Massima
Parole chiave
1 Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo - Perdita quotidiana degli interessi sul valore del danno - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43]
2 Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Interruzione - Presupposti
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e art. 175 (divenuto art. 232 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 43]
Massima
1 Discende dall'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE) che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subito dipendono da un complesso di presupposti, vale a dire l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno allegato. Il termine di prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità della Comunità non può cominciare a decorrere prima che siano presenti tutti i presupposti cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, in particolare, prima che si sia concretato il danno da risarcire.
Al contrario la perdita quotidiana degli interessi correnti sul valore del danno, di cui si chiede il risarcimento dinanzi al Tribunale, non osta alla decorrenza della prescrizione. Infatti, essendo gli interessi calcolati sul valore del danno alla data in cui quest'ultimo si è concretato, essi mirano unicamente ad ottenere un risarcimento attualizzato e non vanno confusi con il fatto che ha dato luogo all'azione di risarcimento, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, e che costituisce il momento in cui il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere.
2 Il termine di prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità della Comunità è interrotto sia dal ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario sia da una richiesta preventiva rivolta all'istituzione competente, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e dall'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE).
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