorso d'annullamento qualora i suoi membri non possano agire individualmente.
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