Massima
Parole chiave
Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Pubblicazione ad opera della Commissione, a titolo informativo, di una scheda informativa («factsheet») sul riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche dei medici - Mancanza della Commissione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
Massima
E' manifestamente infondato il ricorso presentato da un cittadino di uno Stato membro, in possesso di un diploma di medico e di un diploma di medico specialista ottenuto in questo stesso Stato membro, e diretto a ottenere il risarcimento del danno assertivamente subito a seguito della pubblicazione da parte della Commissione di una scheda informativa («factsheet») sul riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche dei medici generici e specialisti e che riflette in modo inadeguato, a dire del ricorrente, le norme applicabili ai medici specialisti in questo stesso Stato membro.
Non può addebitarsi alcuna mancanza alla Commissione qualora la scheda informativa contenga, ad intenzione di quanti desiderino ottenere un riconoscimento del loro diploma o della loro qualifica, una prospettiva generale del diritto comunitario applicabile, un elenco degli atti legislativi comunitari e nazionali in vigore e un elenco di indirizzi utili, e sia stato inserito un avvertimento secondo il quale le indicazioni relative al diritto comunitario sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Inoltre, nella misura in cui una scheda informativa non può, per la sua natura e il suo contenuto, avere alcuna incidenza sulla normativa applicabile ai medici specialisti formati e stabiliti in uno Stato membro, il ricorrente non può nemmeno far valere un pregiudizio personale che risulterebbe da informazioni pubblicate dalla Commissione.
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