Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata - Ricorso da parte di un produttore di fermenti lattici - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) della Commissione n. 1160/98]
Massima
E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un produttore di fermenti lattici contro il regolamento n. 1160/98, che classifica i prodotti utilizzati nella produzione di tali fermenti sotto la voce 0404 90 21 della nomenclatura combinata.
Tale regolamento, infatti, si presenta come una misura di portata generale, che si applica ad una situazione obiettivamente determinata e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, in particolare degli importatori di prodotti da esso descritti, e, pur essendo tale da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente, ciò avviene soltanto a causa della sua qualità obiettiva di operatore economico che importa prodotti considerati dal regolamento, allo stesso titolo di ogni altro operatore economico che eserciti la medesima attività nella Comunità europea.
A questo proposito, è privo di rilievo il fatto che la ricorrente sia il primo produttore italiano di fermenti lattici. Infatti, una simile circostanza non la caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore relativamente al regolamento impugnato, il quale considera in modo generale la classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi perché importati da paesi terzi in tutti gli Stati membri senza distinzione.
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