Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte in definitiva sulla questione se le disposizioni del Trattato CE relative al mercato interno - segnatamente gli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5, 7 A, secondo comma, 102 A e 103, nn. 3 e 4 - si oppongano alla normativa francese sull'imposizione del prezzo imposto dei libri. La Corte si è già più volte pronunciata in merito al regime francese del prezzo imposto dei libri - comunque sempre prima della creazione del mercato interno avvenuta il 1° gennaio 1993 - dichiarando che, allo stato del diritto comunitario di quel momento, il combinato disposto dell'art. 5, secondo comma, e degli artt. 3, lett. f), 85 e 86 del Trattato CEE non vieta agli Stati membri di emanare una normativa secondo la quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev'essere fissato dall'editore o dall'importatore ed è obbligatorio per il dettagliante, purché detta normativa rispetti le altre specifiche disposizioni del Trattato CEE, in particolare quelle che riguardano la libera circolazione delle merci. Nell'ambito del procedimento principale il giudice a quo, la Cour d'appel di Grenoble, deve esaminare segnatamente la questione se, a causa dell'integrazione delle disposizioni relative al mercato interno nel Trattato CE, la situazione giuridica si sia modificata.
II - La legislazione nazionale
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge francese 10 agosto 1981, n. 81-766 , gli editori o importatori di libri sono tenuti, tra l'altro, a fissare un prezzo di vendita al pubblico dei libri da essi pubblicati o importati. E' fatto obbligo ai dettaglianti di praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso tra il 95 e il 100% di tale prezzo. Nel caso in cui l'importazione riguardi libri editi in Francia, il prezzo di vendita al minuto fissato dall'importatore deve essere almeno pari a quello fissato dall'editore. Tuttavia, ai sensi delle leggi 13 maggio 1985, n. 85-500, e 31 dicembre 1993, n. 93-1420, emanate anche sulla base della giurisprudenza della Corte, quest'ultima disposizione non si applica ai libri importati importati da altri Stati membri della Comunità economica europea, salvo che detta importazione abbia lo scopo di eludere il prezzo fisso dei libri.
III - I fatti
3. La società Échirolles Distribution SA (in prosieguo: la «ricorrente») gestisce un'azienda commerciale sotto la ragione sociale «Centre Leclerc». Essa è stata condannata a pagare vari importi a titolo di risarcimento danni al signor Patrick Corbet, libraio, all'Association du Dauphiné per il mantenimento e l'applicazione della legge 10 agosto 1981 sul prezzo unico del libro, all'Association des libraires de bandes dessinées e all'Union des libraires de France (in prosieguo: i «convenuti»), per aver posto in vendita libri a un prezzo inferiore di più del 5% a quello fissato dall'editore o importatore, in violazione delle disposizioni dell'art. 1, quarto comma, della legge 10 agosto 1981 .
4. La ricorrente ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice a quo. Essa ha motivato il suo ricorso facendo valere, tra l'altro, che la detta legge, fino ad un certo momento giuridicamente compatibile con il diritto comunitario, potrebbe essere divenuta incompatibile a causa dell'entrata in vigore delle disposizioni del Trattato CE relative al mercato interno.
5. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice a quo osserva tra l'altro che il regime francese del prezzo imposto dei libri riguarda sia acquirenti privati che professionisti e comprende indistintamente libri a carattere culturale e tecnici. Esso provocherebbe così il rincaro dei costi di esercizio delle imprese e delle persone per le quali l'informazione libraria è necessaria e importante (giuristi, medici, architetti). I librai organizzati o i librai che operano singolarmente non potrebbero ripercuotere sui prezzi al dettaglio i guadagni che derivano di norma da una migliore produttività, da acquisti in blocco, da una più efficace gestione della loro attività commerciale o anche soltanto quelli derivanti dalla qualità dei servizi resi. Con la prassi del prezzo imposto, in cui il prezzo viene fissato da un soggetto estraneo al contratto, il libero gioco del mercato risulterebbe pregiudicato. Mediante tale prassi, la Francia avrebbe trasformato il mercato librario in una zona di non concorrenza.
6. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice a quo presume che la legge controversa non sia incompatibile con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), poiché non si tratterebbe di una fissazione del prezzo dei libri derivante da una concertazione tra imprese. In passato era stata ravvisata una violazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti artt. 28 CE e 34 CE), anch'essi eventualmente in questione, solo qualora la legge disciplinasse situazioni transfrontaliere, il che non si configurerebbe nel caso di specie. Il giudice a quo ritiene pertanto che la Corte ed anche la Commissione europea abbiano in definitiva approvato il contenuto dell'attuale versione della legge alla luce del Trattato CE, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al mercato interno.
7. Tuttavia, la questione se ciò si applichi anche in seguito alla creazione del mercato interno non sarebbe stata (ancora) espressamente risolta. Supponendo che il mercato interno venga considerato come la fusione dei mercati nazionali in un mercato unico, il giudice a quo ritiene che le disposizioni relative al mercato interno potrebbero avere effetti anche sull'imposizione del prezzo dei libri che si applica solo a livello nazionale. A suo parere il mercato interno non può essere assimilato unicamente ad uno spazio di libera circolazione delle merci; esso potrebbe anche essere considerato come un mercato unico le cui norme di funzionamento si imporrebbero agli Stati allo stesso modo che ai privati.
8. Il giudice a quo ritiene pertanto che, per poter chiarire se la legge sia compatibile con il diritto comunitario allo stato attuale, occorra accertare se l'entrata in vigore delle disposizioni relative al mercato interno abbia modificato la situazione giuridica. Dovendo dirimere la questione entro termini ragionevoli, egli non potrebbe attendere una futura modifica espressa del diritto comunitario per quanto riguarda la fissazione del prezzo dei libri.
IV - La questione pregiudiziale
9. Per i motivi che precedono, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la normativa francese che obbliga gli editori a imporre ai librai un prezzo fisso di rivendita dei libri, a prescindere dal loro contenuto, sia ai consumatori che agli acquirenti a fini professionali, sia compatibile con il mercato interno istituito il 1° gennaio 1993 e, in particolare, con gli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5, 7 A, secondo comma, 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico europeo e dal Trattato sull'Unione europea».
V - Argomenti delle parti
10. La ricorrente sostiene che, creando una zona in cui non si applicano le regole della concorrenza, il regime francese del prezzo imposto dei libri viola il principio del mercato retto dalla contrapposizione tra offerta e domanda. Mediante l'imposizione del prezzo dei libri il legislatore francese ha inteso tutelare la creazione artistica e letteraria, non tenendo tuttavia conto che la normativa sul prezzo dei libri ha un carattere generale e, di conseguenza, comprende anche i libri tecnici che tuttavia non necessitano di una siffatta tutela. Pur dovendo riconoscere che il libro è un bene culturale, la ricorrente ne sottolinea il legame con l'economia, dimostrato, tra l'altro, dal fatto che in Francia il regime del prezzo fisso ha causato un aumento generale dei prezzi dei libri.
11. Anche se finora, pronunciandosi in merito al regime francese del prezzo imposto dei libri, la Corte ha dichiarato che il principio della fissazione del prezzo da parte dell'editore è compatibile con il diritto comunitario, essa avrebbe fatto esplicito riferimento solo allo stato del diritto comunitario dell'epoca, vale a dire ad una data in cui la nozione di mercato interno non faceva ancora parte del Trattato CE. Tuttavia, in seguito all'introduzione delle disposizioni relative al mercato interno, la legislazione francese controversa potrebbe risultare contraria alle norme in questione del Trattato CE.
12. La ricorrente fa inoltre valere che le disposizioni francesi relative al prezzo imposto dei libri costituirebbero del pari una violazione dell'art. 30 del Trattato CE, poiché esse si applicherebbero anche nel caso in cui il cittadino di un altro Stato membro acquisti libri in Francia, vincolando l'operazione ai prezzi fissati dall'editore francese, il che rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
13. I governi austriaco e francese eccepiscono anzitutto l'irricevibilità della questione pregiudiziale nella forma sottoposta alla Corte, poiché essa porterebbe ad un esame della compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario. Tuttavia, qualora la Corte dovesse ritenere necessario risolverla, occorrerebbe riformulare la questione. Il governo austriaco ritiene opportuna una riformulazione anche perché la questione riguarda disposizioni di diritto comunitario la cui interpretazione non potrebbe incidere sulla causa a qua in quanto non direttamente applicabili, per cui le parti non potrebbero invocarle. La Commissione sostiene che la questione pregiudiziale va interpretata nel senso che essa si riferisce sostanzialmente all'art. 85 del Trattato CE in combinato disposto con le disposizioni citate. Per contro, la Commissione non ritiene necessario esaminare gli artt. 30 e 36 del Trattato CE, poiché il giudice a quo presume che detti articoli non ostino all'applicazione delle disposizioni francesi.
14. I convenuti nella causa a qua, i governi francese, greco, austriaco e norvegese, nonché la Commissione rimandano alla giurisprudenza della Corte relativa al regime francese di imposizione del prezzo dei libri e ritengono sostanzialmente che le disposizioni introdotte dall'Atto unico europeo e dal Trattato che istituisce l'Unione europea non possano modificare tale giurisprudenza. La nozione di mercato interno non costituirebbe un concetto totalmente nuovo. Il mero fatto che tale nozione sia diventata diritto positivo non significa che i principi applicati dalla Corte prima dell'introduzione di detta nozione debbano essere rivisti. L'aspetto fondamentale per poter valutare se il diritto comunitario si opponga all'applicazione di regimi nazionali di imposizione del prezzo dei libri consisterebbe nell'accertare se esista una politica comunitaria della concorrenza concernente sistemi o pratiche puramente nazionali in materia di fissazione del prezzo nel settore dei libri. A tutt'oggi però, a loro parere, non è stata adottata una siffatta politica della concorrenza a livello comunitario.
15. I governi francese e norvegese osservano inoltre che il Trattato che istituisce l'Unione europea avrebbe introdotto importanti modifiche nel settore della cultura. La Comunità disporrebbe, segnatamente ai sensi dell'art. 128 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 151 CE), di una base giuridica adeguata per le azioni comunitarie. Secondo il governo francese, poiché la Comunità, ai sensi dell'art. 128, n. 4, del Trattato CE, deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del Trattato, si può affermare che le disposizioni francesi relative al prezzo fisso dei libri non sono in contrasto con il diritto comunitario.
VI - Presa di posizione
1. Sulla ricevibilità
16. Il giudice a quo ha sottoposto alla Corte una questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario. Tuttavia, ai sensi dell'art. 177, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale unicamente sull'interpretazione e la validità del diritto comunitario. La competenza della Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale non comprende l'esame di disposizioni del diritto nazionale. Spetta agli stessi giudici nazionali statuire nel merito, alla luce della pronuncia pregiudiziale della Corte.
17. Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale si desume che la questione sottoposta dal giudice a quo è sostanzialmente volta a stabilire se le disposizioni del Trattato CE relative al mercato interno debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro può adottare o mantenere in vigore disposizioni concernenti la fissazione del prezzo dei libri. Il giudice chiede quindi alla Corte di indicargli criteri per l'interpretazione delle disposizioni pertinenti, al fine di poter valutare esso stesso la compatibilità delle disposizioni nazionali controverse con il diritto comunitario. Di conseguenza, la questione pregiudiziale così interpretata e riformulata è ricevibile.
18. Il governo austriaco sostiene inoltre che il procedimento pregiudiziale sia irrilevante ai fini della causa a qua. Poiché nessuna delle parti nel procedimento principale potrebbe invocare le disposizioni citate dal giudice a quo e quest'ultimo non sarebbe neanche obbligato a disapplicare le disposizioni nazionali contrarie, la domanda di pronuncia pregiudiziale andrebbe respinta per l'insufficiente rilevanza della questione deferita ai fini della causa a qua.
19. A tale riguardo occorre tuttavia ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale adito della controversia è l'unico competente a valutare la pertinenza delle questioni da esso sottoposte alla Corte ai fini della decisione. E' quanto risulta dall'art. 177 del Trattato CE, che crea la base per una stretta collaborazione tra i giudici nazionali e la Corte. Pertanto, qualora le questioni sollevate riguardino l'interpretazione del diritto comunitario, la Corte è tenuta in linea di principio a pronunciarsi. La domanda di pronuncia pregiudiziale può quindi essere respinta solo in caso di manifesta mancanza di nesso tra l'interpretazione del diritto comunitario richiesta dal giudice a quo e i fatti o l'oggetto del procedimento principale, nel senso che la questione non è oggettivamente necessaria. Ciò si verificherebbe ad esempio nel caso in cui la soluzione della questione pregiudiziale da parte della Corte si risolvesse in un parere su questioni generali o ipotetiche.
20. Benché la questione dell'applicabilità diretta delle disposizioni citate dal giudice a quo possa essere controversa nel procedimento principale, emerge un nesso manifesto tra le disposizioni relative al mercato interno e la legge nazionale sull'imposizione del prezzo dei libri. Non si tratta di questioni generali o ipotetiche. La questione se il diritto comunitario osti effettivamente all'applicazione della legge francese rientra nell'esame della fondatezza. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile.
2. Sulla fondatezza
21. Ai sensi dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri adottano misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. E' dubbio se tale disposizione abbia efficacia giuridica autonoma o se la si debba ritenere troppo generica e quindi in grado di svolgere effetti vincolanti solo in combinato disposto con altre disposizioni del Trattato. Vero è che si possono ipotizzare casi in cui non debbano intervenire altri elementi del diritto comunitario, in quanto gli obblighi emergono già dalla lealtà comunitaria. Ciò si applica a maggior ragione per quanto riguarda l'astensione da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. Tuttavia, tali scopi devono essere di per sé sufficientemente precisi. Non è certo il caso della nozione di mercato interno, ritenuta soltanto un concetto generale.
a) Sugli artt. 3, 3 A e 7 A del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 3 CE, 4 CE e 14 CE)
22. Gli artt. 3, 3 A e 7 A del Trattato CE, la cui interpretazione è necessaria per risolvere la questione pregiudiziale, concernono l'introduzione della nozione di mercato interno nonché le sue caratteristiche. Nella fattispecie è quindi determinante accertare il contenuto di detta nozione. A tale riguardo occorre anzitutto collocarla nel suo contesto storico e sistematico.
23. La stesura originaria del Trattato CEE conteneva, come pure l'attuale versione del Trattato, la nozione di mercato comune, senza tuttavia, come accade invece oggi, citare anche il mercato interno. Detta nozione è stata introdotta nel Trattato CEE originario dal preambolo e dall'art. 13 dell'Atto unico europeo del 28 febbraio 1986. L'Atto unico europeo ha affidato alla Comunità il compito di realizzare il mercato interno prevedendo a tal fine numerose altre modifiche. Il Trattato sull'Unione europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha confermato la funzione di integrare la realizzazione del mercato interno - letteralmente: la creazione di uno spazio senza frontiere interne - indicandolo tra gli obiettivi che si prefigge l'Unione europea (art. B, primo trattino, del Trattato sull'Unione europea ). L'instaurazione del mercato interno era volta ad eliminare le barriere che dividevano gli Stati membri, affinché i mercati interni nazionali potessero crescere congiuntamente creando uno spazio economico unico. A tal fine sono stati precisati i contenuti di elementi essenziali dell'instaurazione del mercato comune, già di competenza della Comunità ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE).
24. La nozione di mercato interno è pertanto indissolubilmente connessa a quella di mercato comune, dalla quale deriva. Secondo una costante giurisprudenza della Corte relativa al Trattato originario, la creazione di un mercato comune figura tra le finalità perseguite dalla Comunità. La Corte lo descrive come uno spazio economico avente le caratteristiche di un mercato interno. La sua instaurazione deve mirare a rimuovere tutti gli ostacoli frapposti agli scambi intracomunitari in vista dell'integrazione dei mercati nazionali in un mercato unico nel quale siano realizzate condizioni il più possibile analoghe a quelle di un vero e proprio mercato interno.
25. Ai fini del caso di specie è determinante stabilire se la creazione del mercato interno costituisca uno scopo previsto dal Trattato in grado di produrre effetti solo in combinato disposto con altre disposizioni del Trattato, come ad esempio le norme in materia di libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg. del Trattato CE) o di concorrenza (artt. 85 e 86 del Trattato CE), o se si tratti di una disposizione indipendente che fonda obblighi giuridici autonomi, senza che gli Stati membri debbano adottare ulteriori misure al fine di conseguire tale obiettivo. Se si trattasse unicamente di uno scopo previsto dal Trattato, esso costituirebbe, da un lato, un compito la cui realizzazione richiede l'emanazione di disposizioni adeguate. Dall'altro lato, ciò significherebbe che, allo stato attuale del diritto comunitario, le disposizioni citate concernenti il mercato interno non possono essere interpretate separatamente, né possono produrre effetti vincolanti e imporre obblighi se prese singolarmente, bensì soltanto congiuntamente alle disposizioni del Trattato previste per la loro attuazione.
26. Il tenore delle disposizioni sembra far propendere per considerare il mercato interno, proprio come la nozione di mercato comune, come un semplice scopo del Trattato da realizzarsi con opportune disposizioni del Trattato.
27. Ai sensi degli artt. 3 e 3 A del Trattato CE l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sul mercato interno e condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. A tale riguardo, nella sentenza Alsthom Atlantique la Corte ha statuito che «[l]a creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune [, menzionata all'art. 3, lett. f), del Trattato CEE ,] è un obiettivo precisato in parecchie altre disposizioni relative alle regole di concorrenza (...)». Tra le disposizioni destinate ad attuare tale regime rientra segnatamente l'art. 85 del Trattato CE, secondo cui sono vietati gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità.
28. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 3 del Trattato CE «determina gli ambiti e gli obiettivi sui quali deve vertere l'azione della Comunità. Esso enuncia così i principi generali del mercato comune, che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato destinati ad attuare tali principi (...)» . Quindi, anche l'art. 3, lett. f), del Trattato CEE rientra nei principi generali del mercato comune che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato CEE destinati ad attuarli.
29. In tal senso, l'art. 7 A, secondo comma, del Trattato CE definisce, è vero, il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, con l'aggiunta però dell'esplicita precisazione «secondo le disposizioni del (...) Trattato». In forza dell'art. 7 A il mercato interno è diventato sì una nozione di diritto positivo; tuttavia, per produrre effetti giuridici vincolanti essa necessita di altre disposizioni del Trattato che la realizzino concretamente. Tale interpretazione trova conferma anche nell'utilizzo della formulazione «è assicurata», poiché non si afferma che il mercato interno «è» uno spazio di libera circolazione. Già a livello concettuale, la nozione di «assicurare» implica comunque l'adozione di ulteriori misure particolari.
30. Ai sensi dell'art. 7 A, primo comma, del Trattato CE, la Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992. La fissazione di tale scadenza non determina tuttavia effetti giuridici automatici . Pertanto, da quest'unica circostanza non possono derivare obblighi per gli Stati membri che superino lo scopo del Trattato.
31. E' d'uopo fare riferimento anche alla sentenza della Corte nella causa Wijsenbeek , riguardante la libera circolazione delle persone che - prima dell'integrazione dell'«acquis di Schengen» nel diritto della Comunità ovvero dell'Unione - invocavano il diritto ad attraversare le frontiere senza subire controlli in seguito alla creazione del mercato interno. A tale proposito, al punto 40, la Corte ha statuito che: «Questo articolo [vale a dire l'art. 7A] non può essere interpretato nel senso che, in assenza di misure adottate dal Consiglio (...) che impongano agli Stati membri l'obbligo di eliminare i controlli sulle persone alle frontiere interne della Comunità, tale obbligo sorga automaticamente a seguito della scadenza del detto periodo». Pertanto, se il mercato interno non può creare diritti direttamente applicabili per i cittadini dell'Unione, non possono neppure derivarne obblighi aventi efficacia diretta per gli Stati membri.
32. Analogamente, già nella causa Francia/Commissione la Corte ha stabilito che il mercato interno viene instaurato con misure adottate dalla Comunità in conformità dello stesso articolo e delle altre disposizioni ivi menzionate. Anche nel parere 1/91 la Corte definisce espressamente i contenuti degli artt. 2, 8 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE) e 102 A del Trattato CE (divenuto art. 98 CE) come obiettivi al cui conseguimento sono destinati strumenti quali il libero scambio e la concorrenza.
33. La giurisprudenza della Corte in merito al regime francese di imposizione del prezzo dei libri conferma anch'essa tali ragionamenti. In seguito a numerose pronunce della Corte concernenti tale legge, sono state adeguate quelle parti della normativa in contrasto con il diritto comunitario, in particolare in riferimento all'art. 30 del Trattato CEE. Nelle sue sentenze la Corte ha esaminato le disposizioni controverse alla luce, tra l'altro, dell'art. 3, lett. f), del Trattato CEE e di altre disposizioni del Trattato, pervenendo sempre alla conclusione che la normativa francese controversa sul prezzo dei libri, nell'ultima versione vigente, non era censurabile secondo il diritto comunitario. La Corte ha espressamente stabilito che, in tali casi, né l'art. 7 del Trattato CEE né alcun'altra disposizione o principio del Trattato CEE si applicano alle disparità di trattamento nell'ambito di una normativa che contempli la fissazione del prezzo di vendita al minuto dei libri da parte dell'editore o dell'importatore. Come già illustrato, l'introduzione della nozione di «mercato interno» non influisce su questa conclusione.
34. Sulla base delle precedenti considerazioni occorre quindi rilevare che le disposizioni relative al mercato interno, vale a dire gli artt. 3, 3 A e 7 A, secondo comma, del Trattato CE, costituiscono unicamente scopi del Trattato che si possono realizzare solo mediante azioni della Comunità e degli Stati membri o attraverso le disposizioni del Trattato di volta in volta applicabili e che, pertanto, hanno effetti giuridici diretti solo in combinato disposto con tali norme.
b) Sugli artt. 5 e 85 del Trattato CE
35. Occorre rilevare che, nel caso di specie, non è stato dedotto alcun elemento che potesse alludere ad accordi o pratiche concordate, vietate dall'art. 85 del Trattato CE, tra gli editori o i dettaglianti, riguardo alla fissazione dei prezzi di vendita al minuto. Pertanto, sarà sufficiente procedere ad un breve esame degli artt. 5 e 85 del Trattato CE.
36. Nella prima sentenza emessa in merito al regime francese del prezzo imposto dei libri nella succitata causa Leclerc/Au blé vert , la Corte ha precisato che la normativa di cui si tratta non è diretta ad imporre la conclusione di accordi fra editori e dettaglianti o altri comportamenti come quelli di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, ma impone la fissazione unilaterale dei prezzi di vendita al minuto da parte degli editori o importatori. La Corte si è pertanto posta il problema «se una legge nazionale che renda inutili, da parte delle imprese, comportamenti del tipo vietato dall'art. 85, n. 1, attribuendo agli editori o importatori di libri la responsabilità di fissare liberamente i prezzi obbligatori allo stadio del commercio al minuto, comprometta la pratica efficacia dell'art. 85 e sia conseguentemente contraria all'art. 5, secondo comma, del Trattato» .
37. A quell'epoca - come oggi - non esisteva una politica comunitaria della concorrenza concernente sistemi o pratiche puramente nazionali nel settore dei libri che gli Stati membri fossero tenuti ad osservare in forza del loro obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. La Corte ha pertanto ritenuto che gli obblighi degli Stati membri che derivano dal combinato disposto degli artt. 5, 3, lett. f) , e 85 del Trattato CEE non erano sufficientemente precisi per impedire loro di emanare normative sulla concorrenza nei prezzi di vendita al minuto dei libri.
38. Secondo una costante giurisprudenza della Corte , l'art. 85, letto congiuntamente all'art. 5 del Trattato CE, impone tuttavia agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di regolamento, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza da applicarsi alle imprese. Secondo la giurisprudenza ciò avviene ad esempio quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione d'intese in contrasto con l'art. 85 o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa la natura statuale, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica.
39. Vero è che, la legge francese sull'imposizione del prezzo dei libri delega agli editori il compito di fissare i prezzi dei libri che il dettagliante può esigere dal consumatore finale, adottando di conseguenza una decisione d'intervento in materia economica. Come affermato in precedenza, tuttavia, né l'ordinanza di rinvio né le osservazioni delle parti consentono di concludere che sussistano intese o pratiche concordate tra editori o dettaglianti per quanto riguarda la fissazione dei prezzi. In tal senso, non si può stabilire alcun nesso di causalità tra il regime legale e le pratiche delle imprese interessate, che porterebbe all'applicabilità dell'art. 85, n. 1.
40. Il combinato disposto dell'art. 5, secondo comma, e degli artt. 3, lett. g), e 85 del Trattato CE non osta pertanto ad una legge nazionale in forza della quale il prezzo di vendita al minuto dei libri deve essere fissato dall'editore, poiché non sussiste un nesso sufficiente tra la misura statale e le decisioni adottate infine dalle imprese.
c) Sulla politica della concorrenza
41. Neanche questo punto necessita di un esame dettagliato, poiché non esiste una politica comunitaria della concorrenza concernente sistemi puramente nazionali in materia di prezzi nel settore dei libri che gli Stati membri siano tenuti ad osservare in forza del loro obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. In tale contesto, occorre citare del pari l'art. 128, n. 4, del Trattato CE secondo cui la Comunità deve tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge, quindi anche nell'elaborazione della sua azione in materia di concorrenza.
42. Successivamente alla sentenza nella causa Leclerc/Au blé vert la Commissione ha avviato tre procedimenti contro singoli Stati membri in relazione a disposizioni nazionali sul prezzo fisso dei libri . In tutti e tre i casi la Commissione ha esaminato gli effetti transfrontalieri dei relativi regimi di prezzo imposto dei libri e ha sostanzialmente contestato che le disposizioni in materia ostacolavano sia le importazioni che le esportazioni di libri, pregiudicando di conseguenza gli scambi intracomunitari.
43. Nel caso di specie non è possibile desumere, né dall'ordinanza di rinvio né dalle osservazioni presentate dalle parti, l'esistenza di elementi che consentano di considerare, con un grado di probabilità sufficiente, che il regime di cui trattasi possa produrre un effetto sensibile sul commercio intracomunitario.
44. In una costante giurisprudenza, la Corte ha statuito che un'intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato . Un accordo tra imprese, «per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (...)» .
45. E' ben vero che, in via di principio, stabilire se le condizioni di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE ricorrano o meno è questione che dipende da analisi economiche complesse, che spetta al giudice nazionale intraprendere applicando, se del caso, i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
46. Nel caso di specie si deve tuttavia rilevare che le disposizioni francesi relative all'imposizione del prezzo dei libri non sono atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Tale deduzione emerge indirettamente dal fatto che libri redatti in una determinata lingua non costituiscono necessariamente oggetto di scambi intracomunitari rilevanti. L'adozione di disposizioni in materia di prezzi imposti dei libri non viola pertanto l'obbligo degli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, anche in quanto non esiste una politica comunitaria della concorrenza in materia.
d) Sulla politica economica e sul «principio di un'economia di mercato aperta in libera concorrenza» - Artt. 3 A, 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato CE (divenuto art. 99 CE)
47. Il principio di un'economia di mercato aperta in libera concorrenza è sancito dagli artt. 3 A, nn. 1 e 2, 102 A e 105, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 105 CE) ed è connesso a disposizioni in materia di politica economica e monetaria. Il Trattato che istituisce l'Unione europea, che ha introdotto queste disposizioni, pone quindi detto principio in relazione con la politica economica e monetaria della Comunità, piuttosto che considerarlo come elemento atto a definire la nozione di «mercato interno». Ai sensi dell'art. 102 A, gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di «contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2». Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'art. 3 A.
48. La nozione di politica economica, così come formulata all'art. 102 A, non viene ulteriormente precisata nel Trattato stesso. I progetti di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, elaborati dal Consiglio ai sensi dell'art. 103, n. 2, comprendono anche criteri microeconomici per disciplinare singoli mercati. Ad esempio, la raccomandazione del Consiglio 7 luglio 1997 sugli indirizzi di massima per la politica economica della Comunità e degli Stati membri fornisce, al capitolo 5, indicazioni per un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi. Pertanto, per salvaguardare e promuovere la competitività della Comunità europea, l'occupazione e il tenore di vita in un contesto mondiale fondato sul libero scambio e caratterizzato dal costante mutamento delle tecnologie, è indispensabile che gli Stati membri e la Comunità, in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, intensifichino i loro sforzi per modernizzare i loro mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro. Nell'ambito della strategia per la promozione della crescita e dell'occupazione è essenziale, pur nella stabilità dei prezzi, migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi, stimolare la concorrenza, promuovere le invenzioni e le innovazioni ed assicurare l'efficienza della formazione dei prezzi.
49. I regimi di fissazione dei prezzi come quello in esame nel caso di specie presentano certamente elementi che non favoriscono un'efficace allocazione delle risorse. Cionondimeno le disposizioni comunitarie in questione costituiscono unicamente scopi del Trattato e politiche degli Stati membri ovvero della Comunità, che non impongono però agli Stati membri obblighi specifici e sufficientemente precisi per quanto riguarda il loro comportamento. In conformità degli scopi di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE, si tratta piuttosto di principi che, di per sé, non producono ancora effetti giuridici vincolanti, ma vanno invece visti congiuntamente con le altre disposizioni comunitarie destinate ad attuarli.
50. Secondo la giurisprudenza della Corte, possono risultare a carico degli Stati membri soltanto gli obblighi che derivino da disposizioni del diritto comunitario sufficientemente precise, chiare e specifiche. Tuttavia, non è questo il caso dei principi generali citati dell'economia di mercato aperta in libera concorrenza e della politica economica.
51. La questione pregiudiziale deferita alla Corte va quindi risolta nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, le disposizioni del Trattato CE citate dal giudice a quo non ostano all'applicazione della normativa francese sul prezzo imposto dei libri.
VII - Sulle spese
52. Le spese sostenute dai governi francese, austriaco, greco e norvegese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
VIII - Conclusione
53. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell'art. 5, secondo comma (divenuto art. 10, secondo comma, CE), e degli artt. 3, lett. c) e g), [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE] e 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), nonché gli artt. 3 A (divenuto art. 4 CE), 7 A, secondo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, n. 2, CE), 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99 CE) non vieta agli Stati membri di emanare una normativa in base alla quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev'essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro ed è obbligatorio per tutti i venditori al minuto, a condizione che detta normativa rispetti le altre disposizioni applicabili del Trattato CE.
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