Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Conseil supérieur des assurances sociales (Collegio arbitrale d'appello per le cause previdenziali), Lussemburgo, viene posta alla Corte una serie di questioni sulla validità ed interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo, anche: il «regolamento») e sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità . Le questioni sorgono in riferimento al diniego da parte dell'ente convenuto, la Caisse Nationale des Prestations Familiales (Luxembourg) (Cassa nazionale lussemburghese delle prestazioni familiari; in prosieguo: la «Cassa»), di versare taluni assegni alla famiglia di un cittadino belga residente in Belgio, in passato occupato quale lavoratore frontaliero in Lussemburgo ed attualmente titolare di una pensione d'invalidità erogata dai servizi previdenziali lussemburghesi, sulla base essenzialmente del fatto che la condizione della residenza prevista dalla legge lussemburghese che regolamenta il diritto agli assegni familiari non è soddisfatta.
Normativa nazionale
Assegni prenatale, di natalità e postnatale
2. Tali assegni sono regolati dalla legge 20 giugno 1977 avente ad oggetto (i) l'istituzione di un controllo sistematico delle donne in stato di gravidanza e dei figli in tenera età e (ii) la modifica della normativa vigente sugli assegni di natalità. Dal momento che il requisito di un anno di residenza ai fini dell'attribuzione dell'assegno prenatale e di natalità è stato dichiarato discriminatorio e quindi illegittimo dalla Corte nella sentenza Commissione/Lussemburgo , detta legge è stata modificata mediante la legge 31 luglio 1995. Tuttavia, poiché la sentenza fa stato a partire dal 10 marzo 1993, data in cui è stata emessa, e poiché pare che l'ente convenuto abbia posto fine all'applicazione di detto requisito a partire da tale data, la legge applicabile al momento dei fatti (dall'inizio del 1995 in poi) deve essere considerata ormai priva di tale requisito. Il seguente riassunto è pertanto basato sulla legge nella sua versione modificata.
3. La legge ripartisce l'assegno di natalità in tre parti, segnatamente l'assegno prenatale, l'assegno di natalità vero e proprio e l'assegno postnatale.
4. Ciascun assegno è versato solo a condizione che siano stati eseguiti taluni esami clinici. Detti esami sono elencati ai paragrafi da 46 a 48 infra.
5. L'assegno prenatale è versato solo se la futura madre è legalmente residente in Lussemburgo al momento dell'ultimo esame clinico.
6. L'assegno di natalità è versato dopo la nascita a condizione che la madre sia legalmente residente in Lussemburgo al momento della nascita e che il figlio sia nato in territorio lussemburghese (o altrove durante un'assenza temporanea della madre).
7. L'assegno postnatale è versato solo quando il bambino raggiunge l'età di due anni e, a quella data, solo a condizione che il bambino sia stato allevato in Lussemburgo.
8. Gli assegni prenatale, di natalità e postnatale consistono, ciascuno, in un unico pagamento. L'assegno prenatale è dovuto alla futura madre; gli assegni di natalità e postnatale sono versati alla madre se, come nel caso di specie, i genitori convivono.
Assegno di maternità
9. L'assegno di maternità è previsto dalla legge 30 aprile 1980. Anche tale legge è stata modificata dalla legge 31 luglio 1995 in seguito alla sentenza Commissione/Lussemburgo, la quale ha stabilito che il requisito originario secondo cui la madre doveva essere stata legalmente residente in Lussemburgo per l'intero anno precedente la data in cui era sorto il diritto all'assegno, era discriminatorio e quindi illegittimo. Per le ragioni suesposte, considererò la legge, nel testo modificato, come la versione applicabile.
10. La legge impone che la madre sia stata legalmente residente in Lussemburgo alla data in cui è sorto il diritto all'assegno, ovvero otto settimane prima della data presunta del parto. L'assegno è versato alla madre per un massimo di sedici settimane a partire dall'ottava settimana prima della data presunta del parto.
Assegno per l'educazione
11. Istituito dalla legge 1° agosto 1988, l'assegno per l'educazione è dovuto ad ogni persona che sia legalmente residente in Lussemburgo, vi risieda effettivamente ed allevi nel suo nucleo familiare uno o più figli per i quali sono versati assegni familiari al richiedente o al coniuge del medesimo. L'assegno è dovuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla fine del congedo di maternità della madre o dalla fine del diritto della madre all'assegno di maternità e termina il primo giorno del mese dopo quello in cui il figlio compie i due anni di età. L'assegno è di importo fisso indipendentemente dal numero di figli allevati in uno stesso nucleo familiare.
Normativa comunitaria
12. L'art. 1 del regolamento n. 1408/71 dispone:
«(u) (i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lett. h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II;
(ii) il termine "assegni famigliari" designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari».
13. L'allegato II include, alla Sezione II, «Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)» sub «I. Lussemburgo»:
«(a) l'assegno prenatale;
(b) l'assegno di nascita».
14. L'art. 4, n. 1, dispone, per quanto qui rileva:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(a) le prestazioni di malattia e di maternità;
(...)
(h) le prestazioni familiari».
15. L'art. 4, n. 2 bis, è stato inserito dal regolamento (CEE) n. 1247/92 . Esso dispone:
«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:
(a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
(b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».
16. L'art. 4, n. 4, prevede, per quanto qui rileva:
«Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica (...)».
17. L'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 dispone:
«Prestazioni speciali a carattere non contributivo
1. Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
2. L'istituzione di uno Stato membro, la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiutinel territorio del primo Stato membro».
18. L'allegato II bis prevede sub «I. Lussemburgo»:
«(c) L'assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980)» .
19. L'art. 73 prevede che:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».
20. L'allegato VI non contiene alcuna riserva rilevante riguardo al Lussemburgo.
21. L'art. 77 fissa le prestazioni per i figli a carico di titolari di pensioni o di rendite, come di seguito:
«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
(a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita».
22. L'art. 1 del regolamento n. 1612/68 garantisce ai cittadini di ogni Stato membro il diritto di iniziare e svolgere un'attività lavorativa retribuita in qualunque altro Stato membro, a prescindere dal loro luogo di residenza.
23. L'art. 7 prevede che:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
I fatti e la controversia nella causa principale
24. I ricorrenti sono cittadini belgi (avendo Alina Deaconescu, originariamente cittadina rumena, acquisito la cittadinanza belga nel settembre del 1998) residenti in Belgio, i quali sono coniugati dal 1° aprile 1994. Il sig. Leclere è stato occupato quale lavoratore frontaliero in Lussemburgo. Durante il periodo di impiego in tale paese egli ha dovuto versare i contributi obbligatori al sistema di previdenza sociale lussemburghese. In seguito ad un incidente sul lavoro, egli riceve dal 18 maggio 1981 una pensione di invalidità dai servizi previdenziali lussemburghesi. Né lui né sua moglie hanno mai vissuto in Lussemburgo. Il loro figlio è nato in Lussemburgo il 13 marzo 1995 ed è cittadino belga. Egli vive con i genitori in Belgio.
25. In quanto titolare di una pensione d'invalidità, il sig. Leclere continua a versare contributi all'assicurazione malattia obbligatoria lussemburghese ed è in teoria assoggettabile all'imposta sui redditi in Lussemburgo (benché pare che il suo reddito sia tale che nessun'imposta sia in pratica dovuta). Egli non ha mai iniziato alcuna attività lavorativa retribuita in Belgio ed è sempre stato soggetto, in quanto lavoratore impiegato in Lussemburgo, al regime di previdenza sociale lussemburghese. Egli non avrà mai diritto a ricevere una pensione di vecchiaia o di invalidità in Belgio.
26. In seguito alla nascita del loro figlio, i ricorrenti non hanno ricevuto in Belgio alcun assegno di natalità, maternità o educazione. Pare che il sig. Leclere abbia esaurito ogni mezzo di ricorso disponibile in Belgio in materia e che non abbia diritto ad agire ai sensi della legislazione belga, in quanto non era soggetto al regime di previdenza sociale belga e la convenzione tra il Belgio e il Lussemburgo sulla previdenza sociale dei lavoratori frontalieri 16 novembre 1959 si applicava solo ai lavoratori subordinati e alle persone a questi assimilate ma non ai disoccupati titolari di una pensione di invalidità. Se suo figlio fosse nato tre mesi più tardi, il sig. Leclere avrebbe potuto beneficiare della nuova convenzione 24 marzo 1994, la quale è entrata in vigore il 1° giugno 1995 e si applica agli ex lavoratori frontalieri e ai titolari di pensione.
27. Le domande dei ricorrenti per l'attribuzione di assegni connessi alla nascita di un figlio (assegni prenatale, di natalità, postnatale, di maternità e per l'educazione) sono state rigettate dalla Cassa sulla base del fatto che il requisito della residenza previsto dalla legislazione lussemburghese applicabile non era soddisfatto e che inoltre l'assegno postnatale non ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71.
28. I ricorrenti hanno senza successo presentato ricorso dinanzi al Conseil Arbitral des Assurances Sociales (Collegio arbitrale per le cause di previdenza) e successivamente dinanzi all'organo di appello, il quale ha sospeso la causa e posto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 1 u), sub i), e 10 bis e gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, che sanciscono il principio della non-esportabilità degli assegni di natalità e di maternità, siano conformi agli artt. 48 e 51 del Trattato CE.
2) Se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che per i figli a carico esso assegna ai lavoratori titolari di una pensione d'invalidità, residenti in un paese diverso dal paese erogatore della pensione d'invalidità, unicamente gli assegni familiari, ad esclusione dell'assegno per l'educazione che non dipende dal numero dei figli.
3) Se l'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che un titolare di una pensione d'invalidità, che continua a versare contributi per l'assicurazione malattia obbligatoria nel paese che eroga la pensione d'invalidità, può, nonostante la sua pensione, essere considerato rispetto a detto paese come lavoratore subordinato potenziale beneficiario delle prestazioni familiari, fra cui l'assegno per l'educazione, ed eventualmente - nel caso in cui la clausola di non esportabilità sia dichiarata incompatibile con il Trattato - gli assegni di natalità.
4) Se la nozione di "lavoratore" ai sensi del regolamento n. 1612/68 comprenda il titolare di una pensione d'invalidità, residente in un paese diverso dal paese che eroga la pensione.
5) Se l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 debba essere interpretato nel senso che il titolare di una pensione d'invalidità, o il suo coniuge, possa fruire in base a detto art. 7 dei vantaggi sociali da cui è escluso per effetto del regolamento n. 1408/71, nonostante il principio della non esportabilità ivi stabilito, qualora tale principio sia dichiarato conforme al Trattato CE dalla Corte di giustizia».
29. Osservazioni scritte sono state presentate dai ricorrenti, dal convenuto, dai governi austriaco, lussemburghese, portoghese, spagnolo e del Regno Unito, dal Consiglio e dalla Commissione. L'ente convenuto, i governi austriaco, spagnolo e del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione erano rappresentati in udienza, mentre il sig. Leclere ha esposto di persona, con grande capacità, le sue osservazioni orali. Le osservazioni del Consiglio sono state formulate solo in relazione alla prima questione.
La sentenza Commissione/Lussemburgo
30. Le osservazioni presentate alla Corte fanno spesso riferimento alla sentenza della Corte nella causa Commissione/Lussemburgo , nella quale la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento relativamente al requisito di un anno di residenza, originariamente connesso all'ottenimento dell'assegno prenatale, dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità.
31. In quella causa, dove era pacifico per le parti che tutti e tre gli assegni erano vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, la Corte ha stabilito che il requisito della residenza era discriminatorio poiché era, in concreto, più facilmente soddisfatto dai cittadini lussemburghesi che dai cittadini degli altri Stati membri; esso era di conseguenza contrario sia all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 che all'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE). Riguardo all'assegno di maternità, la Corte ha aggiunto che il requisito della residenza era inoltre incompatibile con l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale richiede che si tenga conto dei periodi di residenza compiuti ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.
32. La sentenza Commissione/Lussemburgo è a mio avviso di scarsa rilevanza nel caso di cui trattasi per una serie di ragioni. In primo luogo, gli assegni prenatale e di natalità erano considerati solamente dal punto di vista della loro compatibilità con il regolamento n. 1612/68; la loro portata ai sensi del regolamento n. 1408/71 non è stata valutata. In secondo luogo, l'assegno postnatale non era in discussione. In terzo luogo, alla scadenza del periodo stabilito per conformarsi al parere motivato, il regolamento n. 1408/71 non era stato ancora modificato dal regolamento n. 1247/92; pertanto la validità dell'art. 10 bis e dell'allegato II bis, o dell'inclusione dell'assegno di maternità nell'allegato II bis, non era in discussione. In quarto luogo, risulta che la procedura precontenziosa si è espressamente incentrata, quanto meno in un primo tempo, sugli effetti del requisito della residenza sui lavoratori subordinati e sui lavoratori autonomi; la Corte ha conseguentemente esaminato il ricorso su tale base. Infine, come sottolinea il governo austriaco, la questione se gli assegni fossero dovuti ai non residenti non era mai stata sollevata: la questione dinanzi alla Corte verteva piuttosto sulla posizione delle persone che si trasferiscono in Lussemburgo durante l'anno che precede la nascita di un figlio.
Sulla prima questione
33. Con la sua prima questione il giudice nazionale chiede se gli artt. 1, lett. u), sub (i), e 10 bis, e gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, descritti come fondamenti del principio di non esportabilità degli assegni di natalità e maternità, siano conformi agli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE).
34. L'art. 1, lett. u), sub (i), e l'allegato II hanno come effetto che gli assegni prenatale e di natalità lussemburghesi sono esclusi dalla nozione di «prestazioni familiari» ai sensi del regolamento. L'art. 10 bis e l'allegato II bis hanno come effetto che l'assegno di maternità lussemburghese è una prestazione non esportabile ai sensi del regolamento.
35. In via preliminare, e come evidenziato dal governo portoghese e dalla Commissione, non è corretto fare riferimento alle disposizioni di cui trattasi come costitutive del «principio di non esportabilità degli assegni di natalità e maternità»; piuttosto, tali disposizioni (i) per quanto attiene all'art. 1, lett. u), sub (i), e all'allegato II, escludono detti assegni speciali di natalità dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, e (ii) per quanto attiene all'art. 10 bis e all'allegato II bis, permettono agli Stati membri di limitare il diritto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo espressamente menzionate nell'allegato II bis alle persone residenti in quello Stato, anche qualora una disposizione del regolamento dovesse invece imporre l'esportabilità di tale prestazione.
36. I ricorrenti e il governo portoghese sostengono che le disposizioni di cui trattasi non sono compatibili con il Trattato mentre l'ente convenuto, i governi austriaco, lussemburghese, spagnolo e del Regno Unito e la Commissione sostengono che esse lo sono.
37. Appare utile trattare separatamente i due punti sollevati nella questione.
La validità dell'art. 1, lett. u), sub (i), e dell'allegato II che escludono gli assegni speciali di natalità dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71
38. L'assegno prenatale e l'assegno di natalità propriamente detto sono elencati nell'allegato II al regolamento e, pertanto, in virtù dell'art. 1, lett. u), sub (i), non rientrano nella definizione di «prestazioni familiari» come ivi definite.
39. La Commissione sostiene che non sarebbe stato necessario escludere espressamente tali assegni dal campo di applicazione del regolamento se essi non fossero stati altrimenti inclusi in esso. Non sono convinto di tale argomento: uno Stato membro può voler evitare ogni dubbio escludendo espressamente una prestazione. Pertanto verificherò in primo luogo se l'assegno prenatale e l'assegno di natalità sarebbero stati inclusi nel campo di applicazione del regolamento come prestazioni familiari qualora non fossero stati espressamente esclusi da esso.
Se gli assegni di cui trattasi rientrino nella definizione di «prestazioni familiari»
40. Si può notare, in via preliminare, che il fatto che gli assegni siano a carattere non contributivo non può impedire che essi rientrino nell'ambito materiale del regolamento .
41. Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'art. 4, n. 1 .
42. L'assegno prenatale e l'assegno di natalità soddisfano il requisito di ammissione automatica sulla base di criteri oggettivi. Tuttavia il Consiglio in realtà dubita che essi soddisfino il secondo requisito, segnatamente che essi riguardino un rischio elencato all'art. 4, n. 1. Tale disposizione include le «prestazioni familiari» quali definite all'art. 1, lett. u), sub (i). Secondo il Consiglio, l'esclusione dei due assegni dalla sfera materiale di applicazione del regolamento è giustificata poiché essi non sono «destinati a compensare i carichi familiari», come richiesto dall'art. 1, lett. u), sub (i), per quanto riguarda le «prestazioni familiari» intese ai sensi del regolamento, ma, poiché richiedono esami clinici, perseguono un particolare obiettivo di sanità pubblica.
43. La Corte ha statuito che appare chiaro dall'art. 1, lett. u), sub (i) e (ii), che «le prestazioni o gli assegni familiari sono destinati ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività ai carichi stessi» .
44. L'ente convenuto afferma che lo scopo essenziale della legge 1977 che regolamenta gli assegni di natalità può essere accertato sulla base del suo iter legislativo e, in particolare, della relazione esplicativa pubblicata con la proposta di legge sottoposta il 29 agosto 1976 alla Camera dei Deputati. La legge cercava di migliorare l'assistenza sanitaria alle donne in stato di gravidanza ed ai figli in tenera età allo scopo in particolare di ridurre la mortalità infantile che nel periodo tra il 1970 e il 1974 era dell'1,8%. Tale obiettivo è stato raggiunto: nel 1997 il tasso di mortalità infantile era sceso allo 0,4%.
45. Le disposizioni della legge, il cui testo è stato fornito alla Corte, corroborano l'interpretazione secondo cui il suo principale obiettivo era di migliorare la salute delle donne in stato di gravidanza e dei figli in tenera età. Il capo 4 della legge, intitolato «Assegno di natalità» (da intendere chiaramente nel suo significato più ampio), prevede la condizione di residenza già menzionata nonché talune disposizioni pratiche, quali le modalità di pagamento. I capi da 1 a 3 prevedono le altre condizioni del diritto, rispettivamente, all'assegno prenatale, all'assegno di natalità propriamente detto e all'assegno postnatale.
46. Il capo 1 della legge, intitolato «Protezione delle donne in stato di gravidanza», impone alle donne in stato interessante di sottoporsi a cinque visite mediche, sia ginecologiche che generali, nonché ad un esame dentario. Nel caso in cui uno dei medici esaminatori ritenga che lo stato di salute della donna o la situazione richieda una protezione speciale, l'ufficiale sanitario locale può nominare un assistente sanitario per visitare la donna a domicilio, consigliarla quanto alle misure idonee e riferire al medico esaminatore e all'ufficiale medico.
47. Il capo 2 della legge, intitolato «Esame postnatale della madre», prescrive che la madre venga sottoposta ad una visita postnatale al fine di determinare se la sua salute sia stata compromessa dalla gravidanza.
48. Benché in questa sede non sia in discussione l'assegno postnatale, esso è stato introdotto dalla medesima legge e le condizioni per la sua concessione possono contribuire a determinare lo scopo di tale legge con riguardo agli altri assegni. Il capo 3 della legge, intitolato «Protezione dei figli in tenera età» impone che il bambino venga sottopostto a due visite perinatali e a quattro successivi esami nei primi due anni di vita.
49. Il tenore della legge pertanto suggerisce che il suo scopo principale era di migliorare la salute delle donne in stato di gravidanza e dei figli in tenera età. Ciò non significa peraltro che essa non fosse destinata anche a far fronte agli oneri della famiglia. Come ho indicato nelle mie conclusioni nelle cause riunite Hoever e Zachow , è chiaro che il versamento ad un genitore disoccupato che si dedichi alla cura di un figlio rappresenterà in pratica un contributo al bilancio familiare. Benché tale affermazione sia stata fatta nel contesto di un assegno per l'educazione dovuto solo ad un genitore senza impiego retribuito a tempo pieno, l'assunto sottostante potrebbe valere ugualmente per versamenti fatti in occasione della nascita di un figlio, quando anche una madre che lavora dovrà necessariamente interrompere il suo impiego, anche se per poco tempo, spesso con conseguenze finanziarie negative. E' chiaro che le prestazioni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub (i), possono avere più di uno scopo . Non condivido pertanto il punto di vista del Consiglio, secondo cui gli assegni non potrebbero essere prestazioni familiari semplicemente perché essi hanno un obiettivo di sanità pubblica.
50. Il fatto che una data prestazione sia «destinat[a] a compensare i carichi familiari» non significa tuttavia necessariamente che essa sia una prestazione familiare ai fini del regolamento. Molte prestazioni previdenziali sono per loro natura destinate a contribuire alle spese familiari; esse non saranno tutte correttamente qualificate come «prestazioni familiari» solo su tale base. La definizione di cui all'art. 1, lett. u), sub (i), continua con «nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h)». L'art. 4 definisce i settori della previdenza sociale ai quali si applica il regolamento; l'art. 4, n. 1, lett. h), elenca le «prestazioni familiari». Ciò non è così tortuoso come potrebbe sembrare: la clausola all'art. 1, lett. u), sub (i), semplicemente chiarisce che una prestazione familiare è qualcosa di più di un contributo agli oneri familiari. Non sono a conoscenza di nessuna decisione della Corte sul trattamento o qualificazione di prestazioni familiari che non comporti un contributo su base continuativa pagato in rate regolari per diverso tempo per il fatto che la famiglia include figli a carico. Infatti, l'avvocato generale Darmon ha affermato, nella causa Kromhout , che la Corte nella sua precedente sentenza nella causa Robards «ha riconosciuto che l'elemento determinante in materia di assegni familiari [in senso ampio, incluse le prestazioni familiari] è appunto l'esistenza del figlio in ragione del quale sono sorti i diritti (...)».
51. L'assegno prenatale di cui trattasi nella presente causa consiste in un unico versamento alla futura madre, la quale ne acquista il diritto prima della nascita del figlio. L'assegno di natalità consiste in un unico versamento, al quale si ha diritto dopo che la madre si è sottoposta alla visita postnatale. A mio parere entrambi questi assegni hanno natura di prestazioni di maternità piuttosto che di prestazioni familiari. La Corte, nella sentenza Jordens-Vosters , ha stabilito che «la nozione di "prestazioni di malattia e di maternità", di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, va definita, per l'applicazione di detto regolamento, in funzione non già del tipo di legislazione nazionale in cui figurano le disposizioni interne che contemplano dette prestazioni, bensì in base alle norme comunitarie che definiscono gli elementi costitutivi delle prestazioni stesse. (...) Il regolamento n. 1408/71 comprende fra le prestazioni di malattia e di maternità, contemplate dalla lett. a) di detto articolo, tutte le prestazioni fornite in caso di malattia e di maternità (...)» .
52. Poiché nessun argomento è stato presentato su questo punto, non ritengo di dover esprimere in proposito una opinione definitiva. Se tuttavia apparisse che l'assegno prenatale e l'assegno di natalità devono essere correttamente classificati come prestazioni di maternità ai fini del regolamento, non ci sarebbe ovviamente bisogno di escluderli dalla definizione di «prestazioni familiari» dell'art. 1, lett. u), sub (i); la loro menzione nell'allegato II al regolamento sarebbe pertanto irrilevante. Gli assegni sarebbero quindi a mio avviso esportabili in virtù dell'art. 19 del regolamento, il quale è applicabile al titolare di una pensione di invalidità sulla base della giurisprudenza Pierik e Twomey .
53. Qualora tuttavia la Corte concludesse che gli assegni di cui trattasi ricadono nel concetto di «prestazioni familiari» ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub (i), rimane ancora la questione se la loro esplicita esclusione dalla sfera materiale di applicazione del regolamento, di cui all'art. 1, lett. u), sub (i), e all'allegato II, sia legittima.
Qualora gli assegni siano prestazioni familiari, se la loro esclusione dalla sfera materiale di applicazione del regolamento sia legittima
54. Non ritengo che l'esplicita esclusione degli assegni di cui all'allegato II dalla sfera materiale di applicazione del regolamento sia, sulla base di tale analisi, illegittima.
55. Come ha elegantemente osservato l'avvocato generale Warner già nel 1975, nelle decisioni in cui la Corte ha statuito che una norma del regolamento n. 1408/71 o del suo predecessore, il regolamento n. 3 , è incompatibile con l'art. 51 e quindi illegittimo, «è presente (...) un comune denominatore» («a golden thread woven into the fabric»): «L'art. 51 autorizza ed obbliga il Consiglio ad attribuire dei diritti ai lavoratori migranti, ma non gli consente, almeno finché continueranno a sussistere diversi regimi previdenziali nazionali, di privare questi lavoratori di diritti loro spettanti in virtù degli ordinamenti nazionali» .
56. Il regolamento non deve quindi, quanto meno fintanto che sussistono regimi nazionali diversi, privare tali lavoratori di diritti loro spettanti in virtù degli ordinamenti nazionali. Né tanto meno esso deve aggravare le differenze fra tali regimi .
57. Il fatto di escludere gli assegni prenatale e di natalità dalla sfera materiale di applicazione del regolamento, tuttavia, nulla aggiunge a tali differenze né elimina il diritto a tali assegni ai sensi della legislazione nazionale: semplicemente, per effetto di esso, il diritto agli assegni rimane interamente regolato dalla legge nazionale.
58. A mio avviso, quindi, se l'assegno prenatale e l'assegno di natalità sono a giusto titolo considerati quali prestazioni familiari, l'art. 1, lett. u), sub (i), e l'allegato II del regolamento n. 1408/71 non sono incompatibili con l'art. 51 del Trattato per il fatto di escludere tali assegni dall'ambito materiale di applicazione del regolamento.
La validità dell'art. 10 bis e dell'allegato II bis, che aboliscono la deroga alle clausole di residenza per talune specifiche prestazioni
59. La seconda parte della prima questione del giudice nazionale riguarda l'assegno di maternità. Le prestazioni di maternità rientrano in generale nell'ambito materiale di applicazione del regolamento, essendo elencate all'art. 4, n. 1, lett. a). Ai sensi dell'art. 19 del regolamento esse sono dovute ai soggetti assicurati residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. L'importanza di tale principio è illustrata dal fatto che il preambolo del regolamento sancisce che: «In materia di prestazioni di malattia e di maternità occorre garantire una protezione che regoli la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente» . Si ricorderà che l'assegno di maternità di cui trattasi nella causa principale è elencato all'allegato II bis al regolamento; in virtù dell'art. 10 bis sembra di conseguenza non esportabile. Il giudice nazionale ha chiesto se tali disposizioni siano compatibili con l'art. 51 del Trattato.
60. L'ente convenuto, i governi austriaco, lussemburghese, spagnolo e del Regno Unito, il Consiglio e la Commissione osservano che la Corte ha già confermato la compatibilità dell'art. 10 bis e dell'allegato II bis con il Trattato nelle sentenze Snares e Partridge .
61. Nella causa Snares, alla Corte era stato chiesto se il regolamento n. 1247/92 , che ha inserito l'art. 10 bis e l'allegato II bis nel regolamento n. 1408/71, fosse valido alla luce dell'art. 51, in quanto non teneva conto, in caso di assegni compresi nell'elenco, del principio di deroga alle clausole di residenza stabilito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71. La Corte ha dichiarato che il regime di coordinamento fissato dal regolamento n. 1247/92, in quanto applicabile all'assegno di cui si trattava nel caso di specie (assegno di sussistenza per minorati, del Regno Unito) non era in contrasto con l'art. 51.
62. Tale conclusione è stata confermato nella sentenza Partridge.
63. E' pertanto chiaro che l'art. 10 bis e l'allegato II bis non sono di per sé contrari all'art. 51 del Trattato.
64. Inoltre, la Corte ha affermato (nelle sentenze Snares e Partridge ) ed ha ripetuto (nella sentenza Swaddling ) che il fatto che il legislatore comunitario menzioni una normativa nell'allegato II bis deve essere riconosciuto come dimostrazione che prestazioni concesse ai sensi di tale normativa costituiscono prestazioni speciali a carattere non contributivo, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 10 bis.
65. Emerge da tale formulazione che l'inclusione di una prestazione nell'allegato II bis è decisiva per la sua qualifica ai fini del regolamento quale prestazione speciale a carattere non contributivo. Non sono tuttavia convinto che l'effetto di tali sentenze sia che uno Stato membro possa, semplicemente inserendo una prestazione nell'elenco dell'allegato II bis, incontestabilmente annullare una condizione per l'esportazione di tale prestazione, che altrimenti deriverebbe dal regolamento. Solo le «prestazioni speciali a carattere non contributivo» possono, a mio avviso, essere validamente inserite nell'elenco dell'allegato II bis.
66. L'avvocato generale Alber giunge al medesimo risultato su tale punto nelle sue conclusioni nella causa Jauch . Egli sottolinea che la qualificazione delle varie prestazioni interessate come prestazioni speciali a carattere non contributivo non era in discussione nelle cause Snares, Partridge o Swaddling. Inoltre la Corte ha aggiunto alle proprie dichiarazioni nelle sentenze Snares e Partridge la meno categorica affermazione che: «Dalla formulazione dell'art. 10 bis emerge che questa disposizione implica che le prestazioni da essa contemplate rientrano, del resto, nell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71» . L'avvocato generale nota anche che è stabilito nel preambolo del regolamento n. 1247/92, il quale ha inserito gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, nonché l'allegato II bis nel regolamento n. 1408/71, che: «E' (...) necessario garantire che il sistema di coordinamento esistente previsto dal regolamento n. 1408/71 continuerà ad essere applicato alle prestazioni che o non sono comprese nella categoria particolare di prestazioni cui è fatto riferimento o non sono espressamente incluse in un allegato del presente regolamento» . Tale formulazione evidenzia che la menzione nell'allegato II bis è solo una delle condizioni di applicazione dell'art. 10 bis. Infine, l'avvocato generale Alber afferma che non è scontata la ragione per cui un allegato al regolamento n. 1408/71 adottato dal legislatore comunitario debba essere più definitivo di altre disposizioni del diritto comunitario, la cui compatibilità con norme giuridiche di rango superiore può essere oggetto di controllo giurisdizionale in qualsiasi momento.
67. L'avvocato generale Alber conclude quindi che deve essere possibile verificare la validità dell'inclusione di una prestazione nell'allegato II bis al regolamento. Concordo con tale conclusione.
68. L'art. 4, n. 2 bis , stabilisce che il regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati nel n. 1 (o esclusi ai sensi del n. 4). Le prestazioni speciali a carattere non contributivo sono definite quali prestazioni «a) previste in via supplettiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati». L'art. 4, n. 1, lett. a), include le prestazioni di maternità.
69. Il regolamento n. 1247/92, il quale ha inserito gli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, nonché l'allegato II bis, nel regolamento n. 1408/71, ha cercato di tenere in conto la giurisprudenza della Corte la quale stabilisce che talune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare allo stesso tempo nel settore della previdenza sociale (cui si applica il regolamento, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del medesimo) e dell'assistenza sociale (che esula dall'ambito del regolamento, ai sensi dell'art. 4, n. 4, dello stesso) a causa del loro campo di applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità di applicazione . Una tale prestazione è di conseguenza «mista» o «ibrida». La giurisprudenza è così riassunta nel preambolo del regolamento n. 1247/92:
«La Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all'assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d'applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e forniscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita» .
70. Le prestazioni che la Corte aveva definito, prima dell'adozione del regolamento n. 1247/92, miste o ibride, includevano: il reddito garantito agli anziani in Belgio e in Francia ; il «family credit» (sussidio familiare) nel Regno Unito ; la prestazione accordata dalla legge dei Paesi Bassi a taluni disoccupati e i sussidi per minorati forniti dalle legislazioni belga , francese e del Regno Unito .
71. Il preambolo al regolamento n. 1247/92 afferma che «queste prestazioni dovrebbero essere concesse, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, unicamente in conformità della legislazione del paese di residenza della persona interessata e dei suoi familiari (...) in assenza di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità» . Tali prestazioni sono definite all'art. 4, n. 2 bis, come prestazioni speciali a carattere non contributivo.
72. Le prestazioni che la Corte ha riconosciuto come prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, includono l'assegno di sussistenza per minorati , il sussidio di accompagnamento per minorati e il sussidio integrativo del Regno Unito e, possiamo aggiungere, il complemento alla pensione minima di vecchiaia italiana .
73. Tutte queste prestazioni soddisfano la condizione sviluppata dalla giurisprudenza, secondo cui il bisogno dovrebbe essere un criterio essenziale.
74. Anche la stragrande maggioranza delle «prestazioni speciali a carattere non contributivo» elencate nell'allegato II bis al regolamento riflette tale condizione. Nella versione del regolamento applicabile al momento della nascita del figlio del sig. Leclere , l'allegato II bis elenca 55 prestazioni del genere. Di queste, e per quanto si può dedurre dalla descrizione della prestazione nell'allegato II bis, 37 hanno la forma di assegni o di integrazioni del reddito per persone affette da taluni tipi di minorazione, invalidità o incapacità lavorativa e/o per gli anziani. Le restanti prestazioni comprendono o assegni per figli di madri non lavoratrici i cui mariti siano in servizio militare o in prigione, per vedove e orfani, per genitori soli e per madri che allattano (sette in tutto), o prestazioni variamente denominate, aventi apparentemente carattere di integrazione del reddito (dieci in tutto). Rimane infine, tra le prestazioni elencate nell'allegato II bis, l'assegno di maternità lussemburghese, di cui trattasi nella causa principale.
75. A mio parere, non è corretto qualificare un assegno di maternità disponibile di diritto per tutte le donne in stato interessante, a prescindere dalle loro condizioni finanziarie, come prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 10 bis e dell'allegato II bis del regolamento. In primo luogo, non vi è alcun elemento di bisogno quale «criterio essenziale d'applicazione», come richiesto per tali prestazioni dalla giurisprudenza della Corte che ha condotto al regolamento n. 1247/92. Inoltre non vi è alcun indizio per cui la prestazione debba essere destinata «in via suppletiva, complementare o accessoria» per l'evento della maternità, come richiesto dalla definizione di «prestazioni speciali a carattere non contributivo» all'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 . Né infine c'è nulla che possa far pensare che si tratti di una prestazione «speciale»: al contrario, essa mostra le caratteristiche di una pura e semplice prestazione di maternità. Poiché la definizione di «prestazioni speciali a carattere non contributivo», di cui all'art. 4, n. 2 bis, esclude espressamente le prestazioni erogate in forza dei regimi contemplati dall'art. 4, n. 1, e quindi in base alle normative in materia di prestazioni di maternità, non vedo come l'assegno di maternità possa rientrare in tale definizione.
76. Pertanto ritengo che l'assegno di maternità non sia a giusto titolo incluso nell'allegato II bis del regolamento. L'art. 10 bis è di conseguenza inapplicabile all'assegno e il requisito della residenza non produce effetti ai sensi dell'art. 19.
Sulla seconda questione
77. Con la sua seconda questione il giudice nazionale chiede se i lavoratori che ricevono una pensione di invalidità da uno Stato membro diverso dal loro Stato di residenza abbiano diritto ai sensi del regolamento n. 1408/71 unicamente agli assegni familiari per i figli a carico, ad esclusione dell'assegno per l'educazione che non dipende dal numero di figli.
78. Tale questione riguarda l'interpretazione dell'art. 77 del regolamento e, in particolare, la questione se l'assegno lussemburghese per l'educazione sia incluso fra le prestazioni esportabili in virtù di tale articolo.
79. L'art. 77 prevede l'esportabilità di prestazioni a favore di persone che ricevono pensioni di invalidità. Tuttavia, il termine «prestazioni» è definito ai sensi dell'articolo come «assegni familiari». Gli «assegni famigliari» sono definiti all'art. 1, lett. u), sub (ii), come «prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari».
80. I ricorrenti e il governo spagnolo sostengono che l'assegno per l'educazione sia incluso fra le prestazioni esportabili in virtù dell'art. 77 mentre il convenuto, i governi austriaco, lussemburghese e portoghese nonché la Commissione sostengono il contrario. Il Regno Unito non ha presentato osservazioni sulla seconda questione.
81. L'ente convenuto, i governi austriaco e portoghese e la Commissione sostengono tutti - in modo corretto, a mio avviso - che la risposta alla presente questione deriva dalla pronuncia della Corte nella causa Lenoir . In quella causa, si chiedeva alla Corte se l'art. 77 desse unicamente diritto ad un cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro al pagamento da parte dell'ente di previdenza sociale del suo paese d'origine di assegni familiari e non di altre prestazioni familiari. La Corte ha confermato che «prestazioni», ai sensi dell'art. 77, significa assegni familiari come definiti all'art. 1, lett. u), sub (ii), del regolamento.
82. Poiché l'assegno per l'educazione è di importo fisso indipendentemente dal numero di figli allevati nel nucleo familiare, esso non può rientrare nell'ambito di tale definizione e non è quindi coperto dall'art. 77.
83. Vorrei anche aggiungere (benché non sia stato chiesto alla Corte di statuire sul punto) che l'assegno postnatale, il quale non è elencato nell'allegato II e quindi non è escluso dalla sfera di applicazione del regolamento, non può essere esportabile in virtù dell'art. 77 poiché, essendo versato in unica soluzione, non è una «prestazione periodica in denaro» rientrante nella definizione di «prestazioni familiari» di cui all'art. 1, lett. u), sub (i).
Sulla terza questione
84. Con la sua terza questione il giudice nazionale chiede se ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 il titolare di una pensione d'invalidità, che continui a versare contributi per l'assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro che eroga la pensione, possa essere considerato in quello Stato come un lavoratore subordinato potenziale beneficiario di prestazioni familiari, incluso l'assegno per l'educazione, e - nel caso in cui la clausola di non esportabilità sia ritenuta incompatibile con il Trattato - gli assegni di natalità.
85. L'art. 73 dà diritto ad un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro alle prestazioni familiari erogate da tale ordinamento giuridico nei confronti dei suoi familiari residenti in un altro Stato membro. Il «lavoratore subordinato» è definito all'art. 1, lett. a), del regolamento in termini molto generali così da includere qualunque persona che sia assicurata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale.
86. I ricorrenti e i governi portoghese e spagnolo ritengono che il titolare di una pensione sia un lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 73, mentre l'ente convenuto, i governi austriaco e lussemburghese e la Commissione ritengono che non lo sia. Il Regno Unito non ha presentato alcuna osservazione riguardo alla terza questione.
87. Benché dovrebbe discendere da una lettura dell'art. 73 in combinato disposto con l'art. 1, lett.a), che il titolare di una pensione di invalidità che continui a versare contributi all'assicurazione malattia obbligatoria nel paese che eroga la pensione rientra nella definizione di «lavoratore subordinato», concordo con l'ente convenuto e con la Commissione che tale lettura non è sostenibile a fronte di un esame approfondito dell'art. 73 nel contesto del regolamento nel suo complesso.
88. L'art. 73 si trova nel capitolo 7, Prestazioni familiari. Il capitolo successivo, Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani, che contiene l'art. 77, dev'essere preso in considerazione in tale contesto, in sostituzione dell'art. 73 qualora la situazione di cui si tratta sia precisamente quella prevista dall'art. 77, segnatamente l'estensione del diritto alle prestazioni familiari del titolare di una pensione di invalidità residente in uno Stato membro diverso da quello che eroga la pensione .
89. E' stato inoltre riconosciuto dalla Corte che l'art. 73 cessa di applicarsi, in favore dell'art. 77, quando l'interessato perde il suo status di lavoratore e diventa titolare di una pensione di invalidità e che un lavoratore autonomo non rientrava nel concetto di «lavoratore subordinato» ai fini dell'art. 73 anche se tale persona rientrava, in senso stretto, nella definizione dell'art. 1, lett. a), al momento dei fatti in virtù di un'assicurazione obbligatoria .
90. Di conseguenza concludo che il titolare di una pensione di invalidità, che continua a versare contributi per l'assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro che eroga la pensione non deve essere considerato come lavoratore subordinato ai fini dell'art. 73 del regolamento; egli non ha di conseguenza diritto a ricevere prestazioni familiari nel suo Stato di residenza in virtù di tale disposizione.
91. Mi sembra che le risposte che propongo alla seconda e terza questione del giudice nazionale discendano inesorabilmente dallo schema e dal disposto degli artt. 73 e 77 e dalla pronuncia della Corte nella causa Lenoir . Sono consapevole tuttavia che il risultato nella presente causa è decisamente più sfavorevole: al sig. Leclere, il quale è stato un cittadino comunitario modello che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, vengono negate le prestazioni familiari alle quali egli avrebbe avuto diritto qualora egli fosse stato un lavoratore subordinato piuttosto che il titolare di una prestazione di invalidità quando suo figlio è nato. La Commissione ha suggerito in udienza che per tale ragione l'art. 77 dovrebbe essere ritenuto inapplicabile. Tale soluzione tuttavia sarebbe contraria all'espresso disposto della norma come interpretata dalla Corte. La risposta forse si trova in una futura modifica del regolamento, benché tale soluzione non potrà aiutare ovviamente il sig. Leclere.
Sulla quarta questione
92. Con la sua quarta questione il giudice nazionale chiede se il concetto di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1612/68 includa il titolare di una pensione di invalidità che risieda in uno Stato membro diverso da quello che eroga la pensione.
93. I ricorrenti, i governi portoghese e spagnolo e la Commissione ritengono che la presente questione dovrebbe trovare risposta affermativa, mentre i governi austriaco, lussemburghese e del Regno Unito ritengono che essa dovrebbe trovare risposta negativa.
94. E' consolidata la giurisprudenza secondo cui il concetto di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 ha un significato comunitario specifico: una persona che, per un certo periodo di tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali egli percepisce una remunerazione, dev'essere considerata un lavoratore. Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, benché tale qualifica possa produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro .
95. Il governo portoghese e la Commissione si basano sulle pronunce della Corte nelle cause Meints e Commissione/Francia al fine di corroborare le loro argomentazioni secondo cui il sig. Leclere rimarrebbe un lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68. Sono persuaso tuttavia dall'analisi accurata della giurisprudenza presentata dai rappresentanti del governo del Regno Unito in udienza della bontà delle ragioni a sostegno dell'opinione contraria.
96. Il Regno Unito ha fatto riferimento alla ripetuta definizione della Corte di «vantaggi sociali» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 come «tutti quelli che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, [alla] loro qualifica di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale (...)» . Quindi i «vantaggi sociali» sono suddivisi in due grandi categorie: la prima, quelli che lo Stato ospitante concede ai suoi lavoratori e, la seconda, quelli che lo Stato ospitante concede ai suoi residenti. Le prestazioni di cui trattasi nella presente causa appartengono chiaramente alla seconda di tali categorie.
97. Meints e Commissione/Francia sono entrambe cause nelle quali la prestazione in questione era concessa ai lavoratori dello Stato membro interessato. Quindi nella causa Meints la Corte ha confermato il diritto alla prestazione (un'indennità compensativa a favore di lavoratori agricoli disoccupati) «la cui concessione dipende dalla previa esistenza di un rapporto di lavoro da poco risolto (...). Infatti, il diritto alla prestazione è intrinsecamente connesso alla qualifica di lavoratore dei beneficiari» . Nella causa Commissione/Francia, che riguardava l'eleggibilità a punti per la pensione supplementare di vecchiaia per ex-lavoratori posti in pensione anticipata, la Corte ha stabilito che: «La circostanza che il sistema di attribuzione del punteggio integrativo operi a beneficio di soggetti il cui contratto di lavoro sia terminato non osta all'applicazione (...) del regolamento n. 1612/68 (...). Infatti taluni diritti connessi allo status di lavoratore (...) sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro» .
98. Entrambe queste sentenze sono perciò conformi alla regola secondo cui una prestazione può essere reclamata come vantaggio sociale in virtù del regolamento n. 1612/68 da ex lavoratori, residenti o meno nello Stato che concede la prestazione, se le prestazioni sono concesse ad ex lavoratori in ragione del loro status oggettivo di lavoratori. Nessuna delle due sentenze stabilisce una regola per cui gli ex lavoratori non residenti in tale Stato possano invocare, in forza del regolamento, quale vantaggio sociale una prestazione concessa dallo Stato unicamente ai suoi residenti. Tale situazione resta regolata dall'assunto generale per cui gli ex lavoratori non sono «lavoratori» ai sensi del regolamento n. 1612/68 ai fini di tali vantaggi sociali.
99. Ne concludo quindi che il regolamento n. 1612/68 non dà diritto al titolare di una pensione di invalidità, residente in uno Stato diverso da quello del suo precedente impiego, di ricevere una prestazione pagabile da quest'ultimo Stato ai propri residenti ma non concessa agli ex lavoratori in ragione del loro status oggettivo di lavoratori.
Sulla quinta questione
100. Con la sua quinta questione il giudice nazionale chiede essenzialmente se, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, il titolare di una pensione di invalidità o il suo coniuge possa beneficiare di vantaggi sociali che gli sono negati per effetto del regolamento n. 1408/71.
101. Dal momento che, a mio avviso, come discusso nel contesto della quarta questione, il titolare di una pensione di invalidità non è un «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1612/68, tale questione non si pone.
Conclusione
102. Sono pertanto dell'avviso che alle questioni proposte dal Conseil supérieur des assurance sociales dovrebbe rispondersi come segue:
1) L'art. 1, lett. u), sub (i), e l'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, non sono incompatibili con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE) per il fatto di escludere l'assegno prenatale e l'assegno di natalità dall'ambito materiale di applicazione del regolamento. Se tuttavia tali assegni sono correttamente qualificati come prestazioni familiari, la loro menzione nell'allegato II è irrilevante e sono esportabili in virtù dell'art. 19 del regolamento.
2) L'art. 10 bis e l'allegato II bis del regolamento n. 1408/71 non sono incompatibili con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE per il fatto di precludere l'esportazione delle prestazioni speciali a carattere non contributivo come definite dall'art. 4, n. 2 bis. Tali disposizioni non possono tuttavia essere applicate ad un assegno quale quello di maternità di cui trattasi, poiché esso non rientra nel concetto di prestazione speciale a carattere non contributivo.
3) Un assegno quale quello per l'educazione di cui trattasi non è una prestazione ai sensi dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71; esso non può essere pertanto versato ai lavoratori che percepiscono una pensione di invalidità da parte di uno Stato membro diverso da quello di residenza.
4) Il titolare di una pensione di invalidità che continui ad effettuare versamenti all'assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro che eroga la pensione non è un «lavoratore subordinato o lavoratore autonomo» ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
5) Il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non conferisce al titolare di una pensione di invalidità residente in uno Stato diverso da quello del suo precedente impiego il diritto di ricevere una prestazione che può essere corrisposta da quest'ultimo Stato ai propri residenti, ma non è concessa agli ex lavoratori in ragione del loro status oggettivo di lavoratori.
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