Conclusioni dell avvocato generale
Quadro giuridico, fatti e procedura
1 La direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1) (in seguito: la «direttiva»), prevede, all'art. 17, n. 1, che gli Stati membri mettano in vigore, «al più tardi il [rectius: "entro il"] 22 giugno 1996», le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima o «si assicurono, al più tardi in [rectius: entro] tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi» e «ne informano immediatamente la Commissione».
2 Con atto depositato nella cancelleria il 16 febbraio 1999, la Commissione proponeva, nei confronti del Granducato di Lussemburgo, un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE). Essa chiedeva alla Corte di dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva.
3 I fatti che precedono la proposizione del ricorso sono i seguenti. Il 16 gennaio 1997, non avendo ricevuto dalle autorità lussemburghesi alcuna comunicazione sulle misure nazionali di attuazione della direttiva e non disponendo di informazioni provenienti da altra fonte relative all'avvenuta adozione di tali misure, la Commissione inviava a dette autorità una lettera di messa in mora, invitandole a presentare osservazioni entro il termine di due mesi. Queste rispondevano con lettera del 25 febbraio 1997, annunciando che erano in preparazione le misure di trasposizione della direttiva. Non avendo ricevuto ulteriori informazioni, la Commissione, con lettera del 20 gennaio 1998, faceva pervenire al governo lussemburghese un parere motivato che, nei suoi contenuti, riprendeva le osservazioni che già figuravano nella lettera di messa in mora, gli contestava la mancata esecuzione della direttiva e gli assegnava il termine di due mesi per l'adozione delle necessarie misure. Con lettera del 10 marzo 1998, le autorità lussemburghesi trasmettevano alla Commissione il testo di un disegno di legge avente ad oggetto la trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva e chiedevano la concessione di un ulteriore termine per completare il procedimento di formazione delle disposizioni nazionali in questione. La Commissione concedeva questo termine supplementare. Nonostante ciò, tuttavia, alla data di proposizione del ricorso essa non aveva ancora ricevuto alcuna informazione sugli sviluppi e sul completamento di tale procedura.
4 Sulla base di tutti questi elementi la Commissione perveniva alla conclusione che il Granducato di Lussemburgo non aveva trasposto nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva ed era venuto meno, in tal modo, agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima e dalle pertinenti disposizioni del Trattato, e conseguentemente proponeva nei confronti del Granducato di Lussemburgo il ricorso per inadempimento più sopra indicato.
Sulla sussistenza dell'inadempimento
5 Secondo il terzo comma dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Secondo il primo comma dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Per quanto riguarda, in particolare, la trasposizione in diritto interno della direttiva 94/33, l'obbligo relativo è formulato in termini espliciti nel suo art. 17, che fissa a questo fine il termine ultimo del 22 giugno 1996 e impone agli Stati membri di informare immediatamente la Commissione dell'avvenuta adozione delle misure nazionali di attuazione.
6 Il governo lussemburghese, nella memoria difensiva presentata il 16 aprile 1999, faceva presente che il disegno di legge di trasposizione era stato adottato dal governo il 19 marzo 1999 e trasmesso il 13 aprile successivo al Consiglio di Stato per l'emissione del parere richiesto dalle norme sul procedimento legislativo. Faceva altresì presente che il progetto sarebbe stato presentato al Parlamento entro l'aprile del 1999 e sarebbe stato adottato entro detto anno. Per giustificare il suo ritardo, faceva valere che i lavori preparatori relativi alle misure di esecuzione si erano rivelati assai complessi, tanto da rendere necessaria la creazione di un gruppo interministeriale per esaminare tutti gli aspetti della direttiva. Faceva inoltre presente che la legislazione vigente, e in particolare la legge del 28 ottobre 1969 sulla protezione dei minori e dei giovani lavoratori nonché la legge del 17 giugno 1994 sulla tutela della salute dei lavoratori già rispondevano a buona parte delle prescrizioni della direttiva e che quindi il progetto di legge contenente le misure attuative riguardava per l'essenziale «compiti di natura tecnica» e l'adattamento dei testi normativi precedenti. Concludeva pertanto chiedendo, in via principale, la sospensione della procedura giudiziaria e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
7 Quanto alla richiesta di sospensione del presente procedimento, essa non può essere accolta perché non farebbe venir meno la responsabilità per inadempimento del Granducato di Lussemburgo.
8 Quanto al merito, la tesi difensiva del governo lussemburghese mirante al rigetto del ricorso non ha fondamento. E' ben noto infatti che le difficoltà inerenti alle procedure legislative nazionali non fanno venir meno la responsabilità degli Stati in relazione ai ritardi nell'attuazione di obblighi comunitari, e in particolare nell'adozione delle misure di esecuzione delle direttive. Nessun rilievo riveste poi la circostanza, peraltro solo enunciata, dell'esistenza nell'ordinamento lussemburghese di un insieme di disposizioni che in parte rispondono alle richieste della direttiva, considerato che, a tacer d'altro, lo stesso governo lussemburghese espressamente riconosce che resta comunque la necessità di adottare certe disposizioni per rendere l'ordinamento nazionale conforme alla direttiva.
Sulle spese
9 Il Granducato di Lussemburgo è risultato soccombente in tutti i suoi mezzi. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione formulato questa domanda, il Granducato di Lussemburgo deve essere condannato alle spese.
Conclusioni
10 Per tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CEE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva medesima;
2) condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese del giudizio.
(1) - GU L 216, pag. 12.
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