Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1. Nel presente procedimento la Commissione addebita alla Repubblica francese l'inadempimento degli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in prosieguo: la «direttiva») .
A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce quattro motivi, vertenti sulla mancata trasposizione del «principio della protezione completa» enunciato nella direttiva, sulla violazione di tale principio mediante la fissazione di determinate date di apertura e di chiusura della caccia agli uccelli, e sulla mancata comunicazione di dati relativi ai dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, i quali sono soggetti ad un regime giuridico-amministrativo specifico.
2. La caccia è un'attività di straordinaria importanza non solo per coloro che la praticano, ma anche perché incide sul diritto di proprietà, sulla sicurezza delle persone e sulla conservazione dell'ambiente e delle specie animali, beni considerati come patrimonio comune da preservare e condividere con le generazioni future.
Il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset sosteneva che «la passione per la caccia fa parte della condizione stessa dell'uomo e affonda le sue radici nelle regioni più profonde del suo essere» , per affermare che «la passione dei giovani per la caccia combinata con l'immaginario amoroso scatena l'intero processo di ciò che si è finito per chiamare civiltà» .
I molteplici interessi che convergono sull'attività venatoria provocano inevitabili conflitti che il diritto si propone di risolvere.
3. Il diritto di caccia ha in Francia una dimensione storica e politica, che le conferisce un profilo particolare. Infatti, il diritto di caccia è stato oggetto di discussioni durante la rivoluzione della fine del XVIII secolo. Alcuni, come Mirabeau, sostenevano che tale diritto spettasse esclusivamente al proprietario del terreno su cui la selvaggina veniva cacciata, secondo la concezione dell'«ancien régime» che la considerava un privilegio della nobiltà; altri, seguendo Robespierre, volevano estendere l'esercizio di tale diritto ad ogni luogo e a beneficio di tutti i cittadini .
4. D'altra parte, il numero di cacciatori in Francia è molto elevato e qualsiasi provvedimento che li riguardi può avere ripercussioni elettorali. La delicatezza del problema aumenta se si considera che la Francia prevede la stagione di caccia più lunga dell'Unione europea: sette mesi e mezzo all'anno, rispetto a cinque mesi e mezzo in Belgio, quattro mesi e mezzo in Italia e quattro mesi in Spagna .
La direttiva 79/409
5. La direttiva 79/409 ha come finalità diretta «la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri» (art. 1, n. 1). La direttiva è stata adottata sulla base dell'art. 235 del Trattato CE (divenuto art. 308 CE) in risposta alla diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione di un gran numero di specie di uccelli, la quale rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e degli equilibri biologici (secondo considerando).
6. La direttiva si prefigge quindi il chiaro obiettivo di garantire la conservazione delle specie ornitologiche, vietando in particolare la distruzione e l'inquinamento degli habitat, la cattura e l'uccisione degli uccelli, nonché il commercio che ne consegue (artt. 5 e 6).
Ciononostante, i divieti non sono assoluti: secondo i termini della direttiva stessa, essa intende preservare ciò che definisce «gli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile» (ottavo considerando) e prevede di adeguare la severità delle misure di conservazione «alla situazione delle diverse specie» (settimo considerando) e alle «condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni» (decimo considerando), permettendo un modo «ammissibile di utilizzazione» di talune specie, purché sia compatibile «con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente» (undicesimo considerando).
Per tali motivi, il legislatore comunitario ha cercato di sintetizzare le diverse preoccupazioni nell'art. 2, secondo il quale gli Stati membri devono adottare misure di protezione ad «un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
In sostanza, la direttiva permette la caccia delle specie elencate in modo tassativo nell'allegato II (art. 7, n. 1), purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'art. 7, tra le quali è d'uopo evidenziare quelle di cui al n. 4:
«4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia» .
Il ricorso della Commissione si fonda su queste ultime tre frasi dell'art. 7, n. 4.
La giurisprudenza della Corte
7. La finalità di conservazione della direttiva ed il carattere eccezionale delle ipotesi di caccia hanno indotto la Corte ad adottare una linea giurisprudenziale particolarmente netta. Farò riferimento, in particolare, alle due cause seguenti.
8. Nella sentenza 17 gennaio 1991, Commissione/Italia (in prosieguo: la «sentenza Commissione/Italia»), la Corte in seduta plenaria doveva pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana in materia di caccia con l'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva. Si trattava di accertare se, fissando le date di apertura e di chiusura della caccia, l'Italia avesse adempiuto gli obblighi che le incombevano in forza della direttiva.
Del ragionamento che ha condotto la Corte a ritenere il ricorso fondato, mi preme evidenziare quanto essa ha dichiarato al punto 14:
«[...] si deve sottolineare che l'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori. Sarebbe incompatibile con gli obiettivi della direttiva che, in situazioni caratterizzate da una prolungata dipendenza delle nidiate e da una migrazione precoce, una parte della popolazione di una specie sfuggisse alla prevista protezione».
9. La sentenza 19 gennaio 1994, Association pour la protection des animaux sauvages e altri (in prosieguo: la «sentenza APAS»), ha nuovamente permesso alla Corte in seduta plenaria di pronunciarsi, questa volta in via pregiudiziale, sulla portata dei divieti contenuti nell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva.
Con la prima questione pregiudiziale, il Tribunal administratif di Nantes desiderava sapere se la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche si potesse fissare tenendo conto del fatto che l'inizio della migrazione può variare di anno in anno. Dopo aver ricordato i principi enunciati nella sentenza Commissione/Italia, la Corte ha concluso che:
«[...] la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò non sono conformi a detta disposizione» .
10. Con la seconda questione, il giudice di rinvio chiedeva alla Corte di precisare se le autorità nazionali fossero autorizzate dalla direttiva a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle specie considerate.
La Corte ha dichiarato in linea di principio che la fissazione di date di chiusura della caccia scaglionate comporta due inconvenienti: da una parte, le perturbazioni provocate dalle attività di caccia sulle altre specie di uccelli per le quali la caccia è già chiusa e, dall'altra, il rischio di confusione tra le varie specie al momento della cattura.
In siffatte circostanze, la Corte ha risposto che:
«[...] le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle specie di uccelli, salvoché lo Stato membro interessato non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla completa protezione delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento» .
La terza questione pregiudiziale proposta in detto procedimento non riveste interesse per il caso in esame.
11. Schematicamente, da tale giurisprudenza si può desumere che i metodi di fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia che offrono una garanzia rilevante ma incompleta devono essere respinti in quanto non conformi alla direttiva, e che qualsiasi sistema di scaglionamento della stagione venatoria in funzione delle diverse specie dev'essere accompagnato dalla prova scientifica e tecnica che esso non comprometterà la completezza della protezione istituita dalla direttiva.
La normativa francese controversa
12. L'art. L.224-2 del Code rural (in prosieguo: il «codice rurale»), nel testo risultante dalla legge 15 luglio 1994, 94-591 (in prosieguo: la «legge del 1994»), autorizzava l'amministrazione a fissare le date di apertura della caccia agli uccelli delle specie acquatiche e migratrici (categoria che corrisponde a quella degli «uccelli migratori» utilizzata nella direttiva), senza assoggettare detta fissazione ad alcun criterio o limite. La stagione di caccia generale cominciava, a seconda della regione, una domenica del mese di settembre (art. R.224-4 del codice rurale), mentre la caccia specifica agli uccelli migratori non doveva, in linea di principio, cominciare prima di tale data (art. R.224-5 del codice rurale) , a meno che il ministro competente non decidesse altrimenti (art. R.224-6 del codice rurale). Pertanto, per esempio, il 29 maggio 1997 il ministro dell'Ambiente ha adottato diversi decreti che avevano per oggetto l'autorizzazione dell'apertura anticipata della caccia agli uccelli acquatici in sessantotto dipartimenti (in prosieguo: i «decreti ministeriali del 1997»).
Lo stesso art. L.224-2 prevedeva anche un sistema di date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle diverse specie. Il calendario cominciava il 31 gennaio per il germano reale e terminava l'ultimo giorno del mese di febbraio per le specie la cui migrazione è più tardiva. L'autorità amministrativa era autorizzata ad anticipare tali date, subordinatamente a talune condizioni.
13. La legge 3 luglio 1998, 98-549 (in prosieguo: la «legge del 1998»), ha introdotto modifiche significative.
Riguardo al regime di fissazione della data di apertura della stagione venatoria, il nuovo art. L.224-2, n. 2, contiene una tabella in cui figurano le date di apertura anticipata della caccia in sessantotto dipartimenti francesi. Tali date coincidono, in generale, con quelle previste nei decreti ministeriali del 1997.
Per quanto riguarda le date di chiusura della caccia, la legge del 1998 mantiene, in sostanza, il sistema scaglionato già in vigore, sebbene sopprima la facoltà dell'amministrazione di anticiparle.
Il ricorso per inadempimento
14. La Commissione ha proposto il presente ricorso il 10 febbraio 1999, dopo aver trasmesso alle autorità francesi, il 5 agosto 1998, un parere motivato, con il quale intimava loro di adottare le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva. Il termine di due mesi impartito è scaduto senza che la richiesta della Commissione fosse soddisfatta.
15. Il ricorso si fonda su quattro motivi, ossia:
a) la mancata trasposizione del principio di protezione completa;
b) la fissazione di date di apertura della caccia troppo precoci;
c) la fissazione di date di chiusura della caccia troppo tardive;
d) la mancata comunicazione delle disposizioni relative ai dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella.
16. Ai fini di una maggiore efficacia espositiva, comincerò analizzando congiuntamente i motivi b) e c); analizzerò quindi il motivo d) e, infine, il motivo a).
Nel merito
- Sul presunto inadempimento consistente nell'apertura troppo precoce e nella chiusura tardiva della stagione venatoria
17. Secondo la Commissione, le diverse normative francesi che disciplinano la data di apertura della caccia agli uccelli migratori sono in contrasto con la direttiva, in quanto non tengono conto del divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza, sancito dall'art. 7, n. 4.
18. In relazione al regime istituito dalla legge del 1994, la Commissione ritiene che le date fissate nei decreti ministeriali del 1997 non si basino su alcun dato scientifico e siano troppo precoci per garantire la protezione completa delle specie. Al riguardo, cita uno studio realizzato da un organismo ufficiale francese, l'Office National de la Chasse (in prosieguo: l'«ONC»), nel febbraio 1998, dal quale risulta che nella stagione 1997/1998 si è verificato un'accavallamento rilevante tra il periodo di caccia ed il periodo di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza del germano reale e della folaga.
La Commissione fa inoltre rilevare che il Conseil d'État (Consiglio di Stato), in varie sentenze in data 11 maggio 1998, ha annullato alcuni dei citati decreti ministeriali del 1997, con la motivazione che l'apertura della caccia era stata autorizzata in un periodo e in zone in cui queste differenti specie non avevano ancora ultimato il loro periodo di riproduzione e di dipendenza, disattendendo gli obiettivi definiti dalla direttiva.
19. In relazione alla normativa istituita dalla legge del 1998, la Commissione ritiene che essa aggravi semplicemente la violazione, dal momento che, sebbene non introduca alcuna modifica importante sotto il profilo sostanziale, essa sostituisce una misura di carattere temporaneo, soggetta al potere discrezionale del ministro competente, con una norma avente rango di legge, vincolante e permanente.
20. In sua difesa, il governo francese adduce che, per fissare le date di apertura della caccia agli uccelli acquatici, il legislatore ha utilizzato un metodo messo a punto congiuntamente dall'ONC e dal Muséum national d'Histoire naturelle. Tale metodo, basato sulle date medie deducibili dal comportamento degli uccelli nel corso degli ultimi cinque anni, permetterebbe di proteggere le specie migratorie contro un'eventuale «diminuzione significativa» del loro contingente numerico.
21. L'eccezione sollevata dal governo francese non può essere accolta. Secondo le sue stesse affermazioni, le date di apertura della caccia fissate sia dai decreti ministeriali del 1997 sia dalla legge del 1998 hanno lo scopo di proteggere le popolazioni di uccelli migratori contro perdite significative. Tuttavia, come ha affermato la Corte nella sentenza Commissione/Italia , «la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie» . I termini «diminuzione significativa» non figurano affatto nella direttiva; la protezione che essa si prefigge di garantire è completa. I metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò sono quindi in contrasto con gli obiettivi della direttiva .
22. Pertanto, il motivo relativo alla fissazione di date troppo precoci per l'apertura della stagione venatoria dev'essere accolto.
23. Lo stesso ragionamento si applica, a mio parere, alla scelta delle date di chiusura.
24. Secondo la Commissione, le date di chiusura espressamente elencate nella legge del 1994 permettono un accavallamento tra il periodo di caccia ed il periodo di migrazione di ritorno scientificamente conosciuto per trentuno specie, con un accavallamento superiore a venti giorni per dodici di esse. La legge del 1998 non ha introdotto modifiche significative al riguardo.
25. Il governo francese riconosce inizialmente che alcune date di chiusura fissate dalle leggi del 1994 e del 1998 sono contestabili ai sensi dell'art. 7, n. 4, della direttiva. Tuttavia, afferma che esse si basano sul metodo ORNIS, adottato nell'aprile 1993 dal comitato istituito a norma dell'art. 16 della direttiva («Comité Ornis») e pubblicato dalla Commissione il 24 novembre successivo. Tale metodo consente la fissazione di date di chiusura scaglionate in base alla combinazione di due criteri: lo stato di conservazione della specie considerata e il carattere precoce o tardivo della sua migrazione. Secondo il governo francese, il metodo ORNIS ammette la possibilità di un certo accavallamento, purché esso non interessi una percentuale significativa dei membri di una specie.
26. Per i motivi suesposti, questo argomento dev'essere respinto. Infatti, un metodo che sottrae una determinata percentuale di uccelli di una specie alla protezione prevista dalla direttiva o che conduce a ciò non è conforme alle disposizioni dell'art. 7, n. 4.
27. Inoltre, neanche lo scaglionamento delle date di chiusura in funzione delle specie esclude l'insorgere di difficoltà in ordine alla compatibilità con la normativa comunitaria.
Come ha riconosciuto la Corte nella sentenza APAS, la fissazione di date di chiusura scaglionate presenta due gravi pericoli dal punto di vista della conservazione che la direttiva intende garantire: le inevitabili perturbazioni che l'attività venatoria continua a provocare tra gli uccelli per i quali la caccia è già chiusa e il rischio che i cacciatori confondano le varie specie al momento di abbatterle. Dinanzi a tali inconvenienti, la Corte ha dichiarato che un metodo analogo a quello utilizzato in Francia è incompatibile con la direttiva «salvoché detto Stato membro non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento».
Tuttavia, dal momento che la prova fornita dal governo francese si riferisce a una protezione che, come ho già concluso, non è completa, essa non può essere addotta per giustificare l'ipotesi eccezionale contemplata dalla Corte nella sentenza citata.
28. Pertanto, si deve accogliere anche il motivo relativo alla fissazione di date tardive di chiusura della caccia agli uccelli migratori.
- Sul presunto inadempimento consistente nella mancata comunicazione delle date della stagione di caccia applicabili nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella
29. L'art. 7, n. 4, ultima frase, della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.
La Commissione sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa ai suddetti tre dipartimenti francesi.
30. Riguardo a questo motivo, è sufficiente rilevare che il governo francese riconosce di non aver comunicato alla Commissione, prima della scadenza del termine di replica al parere motivato, le disposizioni applicabili nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, le quali, secondo le affermazioni dello stesso governo francese, risultano dagli artt. R-229-1 e seguenti del codice rurale.
31. Di conseguenza, anche il terzo motivo dev'essere accolto.
- Sul presunto inadempimento consistente nella mancata trasposizione nel diritto nazionale del principio della protezione completa
32. Nei paragrafi che precedono sono giunto alla conclusione che la Repubblica francese, non avendo regolamentato la caccia agli uccelli migratori in modo da garantirne la protezione completa durante taluni periodi in cui essi sono particolarmente vulnerabili, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva.
33. La Commissione fa valere, come motivo distinto, il fatto che la Francia non ha trasposto nella sua legislazione le disposizioni contenute in dette due frasi dell'art. 7.
34. Il governo francese non nega tale mancanza.
35. Si potrebbe affermare che l'efficacia di quello che ho denominato «principio della protezione completa» si garantisce fissando le date della stagione di caccia in modo da rispettare i periodi di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza degli uccelli migratori, nonché il loro periodo di migrazione di ritorno. In tal caso, ci si dovrebbe interrogare sull'ulteriore interesse a formulare, nel diritto nazionale, un principio il cui rispetto dev'essere imposto mediante la normativa di attuazione.
Ciò è quanto sostiene il governo francese, che invoca a sostegno della sua tesi la giurisprudenza risultante, tra l'altro, dalla sentenza 27 aprile 1988, Commissione/Francia , secondo la quale «la trasposizione nel diritto nazionale delle norme comunitarie non implica necessariamente la riproduzione espressa e letterale delle disposizioni in una norma espressa e specifica [;] può essere sufficiente il contesto giuridico generale, sempreché questo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso» .
36. Non sono convinto che nel caso di specie la trasposizione nel diritto francese di un principio quale quello sancito dall'art. 7, n. 4, della direttiva abbia una portata puramente formale. In altre parole, non ritengo si possa garantire la piena applicazione della direttiva senza formulare nella normativa francese il principio della protezione completa.
37. Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Commissione/Italia, «i movimenti migratori degli uccelli sono caratterizzati da una certa variabilità, che, in ragione delle circostanze meteorologiche, interessa, in particolare, i periodi durante i quali detti fenomeni si producono. Così, taluni uccelli di una data specie migratrice possono iniziare il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione a una data relativamente precoce rispetto al flusso migratorio medio» . Ciò vale a maggior ragione per il fatto che le specie considerate si spostano periodicamente tra zone di nidificazione e di migrazione talvolta molto distanti le une dalle altre, attraversando numerose frontiere e interessando vari paesi, e che in una medesima specie è possibile ritrovare popolazioni differenti che seguono rotte talvolta divergenti in zone distinte.
Se è variabile il comportamento degli uccelli, è altrettanto variabile, o meglio, si evolve, il livello delle conoscenze scientifiche relative a tale comportamento, come affermano concordemente la ricorrente e la convenuta.
Orbene, all'instabilità che caratterizza le condizioni che devono servire come criteri di orientamento per determinare la stagione di caccia agli uccelli è necessario che corrisponda una normativa flessibile, che si possa adeguare ai diversi elementi di fatto e alle scoperte scientifiche, tanto più se si intende mantenere la stagione di caccia più lunga dell'Unione europea . Solo un'autorità come quella regolamentare sembra essere in condizione di adottare a tempo debito e con rapidità le necessarie misure di protezione. E' altresì necessario che tale autorità, o qualsiasi altra chiamata ad esercitare una funzione analoga, agisca nell'ambito di un quadro normativo chiaro e preciso, adeguato alle esigenze della direttiva. Per tale motivo, ritengo che la piena trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno comporti la formulazione del principio enunciato all'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, in una norma di rango sufficientemente vincolante.
Il mio parere si inscrive inoltre nella linea di ragionamento della Corte, secondo cui l'esattezza della trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale «ha particolare importanza in un caso come quello in esame, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri» .
38. Il governo convenuto, per contro, a sostegno dell'efficace trasposizione nell'ordinamento nazionale del principio della protezione completa, menziona il dibattito giurisdizionale che ha avuto luogo in Francia in relazione alla compatibilità dei decreti ministeriali del 1997 e della legge del 1998 con le disposizioni della direttiva .
39. A mio avviso, e senza entrare nel merito delle decisioni, l'esistenza stessa di tale dibattito - peraltro intempestivo ai fini del presente procedimento, dal momento che le decisioni citate sono state adottate successivamente alla scadenza del termine che fissa la litispendenza - dimostra l'incertezza giuridica che caratterizza la legislazione francese e conferma proprio la necessità di enunciare espressamente gli obblighi derivanti dall'art. 7, n. 4, della direttiva nel diritto nazionale.
40. In ogni caso, è confortante constatare la fedeltà dimostrata dai giudici francesi nei confronti della legalità comunitaria. Vanno salutate, in particolare, le sentenze del Consiglio di Stato 3 dicembre 1999 e 21 aprile 2000, prodotte nel fascicolo dal governo convenuto, che considerano la quasi totalità delle disposizioni dell'art. L.224-2, n. 2, del codice rurale, nel testo risultante dalla legge del 1998, incompatibile con l'obiettivo di conservazione delle specie perseguito dalla direttiva.
41. Infine, constato con soddisfazione che il progetto di legge adottato in via definitiva dall'Assemblea nazionale il 28 giugno scorso modifica l'art. L.224-2, introducendo, tra l'altro, la seguente disposizione: «Gli uccelli non possono essere cacciati né durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Gli uccelli migratori non possono inoltre essere cacciati durante il ritorno al luogo di nidificazione».
La nuova legislazione prevede altresì che le modalità d'applicazione di tali divieti siano stabilite mediante decreto (décret en Conseil d'État).
42. Di conseguenza, anche questo motivo dev'essere accolto. Propongo quindi di accogliere il ricorso nella sua integralità, e di condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
43. Per l'insieme dei motivi suesposti, propongo alla Corte di accogliere integralmente il ricorso proposto dalla Commissione e di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto nel diritto nazionale le disposizioni contenute nell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva, non avendo determinato la stagione della caccia agli uccelli contemplati dalla direttiva in conformità di tali disposizioni e non avendo trasmesso alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della sua legislazione sulla caccia nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 70/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché di condannare la Repubblica francese alle spese.
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