CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIAL FENNELLY
presentate l'8 giugno 2000 ( *1 )
1.
Nel presente procedimento il Supremo Tribunal Administrativo portoghese ha chiesto alla Corte chiarimenti sull'adeguata classificazione tariffaria di un prodotto ottenuto mediante aggiunta di caglio al latte scremato, denominato, sulla fattura dell'esportatore, «skimmed milk cheese» (formaggio al latte scremato), destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti dietetici. L'importatore, Eru Portuguesa, sostiene che questo prodotto deve essere classificato nella sottovoce tariffaria 35011090 (caseine, caseinati ed altri derivati dalle caseine: colle di caseina: — caseine: — — altri); le autorità doganali portoghesi ritengono che esso debba essere classificato nella sottovoce 04069011 (formaggi e latticini: — altri formaggi: — — destinati alla trasformazione).
Ambito normativo
2.
All'interno della Comunità le merci sono classificate a fini tariffari e statistici in conformità alla Nomenclatura combinata ( 1 ), basata sul sistema armonizzato esistente su scala mondiale ( 2 ). La Nomenclatura combinata costituisce l'allegato I -del regolamento del Consiglio n. 2658/87 ( 3 ). Ciascuna sottovoce della Nomenclatura combinata comporta un codice numerico di otto cifre, cioè la voce del sistema armonizzato e due cifre supplementari ( 4 ).
3.
Il capitolo 4 della Nomenclatura combinata è intitolato: «Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale non nominati né compresi altrove». La voce 0406
riguarda i «formaggi e latticini». Questa voce comprende:
«0406 90
— altri formaggi:
0406 90 11
— — destinati alla trasformazione».
4.
Le note del capitolo 4 stabiliscono:
«2.
I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a)
avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5%;
b)
avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70% ma non superiore a 85%;
c)
essere messi in forma o suscettibili di esserlo».
5.
Il capitolo 35 della Nomenclatura combinata è intitolato: «Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi». La voce 3501 riguarda: «Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine». Questa voce comprende:
«3501 10
— Caseine:
3501 10 90
— — altre».
6.
Il regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione è assistita da un comitato della nomenclatura tariffaria e statistica; la Commissione, operando in base ad una determinata procedura che associa il comitato, può adottare note esplicative ( 5 ). Le Note esplicative della Nomenclatura combinata delle Comunità europee stabiliscono, nella versione vigente al tempo dei fatti ( 6 ):
«3501
caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10 10
caseine
a
3501 10 90
queste sottovoci comprendono le caseine di cui alle Note esplicative del SA (1), voce 3501, paragrafo A, punto 1. Dette caseine — indipendentemente dal procedimento di precipitazione usato per ottenerle — rientrano nelle presenti sottovoci quando il loro tenore di acqua non supera in peso 15%; in caso contrario, esse sono comprese nella voce 0406».
(1) V. paragrafo 7 qui di seguito.
7.
Le Note esplicative del sistema armonizzato sono pubblicate dal Consiglio di cooperazione doganale (attualmente denominato «Organizzazione mondiale delle dogane») «per l'interpretazione del sistema armonizzato» ( 7 ). Le Note esplicative sulla voce 3501, paragrafo A, punto 1, non contenevano, nella versione vigente al tempo dei fatti, alcuna nota pertinente alla questione sottoposta alla Corte nella fattispecie ( 8 ). Per contro, nella seconda edizione ( 9 ), le note relative a questa stessa posizione precisano:
«La caseina è la principale materia proteica che entra nella composizione del latte. Essa è ottenuta dal latte scremato mediante precipitazione (accagliatura), generalmente mediante acidi o caglio. Si rendono qui le diverse specie di caseine, le cui caratteristiche variano a seconda del procedimento utilizzato per cagliare il latte: caseina acida, caseinogeno, caseina al caglio (paracaseina), ad esempio.
La caseina si presenta generalmente sotto forma di una polvere granulosa, di colore bianco giallastro, solubile in sostanza alcalina, ma non nell'acqua. Essa è impiegata in particolare nella preparazione di colle o di vernici, nelle operazioni di stratificazione di carte o nella fabbricazione di materie plastiche (caseine indurite), di fibre artificiali o di prodotti dietetici o farmaceutici».
Fatti
8.
Nel marzo 1989 la società Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda (in prosieguo: la «Eru Portuguesa») ha importato dalla Danimarca nel Portogallo 1863 scatole di una merce denominata, sulla fattura dell'importatore, «Icelandic skimmed milk cheese» (formaggio al latte scremato), nella sottovoce tariffaria 35011090. È pacifico, a quanto sembra, che la merce presenta la seguente composizione: 54% d'acqua, 0,9% di materia grassa, 5,7% di fosforo, 2% di sale e caseina ( 10 ). Secondo la Eru Portuguesa, essa è prodotta mediante aggiunta di caglio al latte scremato; la caseina così coagulata viene presentata sotto forma di fiocchi di caseina umidi; essa è solubile solo in sostanze alcaline, e non in acqua, ed è destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti dietetici ( 11 ). All'udienza la Eru Portuguesa ha più specificamente dichiarato che il prodotto era destinato, se fosse stato di buona qualità, ad essere trasformato in formaggio.
9.
Nel febbraio 1991 il Tribunal Tècnico Aduaneiro de Segunda Instância ha classificato questa merce nella sottovoce tariffaria 04069011, confermando la classificazione attribuita successivamente dal verificatore, dal riverificatore e dal collegio dei riverificatori, e la sentenza del Tribunal Tècnico Aduaneiro de Primeira Instância. La Eru Portuguesa ha presentato senza successo un ricorso dinanzi al Tribunal Tributàrio de Segunda Instância e successivamente ha presentato un ricorso dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.
10.
Il Supremo Tribunal Administrativo ha ritenuto che esista una contraddizione tra le note del capitolo 4, che richiedono a suo parere «un tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70% ma non superiore a 85%» per la classificazione nella voce 0406, e le Note esplicative della Nomenclatura combinata che prevedono che le caseine contenenti in peso più del 15% di acqua rientrano nella voce 0406. Inoltre, il tenore in materie grasse del prodotto di cui trattasi (1%) è inferiore al minimo (5%) richiesto per la voce 0406, e il tenore in materia secca (che per deduzione non supera il 46%) non raggiunge il minimo del 70% richiesto per la voce 0406. Esso ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, dichiarando che sono comprese nella voce 0406 (formaggi e latticini) le caseine che contengono, in peso, più del 15% di acqua, le Note esplicative della Nomenclatura combinata delle Comunità europee contrastino con il regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, considerato che da questo risulta (capitolo IV) che esse vanno classificate nella voce 0406, come formaggi, quando:
a)
abbiano tenore di materie grasse uguale o superiore al 5%;
b)
abbiano tenore di estratto secco almeno del 70%, ma non superiore all'85%;
c)
siano messe in forma o suscettibili di esserlo.
2)
Se, in base al regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, la merce importata avente la seguente composizione: 54% di acqua, 0,9% di grassi, 5,7% di fosforo, 2% di sale e caseina, vada classificata nella voce tariffaria 3501 10 90 0 00 000, come caseina — altri —, o nella voce tariffaria 0406 90 11 01 0 000, come altri formaggi» ( 12 ).
Osservazione delle parti
11.
Hanno presentato osservazioni scritte ed hanno svolto difese orali la Eru Portuguesa, la Commissione e il governo portoghese.
12.
Le osservazioni scritte della Eru Portuguesa e della Commissione riguardano principalmente l'apparente contraddizione tra le Note esplicative relative alle sottovoci da 35011010 a 35011090 e le note di capitolo relative alla voce 0406. Poiché il prodotto ha un tenore d'acqua del 54%, esso non può essere classificato nella sottovoce 35011090 senza contraddire queste Note esplicative. Ma poiché esso ha un tenore di materie grasse dello 0,9%, non può nemmeno essere classificato nella voce 0406 senza contraddire le note di capitolo.
13.
La Eru Portuguesa conclude che le Note esplicative non possono consentire di classificare il prodotto nella voce 0406: le note del capitolo non contengono alcuna deroga pertinente e le Note esplicative non erano debitamente diffuse nel 1989, poiché non erano pubblicate in nessuna gazzetta o bollettino ufficiale. In subordine la Eru Portuguesa fa valere che, se il prodotto non può essere classificato nella voce 0406 poiché non soddisfa le tre condizioni poste nelle note del capitolo, esso dovrebbe essere classificato nella voce 0410: «prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove».
14.
Per quanto riguarda la Commissione, essa conclude che le note di capitolo sulla voce 0406 devono prevalere sulle Note esplicative della voce 3501 poiché solo le prime hanno valore obbligatorio; il prodotto dovrebbe quindi essere classificato nella sottovoce 35011090.
15.
La Repubblica portoghese fa valere tuttavia che nelle note di capitolo sulla voce 0406 è indicato che le tre condizioni che vi figurano si applicano solo ai prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte. La Repubblica portoghese sostiene che il prodotto di cui trattasi non è stato ottenuto in questo modo; esso non è quindi tenuto a soddisfare le tre condizioni previste nelle note di capitolo per essere classificato nella voce 0406. Poiché il prodotto contiene in peso più del 15% d'acqua, dovrebbe quindi, in forza delle Note esplicative del capitolo 35, essere classificato nella voce 0406.
16.
La Repubblica portoghese allega alle sue osservazioni la lettera del 27 aprile 1989 con la quale la Era Portuguesa ha contestato la classificazione iniziale del prodotto. In tale lettera è indicato che il prodotto è stato ottenuto dal latte scremato al quale è stato aggiunto caglio. Poiché la materia prima a partire dalla quale il prodotto è stato fabbricato risulta essere essenziale per determinare la sua classificazione tariffaria adeguata, la Corte ha posto alla Eru Portuguesa e alla Repubblica portoghese un quesito scritto, chiedendo loro di confermare se ciò fosse esatto. Entrambe le parti hanno confermato che il prodotto era ottenuto a partire dal latte scremato.
17.
All'udienza la Repubblica portoghese ha ribadito le osservazioni che aveva presentato per iscritto; per contro la Eru Portuguesa e la Commissione hanno entrambe presentato argomenti diversi da quelli che avevano svolto nelle loro osservazioni scritte.
18.
La Commissione ha ammesso che le note del capitolo 4 potevano essere escluse. Essa ha dedotto un argomento del tutto nuovo, sostenendo che, poiché il tenore di fosforo del prodotto — 5,7% — era troppo elevato per un formaggio, il prodotto non doveva in alcun caso essere classificato nella voce 0406. E non si trattava nemmeno di una caseina poiché, con un tenore d'acqua del 54%, essa superava il tasso di umidità massimo del 10% fissato per la caseina dalla direttiva 83/417/CEE ( 13 ). Secondo la Commissione, il prodotto dovrebbe essere classificato nella sottovoce 21069099, «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove — altre: — — altre». La voce residua suggerita, in subordine, dalla Eru Portuguesa nelle sue osservazioni scritte è, secondo la Commissione, non appropriata poiché destinata a coprire le uova di tartaruga ed altri prodotti analoghi.
19.
La Eru Portuguesa ha anche ammesso all'udienza che le note del capitolo 4 non erano pertinenti nella fattispecie, poiché il prodotto non è ottenuto mediante concentrazione di siero di latte, ed è sembrato che essa ammettesse il nuovo argomento dedotto dalla Commissione, secondo cui il tenore di fosforo del prodotto era troppo elevato perché potesse essere classificato come formaggio. Essa ha aggiunto che nessuna analisi di laboratorio era stata presentata al fine di corroborare la composizione del prodotto ed ha concluso che, poiché quello che si sapeva della composizione del prodotto non era sufficiente, a suo parere, ad identificare la sua natura, non era possibile accertare la sua classificazione adeguata nella Nomenclatura combinata, di modo che la classificazione effettuata dall'importatore nella voce 3501 dovrebbe essere accolta.
Parere
20.
Alla luce delle risposte date ai quesiti posti dalla Corte, bisogna ammettere che la soluzione della prima questione posta dal giudice nazionale non è più necessaria per la decisione della causa principale. Passo quindi alla seconda questione sottoposta, quella della classificazione tariffaria corretta del prodotto di cui trattasi: in sintesi, se esso debba essere classificato come caseina o come formaggio destinato alla trasformazione.
21.
All'inizio della Nomenclatura combinata e del sistema armonizzato figurano sei regole generali, di cui la prima stabilisce che «la classificazione [è] determinata legalmente dal testo delle voci, quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note», ma nessuna sembra pertinente per la soluzione della presente controversia.
22.
Inoltre, la Corte ha costantemente dichiarato che, nell'interesse della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nella formulazione della voce della Nomenclatura combinata e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Inoltre, ai fini dell'interpretazione della Nomenclatura combinata, le note che precedono i capitoli nonché le Note esplicative costituiscono mezzi importanti per assicurare un'applicazione uniforme di tale tariffa e, in quanto tale, possono essere considerate mezzi validi per la sua interpretazione ( 14 ). Queste Note esplicative comprendono al tempo stesso le note elaborate, per quanto riguarda la Nomenclatura combinata, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato, dal consiglio di cooperazione doganale. Anche se contribuiscono in maniera rilevante all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, esse non hanno forza vincolante di diritto, di modo che, eventualmente, occorre esaminare se il loro contenuto sia compatibile con le disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata ( 15 ). La Corte ha anche dichiarato che le Note esplicative adottate dal consiglio di cooperazione doganale costituiscono, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un valido strumento per l'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune ( 16 ). Questo principio è corroborato dalla premessa alle Note esplicative di cui trattasi nella fattispecie che stabilisce:
«Benché le Note esplicative della Nomenclatura combinata possano rinviare alle Note esplicative del sistema armonizzato, esse non si sostituiscono a queste ultime, ma devono essere considerate come complementari e consultate congiuntamente».
23.
Nella fattispecie il titolo delle voci non fornisce alcuna informazione utile, e non vi è alcuna nota di sezione o di capitolo pertinente. Esiste tuttavia una nota esplicativa sul capitolo 35, che prevede esplicitamente che le caseine contenenti più del 15% d'acqua devono essere classificate nella voce 0406. La questione è quindi se esista un qualsiasi motivo per non applicare questa nota.
24.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la nota non può essere applicata se il suo contenuto non è conforme alle disposizioni della Nomenclatura combinata o se ne altera la portata. Occorre quindi esaminare la portata, da un lato, dell'espressione «caseine» della voce 3501 e, dall'altro, dell'espressione «formaggio» della voce 0406.
25.
Il fatto che queste espressioni non siano definite dalla Nomenclatura combinata lascia supporre che questi prodotti siano considerati sufficientemente caratterizzati dalla loro denominazione stessa e, in particolare, dalle loro caratteristiche e dalle loro proprietà obiettive ( 17 ).
26.
La principale definizione del «formaggio» data nel New Shorter Oxford English Dictionary ( 18 ) è la seguente: «cagliata di latte (coagulato mediante caglio) ( 19 ), separata dal siero e pressata in una massa solida» ( 20 ). Esso è stato prodotto mediante coagulazione del latte fin dai tempi più remoti: nell'Odissea, Omero racconta come il ciclope Polifemo, «(...) postosi quindi a sedere, con garbo e con ordine munse pecore e capre, e pose d'ognuna alle mamme i lattonzi; fatto cagliare poi per metà quel candido latte, lo collocò, rappreso così nei corbelli di giunco (...)» ( 21 ), nell'antro in cui Ulisse ed i suoi compagni lo trovarono. Ignoriamo quale agente di coagulazione utilizzasse Poliremo; ma l'uso del caglio all'epoca romana è riferito da Columelle che, in Rei Rusticae (trattato sull'agricoltura, verso il 65 d.C), scrive che il latte «dovrebbe essere cagliato con caglio proveniente da un agnello e da un capretto, ma può anche essere fabbricato con il fiore del cardo selvatico o i grani di cartamo, nonché con il succo che cola da un albero di fichi se si pratica un'incisione nella corteccia ancora verde» ( 22 ).
27.
La caseina è definita nel New Shorter Oxford English Dictionary come «la principale proteina del latte; in particolare sotto forma coagulata, come nel formaggio».
28.
E quindi evidente che il prodotto di cui trattasi non può essere classificato come caseina per il semplice fatto che è stato ottenuto per coagulazione del latte scremato con il caglio. Se si aggiunge caglio al latte, «la frazione di caseina delle proteine coagula e si contrae, imprigionando i globuli di grasso ed eliminando il siero (...) Quando il caglio si è formato, esso viene lavorato in un modo o nell'altro al fine di ottenere la struttura caratteristica del tipo particolare di formaggio» ( 23 ). Se, come sostiene la Eru Portuguesa, il prodotto doveva essere classificato come caseina per il semplice fatto che è il risultato di tale processo, resterebbe poco spazio per la voce 0406; la maggior parte dei formaggi elencati in questa voce è infatti prodotta in questo modo.
29.
La caseina deve quindi possedere altre caratteristiche e proprietà obiettive al di là del semplice fatto che risulta dalla coagulazione del latte.
30.
Le Note esplicative del sistema armonizzato sopra menzionato ( 24 ) confermano il metodo di ottenimento della caseina e precisano che essa si presenta normalmente sotto forma di una polvere granulosa insolubile nell'acqua. La Eru Portuguesa ha elencato nella sua lettera iniziale alle autorità doganali portoghesi ( 25 ) che il prodotto di cui trattasi si presenta sotto forma di fiocchi, apparentemente perché è stato pressato, e non disidratato; essa rileva anche che il prodotto non è solubile nell'acqua. Ma, come la Repubblica portoghese ha osservato all'udienza, è pacifico che questo prodotto è costituito per il 54% d'acqua ( 26 ). In ogni caso, il semplice fatto — se è provato — che il prodotto è insolubile nell'acqua, può a mio parere significare solo che non può trattarsi di formaggio, poiché la maggior parte dei formaggi non sono nemmeno solubili nell'acqua.
31.
Il Consiglio ha ammesso che le caratteristiche delle caseine e caseinati, da un lato, e quelle dei formaggi, dall'altro, presentano similitudini nell'ambito della voluminosa ( 27 ) normativa comunitaria relativa all'attribuzione degli aiuti al latte scremato trasformato in caseine e caseinati ( 28 ). Il regolamento di base vigente all'epoca dei fatti ( 29 ) definisce la «caseina» come «il prodotto lavato ed essiccato, insolubile nell'acqua, ottenuto dal latte scremato mediante coagulazione (per esempio con acidi o con presame) o ottenuto dalla caseina greggia» ( 30 ). Il regolamento n. 756/70 ( 31 ), che dà attuazione al regolamento di base vigente all'epoca dell'importazione del prodotto di cui trattasi, impone talune condizioni per quanto riguarda la composizione della caseina destinata a questi usi, in particolare, ad esempio, un tasso massimo di umidità del 12% per la caseina-presame ( 32 ). Le conseguenze di questa normativa hanno costituito oggetto della causa Meggle Mil-chindustrie/Commissione e Consiglio ( 33 ). Nell'esporre gli antefatti di un ricorso per risarcimento presentato da un produttore di caseine e caseinati contro il Consiglio, l'avvocato generale P. VerLoren van Themaat constatava: «la caseina viene ottenuta dal latte magro mediante coagulazione in ambiente caldo oppure usando il caglio. Quello che resta è un prodotto insolubile che viene lavato ed essiccato» ( 34 ).
32.
Va menzionata anche, come la Commissione ha rilevato all'udienza, la direttiva adottata dal Consiglio ai sensi dell'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), al fine del ravvicinamento delle legislazioni relative alle caseine ed ai caseinati ( 35 ). Questa direttiva mira a «determinare a livello comunitario le norme che devono essere osservate quanto alla composizione di questi prodotti ed alla loro etichettatura» ( 36 ). L'art. 1, n. 2, di tale direttiva definisce le «caseine» come «la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione» secondo diversi procedimenti, tra cui l'utilizzo di presame. La sezione III dell'allegato I precisa le norme che si applicano alla caseina presamica alimentare. Tra queste norme figura, sub A, «fattori essenziali di composizione», un tenore massimo di umidità del 10% ( 37 ).
33.
L'ultima fonte di informazione sulle caratteristiche e le proprietà obiettive delle caseine ci è fornita dal Codex alimentarius elaborato dalla FAO e dall'Organizzazione mondiale della sanità. La Corte ha fatto ricorso al Codex alimentarius per determinare le caratteristiche dello yogurt in una causa relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari ( 38 ) e per stabilire se un additivo alimentare presenti un pericolo per la salute pubblica o risponda ad una necessità reale, in particolare di ordine tecnologico ( 39 ). La norma che si applica a prodotti alimentari della caseina nella versione attuale del Codex alimetttarhis (codew stan A-18-1995) definisce la «caseina presamica alimentare» come «il prodotto ottenuto dopo aver lavato e seccato il coagulo che rimane dopo la separazione del siero quando il latte scremato è stato coagulato mediante il presame o mediante altri enzimi coagulanti» e, nella tabella delle composizioni, prevede un tenore massimo d'acqua del 12%.
34.
Tutte le fonti precedentemente indicate concordano nel richiedere che la caseina sia seccata e che il suo tenore di umidità non superi il 12% o anche meno. Questo consenso mi induce a concludere che la condizione posta nelle Note esplicative della Commissione sulle sottovoci 35011010 — 35011090 della Nomenclatura combinata, secondo cui le caseine devono essere classificate nelle sue sottovoci solo se contengono in peso non più del 15% di acqua, è conforme al significato dell'espressione «caseine» nella Nomenclatura combinata e non ne altera il senso. Inoltre essa non è realmente incompatibile con le Note esplicative del sistema armonizzato. Non esiste quindi, a mio parere, alcun motivo per non tener conto di questa nota nella fattispecie, di modo che il prodotto di cui trattasi, ottenuto mediante aggiunta di caglio al latte scremato, presentato sulla fattura dell'esportatore come «formaggio al latte scremato» destinato ad essere trasformato in formaggio dietetico, deve essere classificato nella sottovoce 04069011 come formaggio (non specificato) destinato alla trasformazione.
35.
Prima di porre termine alle presenti conclusioni, intendo fare due rilievi circa specifiche osservazioni che sono state presentate all'udienza, da un lato, dalla Commissione e, dall'altro, dalla Eru Portuguesa.
36.
Come ho precedentemente indicato ( 40 ), la Commissione ha dedotto all'udienza un argomento del tutto diverso da quello che aveva sostenuto nelle sue osservazioni scritte; sulla base di questo argomento essa ha proposto che la Corte risolva la questione ad essa sottoposta in maniera del tutto diversa da quella che aveva proposto all'origine. Il secondo argomento della Commissione era basato sul tenore di fosforo del prodotto importato che, ammontando al 5,7%, era, a suo parere, superiore ai livelli ammessi per il formaggio. Ritengo che non possiamo tener conto dell'argomento della Commissione per due motivi.
37.
Il primo motivo è che la Commissione non è stata in grado di indicare un riferimento pertinente alla Nomenclatura combinata per corroborare la sua affermazione circa il tenore di fosforo accettabile nel formaggio. La Commissione ha certo menzionato il Codex alimentarius che, come ho detto, può effettivamente avere un certo valore ai fini interpretativi, ma la disposizione alla quale essa ha fatto riferimento è la norma che si applica al formaggio fuso (con un massimo dello 0,9% di composti di fosforo); non vedo come questa disposizione molto specifica possa essere trasposta in un contesto diverso e quindi ben specifico. Si rileverà che la norma generale del Codex alimentarius che si applica al formaggio (codex stan A-6-1978, ref. I-1999) non contiene alcuna menzione esplicita del tenore di fosforo.
38.
In secondo luogo, e più in generale, ritengo che la Corte non possa tener conto di un argomento del tutto nuovo, che è stato fatto valere per la prima volta all'udienza, senza che né la Corte né le altre parti ne siano state previamente avvertite, di modo che esse non erano ovviamente preparate (lo si comprende) a discutere sulla fondatezza dell'argomento della Commissione. Auspico vivamente che né la Commissione né alcun altra parte facciano di tale tattica una pratica abituale. Se la Commissione sente la necessità di modificare la sua posizione in tal modo, ritengo che il modo migliore sia di scrivere semplicemente alla Corte e alle altre parti per avvertirle.
39.
La Eru Portuguesa ha dal canto suo affermato all'udienza che, poiché le informazioni disponibili sulla composizione del prodotto importato erano insufficienti per consentire di prendere una decisione sulla sua classificazione, la dichiarazione iniziale dell'importatore dovrebbe, in mancanza, essere accolta. Non posso accettare questo argomento. Le informazioni di cui la Corte dispone sulla composizione del prodotto sono quelle stesse che sono state fornite dalla Eru Portuguesa nelle sue osservazioni scritte e, in forza dell'ordinanza di rinvio, esse costituivano un fatto pacifico nel procedimento principale: è inaccettabile che una parte contesti all'udienza il contenuto delle sue osservazioni scritte. Inoltre era del tutto consentito alla Eru Portuguesa realizzare analisi supplementari per sostenere la sua tesi e sottoporla alla Corte in tempo utile. In mancanza di tali analisi è, a mio parere, del tutto giustificato che la Corte faccia riferimento agli elementi d'informazione accertati dinanzi al giudice nazionale e sottoposti alla Corte dalla Eru Portuguesa nelle sue osservazioni scritte.
40.
La Eru Portuguesa ha più specificatamente affermato all'udienza che il prodotto di cui trattasi aveva un contenuto di caseina, sale compreso, inferiore al 2% e che le percentuali indicate nella composizione non raggiungevano il 100%. Quest'affermazione sembra quanto meno in mala fede, poiché la Eru Portuguesa ha affermato nella sua lettera del 27 aprile 1989, in cui contestava la classificazione tariffaria del prodotto di cui trattasi come formaggio, che questo prodotto era una caseina idratata, e che il suo principale argomento era, nelle sue osservazioni scritte, che si trattava di una caseina. La Eru Portuguesa ha anche negato all'udienza di aver affermato che il prodotto era destinato ad essere utilizzato in prodotti dietetici; ora, anche in tal caso, la ricorrente affermava chiaramente nella sua lettera sopra menzionata che il prodotto era destinato alla fabbricazione di prodotti dietetici. Si osserverà che una parte che si contraddice così o nega le sue proprie affermazioni non aiuta né la Corte né se stessa. La Corte deve statuire sulla base degli elementi di informazione forniti dal giudice nazionale nella sua ordinanza di rinvio. Solo quest'ultimo sarebbe abilitato a prendere in conto nuovi argomenti di fatto dedotti da una parte.
Conclusioni
41.
Concludo di conseguenza che la Corta risolva le questioni ad essa sottoposte dal Supremo Tribunal Administrativo della Repubblica portoghese nel modo seguente:
«Un prodotto ottenuto dal latte scremato con aggiunta del caglio, composto per il 54% d'acqua, per lo 0,9% di materie grasse, per il 5,7% di fosforo, per il 2% di sale e, per il resto, di caseina, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti dietetici, deve essere classificato nella sottovoce 04069011 della Nomenclatura combinata, come “altri formaggi: — destinati alla trasformazione”».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) Così denominata poiché combina in una sola nomenclatura le due diverse nomenclature comunitarie (la tariffa doganale comune e la Nimex, nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri). Il sistema precedente, conosciuto in origine con il nome di nomenclatura di Bruxelles e poi, in seguito, di nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, era basato su una struttura analoga (il numero di Stati parti era tuttavia inferiore); la giurisprudenza della Corte relativa a queste nomenclature è quindi ancora pertinente ai fini dell'interpretazione della nomenclatura combinata.
( 2 ) Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, istituito dalla convenzione internazionale del 14 giugno 1983 approvata per la Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizj zato di designazione e di codificazione delle merci, nonché del suo protocollo di modifica (GU L 198, pag. 1).
( 3 ) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato, per il periodo di cui trattasi, dal regolamento della Commissione 21 settembre 1988 n. 3174, che modifica l'allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 298, pag.1).
( 4 ) Art. 3, n. 1, del regolamento n. 2658/87.
( 5 ) Artt. 7, 9 e 10.
( 6 ) Edizione del 1989, pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee.
( 7 ) Art. 7, n. 1, lett. b), della convenzione sul sistema armonizzato, sopra menzionato (nota 2).
( 8 ) Prima edizione 1987.
( 9 ) 1996.
( 10 ) Il giudice nazionale indica nell'ordinanza di rinvio che la composizione sopra menzionata rientra tra i fatti pacifici tra le parti. Benché la Eru Portuguesa sia comparsa all'udienza per contestare la composizione così ammessa, ritengo, per motivi che richiamerò più avanti, che questo cambiamento di posizione non possa essere preso in considerazione: v. il paragrafo 40 qui di seguito, in cui menziono anche l'affermazione fatta dalla Eru Portuguesa all'udienza, secondo cui il 2% di sale che figura nella composizione comprende la caseina, il che lascia fuori dal calcolo più del 37%.
( 11 ) E quanto la Eru Portuguesa ha precisato in una lettera inviata il 27 aprile 1989 all'ispettore dell'ufficio delle dogane di Xabregas, contestando la sua classificazione iniziale della merce. Questa lettera è stata allegata alle osservazioni del governo portoghese.
( 12 ) L'art. 199, n. 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica pottoghese ed agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23) ha autorizzato il Portogallo, in taluni casi, a riprendere nella sua nomenclatura combinata nazionale suddivisioni esistenti all'atto dell'adesione. Probabilmente è questo il motivo delle cifre supplementari delle classificazioni menzionate dal Supremo Tribunal Administrativo, che non sembra incidano sulle soluzioni da fornire alle questioni sottoposte da tale giudice.
( 13 ) Direttiva del Consiglio 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relativa a talune lacto-proteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237, pag. 25).
( 14 ) V., per esempio, tra le numerose cause, le sentenze 9 ottobre 1997, causa C-67/95, Rank Xerox (Racc. -Pag. I-5401, punto 17), e 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex (Racc. pag. I-7363, punto 12).
( 15 ) Sentenza 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik (Racc. pag. I-689, punti 16 e 23), e le sentenze ivi menzionate.
( 16 ) Sentenze della Corte 4 ottobre 1979, causa 11/79, Cleton (Racc. pag. I-3069, punto 9), e 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Van de Kolk (Racc. pag. I-265, punto 9).
( 17 ) V. sentenza 10 dicembre 1975, causa 53/73, Vandertaelen e Maes (Racc. pag. 1647, punti 8 e 9), in cui, in mancanza della definizione del «gelato» nella tariffa doganale comune, la Corte ha dichiarato che «non si può non tener conto del fatto che caratteristica precipua dei gelati è di fondere ad una temperatura di 0o C» (punto 10). La Corte ha anche tenuto conto della definizione del gelato che figura in altri testi della normativa comunitaria.
( 18 ) Edizione del 1993.
( 19 ) Esso stesso definito come il «latte cagliato proveniente dall'abomaso (quarta parte dello stomaco) di un vitello non svezzato o di un altro ruminante, contenente la chimosina (un enzima digestivo), utilizzato per far coagulare il latte al fine di ottenere formaggio, giuncata ecc. Anche un preparato della membrana interna dell'abomaso utilizzata in maniera analoga (...) Una pianta o un altro sostituto del caglio animale utilizzato nella coagulazione del latte».
( 20 ) Questa definizione così continua: «consumato come ali-mento». Ma, poiché la sottovoce della nomenclatura combinata relativa al formaggio, di cui trattasi nella fattispecie, riguarda il formaggio destinato alla trasformazione, ritengo che non occorra dimostrare che il prodotto è destinato al consumo immediato.
( 21 ) Omero, nell'Odissea, canto IX, versi 244-247, menzionato dall'avv. generale Ruiz-Jarabo Colomer nell'ordinanza del presidente delia Corte 8 agosto 1997, cansa C-317/95, Canadane Cheese Trading e Kouri (Racc. pag. I-4681, paragrafo 9 delle conclusioni). 1 paragrafi 9-12 delle conclusioni costituiscono un favoloso panorama del formaggio nella letteratura.
( 22 ) Menzionato da H. McGee, On Food and Cooking, 1984, pag. 37. Il fiore del cardo selvatico è ancora utilizzato come caglio in Italia per la fabbricazione tradizionale delta caciotta e di una varietà (li pecorino sardo; esso è anche utilizzato in Spagna ed in Portogallo.
( 23 ) A. Davidson, The Oxford Companion to Food, 1999.
( 24 ) V. paragrafo 7.
( 25 ) Allegata alle osservazioni del governo portoghese.
( 26 ) A titolo di confronto il formaggio bianco contiene approssimativamente il 50% di acqua: McGee, pag. 52.
( 27 ) Nella sua relazione speciale relativa all'aiuto al latte scremato trasformato in caseine e in caseinati dell'11 novembre 1983 (GU 1984, C 41, pag. 1), la Corte dei Conti elencava, all'allegato 4, «Elenco dei regolamenti relativi alla caseina», 22 regolamenti, di cui taluni erano chiaramente regolamenti di modifica.
( 28 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1990, n. 2204, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (GU L 201, pag. 7, terzo ‘considerando’).
( 29 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 987, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (GU L 169, pag. 6), modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU L 73, pag. 68) e dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1988, n. 3554 (GU L 311, pag. 6).
( 30 ) Art. 1, sub d).
( 31 ) Regolamento della Commissione 24 aprile 1970, n. 756, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU L 91 del 25 aprile 1970, pag. 98), come modificato dal regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 455 (GU L 53, pag. 8).
( 32 ) Allegato I.
( 33 ) Sentenza 18 marzo 1986, causa 244/83, Meggle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 1101).
( 34 ) Paragrafo I.1 delle conclusioni.
( 35 ) Direttiva 83/417, sopra menzionata (nota 14).
( 36 ) Terzo ‘considerando’.
( 37 ) Punto 1.
( 38 ) Sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor (Racc. pag. 4489, punto 22).
( 39 ) Sentenza 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Debus (Racc. pag. I-3617, punti 16 e 17), e le sentenze ivi menzionate.
( 40 ) V. paragrafo 18.
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