Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ordinanza depositata il 18 gennaio 1999 l'Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) della città tedesca di Siegen ha rivolto alla Corte tre quesiti pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1) (nel prosieguo: la "direttiva" o la "direttiva del 1990"), con riferimento alle nozioni, ivi contemplate, di "videoterminale", di "schermo grafico" e di "posto di guida di una macchina". In sostanza, la giurisdizione di rinvio chiede se la direttiva in questione possa essere applicata anche ai tecnici di montaggio televisivi, che selezionano e trattano materiale filmato con differenti procedure in vista della realizzazione di programmi da mandare in onda.
Normativa comunitaria e nazionale pertinenti
2 L'art. 118 A del Trattato CEE, introdotto il 1_ luglio 1987 con l'Atto unico europeo e successivamente divenuto (con modifiche), dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, l'art. 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), prevedeva al suo n. 1 che gli Stati membri dovessero adoperarsi «per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori», in vista dell'«armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore». A tal fine, il n. 2 dello stesso articolo offriva al Consiglio la possibilità di adottare, con la procedura detta di "cooperazione", «mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro». Secondo il n. 3 dell'articolo in questione, le disposizioni comunitarie così adottate non avrebbero impedito agli Stati membri di mantenere o stabilire «misure, compatibili con il presente Trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro». Occorre anche notare che l'art. 137 CE ha ripreso la sostanza delle previsioni suesposte, inquadrandole peraltro nella prospettiva più ampia della tutela dei diritti sociali fondamentali, in particolare dei lavoratori (2).
3 Sulla base dell'allora art. 118 A del Trattato CEE è stata adottata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3). Tale direttiva si prefigge lo scopo di stabilire misure di carattere generale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti i settori di attività lavorative, sia pubblici che privati (4), mentre il suo art. 16, n. 1, lascia a «direttive particolari» il compito di disciplinare, fra l'altro, i settori specifici elencati nell'allegato della direttiva, settori fra i quali figura quello concernente i «lavori con attrezzature dotate di video-terminali». La direttiva in questione mantiene comunque la sua efficacia anche in presenza di direttive particolari, nel senso che le sue disposizioni «si applicano interamente all'insieme dei settori contemplati dalle direttive particolari, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive particolari» (5).
4 La direttiva del 1990, cui si riferiscono i quesiti pregiudiziali, costituisce, per l'appunto, una «direttiva particolare» (la quinta, per la precisione) ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva generale 89/391. Partendo dal presupposto che «il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori» (6), tale direttiva particolare stabilisce una serie di prescrizioni minime, anche di carattere ergonomico, in favore di quanti lavorano su attrezzature munite di videoterminali, ferma restando la piena applicabilità in materia delle disposizioni contenute nella direttiva generale 89/391 (7). Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, lett. a), per «videoterminale» si intende «uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato». Nell'ambito delle «prescrizioni minime» contenute nell'allegato della direttiva particolare vi sono disposizioni che riguardano specificamente i requisiti per gli schermi (8); si prevede, tra l'altro, che i caratteri sullo schermo debbano avere una buona definizione, una forma chiara ed una grandezza sufficiente, che ci sia «uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee», che «l'immagine sullo schermo» sia stabile ed «esente da sfarfallamento» e che gli utilizzatori del videoterminale possano facilmente regolare la brillantezza ed il contrasto «tra i caratteri e lo sfondo dello schermo». Occorre infine sottolineare che, secondo l'art. 1, n. 3, lett. a), la direttiva in questione non si applica «ai posti di guida di veicoli o macchine».
5 Sia la direttiva generale 89/391 che la direttiva particolare del 1990 prevedevano il 31 dicembre 1992 come termine finale per l'adozione delle misure nazionali di recepimento (9). Il governo tedesco ha provveduto alla loro trasposizione in ritardo, con una legge federale del 7 agosto 1996 (10) e con un regolamento federale del 4 dicembre 1996 (11). Quest'ultimo definisce i «videoterminali» con una formula che ricalca quella impiegata nella direttiva del 1990 (12) ed esclude parimenti dal suo campo di applicazione i «posti di guida di veicoli o macchine» (13).
I fatti di cui alla causa principale
6 La signora Margrit Dietrich, attrice nella causa principale, svolge dal 1º aprile 1974 le mansioni di tecnico di montaggio televisivo («cutterin») presso il centro di produzione di Siegen della Westdeutscher Rundfunk (nel prosieguo: la "WDR"), convenuta nella causa principale, stazione radiotelevisiva operante con lo statuto giuridico di «ente di pubblica utilità di diritto pubblico» («gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts») in vista della produzione e della trasmissione di programmi radiotelevisivi nel territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia.
7 Una succinta descrizione delle mansioni lavorative svolte dalla signora Dietrich è contenuta nella stessa ordinanza di rinvio. L'attrice, nella sua qualità di tecnico di montaggio televisivo, ha in sostanza il compito di raccogliere e trattare ("montare", in gergo tecnico), in collaborazione con gli autori dei singoli programmi, materiale filmato già registrato (per lo più sotto forma di sequenze video non ancora "montate") al fine della preparazione di produzioni televisive idonee alla messa in onda. In tale contesto, l'attrice deve, per una parte consistente della sua attività lavorativa, visionare e selezionare, su appositi schermi di controllo, registrazioni di materiale filmato non ancora "montate" ovvero vigilare sul risultato finale del suo trattamento. Al riguardo, nel centro di produzione di Siegen sono a disposizione dell'attrice, nonché degli altri tecnici di montaggio, quattro posti di lavoro, utilizzabili in funzione del procedimento tecnico di montaggio - analogico o digitale - prescelto per la realizzazione del programma. Il primo tipo di procedimento - cui sono destinati i primi due posti di lavoro - ha carattere analogico: il tecnico di montaggio seleziona e tratta, per mezzo di dispositivi azionati da un quadro di comando, materiale filmato di tipo analogico registrato su banda magnetica (in pratica, videocassette) al fine di realizzare un programma, anch'esso in forma analogica, idoneo alla diffusione; a tal fine, i dati raccolti tramite il quadro di comando vengono visualizzati su uno schermo di controllo separato. Il secondo tipo di procedimento - al quale sono destinati gli altri due posti di lavoro - ha, invece, carattere digitale: il materiale filmato analogico allo stato grezzo viene trasferito su supporto digitale, sulla base di una selezione preliminare, e quindi trattato dal tecnico di montaggio con l'ausilio di programmi computerizzati, mediante una tastiera, in vista della realizzazione di trasmissioni diffuse anch'esse in forma digitale.
8 Le mansioni di tecnico di montaggio televisivo impongono dunque all'attrice, per le loro caratteristiche, di svolgere attività lavorative su attrezzature munite di videoterminali. Una controversia è insorta fra l'attrice e la WDR in merito all'applicabilità a questo tipo di mansioni della direttiva del 1990 e, di riflesso, della normativa nazionale di recepimento. Tale controversia concerne, in buona sostanza, il significato e la portata delle nozioni di "videoterminale", di "schermo grafico" e di "posto alla guida di una macchina", accolte dalla direttiva in questione e riprese dalle disposizioni nazionali di trasposizione, con riferimento alla specificità del lavoro svolto da un tecnico di montaggio televisivo. L'attrice ha deciso di investire di tale controversia l'Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro) di Siegen al fine di ottenere l'applicazione a suo favore dei benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale pertinenti.
I quesiti della giurisdizione di rinvio
9 L'Arbeitsgericht di Siegen ha pronunciato il 7 gennaio 1999 un'ordinanza di rinvio, depositata il 18 gennaio 1999 nella cancelleria della Corte, con la quale chiede che quest'ultima si pronunci su tre quesiti pregiudiziali, che possono riassumersi nel modo seguente:
- se l'art. 2, lett. a), della direttiva del 1990 debba interpretarsi nel senso che, ai fini della definizione ivi contenuta di "videoterminale", l'espressione "schermo grafico" possa riferirsi anche alla riproduzione su schermi di controllo di registrazioni di materiale filmato;
- in caso di risposta negativa al precedente quesito, se la medesima disposizione debba, agli stessi fini, interpretarsi nel senso che l'espressione "schermo grafico" possa almeno riferirsi alla visualizzazione su schermi di controllo di videodati contenenti registrazioni di materiale filmato in forma digitale;
- in caso di risposta affermativa ad almeno uno dei due precedenti quesiti, se l'art. 1, n. 3, lett. a), della stessa direttiva vada interpretato nel senso che l'espressione "posto di guida di una macchina" possa riferirsi anche ad un posto di lavoro dove viene trattato materiale video in forma analogica o digitale, con l'ausilio di dispositivi tecnici o di programmi computerizzati.
10 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale spiega perché la soluzione dei predetti quesiti sia necessaria per una corretta definizione della causa principale. Per decidere la controversia fra la signora Dietrich e la WDR, infatti, occorrerebbe verificare se i benefici previsti dal regolamento federale del 4 dicembre 1996 - che ha recepito in diritto tedesco la direttiva del 1990 - possano trovare applicazione al caso di specie. Ora, dal momento che tale regolamento concorderebbe, in ampia misura, con la predetta direttiva per quanto concerne le definizioni di "videoterminale", di "schermo grafico" e di "posto di guida di una macchina", l'interpretazione della direttiva acquisterebbe un significato determinante per la corretta comprensione della terminologia utilizzata in diritto nazionale: il giudice, infatti, sarebbe tenuto ad interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto comunitario.
11 In tale prospettiva, il giudice nazionale ritiene che sarebbe preferibile accedere ad un'interpretazione estensiva delle nozioni di "videoterminale" e di "schermo grafico", che figurano all'art. 2, lett. a), della direttiva, al fine di garantire nella misura più ampia la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali, a prescindere dal tipo di visualizzazione grafica utilizzato sul posto di lavoro. Per le stesse ragioni sarebbe invece da preferire un'interpretazione restrittiva della nozione di "posto di guida di una macchina", che figura nell'ipotesi di deroga all'applicazione della direttiva prevista dall'art. 1, n. 3, lett. a), di quest'ultima. Tale nozione, quindi, riguarderebbe «solo quei posti di lavoro dove viene operata la manovra di una macchina o di un impianto tecnico con l'aiuto di un dispositivo di elaborazione dati, e la visualizzazione su schermo si limita alla riproduzione dei dati inseriti e dei dati tecnici relativi al procedimento produttivo» (14). Peraltro, il giudice di rinvio riconosce che ai problemi interpretativi sui quali verte la causa principale potrebbero anche darsi altre soluzioni, parimenti fondate su argomenti plausibili. Ciò spiega perché una pronuncia della Corte al riguardo sarebbe necessaria per evitare ulteriori incertezze sul campo di applicazione della direttiva e, di riflesso, della normativa nazionale che l'ha recepita.
Sul primo e sul secondo quesito
Le interpretazioni proposte
12 La Commissione concorda col giudice di rinvio circa l'opportunità di preferire un'interpretazione estensiva delle nozioni di "videoterminale" e di "schermo grafico", e sottolinea l'utilità di inquadrare il problema interpretativo nel più ampio contesto della definizione di "posto di lavoro" accolta dall'art. 2, lett. b), della direttiva del 1990. Lo scopo di quest'ultima, infatti, sarebbe quello di assicurare un'adeguata protezione al maggior numero possibile di lavoratori che utilizzano videoterminali, conformemente all'esigenza di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro prevista dall'allora art. 118 A del Trattato CEE ed alle previsioni generali della direttiva 89/391, la quale riferendosi a tutti i settori di attività lavorative, sia pubblici che privati, ivi compresi i settori culturale e ricreativo, non potrebbe non ricomprendere le stazioni radiotelevisive nel suo campo d'applicazione. In tale prospettiva, i lavori preparatori della direttiva del 1990 (15) confermerebbero che il legislatore comunitario avrebbe tendenzialmente inteso inglobare nella direttiva tutte le possibili utilizzazioni di attrezzature munite di videoterminali e proteggere adeguatamente i lavoratori che ne facciano uso. Il testo letterale della disposizione di cui all'art. 2, lett. a), della direttiva in questione non comprometterebbe, secondo la Commissione, l'interpretazione più larga della nozione di "videoterminale". Sul piano tecnico, infatti, non vi sarebbe alcuna differenza significativa fra la visualizzazione di elementi alfanumerici o grafici e quelle di sequenze o spezzoni di materiale filmato, indipendentemente dal procedimento tecnologico - analogico o digitale - impiegato per la riproduzione delle immagini. In tutti i casi, «lo schermo emette un irraggiamento di elettroni in forma di punti luminosi d'intensità variabile» (16) ed è per fronteggiare i rischi che da questo fenomeno potrebbero derivare alla salute dei lavoratori che la direttiva prevede particolari benefici per la tutela di questi ultimi.
13 La WDR ed il governo dei Paesi Bassi, invece, suggeriscono alla Corte un'interpretazione letterale delle nozioni di "videoterminale" e "schermo grafico". Al posto di lavoro di un tecnico di montaggio televisivo, infatti, verrebbero visualizzate su schermi di controllo in prevalenza registrazioni di materiale filmato, che non potrebbero in alcun modo ricondursi alle nozioni di "schermo alfanumerico" o di "schermo grafico", utilizzate dalla direttiva per definire i "videoterminali". Secondo questa linea di ragionamento dovrebbero rientrare nella nozione di "schermo grafico" solo ed esclusivamente le riproduzioni su schermo di schemi, grafici, diagrammi o, al più, di disegni o immagini artificiali ed esserne di conseguenza escluse tutte le sequenze di immagini in movimento. Con riferimento a queste ultime, infatti, il tecnico di montaggio non utilizzerebbe lo schermo per creare un disegno, uno schema od un'immagine artificiale (17), ma solo per visionare materiale filmato preesistente al fine di realizzare, in accordo con l'autore o il regista, il programma da mandare in onda. Neanche la visualizzazione su schermi di controllo di videodati contenenti registrazioni di materiale filmato in forma digitale rientrerebbe, secondo la WDR, nella nozione di "schermo grafico"; in effetti, il risultato finale di tale visualizzazione si tradurrebbe, dal punto di vista dello spettatore, in sequenze di immagini in movimento, del tutto simili a quelle prodotte da registrazioni analogiche. Secondo la direttiva, del resto, nella definizione di "videoterminale" si prescinderebbe completamente dal procedimento di visualizzazione utilizzato. A conferma della sua tesi, la WDR fa pure riferimento alla norma tecnica DIN 15996, realizzata su sua iniziativa e riguardante le esigenze dei posti di lavoro relativi al «trattamento elettronico delle immagini filmate e del suono nelle imprese cinematografiche, televisive e radiofoniche» (18), le cui disposizioni non si applicherebbero ai «tavoli di montaggio dei film» (19).
L'interpretazione che si accoglie
14 Ritengo che l'art. 2, lett. a), della direttiva vada interpretato nel senso che la nozione di "schermo grafico" in essa contenuta, riguardi la visualizzazione di qualunque tipo di immagine. Si arriva a questa conclusione analizzando la formulazione letterale della disposizione precitata, lo scopo protettivo della direttiva, le intenzioni del legislatore comunitario, il contesto normativo in cui la direttiva stessa è inserita nonché le esigenze pratiche dell'ambiente di lavoro interessato dalla presente causa.
15 Per quanto concerne la formulazione letterale della direttiva, ho già ricordato che questa definisce il videoterminale come «uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato». Ora, sul piano tecnico, il processo di visualizzazione su schermo è assolutamente identico per i segni, i numeri, i simboli, i grafici o le immagini, che queste ultime siano artificiali o reali, fisse o in movimento. In tutti questi casi, sono dei fasci di elettroni a colpire la parte interna dello schermo del videoterminale, creando l'immagine come risultato finale di una complessa procedura tecnologica (20). Le stesse immagini in movimento, in realtà, non sono altro che sequenze di immagini fisse composte da un certo numero di righe parallele che variano a seconda degli standard di frequenza adottati, immagini che, susseguendosi ad un certo ritmo, ingannano la percezione dell'occhio umano persistendo sulla retina e creano l'illusione del movimento (21). Da questo punto di vista non vi sarebbe dunque alcun motivo per non dare alle nozioni di "schermo alfanumerico" e di "schermo grafico", che compongono la definizione complessiva di "videoterminale" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva, un valore semantico idoneo a ricomprendere nel campo d'applicazione della predetta direttiva la visualizzazione di qualsiasi tipo di immagine.
16 Per quanto riguarda il lavoratore che si serve di un videoterminale, il rischio per la salute non dipende dal tipo d'immagine visualizzata sullo schermo, ma da una prolungata esposizione a quest'ultimo. Lo schermo, infatti, emette radiazioni che, se assorbite per un lasso di tempo eccessivo, possono nuocere gravemente alla vista, in particolare, ed alla salute, in generale. L'intrinseca pericolosità dei videoterminali prescinde completamente da ciò che lo schermo visualizza: si tratta di un rischio costante ed indifferenziato, che inerisce alle mansioni lavorative legate all'uso dei videoterminali e richiede che i lavoratori esposti beneficino di adeguati rimedi a tutela della loro salute. Nell'ambito di questi rimedi la direttiva impone una serie di prescrizioni minime per ridurre i rischi e, tra l'altro, prevede la periodica interruzione del lavoro quotidiano su videoterminale con pause o cambiamenti di attività, «in modo da ridurre l'onere del lavoro» (22), nonché adeguate forme di protezione degli occhi e della vista dei lavoratori (23). Il rischio legato all'esposizione ai videoterminali, pertanto, attiene non tanto al tipo di immagine visualizzata quanto piuttosto all'intensità delle emissioni che provengono dall'apparecchiatura utilizzata. Giustificare diversità di trattamento basate sul tipo d'immagine visualizzata, quindi, risulta inadeguato sia sul piano tecnico che su quello medico.
17 Ma vi sono altri buoni motivi per dare alla nozione di "schermo grafico" un'accezione molto ampia.
18 Scopo della direttiva è la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Per conseguire efficacemente tale finalità occorre dare alla definizione di "videoterminale" impiegata dall'art. 2, lett. a), della stessa direttiva una portata ampia, funzionale rispetto all'idea-guida dell'estensione della protezione - salve le eccezioni previste al riguardo - al maggior numero possibile di posti di lavoro. Un'interpretazione restrittiva, come quella suggerita dalla WDR e dal governo dei Paesi Bassi, sarebbe in contrasto con la necessità di tutelare adeguatamente la salute dei lavoratori, nella più ampia prospettiva della tutela della salute pubblica. Infatti, la cura degli aspetti relativi alla tutela della salute «si fonda essenzialmente su esigenze superiori connesse alla tutela dei diritti delle persone, che sottendono tutto l'ordinamento comunitario» (24). Eventuali interessi economici o commerciali miranti ad escludere determinate categorie di lavoratori - come ad esempio i tecnici di montaggio televisivi - dalla protezione loro accordata dalla direttiva non possono essere tenuti in linea di conto: infatti, «le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica devono innegabilmente avere un peso preponderante rispetto agli interessi di natura economica o commerciale, in conformità con gli obiettivi di garantire un livello elevato di tutela della salute umana, definiti dal Trattato, e con i principi fondamentali del diritto comunitario in materia» (25).
19 Preoccupazioni dello stesso tipo hanno ispirato la Corte nella sentenza 12 dicembre 1996, X (26), che costituisce l'unico precedente specifico in materia. Nel definire l'ambito applicativo di talune disposizioni della direttiva del 1990, infatti, la Corte ha preferito utilizzare un'interpretazione ampia delle nozioni di "lavoratore" e di "posto di lavoro", in funzione della necessità di garantire un livello minimo di sicurezza e di tutela. Sulla base di tale linea di ragionamento, pertanto, si è stabilito che «l'art. 9, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che all'esame periodico degli occhi da esso previsto debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva», che «l'art. 9, n. 2, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori beneficiano dell'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario» (27), che «gli artt. 4 e 5 della direttiva devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito [di prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro si adeguino alle prescrizioni minime previste dall'allegato] è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, lett. b), anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, lett. c)», e che «i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato» (28). Non vi è alcun motivo, a mio avviso, perché una tale ampia interpretazione delle definizioni usate dalla direttiva non debba valere anche nel caso di specie, con riferimento alle nozioni, assai meno sensibili, di "videoterminale" e di "schermo grafico".
20 Nell'ottica della protezione della salute, non vi è dubbio che l'intenzione del legislatore comunitario fosse quella di ricomprendere nel campo di applicazione della direttiva tutti i posti di lavoro muniti di videoterminali, con le sole eccezioni previste all'art. 1, n. 3. I lavori preparatori, e soprattutto la proposta di direttiva della Commissione (29), confermano tale intenzione. Del resto, la formulazione dell'art. 1, n. 1, concernente l'oggetto della direttiva lascia poco spazio al dubbio, in quanto, nel prevedere che «La presente direttiva (...) stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all'articolo 2», ne presuppone un'applicazione generalizzata, riservando all'art. 2 («Definizioni») il solo compito di chiarire il significato corrente delle nozioni di "videoterminale", "posto di lavoro", "lavoratore".
21 Il contesto normativo nel quale la direttiva del 1990 è inserita conforta ulteriormente la mia riflessione. Essa, infatti, costituisce una "direttiva particolare" ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391. Entrambe contengono prescrizioni minime per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in forza dell'allora art. 118 A del Trattato CEE, inserito fra le «Disposizioni sociali». In questa prospettiva, mi pare debba sottolinearsi che le definizioni utilizzate nell'art. 2 della direttiva del 1990 sono strumentali rispetto alla finalità protettiva della direttiva e devono interpretarsi ed applicarsi in stretta conformità con tale scopo. Il discorso sarebbe stato, ovviamente, molto diverso se la direttiva fosse stata una "direttiva di armonizzazione", adottata sulla base dell'allora art. 100 A del Trattato CEE (divenuto successivamente art. 100 A del Trattato CE, e poi art. 95 CE): in quel caso, le definizioni sarebbero state funzionali al ravvicinamento delle legislazioni nel quadro del mercato interno ed avrebbero sicuramente avuto il compito di circoscrivere il campo di applicazione della direttiva in modo rigoroso. Ciò comporta, a mio avviso, che il riferimento alla norma tecnica DIN 15996 operato dalla WDR va inteso nel senso di riconoscere a quest'ultima il valore di una mera applicazione di dettaglio delle esigenze protettive recepite dalla direttiva nei settori cinematografico, radiofonico e televisivo, e non, invece, nel senso di definire i limiti del suo campo di applicazione.
22 Sottolineo infine che l'interpretazione da me accolta è compatibile con le esigenze organizzative connesse all'attività dei tecnici di montaggio televisivi. La stessa WDR, infatti, ricorda che tale attività viene frequentemente interrotta per ragioni tecniche (inserimento delle videocassette da visionare, riavvolgimento del materiale filmato etc.) o per consentire al tecnico di montaggio di discutere con l'autore o il regista del programma. Si tratta dunque di un genere di attività che, per sua natura, non esige un impegno continuo, senza interruzioni. Ciò consente, a mio avviso, di prevedere senza difficoltà l'introduzione di un sistema di «pause o cambiamenti di attività» in favore del tecnico, secondo quanto previsto dall'art. 7 della direttiva, così come, a fortiori, la messa in opera delle "prescrizioni minime" contemplate dall'allegato di quest'ultima.
23 In conclusione, ritengo che debba darsi una risposta congiunta ai primi due quesiti, concernenti la possibilità di ricondurre alla nozione di "schermo grafico" anche la riproduzione di registrazioni di materiale filmato e di videodati contenenti registrazioni di materiale filmato in forma digitale. Si tratta infatti di due quesiti aventi un oggetto analogo, nonostante che il secondo sia posto solo nell'ipotesi che al primo sia data una risposta negativa. Ciò perché non appare significativo distinguere l'immagine visualizzata sullo schermo in funzione del supporto analogico o digitale da cui essa scaturisce; nell'ottica della direttiva, infatti, si prescinde completamente «dal procedimento di visualizzazione utilizzato». La riproduzione su schermo di registrazioni di materiale filmato oppure di videodati contenenti registrazioni di materiale filmato in forma digitale, pertanto, deve essere trattata nella stessa maniera. Propongo dunque di rispondere congiuntamente ai primi due quesiti nel senso che, ai fini della definizione di "videoterminale" contenuta nell'art. 2, lett. a), della direttiva del 1990, l'espressione «schermo grafico» si riferisce alla visualizzazione di qualunque tipo di immagine, ivi compresa la riproduzione su schermi di controllo di materiale filmato, sia quest'ultimo costituito da registrazioni in forma analogica o da videodati contenenti registrazioni digitali.
Sul terzo quesito
Le interpretazioni proposte
24 La Commissione propende per una lettura restrittiva della nozione di "posto di guida di una macchina", prevista come eccezione all'applicazione dello specifico regime di tutela dei lavoratori nell'art. 1, n. 3, della direttiva del 1990. L'intenzione del legislatore comunitario sarebbe stata quella di circoscrivere le deroghe all'applicazione della direttiva a casi molto limitati e, tra gli altri, al caso in cui il videoterminale, pur dovendo essere utilizzato dal lavoratore, non costituisce tuttavia l'elemento fondamentale della sua attività. La direttiva e, di riflesso, la normativa nazionale dovrebbero pertanto interpretarsi tenendo conto di questo elemento.
25 Per contro, la WDR ritiene che le disposizioni della predetta direttiva riguarderebbero essenzialmente attività d'ufficio o, più in generale, di tipo amministrativo e non potrebbero trovare applicazione in settori o contesti aventi caratteristiche diverse. Questa sarebbe la ragion d'essere delle deroghe previste dall'art. 1, n. 3, della direttiva, fra le quali figura appunto quella relativa al "posto di guida di una macchina". Occorrerebbe pertanto interpretare tale nozione come se si riferisse a postazioni di comando che costituiscono «parti integranti di una macchina, mediante dispositivi muniti di uno schermo di controllo che consentano d'intervenire direttamente sul ciclo produttivo della macchina stessa». Nel caso di specie, l'attività di un tecnico di montaggio televisivo si concretizzerebbe in un posto di lavoro nel quale il trattamento del materiale filmato avverrebbe tramite un apparato azionato da un quadro di comando munito di schermi di controllo, in modo del tutto simile a quanto avviene, ad esempio, per i dispositivi diagnostici usati nel settore medico. In altre parole, il posto di lavoro di un tecnico di montaggio televisivo costituirebbe, a tutti gli effetti, un "posto di guida di una macchina", e come tale sarebbe escluso dal campo di applicazione della direttiva.
L'interpretazione che si accoglie
26 Per tutti i motivi che ho sin qui esposto, ritengo che la direttiva del 1990 comprenda nel suo campo di applicazione tutti i posti di lavoro muniti di videoterminali, con la sola eccezione delle ipotesi di deroga elencate tassativamente nell'art. 1, n. 3.
27 Al riguardo, le ipotesi di deroga di cui all'art. 1, n. 3, possono dividersi in due categorie, in funzione dell'impiego del videoterminale e del grado di pericolosità di quest'ultimo. Nella prima categoria rientrano i casi in cui il videoterminale è installato ai «posti di guida di veicoli o macchine», oppure montato «a bordo di un mezzo di trasporto», svolgendo così un ruolo servente nel quadro della manovra di un veicolo o di una macchina. Alla seconda categoria appartengono invece tutti quei casi in cui i rischi legati all'esposizione del lavoratore al videoterminale sono minimi o addirittura inesistenti: si tratta dei «sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico»; dell'utilizzo di terminali "portatili", fatta salva la loro «utilizzazione prolungata in un posto di lavoro»; delle «attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione» (c.d. "display"), ed, infine, delle macchine per scrivere classiche.
28 Per quanto concerne più specificamente la nozione di "posto di guida di una macchina" (30), che figura alla lett. a) dell'art. 1, n. 3, ritengo che la ragione dell'esclusione di tale ipotesi dal campo di applicazione della direttiva risieda nel fatto che i videoterminali installati in tali posti di lavoro hanno un ruolo marginale o secondario rispetto alla funzione principale della macchina per la cui manovra sono predisposti. In fondo, è il loro ruolo servente che giustifica la disposizione derogatoria. Seguendo l'opinione espressa al riguardo dal giudice di rinvio, sono persuaso che l'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva vada interpretato nel senso che l'espressione "posto di guida di una macchina" si riferisce solamente ad un posto di lavoro nel quale un operatore manovra una macchina od un impianto tecnico servendosi di un dispositivo di elaborazione di dati tecnici, che si limiti a visualizzare su schermo i dati che l'operatore inserisce o quelli che vengono elaborati dal dispositivo durante il procedimento produttivo (31).
29 Nel caso di specie, la possibilità di ricondurre l'attività svolta da un tecnico di montaggio televisivo alla nozione di "posto di guida di una macchina" dipende dal ruolo che i videoterminali hanno nella procedura di trattamento del materiale filmato. Spetterà pertanto al giudice nazionale stabilire se, nella specie, possa o meno ricondursi alla nozione di "posto di guida di una macchina" un posto di lavoro dove viene trattato materiale filmato in forma analogica o digitale, con l'ausilio di dispositivi tecnici o di programmi computerizzati.
Conclusioni
30 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente ai quesiti proposti dall'Arbeitsgericht di Siegen:
«1) L'art. 2, lett. a), della direttiva 90/270/CEE deve essere interpretato nel senso che, ai fini della definizione ivi contenuta di "videoterminale", l'espressione "schermo grafico" si riferisce alla visualizzazione di qualunque tipo di immagine, ivi compresa la riproduzione su schermi di controllo di materiale filmato, sia quest'ultimo costituito da registrazioni in forma analogica o da videodati contenenti registrazioni digitali.
2) L'art. 1, n. 3, lett. a), della stessa direttiva va interpretato nel senso che l'espressione "posto di guida di una macchina" si riferisce solamente ad un posto di lavoro nel quale un operatore manovra una macchina od un impianto tecnico servendosi di un dispositivo di elaborazione di dati tecnici, che si limiti a visualizzare su schermo i dati che l'operatore inserisce o quelli che vengono elaborati dal dispositivo durante il procedimento produttivo. Spetta al giudice nazionale stabilire se, nel caso di specie, possa o meno ricondursi a tale nozione un posto di lavoro dove viene trattato materiale filmato in forma analogica o digitale, con l'ausilio di dispositivi tecnici o di programmi computerizzati».
(1) - GU L 156, pag. 14.
(2) - In effetti, l'art. 137 CE fa espresso riferimento, per definire gli obiettivi da raggiungere, all'art. 136 CE, che richiama la Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, del 1989.
(3) - GU L 183, pag. 1.
(4) - Si vedano gli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1.
(5) - Art. 16, n. 3.
(6) - Quarto `considerando' della direttiva 90/270.
(7) - Si veda l'art. 1, nn. 1 e 2.
(8) - Si veda il capitolo 1 («Attrezzature»), lett. b).
(9) - Si vedano l'art. 18, n. 1, primo comma, della direttiva 89/391 e l'art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva 90/270.
(10) - Legge del 7 agosto 1996 sulla protezione dei lavoratori, che traspone la direttiva-quadro comunitaria sulla protezione dei lavoratori (BGBl parte I, pag. 1246).
(11) - Regolamento del 4 dicembre 1996, che traspone le direttive particolari comunitarie adottate in virtù della direttiva-quadro comunitaria sulla protezione dei lavoratori (BGBl parte I, pag. 1841).
(12) - Art. 3, § 2, n. 1: «Per videoterminale ai sensi del presente regolamento s'intende uno schermo visualizzante alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato» («Bildschirmgerät im Sinne dieser Verordnung ist ein Bildschirm zur Darstellung alphanumerischer Zeichen oder zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Darstellungsverfahrens»).
(13) - Art. 3, § 1, n. 2.1: «Il presente regolamento non si applica ad attività lavorative svolte su (...) posti di comando di macchine e su posti di guida di veicoli, provvisti di videoterminali» [«Diese Verordnung gilt nicht für die Arbeit an (...) Bedienerplätzen von Maschinen oder an Fahrerplätzen von Fahrzeugen mit Bildschirmgeräten»].
(14) - Ordinanza di rinvio, pag. 5.
(15) - Si vedano soprattutto la proposta della Commissione (GU C 113 del 1988, pag. 7, e GU C 130 del 1989, pag. 5) ed il parere del Comitato economico e sociale (GU C 318 del 1988, pag. 32).
(16) - Osservazioni scritte, punto 69.
(17) - La WDR si riferisce in particolare ai programmi CAD (Computer assisted Design), che consentono di realizzare immagini artificiali anche animate.
(18) - La norma tecnica in questione è riportata nell'allegato 2 delle osservazioni scritte della WDR. Essa contiene le prescrizioni tecniche applicabili ai posti di lavoro delle imprese cinematografiche, televisive e radiofoniche.
(19) - Punto 1 della norma DIN 15996.
(20) - Per una descrizione accurata si veda "The New Encyclopaedia Britannica", 15a ed., Chicago e a., Encyclopaedia Britannica Inc., 1992, Macropaedia, vol. 15, voce "Broadcasting", pag. 210 e ss.
(21) - Ibidem, pag. 231 e ss.
(22) - Art. 7 della direttiva 90/270.
(23) - Art. 9 della direttiva.
(24) - Ordinanza del presidente del Tribunale 13 luglio 1996, causa T-76/96 R, The National Farmer's Union e a./Commissione (Racc. pag. II-815, punto 75).
(25) - Ibidem, punto 103. Ricordo che l'art. 152 CE (già art. 129 del Trattato CE) prevede, al n. 1, primo comma, che «Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».
(26) - Cause riunite C-74/95 e C-129/95 (Racc. pag. I-6609).
(27) - Ibidem, punto 36 (il corsivo è mio).
(28) - Ibidem, punto 41 (il corsivo è mio).
(29) - Si veda la precedente nota 15.
(30) - Il testo tedesco della direttiva 90/270/CEE è più preciso di quello italiano, in quanto parla di «posti di comando (...) di una macchina» [«Bedienerplätze von (...) Maschinen»].
(31) - Un caso classico di questo genere è costituito dai dispositivi diagnostici computerizzati usati in campo medico. Ma si pensi anche ai quadri di comando industriali o di centrali elettriche.
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