Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Urgenza - Carattere cumulativo - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Competenza del giudice del procedimento sommario - Limiti - Conclusioni volte ad ottenere dal Tribunale provvedimenti provvisori fino alla pronuncia di una sentenza della Corte in sede di impugnazione - Irricevibilità
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi dell'urgenza nonché gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere respinti qualora ne manchi uno. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
(v. punti 22-23)
2 Sono manifestamente irricevibili le conclusioni del richiedente nel procedimento sommario volte ad ottenere provvedimenti provvisori fino alla pronuncia definitiva della Corte su un ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale. Il giudice del procedimento sommario non è infatti competente a disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia di una sentenza della Corte sul ricorso eventualmente proposto avverso una sentenza del Tribunale con la quale si è conclusa una causa principale.
(v. punto 41)
3 Salvo privare di senso il principio dell'effetto non sospensivo dei ricorsi, sancito dall'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione, il cui fine sia quello di ottenere una dispensa dall'obbligo di costituire la garanzia bancaria come presupposto per non procedere all'immediata riscossione dell'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa, può essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali.
(v. punto 42)
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