Conclusioni dell avvocato generale
1 Nell'ambito del presente ricorso la Commissione chiede la condanna della Repubblica francese per violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1) (in prosieguo: la «direttiva»). La Commissione contesta sostanzialmente alla Francia di non aver emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena attuazione alla detta direttiva oppure, in subordine, di non averle comunicate alla Commissione. In particolare, si tratta delle disposizioni in materia di periodo di riposo settimanale e di durata del lavoro notturno. La Commissione chiede inoltre di condannare la convenuta alle spese del procedimento.
2 A norma dell'art. 18, n. 1, lett. a), della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 23 novembre 1996 o dovevano provvedere affinché, al più tardi entro tale data, le parti sociali applicassero consensualmente le disposizioni necessarie.
3 Con lettera datata 13 marzo 1997 il rappresentante permanente della Francia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione che la maggior parte delle disposizioni contenute nella direttiva farebbero già parte della legislazione francese attualmente in vigore, pur non essendo ancora stata realizzata una piena attuazione della medesima direttiva. In particolare, mancherebbero ancora norme in materia di periodo di riposo settimanale.
4 In osservanza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), con lettera datata 30 maggio 1997 la Commissione ha intimato al Governo francese di prendere posizione sulla pretesa violazione degli obblighi ad esso incombenti di attuazione delle norme della direttiva nel diritto nazionale.
5 Non avendo ricevuto nessuna risposta ufficiale, in data 20 gennaio 1998 la Commissione ha indirizzato al Governo francese un parere motivato.
6 Con lettera datata 13 marzo 1998 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che la procedura per il pieno recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno non si era ancora conclusa.
7 Di conseguenza la Commissione ha proposto il presente ricorso, depositato presso la cancelleria della Corte in data 16 febbraio 1999.
8 In sede di controricorso il Governo francese non contesta che le disposizioni della direttiva concernenti il periodo di riposo settimanale e la durata del lavoro notturno debbano ancora essere recepite. Esso però assicura che i relativi disegni di legge sarebbero in corso di preparazione e che essi verrebbero comunicati non appena possibile alla Corte e alla Commissione. Le rimanenti disposizioni della direttiva sarebbero già state debitamente recepite nell'ordinamento giuridico francese.
9 Da quanto fin qui esposto si evince con chiarezza la violazione del Trattato contestata dalla Commissione alla Repubblica francese.
10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la convenuta dev'essere condannata alle spese del procedimento.
Conclusione
11 Si propone di accogliere il ricorso e di dichiarare quanto segue:
«1) La Repubblica francese, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena attuazione alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e della detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese del procedimento».
(1) - GU L 307, pag. 18.
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