Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Danno grave e irreparabile che può verificarsi imminentemente - Nozione
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza - Ponderazione dei diversi interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 Perché sia soddisfatto il presupposto per la concessione della sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti provvisori legato all'esistenza del rischio per il richiedente di subire un danno grave e irreparabile, non è necessario che l'imminenza del danno debba essere comprovata con assoluta certezza. E' sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente
2 Il giudice del procedimento sommario, quando determina le modalità della sospensione dell'esecuzione dell'obbligo imposto a un'impresa di costituire, a favore della Commissione, una garanzia bancaria quale condizione della non riscossione immediata di un'ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza, deve ponderare i diversi interessi in gioco, in particolare quello della Comunità a poter riscuotere l'ammenda nel caso in cui il ricorso nella causa principale sia respinto, nonché, più in generale, l'interesse pubblico collegato alla preservazione dell'effetto dissuasivo delle ammende pronunciate dalla Commissione.
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