Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Entrambe le cause a quibus (pendenti dal 1987) vertevano anzitutto sull'importo delle pensioni esigibili a motivo di clausole di riduzione integranti norme nazionali anticumulo. L'art. 46 del regolamento n. 1408/71 , pertinente nel caso di specie, è stato tuttavia modificato dal regolamento n. 1248/92 , entrato in vigore il 1° giugno 1992, cosicché, secondo quanto indicato nell'ordinanza di rinvio, le parti considerano ora che le ricorrenti abbiano diritto ad una pensione senza riduzione. Rimane tuttavia controversa anzitutto la data dalla quale le ricorrenti possono godere di tale diritto, perché essa può dipendere dal momento in cui è stata presentata la domanda. Il giudice a quo chiede se una siffatta domanda di beneficiare di una pensione superiore debba essere presentata soltanto dagli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era già definitiva al momento dell'entrata in vigore della modifica del 1992, o anche dagli aventi diritto i quali anteriormente alla modifica normativa avevano già presentato ricorso.
2. Il caso di specie verte sull'interpretazione e sull'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 95 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92 - relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità .
II - Il contesto giuridico
3. La disposizione transitoria di cui all'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 così recita:
«1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° giugno 1992.
2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992 è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° giugno 1992.
4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».
III - I fatti
1) Causa C-52/99 (Camarotto)
4. Nel 1984 il sig. Sutto - defunto marito della sig.ra Camarotto, subentrata nel frattempo nella controversia - riceveva la notifica della decisione di concessione di una pensione belga di vecchiaia pro rata sulla base di un periodo di assicurazione di 37/45esimi. Il sig. Sutto si opponeva alla detta decisione e chiedeva una pensione belga di 42/45esimi senza riduzione. Il suo ricorso veniva accolto in primo grado. L'Office national des pensions, convenuto e appellante nella causa a qua (in prosieguo: l'«ONP»), ha interposto appello avverso tale decisione. La causa, vertente principalmente sull'applicazione di norme nazionali anticumulo, veniva sospesa in attesa dell'esito di altri «procedimenti pilota». Il procedimento è stato ripreso il 5 gennaio 1996.
5. Nella causa a qua viene in esame la questione se a motivo della modifica della situazione giuridica apportata nel 1992 le disposizioni di diritto sostanziale del regolamento n. 1248/92 possano essere applicate per il periodo successivo al 1° giugno 1992, se ciò sia eventualmente vincolato alla presentazione di una domanda - e, in caso affermativo, in quale forma - (art. 95 bis, n. 4) e se una siffatta domanda sia efficace ex tunc (art. 95 bis, n. 5) o ex nunc (art. 95 bis, n. 6).
6. In realtà, era stata presentata una domanda all'ONP, ma solo il 12 novembre 1997, con la conseguenza che il detto ente è disposto a concedere l'aumento di pensione unicamente dal 1° dicembre 1997.
7. Esiste infine una lettera dell'ONP datata 22 settembre 1994, indirizzata al legale dell'ente e tuttavia pervenuta per vie traverse anche alla richiedente la pensione, che riporta il calcolo della pensione effettuato sulla base delle disposizioni vigenti dal 1° giugno 1992. Tuttavia, la pensione superiore così calcolata non è stata erogata, poiché l'ONP ribadisce che a tal fine era necessario presentare una domanda. L'ONP non aveva però reso noto il detto requisito alla ricorrente e appellata. Essa obietta di essere stata indotta in errore dalla lettera.
2) Causa C-53/99 (Vignone)
8. L'oggetto e lo svolgimento del procedimento C-53/99 differiscono solo in minima parte da quelli del procedimento C-52/99. Nel 1987 la sig.ra Vignone, vedova Tammaro, ha ricevuto la notifica della decisione di concessione di una pensione belga di reversibilità calcolata sulla base di un periodo di assicurazione di 27/30esimi. La sig.ra Vignone ha agito in giudizio avverso tale decisione chiedendo una pensione belga di 30/30esimi senza riduzione. Il corso del procedimento giudiziario è stato analogo a quello della causa C-52/99. La domanda presentata dalla parte al fine di ottenere una pensione superiore è stata inoltrata all'O.P.N. il 13 novembre 1997. Anche nel caso della sig.ra Vignone esiste una lettera dell'O.P.N. del 22 settembre 1994 recante il calcolo della pensione effettuato sulla base delle disposizioni vigenti dal 1° giugno 1992.
IV - Questioni pregiudiziali e procedimenti
9. In entrambi i procedimenti il giudice a quo sottopone alla Corte questioni di identica formulazione:
«1) Se l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92, abbia unicamente ad oggetto gli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era definitiva al momento dell'entrata in vigore della modifica, o se invece esso riguardi del pari gli aventi diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate mediante il nuovo regolamento, avevano già presentato ricorso dinanzi ad un giudice nazionale, ricorso volto ad ottenere la suddetta pensione contestando l'applicazione delle norme nazionali anticumulo e che, al momento dell'entrata in vigore delle norme modificative, non era stato ancora oggetto di decisione definitiva.
2) Nel caso in cui il suddetto art. 95 bis si applichi a tutti gli aventi diritto, senza distinzione, se la domanda di revisione di cui al n. 4 debba presentarsi, nelle forme ritualmente previste dalla legge nazionale in merito alla presentazione di una domanda di revisione, presso l'ente previdenziale competente o se invece essa possa presentarsi dinanzi al giudice competente secondo le pertinenti norme procedurali, e se in tal caso sia del pari di applicazione il termine biennale di cui ai nn. 5 e 6 del suddetto articolo».
10. Hanno presentato osservazioni l'ONP, le ricorrenti e appellate nelle cause a quibus nonché la Commissione. Occorrerà tornare in seguito sugli argomenti delle parti.
11. In via preliminare la Corte ha rivolto alle parti un quesito - cui rispondere all'udienza - in merito al significato della lettera del 22 settembre 1994.
V - Argomenti delle parti
1) L'ONP
12. L'ONP parte dal presupposto che la Corte, nella sua giurisprudenza , ha enunciato il principio secondo cui si deve applicare il regime più favorevole, sia esso quello nazionale o quello comunitario. La modifica apportata dal regolamento n. 1248/92 sarebbe in tal senso sostanziale in quanto non troverebbero più applicazione le norme nazionali anticumulo. Il regolamento entrato in vigore il 1° giugno 1992 non farebbe però sorgere alcun diritto per i periodi precedenti a tale data. L'art. 95 bis, nn. 4, 5 e 6, consentirebbe inoltre la revisione di una pensione soltanto su domanda presentata dall'avente diritto. Il criterio normativo sarebbe quindi la «liquidazione» della pensione, vale a dire il procedimento consistente nel renderla pagabile - cioè il calcolo dell'importo da versare e il pagamento stesso -, a prescindere dal fatto che l'atto amministrativo di concessione sia o meno definitivo.
13. Sarebbe pacifico che ogni pensione liquidata può costituire l'oggetto di una revisione solo su presentazione della relativa domanda. A tal fine la forma potrebbe essere sia amministrativa che giudiziaria. La rivendicazione in giudizio potrebbe avvenire mediante un ricorso introduttivo, una memoria o un'istanza. Tuttavia, per l'acquisizione dei diritti sarebbe in ogni caso determinante la data di presentazione della domanda. Una revisione d'ufficio non solo contrasterebbe con il tenore della disposizione, bensì potrebbe anche comportare una riduzione della pensione, specialmente nel caso di pensioni di reversibilità. La necessità della domanda, da presentarsi nel rigoroso rispetto dei termini, costituirebbe pertanto un imperativo della certezza del diritto. Di conseguenza si potrebbero operare revisioni unicamente su richiesta. Del resto, la lettera del 22 settembre 1994 non potrebbe dare origine ad alcun effetto giuridicamente vincolante. Il ricalcolo della pensione avrebbe avuto carattere puramente informativo e sarebbe stato indirizzato al proprio legale.
2) Le ricorrenti e appellate
14. Le ricorrenti e appellate sostengono che per risolvere le questioni pregiudiziali occorre prendere in considerazione sia il diritto comunitario che il diritto nazionale.
15. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92 entrambe le cause sarebbero state pendenti, cosicché le decisioni sulle pensioni impugnate non sarebbero state definitive. Nella sentenza che sostituisce l'atto amministrativo il giudice dovrebbe prendere in esame tutte le modifiche delle disposizioni all'origine della controversia. Poiché l'art. 95 bis, n. 6, prevedrebbe che, in caso di presentazione della domanda dopo la scadenza del termine di due anni a partire dal 1° giugno 1992, i diritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda - fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro -, si dovrebbero applicare gli artt. 807 e 808 del regolamento di procedura belga (code judiciaire belge, contenuto nella legge 10 ottobre 1967). Le dette disposizioni consentirebbero alle parti di ampliare o modificare le domande presentate in ogni momento del procedimento giudiziario. Il giudice belga sarebbe pertanto tenuto ad applicare, su richiesta delle parti, le normative entrate in vigore il 1° giugno 1992.
16. Nel caso di specie le parti avrebbero presentato le domande necessarie, anche se non entro il termine di due anni . Nell'ambito dell'applicabilità degli artt. 807 e 808 il giudice potrebbe attribuire alle domande un effetto retroattivo. Gli artt. 807 e 808 del regolamento di procedura belga sarebbero del resto stati oggetto di numerose sentenze della Corte di cassazione. In una sentenza del 22 maggio 1978 la Corte di cassazione avrebbe statuito che in una controversia relativa a diritti acquisiti in base alla legge il giudice adito non solo può decidere in merito ai diritti alla data di presentazione della domanda, ma deve anche prendere in considerazione circostanze intervenute successivamente alla decisione amministrativa impugnata, se queste sono atte ad accrescere i diritti dell'assicurato .
17. Nel caso di specie, alla luce dell'art. 95 bis, n. 4, occorrerebbe inoltre considerare che, a motivo del procedimento giudiziario pendente, non si dovrebbe in realtà parlare di «revisione» (révision de droits), ma piuttosto di «accertamento dei diritti» (fixation de droits). Non si applicherebbe pertanto il termine di decadenza.
18. Per quanto riguarda la validità temporale della nuova disciplina comunitaria, secondo la giurisprudenza della Corte si dovrebbe partire dal presupposto che
- spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto, a condizione, tuttavia, che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e che non siano strutturate in modo tale da rendere in pratica impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario ;
- il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione nazionale che limita a due anni l'effetto retroattivo di una domanda presentata in forza dell'art. 119 del Trattato CE ;
- è possibile invocare con effetto retroattivo nuove disposizioni o gli effetti di una sentenza interpretativa emessa dalla Corte di giustizia ogniqualvolta si è proposto un ricorso o si è esperita un'azione giurisdizionale equivalente .
19. Le ricorrenti propongono di risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale nel seguente modo:
L'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che il termine di due anni previsto al n. 5 non si applica a coloro che abbiano proposto ricorso e che, sulla base dell'ordinamento giuridico nazionale, possano richiedere l'applicazione con effetto retroattivo dal 1° giugno 1992 delle disposizioni ad essi favorevoli del regolamento n. 1248/92.
3) La Commissione
20. La Commissione ritiene che il caso di specie rientri nella sfera di applicazione dell'art. 95 bis, n. 4. Da tale disposizione deriverebbe un diritto alla revisione per tutti i beneficiari di una decisione di concessione di una pensione in conformità del regolamento n. 1408/71, prima della modifica ad opera del regolamento n. 1248/92, compresi i soggetti che avessero già proposto ricorso prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica.
21. Poiché le disposizioni non disciplinerebbero formalmente la domanda di revisione, spetterebbe al legislatore nazionale stabilire le norme procedurali per l'esercizio del diritto. Ovviamente, ciò non deve in pratica rendere impossibile o ostacolare eccessivamente l'esercizio del diritto. Le disposizioni procedurali nazionali potrebbero prevedere la possibilità di presentare la domanda di revisione anche dinanzi al giudice a quo.
22. Per quanto riguarda il termine di due anni di cui all'art. 95 bis, nn. 5 e 6, va osservato che l'ordinamento giuridico nazionale non potrebbe di fatto prevedere un termine più breve, ma potrebbe invece concedere un termine più ampio.
23. Occorrerebbe interpretare l'art. 95 bis, come nella sentenza Petroni e nella successiva giurisprudenza, nel senso che al lavoratore interessato si devono accordare le condizioni più favorevoli. Poiché al beneficiario è concesso il diritto d'iniziativa esclusivo, nelle circostanze del caso di specie ci si dovrebbe senza dubbio porre la questione relativa all'efficacia delle disposizioni. In ogni caso spetterebbe al giudice nazionale applicare di volta in volta le disposizioni più favorevoli.
24. La Commissione propone di risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale nel seguente modo:
1) L'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso non riguarda unicamente gli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era definitiva al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92, ma anche gli aventi diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore del detto regolamento, avevano già presentato un ricorso volto a contestare l'applicazione delle norme nazionali anticumulo, che al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme non è ancora stato oggetto di decisione definitiva.
2) Spetta al legislatore nazionale stabilire le modalità procedurali relative alle domande di revisione e in particolare prevedere che si debba presentare la domanda presso l'ente competente o dinanzi al giudice adito, sempre che l'esercizio del diritto non sia in pratica reso impossibile o eccessivamente difficile.
In quest'ultimo caso il rispetto ovvero il mancato rispetto del termine di due anni di cui ai nn. 5 e 6 dell'articolo menzionato comportano le conseguenze ivi previste per quanto riguarda l'efficacia della revisione.
IV - Analisi
25. La modifica del regolamento n. 1408/71 ad opera del regolamento n. 1248/92 aveva come oggetto «le disposizioni che disciplinano la liquidazione e il calcolo delle pensioni» . A tale riguardo, come recita il primo considerando del regolamento di modifica, «alcune di queste modifiche sono legate alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo settore». Il sedicesimo considerando del detto regolamento ha il seguente tenore:
«considerando che, per tutelare i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che condizioni rigidamente l'applicazione di tali clausole».
26. Occorre partire dal presupposto che l'applicazione delle nuove disposizioni relative al calcolo della pensione può essere più favorevole. Ciononostante questa conseguenza non è affatto vincolante. Sono del tutto verosimili casi in cui l'applicazione delle nuove disposizioni comporta un risultato meno favorevole per gli interessati. Su una siffatta situazione verteva la causa Baldone . All'udienza il rappresentante dell'ONP ha inoltre esplicitamente affermato che occorre fare attenzione a tale effetto riduttivo soprattutto nei casi di pensioni di reversibilità.
27. Nella sentenza Baldone, la Corte ha pertanto interpretato nel seguente modo la disposizione transitoria di cui all'art. 95 bis del regolamento, qui in discussione:
«[...] nel caso in cui la prestazione [...] sia stata liquidata prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica, non sono applicabili i nn. 1-3 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato.
Per contro, tali fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione dei nn. 4-6 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato» .
28. La Corte osserva inoltre quanto segue:
«Infatti, la circostanza che, in seguito ad un calcolo errato della prestazione dovuta, le autorità competenti di uno Stato membro procedano, dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica, ad un nuovo calcolo di una prestazione e alla rettifica dell'importo spettante non può far sorgere un nuovo diritto ma ha l'unico effetto di determinare correttamente l'importo della prestazione per la quale un diritto era stato precedentemente acquisito» .
29. Sulla necessità di una domanda ai sensi dell'art. 95 bis, n. 4, la Corte rileva che:
«L'obiettivo dell'art. 95 bis, n. 4, è quello di consentire all'interessato di chiedere la revisione delle prestazioni liquidate in applicazione del regolamento non modificato, qualora emerga che le disposizioni del regolamento di modifica gli sono più favorevoli, e di fruire del mantenimento delle prestazioni concesse in conformità delle disposizioni del regolamento non modificato nel caso in cui queste ultime risultino più vantaggiose di quelle figuranti nel regolamento di modifica.
Risulta così chiaramente dall'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 95 bis, n. 4, che l'applicazione delle disposizioni del regolamento di modifica ai diritti a pensione acquisiti anteriormente al 1° giugno 1992 è subordinata ad una domanda esplicita dell'interessato. Non si può quindi attribuire all'ente competente il potere di sostituirsi all'interessato in particolar modo quando la revisione d'ufficio viene effettuata a suo danno» .
30. Dalle dette formulazioni non occorre necessariamente dedurre l'assoluta necessità di una domanda ai sensi dell'art. 95 bis, n. 4, del regolamento, bensì soltanto un divieto esplicito di prescindere dalla domanda quando ciò va a danno dell'interessato.
31. Potrebbe ora porsi la questione se, secondo il tenore letterale e la ratio dell'art. 95 bis, n. 4, sia imprescindibile una domanda, tenuto conto del fatto che i termini e le conseguenze procedurali di cui ai nn. 5 e 6 della disposizione si collegano alla necessità della domanda in quanto tale.
32. Nel testo tedesco della disposizione si parla di «accertare» («feststellen») i diritti. Ciò si potrebbe perfettamente intendere come accertamento definitivo, sia nell'ambito del procedimento amministrativo che del procedimento giudiziario. Nel caso di una causa pendente la disposizione potrebbe risultare non applicabile. Il testo francese riporta invece l'espressione «liquidazione di una pensione» («liquidation d'une pension») su cui ha insistito in particolare l'ONP In questo caso, prevale l'aspetto del pagamento di una pensione. Il testo inglese del regolamento così dispone: «è stata concessa una pensione» («a pension was awarded»). In questo modo l'importanza preponderante è attribuita al requisito della concessione di una pensione.
33. Tuttavia, poiché nella sentenza Baldone la Corte si basa sul momento in cui sorgono i diritti, è possibile ricondurre all'art. 95 bis, n. 4, anche i casi di diritti non liquidati in maniera definitiva. Occorre preferire la detta interpretazione anche al fine di non privare il beneficiario di una pensione del suo diritto d'iniziativa, criterio questo che va osservato con rigore soprattutto in caso di eventuali effetti pregiudizievoli.
34. Non si dovrebbe invece trascurare che l'art. 95 bis, nn. 4-6, è strutturato di norma per pensioni liquidate prima del 1° giugno 1992. Interpretando le disposizioni occorre tenere conto della natura dei procedimenti pendenti, e quindi delle pensioni non definitivamente liquidate.
35. Al riguardo occorre anzitutto rilevare che le norme sostanziali applicabili sono costituite da disposizioni di un regolamento che - come ha esplicitamente affermato la rappresentante della Commissione all'udienza - sono per loro natura direttamente applicabili. E'pertanto perfettamente corretto non applicare il termine di cui all'art. 95 bis, n. 5, nei procedimenti pendenti. Il termine di due anni previsto per motivi di certezza del diritto è adeguato nei casi riguardanti pensioni liquidate e consente di verificare se le norme vigenti dal 1° giugno 1992 conducano eventualmente ad un calcolo più favorevole, nel qual caso si potrà quindi presentare una domanda di revisione.
36. Il fatto che il legislatore comunitario non abbia voluto strutturare come termine di decadenza assoluto il termine di due anni entro cui è possibile presentare una domanda di revisione con effetto retroattivo, è confermato dall'art. 95 bis, n. 6, il quale dispone infatti che in caso di domande presentate dopo la scadenza del termine di due anni a partire dal 1° giugno 1992, i diritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda. Da un lato, questa disposizione costituisce una manifestazione del principio della certezza del diritto. Dall'altro lato, essa è atta a tutelare l'equilibrio finanziario dei regimi previdenziali interessati. Ciononostante la detta norma si applica solo «fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».
37. Mediante tale locuzione viene fissato chiaramente il principio del trattamento più favorevole. Al riguardo non è necessario richiamarsi alla giurisprudenza della Corte con cui la Corte colloca il principio citato in relazione con l'attuazione in sede giudiziaria di diritti conferiti dal diritto comunitario, poiché il principio della soluzione più vantaggiosa è stato esplicitamente inserito nell'art. 95 bis, n. 6.
38. Alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo la quale occorre applicare sia dal punto di vista sostanziale che processuale il principio del trattamento più favorevole a rapporti giuridici in cui sono controversi diritti conferiti da norme comunitarie, si può persino immaginare che sia effettuata una revisione d'ufficio nell'ambito di procedimenti pendenti, se e quando la revisione si ripercuote a favore dell'avente diritto alla pensione.
39. Tuttavia, nel caso di specie questo punto non è rilevante, poiché, secondo quanto dedotto dalle parti, si applicano qui «le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro» ai sensi dell'art. 95 bis, n. 6. Di conseguenza, in forza degli artt. 807 e 808 del code judiciaire belga, una parte può ampliare o modificare nel corso di un procedimento giudiziario le proprie domande in relazione all'oggetto della controversia. Nell'ambito del procedimento pendente simili domande procedurali sono dotate di effetto retroattivo. Nelle cause a quibus sono state espressamente presentate le relative domande, a cui si deve attribuire effetto retroattivo sulla base degli artt. 807 e 808. A tale riguardo occorre rimandare alla sentenza della Corte di cassazione 22 maggio 1978 , citata all'udienza dal legale delle richiedenti. In conformità di tale sentenza il giudice deve anche prendere in considerazione, su richiesta, circostanze intervenute solo successivamente alla decisione amministrativa, se atte ad accrescere i diritti dei beneficiari .
40. Tenuto conto delle circostanze concrete del caso di specie si pone inoltre la questione se l'ONP, basandosi formalmente sulla data di presentazione della domanda, con le conseguenze già menzionate di cui all'art. 95 bis, n. 6, non abbia commesso un abuso di potere.
41. E' noto che in entrambi i casi l'ONP ha ricalcolato gli importi della pensione (évaluations) sulla base della normativa vigente a partire dal 1° giugno 1992. Al più tardi dal momento del ricalcolo era manifesto che le pensioni di reversibilità controverse potevano essere richieste per un importo superiore. Il nuovo calcolo è stato oggetto di una lettera del 22 settembre 1994 inviata al legale dell'ONP Per vie traverse la detta lettera è pervenuta alle ricorrenti e appellate. A tale riguardo è evidente che la lettera è stata redatta in un'epoca in cui il termine di due anni di cui all'art. 95 bis, n. 5, era già scaduto. Inoltre agli aventi diritto non è stato segnalato che la pensione superiore così ricalcolata poteva essere erogata solo su domanda.
42. Poiché l'ONP si è sforzato di effettuare una nuova valutazione e di far pervenire il detto calcolo all'avente diritto, si pone la questione se esso non fosse tenuto, nell'ambito del dovere di correttezza ovvero del principio di diligenza, ad informare l'avente diritto alla pensione, anteriormente alla scadenza del termine di due anni e facendo riferimento al termine, della possibilità di chiedere una revisione. Nel caso della sig.ra Camarotto la detta questione si pone in maniera ancora più evidente, poiché, considerato che il coniuge è deceduto il 28 gennaio 1994, molto probabilmente ha avuto luogo un ricalcolo della pensione, in quanto la scomparsa del sig. Sutto ha fatto sì che la pensione si convertisse da una pensione di vecchiaia in una pensione di reversibilità. Il 28 gennaio 1994 rientrava inoltre nel termine di due anni previsto dall'art. 95 bis, n. 5, del regolamento. E' ovvio che in occasione di siffatti avvenimenti si deve procedere ad una revisione delle pensioni ed informare, se del caso, i beneficiari della possibilità di cui dispongono, come del resto è anche avvenuto in maniera frammentaria successivamente.
43. Tuttavia, in definitiva, nel caso di specie le considerazioni che precedono non sono determinanti, poiché secondo l'interpretazione sopra illustrata è possibile conferire effetto retroattivo alla domanda di revisione della pensione presentata nell'ambito del procedimento giudiziario in applicazione delle norme procedurali nazionali, con la conseguenza che la pensione di reversibilità di importo superiore può essere rivendicata già a partire dal 1° giugno 1992.
44. Per risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre considerare per quanto riguarda la prima questione che, conformemente alla sentenza Baldone , la disposizione transitoria di cui all'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 si applica in linea di principio a tutti i diritti acquisiti anteriormente al 1° giugno 1992. Di conseguenza, l'art. 95 bis non riguarda unicamente gli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era definitiva al momento dell'entrata in vigore della modifica, bensì anche gli aventi diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate mediante il nuovo regolamento, avevano già proposto ricorso dinanzi ad un giudice nazionale, ricorso volto specificamente a rivendicare il diritto alla suddetta pensione contestando l'applicazione delle norme nazionali anticumulo e che, al momento dell'entrata in vigore delle norme modificative, non era stato ancora oggetto di decisione definitiva.
45. La seconda questione deferita dal giudice a quo va quindi risolta nel senso che il diritto comunitario non prescrive alcuna forma per la domanda di cui all'art. 95 bis, n. 4. Spetta pertanto all'ordinamento giuridico nazionale disciplinare i presupposti e le modalità procedurali per ottenere la revisione. E' perfettamente possibile, pertanto, che si possa presentare la domanda non soltanto presso l'ente previdenziale competente, ma anche - secondo le pertinenti norme procedurali - dinanzi al giudice adito. Nel caso di un procedimento pendente, l'interpretazione dell'art. 95 bis, nn. 5 e 6, deve tenere conto di tale situazione particolare. A tale riguardo il termine di due anni non va considerato come assoluto, per cui una domanda presentata posteriormente al detto termine può senza dubbio avere effetto retroattivo.
V - Conclusione
46. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:
«1) L'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, si applica in linea di principio a tutti i diritti acquisiti anteriormente al 1° giugno 1992. L'art. 95 bis, pertanto non riguarda unicamente gli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era definitiva al momento dell'entrata in vigore della modifica, bensì anche gli aventi diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate mediante il nuovo regolamento, avevano già presentato ricorso dinanzi ad un giudice nazionale, ricorso volto specificamente a rivendicare il diritto alla suddetta pensione contestando l'applicazione delle norme nazionali anticumulo e che, al momento dell'entrata in vigore delle norme modificative, non era stato ancora oggetto di decisione definitiva.
2) Spetta all'ordinamento giuridico nazionale disciplinare i presupposti e le modalità procedurali della domanda di revisione ai sensi dell'art. 95 bis, n. 4. Pertanto è senz'altro possibile che si possa presentare la domanda non soltanto presso l'ente previdenziale competente, ma anche dinanzi al giudice adito. Nel caso di procedimento pendente, l'interpretazione dell'art. 95 bis, nn. 5 e 6, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, deve tenere conto di tale situazione particolare. A tale riguardo il termine di due anni non va considerato come assoluto, per cui una domanda presentata posteriormente a tale termine può senza dubbio avere effetto retroattivo».
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