Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Secondo l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Pertanto, avendo la Commissione formulato tale domanda, suggerisco che la Repubblica francese, rimasta soccombente, sia condannata a pagare le spese.
Conclusioni
11 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1) Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e, comunque, di comunicare l'avvenuta adozione di tali disposizioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi derivanti da tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata al pagamento delle spese».
(1) - GU L 216, pag. 12.
(2) - Journal officiel de la République française del 18.11.1997, pag. 16723.
(3) - Ed in particolare nelle disposizioni citate al punto 3 delle presenti conclusioni.
(4) - Sentenza 1º marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio (Racc. pag. 467, punto 18).
(5) - «Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con (...) la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che (...) i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti» (sentenza 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869, punto 26).
(6) - Si veda, ad esempio, la sentenza 27 novembre 1997, causa C-137/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6749, punto 8).
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso depositato il 16 febbraio 1999 la Commissione contesta alla Repubblica francese di non aver tempestivamente recepito nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1) (nel prosieguo: la «direttiva»), o - in via sussidiaria - di non aver comunicato le misure di recepimento.
Normativa comunitaria e nazionale pertinenti
2 La direttiva, adottata sulla base dell'articolo 118 A del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) contiene prescrizioni minime rivolte a proteggere i giovani nell'ambiente di lavoro. Nell'art. 17, n. 1, lett. a) e c), si prevede che gli Stati membri pongano in essere, «al più tardi il [rectius, entro il] 22 giugno 1996», le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima o si assicurino, «al più tardi in [rectius, entro] tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi» e che ne informino «immediatamente la Commissione». L'art. 17, n. 2, prevede poi l'obbligo per tali Stati di inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di attuazione.
3 Il diritto del lavoro vigente in Francia contiene numerose disposizioni relative al settore disciplinato dalla direttiva. In particolare il codice del lavoro (artt. D 211, L 211-213, L 221, R 234 e R 241) riguarda materie coperte dalla direttiva, mentre la legge n. 97-1051 del 18 novembre 1997 (2) contiene regole specifiche per il settore marittimo.
Fatti e procedimento
4 Con lettera in data 16 gennaio 1997 la Commissione, non avendo ricevuto dal governo francese informazioni sulla trasposizione della direttiva, invitava il detto governo, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), a presentare eventuali osservazioni al riguardo. Quel governo rispondeva con una nota del proprio rappresentante permanente datata 13 marzo 1997, nota che non veniva ritenuta soddisfacente dalla Commissione. Quest'ultima notificava pertanto il 12 gennaio 1998 alla Repubblica francese, ai sensi del predetto art. 169 del Trattato CE, un parere motivato secondo il quale, «non prendendo le disposizioni (...) necessarie per conformarsi alla direttiva (...), la Francia è venuta meno agli obblighi derivanti da detta direttiva» e la invitava a conformarvisi entro due mesi. Il governo francese rispondeva a tale parere motivato con una nota del proprio rappresentante permanente in data 13 marzo 1998, che la Commissione giudicava egualmente insoddisfacente.
5 Di conseguenza, la Commissione depositava, in data 16 febbraio 1999, un ricorso ai sensi del citato art. 169, secondo comma, del Trattato CE, chiedendo alla Corte di:
«a) constatare che, non adottando e, in subordine, non comunicando alla Commissione, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi derivanti dal Trattato CE e da detta direttiva;
b) condannare la Repubblica francese al pagamento delle spese».
6 La Repubblica francese non formulava conclusioni specifiche nel controricorso depositato il 4 maggio 1999, limitandosi ad affermare che «il governo francese comunicherà appena possibile alla Corte di giustizia e alla Commissione» un progetto di legge sulla durata del lavoro, in preparazione da parte delle autorità competenti.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
7 Secondo la Commissione la Repubblica francese non avrebbe pienamente recepito nel suo ordine giuridico la direttiva, violandone così la disposizione di cui all'art. 17, n. 1, lett. a), che fissa il termine per il recepimento al 22 giugno 1996, e comunque non avrebbe comunicato l'adozione delle misure di attuazione violando così l'obbligo in tal senso derivante dalla lett. c) della stessa disposizione.
8 Il governo francese sostiene che la maggior parte delle disposizioni della direttiva troverebbe già corrispondenza nella legislazione nazionale vigente (3), e che pertanto tale legislazione dovrebbe essere modificata in misura limitata, e precisamente solo in relazione a quelle disposizioni per le quali tale corrispondenza non sia ravvisabile. Lo stesso governo afferma anche che intende adottare dette modifiche in tempi brevi e che il relativo provvedimento sarà comunicato appena possibile alla Corte e alla Commissione.
9 Ritengo che nella specie l'infrazione sussista. In effetti, il governo francese esplicitamente riconosce che, a distanza di tre anni e mezzo dalla scadenza del termine fissato per l'adozione delle misure di attuazione della direttiva, molteplici disposizioni della medesima non trovano alcuna corrispondenza nella legislazione vigente al momento della sua entrata in vigore. Si tratta, come risulta dalle note trasmesse alla Commissione dal rappresentante permanente francese il 13 marzo 1997 e il 13 marzo 1998, della durata del lavoro prestato durante le vacanze dagli adolescenti tra i 14 e i 16 anni, del tempo minimo di riposo quotidiano degli adolescenti tra i 14 e i 16 anni e dei giovani tra i 16 e i 18 anni, del riposo settimanale dei giovani lavoratori, della previsione di una pausa obbligatoria di 30 minuti ogni 4 ore e mezzo di lavoro e dell'applicazione della direttiva ai giovani che effettuano periodi di formazione all'interno delle imprese senza contratto di lavoro. Sulla base di questi elementi può, a mio avviso, considerarsi accertata l'esistenza di violazioni «evidenti della direttiva» (4), nel senso che alcune parti di essa non trovano riscontro nella normativa vigente in Francia e che, in ogni caso, l'avvenuta adozione di apposite disposizioni di attuazione in queste materie non risulta essere stata comunicata alla Commissione.
Si aggiunga, con riferimento alle disposizioni vigenti che corrisponderebbero alle prescrizioni della direttiva, che comunque la semplice preesistenza nell'ordinamento di uno Stato membro di disposizioni corrispondenti a quelle volute da una direttiva non esonera tale Stato dall'obbligo di creare un quadro normativo che assicuri - in funzione della certezza del diritto - il completo ed efficace recepimento della direttiva stessa attraverso l'adeguamento dell'intera disciplina giuridica presa in conto da quest'ultima (5), né dall'obbligo di comunicare alla Commissione l'adozione di eventuali disposizioni.
Occorre altresì considerare che nella specie la direttiva fa obbligo agli Stati membri di inserire nelle disposizioni di attuazione un espresso riferimento ad essa e che, secondo una giurisprudenza costante (6), la previsione di tale obbligo di per sé sola è tale da escludere che una normativa nazionale già esistente integri la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro. Anche sotto questo profilo resta, dunque, confermato l'inadempimento contestato.
Sulle spese
10 Secondo l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Pertanto, avendo la Commissione formulato tale domanda, suggerisco che la Repubblica francese, rimasta soccombente, sia condannata a pagare le spese.
Conclusioni
11 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
«1) Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e, comunque, di comunicare l'avvenuta adozione di tali disposizioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi derivanti da tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata al pagamento delle spese».
(1) - GU L 216, pag. 12.
(2) - Journal officiel de la République française del 18.11.1997, pag. 16723.
(3) - Ed in particolare nelle disposizioni citate al punto 3 delle presenti conclusioni.
(4) - Sentenza 1º marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio (Racc. pag. 467, punto 18).
(5) - «Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con (...) la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che (...) i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti» (sentenza 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869, punto 26).
(6) - Si veda, ad esempio, la sentenza 27 novembre 1997, causa C-137/96, Commissione/Germania (Racc. pag. I-6749, punto 8).
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