Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella causa in esame, il Tribunal administratif di Parigi, con una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte, solleva la questione della legittimità del regime comunitario relativo al premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato, come organizzato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), e dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92, che stabilisce le modalità d'applicazione relative ai regimi dei premi previsti nel settore delle carni bovine (2).
II - Contesto giuridico comunitario
A - Disposizioni del Trattato CE
2 Tra le politiche comunitarie, il Trattato CE menziona esplicitamente (titolo II) l'agricoltura (artt. da 38 a 47, divenuti artt. da 32 a 38 CE), alla quale si estende il mercato comune da questi creato (art. 38 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 32 CE).
3 L'art. 39, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 33, n. 1, CE) elenca le finalità della politica agricola comune, tra le quali figurano: b) assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, e c) stabilizzare i mercati.
4 Conformemente all'art. 40, nn. 2 e 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, nn. 1 e 2, CE):
«2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
(...)
c) una organizzazione europea del mercato.
3. (...)
[L'organizzazione comune dei mercati] deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità (...)».
B - Creazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
5 In applicazione delle disposizioni degli artt. 42 (divenuto art. 36 CE) e 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 805/68 (3), il quale ha codificato le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
6 Allo scopo di riequilibrare il mercato delle carni bovine, che era stato gravemente perturbato, principalmente a causa delle preoccupazioni dei consumatori a proposito dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), nonché della forte diminuzione del consumo e della caduta dei prezzi pagati ai produttori che queste avevano provocato, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2222/96. Questo regolamento contiene un certo numero di misure volte a meglio orientare la produzione in funzione del livello del consumo (4).
7 Considerando che il risanamento del mercato della carne bovina richiede la riduzione del numero di animali offerti sul mercato, incentivando maggiormente il ritiro e/o la commercializzazione di giovani animali leggeri (5), il Consiglio, da una parte, ha modificato il regime del premio alla trasformazione dei giovani vitelli maschi originari della Comunità ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di dieci giorni o l'età di venti giorni, in quest'ultimo caso a condizione che sia assicurata l'esclusione di tali animali dalla catena alimentare umana (art. 4i, n.1, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/86) e, dall'altra, ha introdotto al n. 2 dello stesso articolo una misura consistente nella concessione di un premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato.
8 Ai sensi dell'art. 4i, n. 2:
«2. Fino al 30 novembre 1998, gli Stati membri possono concedere un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli. Questo premio è concesso alla macellazione, in uno Stato membro, di ciascun vitello:
- di peso carcassa pari o inferiore al peso carcassa medio dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15%. Il peso carcassa medio per Stato membro è quello che si evince dai dati statistici Eurostat per il 1995, o da qualsiasi altra informazione statistica per tale anno, ufficialmente pubblicata e accettata dalla Commissione,
- che sia stato detenuto, immediatamente prima della macellazione, nello Stato membro di macellazione per un periodo da determinarsi» (6).
9 Inoltre, l'art. 4i, nn. 4, 5 e 6, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, era così formulato:
«4. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati, i premi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pagati entro un termine che non può superare cinque mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.
5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27:
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo,
- determina i pesi carcassa massimi dei vitelli di cui al paragrafo 2, applicabili in ciascuno Stato membro,
- fissa l'importo del premio di trasformazione ad un livello o, se del caso, a livelli diversi e appropriati per consentire il ritiro di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- fissa l'importo del premio di immissione precoce sul mercato ad un livello appropriato per consentire la macellazione di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- può autorizzare, all'interno di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, l'applicazione regionale differenziata del premio di immissione precoce sul mercato, purché gli animali siano stati detenuti immediatamente prima della macellazione nella regione di macellazione per un periodo da determinarsi,
- può sospendere la concessione dell'uno o dell'altro premio di cui al presente articolo.
6. La Commissione verificherà se, sei mesi dopo la loro entrata in vigore, i regimi previsti dal presente articolo hanno dato risultati soddisfacenti.
In caso contrario, la Commissione sottoporrà al Consiglio un'appropriata proposta sulla quale quest'ultimo delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto, segnatamente, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali».
10 L'adozione delle disposizioni di cui sopra è giustificata ai `considerando' nono, decimo ed undicesimo del regolamento n. 2222/96, come segue:
«considerando che l'introduzione di un premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli può parimenti contribuire a riequilibrare il mercato; che per far in modo che tale premio sia adeguato alle condizioni di produzione negli Stati membri, occorre definire l'ammissibilità a detto premio dei vitelli negli Stati membri in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro, accertato statisticamente; che tale peso medio può variare all'interno di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che la Commissione possa autorizzare l'applicazione del premio a livello regionale; che per evitare sviamenti di traffico è necessario un periodo di detenzione; che la Commissione dovrebbe essere incaricata di fissare l'importo del premio per i medesimi motivi indicati nel caso del premio alla trasformazione;
considerando che le produzioni e le attese dei consumatori variano notevolmente da uno Stato all'altro; che è quindi opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere se applicare il premio alla trasformazione o il premio all'immissione precoce sul mercato, con l'obbligo tuttavia di applicare almeno uno dei due nel periodo compreso tra il 1_ dicembre 1996 e il 30 novembre 1998;
considerando che, dopo sei mesi, è opportuno verificare l'efficacia del regime del premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli e del premio alla trasformazione, nonché della buona applicazione che ne è stata fatta, alla luce, in particolare, dell'effetto ottenuto rispetto all'obiettivo di una riduzione di circa 1 000 000 di vitelli immessi nella produzione di carne rossa, della ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali».
11 Principalmente sulla base dell'art 4i, n. 5, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, la Commissione ha adottato il regolamento n. 2311/96, nel quale ha fissato le condizioni di concessione del premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli, sostituendo l'art. 50 del regolamento (CEE) n. 3886/92 (7), intitolato «Versamento del premio», con il testo seguente:
«1. Ogni Stato membro può accordare il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli (denominato in appresso "premio") soltanto per animali macellati sul proprio territorio, le cui carcasse abbiano un peso uguale o inferiore a quello indicato nell'allegato IV (...)» (8).
12 L'allegato IV, che conformemente all'art. 50, n. 1 determina il peso massimo delle carcasse di vitello negli Stati membri, si presenta come segue:
Stato membro in cui
l'animale è macellato
Peso massimo delle
carcasse (in kg)
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
136
110
103
127
124
108
-
117
120
138
82
110
84
88
32
13 Ai sensi dell'art. 50, n. 3, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96:
«3. Gli importi del premio sono i seguenti:
- 65 ECU per ogni animale macellato nel dicembre 1996 e nel gennaio 1997;
- 60 ECU per ogni animale macellato dopo il gennaio 1997».
14 Il settimo `considerando' del regolamento n. 2311/96 spiega che la Commissione ha stimato che «è necessario fissare l'importo del premio alla commercializzazione precoce dei vitelli ad un livello che tenga conto, in particolare, della perdita di reddito dovuta alla vendita di una carcassa più leggera, da un lato, e del risparmio dovuto al periodo di produzione più breve, dall'altro; che, tuttavia, per tener conto di alcune perturbazioni prevedibili sul mercato delle carni di vitello all'inizio del regime, occorre, come misura transitoria, concedere premi più elevati».
15 Peraltro, l'art. 50 del regolamento n. 3886/92, com'era in vigore dopo l'adozione del regolamento n. 2311/96, è ancora stato modificato più volte.
16 Più precisamente, il regolamento (CE) della Commissione n. 18/97 (9) (art. 1, punto 9) prevede che all'allegato IV (10) il peso di 103 kg per la Germania sia sostituito dal peso di 112 kg. Il terzo `considerando' del regolamento precisa che, come consentito dall'art. 4i, n. 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 (11), la Repubblica federale tedesca ha presentato statistiche diverse da quelle pubblicate dall'Eurostat come riferimento per stabilire il peso massimo delle carcasse ammissibili e che, dopo aver verificato tali statistiche, la Commissione le ha approvate.
17 L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 200/97 (12) ha aggiunto il seguente comma all'art. 50, n. 3, del regolamento n. 3886/92 (13):
«Tuttavia, le aliquote del premio di cui al primo comma sono maggiorate:
a) per gli animali macellati tra il 20 gennaio e il 30 giugno 1997, di 10 ECU per le carcasse di peso pari o inferiore a 110 kg e di 5 ECU per le carcasse di peso superiore a 110 kg e non superiore a 120 kg;
b) per gli animali macellati tra il 1_ luglio e il 30 dicembre 1997, di 5 ECU per le carcasse di peso pari o inferiore a 110 kg e di 2,5 ECU per le carcasse di peso superiore a 110 kg e non superiore a 120 kg».
18 L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 616/97 (14) ha modificato l'art. 50, n. 3, del regolamento n. 3886/92 (15), aggiungendo un terzo trattino al primo comma e, più precisamente, fissando il premio a 50 ECU per capo macellato a partire dal 14 aprile 1997. Ha anche maggiorato l'importo previsto nel secondo comma di detta disposizione, portandolo a 30 e 15 ECU rispettivamente, per gli animali macellati tra il 14 aprile e il 10 giugno 1997 e a 15 e 7,5 ECU rispettivamente, per quelli macellati tra il 1_ luglio e il 31 dicembre 1997.
19 I `considerando' dei regolamenti n. 200/97 e n. 616/97 fanno espresso riferimento a problemi di transizione legati all'applicazione del premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato che hanno comportato la maggiorazione dei premi.
20 Più precisamente, il primo `considerando' del regolamento 200/97 indica che sul mercato comunitario dei vitelli la maggior parte delle carcasse viene venduta ad un peso superiore a 120 kg, e che, per poter beneficiare del premio per l'immissione precoce sul mercato, le carcasse di vitello prodotte in alcuni Stati membri dovranno essere vendute ad un peso inferiore ai 120 kg. Inoltre spiega che, a causa di questa insolita presentazione delle carcasse di vitello sul mercato, sono da prevedersi difficoltà temporanee che comporteranno un costo relativamente più elevato per lo smercio di tali carcasse leggere; che, in tali condizioni, perché il premio alla commercializzazione precoce possa produrre l'effetto desiderato sul mercato della carne bovina, è opportuno concedere un importo supplementare per tali carcasse quale misura transitoria ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2222/96 e che, in tale contesto, è opportuno prevedere una differenziazione del supplemento per determinare categorie di peso. Infine, il regolamento n. 616/97 ha adattato gli importi dei premi concessi.
III - Fatti e questione pregiudiziale
21 La Gascogne Limousin Viandes SA (in prosieguo: la «Gascogne») è una società francese che produce carne di vitello macellata.
22 Con domanda depositata il 26 giugno 1997, la Gascogne ha chiesto al Tribunal administratif di Parigi l'annullamento delle decisioni dell'Office national interprofessionel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) con cui le era stato negato il beneficio del premio istituito dal regolamento n. 2222/96 per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato.
23 Dal fascicolo di causa trasmesso alla Corte dal giudice nazionale e dalle osservazioni del governo francese risulta che queste decisioni di rifiuto adottate dall'Ofival sono datate 14 maggio, 11 e 20 giugno 1997, e che esse si basano sul fatto che il peso dei vitelli per i quali era stato richiesto il premio era superiore a 108 kg.
24 In siffatte circostanze il Tribunal administratif di Parigi ha ritenuto che la soluzione della controversia di cui era investito e la valutazione della fondatezza della domanda della ricorrente Gascogne, dipendesse dalla soluzione della questione se «le disposizioni dell'art. 40 del Trattato del 25 marzo 1957 ostino all'adozione di misure di aiuto a favore delle produzioni differenziate secondo criteri stabiliti sul piano nazionale mentre tali produzioni possono essere commercializzate nell'insieme degli Stati membri della Comunità».
IV - Soluzione della questione pregiudiziale
A - Ricevibilità
25 La Commissione eccepisce l'irricevibilità della questione pregiudiziale. Sostiene che l'ordinanza di rinvio è eccessivamente laconica in quanto non contiene indicazioni relative alle date ed ai motivi di rigetto della richiesta del premio da parte della Gascogne e alla natura della controversia tra le parti. Segnala, inoltre, che non sono neppure menzionate le date di macellazione e di presentazione delle richieste del premio, le quali sarebbero importanti considerata l'evoluzione della legislazione applicabile.
26 A mio parere, dalla presentazione dei fatti dell'ordinanza di rinvio è evidente che il giudice nazionale non fornisce una sufficiente descrizione del contesto fattuale nel quale le questioni sollevate si inseriscono.
27 Come la Corte ha più volte sottolineato, la necessità di un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni deferite o per lo meno spieghi le ipotesi di fatto su cui si fondano (16). Le ordinanze di rinvio devono contenere elementi d'informazione non solo per «consentire alla Corte di fornire risposte utili», ma altresì per dare (17) ai governi degli Stati membri ed alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia (18), dal momento che questo articolo prevede la notifica alle parti interessate delle sole ordinanze di rinvio dei giudici nazionali (19). Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, «incombe alla Corte di vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio» (20).
28 In tal senso, la Corte ha giudicato irricevibile una questione pregiudiziale il cui «il contesto di fatto potrebbe essere accertato solo da un'analisi delle osservazioni degli attori nella causa a qua di cui i governi degli Stati membri e le altre parti interessate che desiderano presentare osservazioni scritte non hanno comunicazione» (21).
29 Tuttavia, se il fascicolo trasmesso dal giudice nazionale, nonché le osservazioni scritte presentate dalle parti alla Corte «hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che gli consentono di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della situazione che forma oggetto della controversia principale» (22), la Corte può fornire una risposta utile al giudice remittente (23).
30 Ricordo inoltre che la Corte ha indicato che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e le giurisdizioni nazionali, prevista dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), «il giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa (...) è nella situazione più idonea per valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla causa di cui è investito e la necessità di una pronunzia pregiudiziale per poter emettere la sentenza» (24).
31 Nel caso di specie, nonostante le riserve suscitate dalla presentazione molto succinta dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio, ritengo che i fatti, quali risultano dalle osservazioni scritte che sono state depositate, siano ormai sufficientemente chiari e che pertanto la Corte sia in grado di dare una soluzione utile alla questione pregiudiziale sollevata. E ciò perché la Corte ha indicato che essa può rifiutarsi di dare una risposta solamente in casi eccezionali, allorché sia evidente che la disposizione comunitaria di cui viene richiesta l'interpretazione o di cui viene richiesto di verificare la validità non ha alcun rapporto con l'oggetto della causa principale (25). Tuttavia, penso che nel caso in esame non sia così e che non vi sia alcun rischio per la Corte di rispondere ad una domanda affatto ipotetica (26).
B - Merito
a) Problemi sollevati
32 Il governo francese e la Gascogne affermano che la legislazione comunitaria relativa al premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli ha violato il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato, e che la sua applicazione ha portato a distorsioni della concorrenza (27).
33 Al contrario, il Consiglio e la Commissione negano che il regolamento di cui trattasi sia invalido a causa della violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato.
34 Più precisamente, la Gascogne sottolinea che l'applicazione uniforme della riduzione del 15% del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ogni Stato membro, prevista dal regolamento n. 2222/96, impone ai produttori francesi di ridurre il peso carcassa dei propri vitelli, al fine di renderli ammissibili, a meno di 108 kg, quando invece il peso medio della carcassa prodotta in Francia ammonta tradizionalmente a 127 kg. Il peso di riferimento di 108 kg non sarebbe per nulla compatibile con la normale commercializzazione di tale carcassa sul mercato francese (28). Allo stesso tempo, i produttori concorrenti dei Paesi Bassi, secondo produttore dell'Unione europea, che esporta fino al 95% della sua produzione, si sono visti accordare un peso di riferimento di 138 kg per carcassa e questo li metterebbe in una posizione particolarmente favorevole sul mercato francese, in quanto potrebbero produrre vitelli il cui peso carcassa sarebbe vicino a quello atteso dal mercato francese e, parallelamente, beneficerebbero del premio di 65 ECU per carcassa previsto dal regolamento n. 2311/96.
35 Inoltre, la Gascogne ritiene che non sia giusto che, per il calcolo del peso di riferimento, siano stati utilizzati dati statistici forniti ad Eurostat dagli Stati membri. La stessa spiega che le carcasse di vitello non sono uniformi dal punto di vista del peso, ma che, all'interno di uno stesso Stato, carcasse diverse sono offerte ai consumatori in funzione di abitudini alimentari e commerciali.
36 La Gascogne, inoltre, spiega dettagliatamente che non esiste una definizione comune di vitello da macelleria e delle sue caratteristiche, né esistono in materia statistiche comunitarie uniformi ed affidabili, cosicché il regolamento n. 2222/96, basato su tali dati, aumentando senza oggettive giustificazioni la differenza di peso tra le carcasse ammissibili al premio nei Paesi Bassi ed in Francia, ha aggravato la discriminazione introdotta a scapito dei produttori francesi, in violazione dell'art. 40, n. 3, secondo e terzo comma, del Trattato. Occorre dunque verificare in che misura, scegliendo tale criterio, il Consiglio abbia violato il principio di non discriminazione e quello di proporzionalità, principi di rango superiore, e ciò perché, secondo la Gascogne, l'applicazione del principio d'uguaglianza dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità.
37 Infine, secondo la Gascogne, riducendo uniformemente i pesi carcassa nazionali ammissibili al premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli, anch'esso uniforme (salvo il temperamento previsto dal regolamento n. 200/97), il regolamento n. 2222/96 ha ingiustificatamente creato costi eccessivi del tutto diseguali (29). Il coefficiente uniforme del 15% applicato al peso medio delle carcasse macellate in ogni Stato membro non tiene conto del peso medio richiesto dal mercato, il quale condizionerebbe i costi e le conseguenze concrete del regolamento per i suoi destinatari. I produttori francesi sono gravemente penalizzati, non solo per le esportazioni, visto che i principali mercati di esportazione, l'Italia e la Germania, sono consumatori di carcasse più pesanti di quelle ammissibili in Francia, ma anche e soprattutto sul proprio mercato nazionale, sul quale vengono smerciate le carcasse olandesi, più pesanti e che hanno beneficiato del premio, allorché essi devono sostenere tale concorrenza senza il premio. Come sottolineato dal governo francese, alla fine la legislazione comunitaria ha comportato benefici e vantaggi per gli operatori che producono carcasse più pesanti.
38 Il governo francese ritiene che la distorsione della concorrenza sia manifesta ed emerga dall'alta percentuale di produttori olandesi che hanno partecipato al programma rispetto ai loro concorrenti francesi (30). Inoltre, sostiene che questi inconvenienti per i produttori francesi non sono scomparsi dopo l'adozione della differenziazione del regime del premio ad opera del regolamento n. 200/97. Per queste ragioni, in seguito alla crisi dovuta alla «malattia della mucca pazza», si doveva preservare l'equilibrio del settore dei vitelli da macelleria in ogni Stato membro .
b) Soluzione della questione pregiudiziale
39 I problemi sollevati saranno esaminati secondo il seguente piano: dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte relativa alla portata della competenza delle istituzioni comunitarie in materia di politica agricola (1), si esaminerà sino a che punto l'adozione della misura controversa abbia comportato la violazione del principio di non discriminazione (2) - problema sollevato dal giudice nazionale - e del principio di proporzionalità (3) - problema sollevato dalla Gascogne.
1) Giurisprudenza della Corte relativa alla portata della competenza delle istituzioni comunitarie in materia di politica agricola.
40 Secondo la giurisprudenza della Corte (31), soprattutto in materia di politica agricola comune, «le istituzioni comunitarie hanno un ampio potere discrezionale (...) tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato». Ciò significa che, «in una situazione implicante l'esigenza di valutare una complessa realtà economica, come in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario gode di un ampio potere discrezionale in relazione alla natura e alla portata dei provvedimenti da adottare» (32). Allo stesso modo, la Corte ritiene che il Consiglio disponga di un ampio potere discrezionale in relazione all'organizzazione comune di un mercato di prodotti, ed è sulla base di tale discrezionalità che essa definisce i limiti del suo controllo. Per esempio, nella sentenza del 29 ottobre 1980, Roquette Frères/Consiglio (33), la Corte ha stabilito che «allorché l'attuazione della politica agricola della Comunità implica, da parte del Consiglio, la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettante all'istituzione non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in certa misura, l'accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso che il Consiglio può eventualmente fondarsi su accertamenti globali. Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale».
2) Violazione del principio di non discriminazione
41 Secondo una costante giurisprudenza della Corte (34), in forza dell'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. La Corte ha più volte dichiarato che «tale divieto di discriminazione non è che un'espressione specifica del principio generale di eguaglianza in diritto comunitario che impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» (35).
42 Tuttavia la Corte ha dichiarato che «il principio di non discriminazione non ostava ad una normativa comunitaria che aveva istituito un sistema di limiti di garanzia per il mercato comunitario nel suo complesso che comportavano una riduzione dell'aiuto alla produzione degli operatori economici interessati di tutti gli Stati membri, anche se il superamento di tali limiti non era dovuto all'aumento della produzione in tutti gli Stati. Essa ha ritenuto che, nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari devono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell'ambito delle loro competenze, per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento» (36).
43 Dalla citata giurisprudenza della Corte risulta che la scelta di una data soluzione per risolvere un problema nell'ambito di una organizzazione comune del mercato di un prodotto, come nella fattispecie il mercato delle carni bovine, costituisce espressione dell'ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in materia conformemente al Trattato. Quindi, il Consiglio è competente a valutare numerosi fattori al fine di scegliere la soluzione che considera migliore.
44 Nel caso di specie, il Consiglio, esercitando tale competenza, ha deciso di concedere a certe condizioni un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli al fine di riequilibrare e risanare il settore delle carni bovine. Inoltre, il Consiglio ha considerato come criterio più appropriato per la concessione del premio quello del peso medio della carcassa dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15%, in modo che alla fine sia raggiunta la quantità corrispondente ad ogni regione.
45 Più precisamente, allo scopo di riequilibrare il mercato della carne bovina, che era stato gravemente perturbato, principalmente a causa delle preoccupazioni dei consumatori a proposito dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), nonché dalla forte diminuzione del consumo e dalla caduta dei pressi pagati ai produttori che queste avevano provocato, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2222/96 (37). Per raggiungere tale obiettivo, il Consiglio, disponendo di un ampio potere discrezionale, che gli permette di adottare le misure necessarie per risanare e per riequilibrare il mercato perturbato, ha deciso di determinare l'ammissibilità dei vitelli al premio all'interno di ogni Stato membro in base al criterio del peso medio delle carcasse dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro, peso che si evince dai dati statistici del 1995, diminuito del 15% (38). Il Consiglio non indica certo i motivi che lo hanno indotto a scegliere la percentuale del 15%, ma ciò, secondo me, non comporta alcun problema poiché, in primo luogo, esso gode in materia di un ampio potere discrezionale, in secondo luogo, tale scelta è stata assunta in funzione dell'obiettivo perseguito, che è di ridurre di circa 1 000 000 il numero dei vitelli immessi nella produzione della carne rossa e conseguentemente nella catena alimentare umana e, in terzo luogo, non è stato fornito alcun indizio dal quale risulti che la scelta di tale percentuale implica un errore manifesto del Consiglio.
46 Inoltre, come giustamente sottolineano la Commissione ed il Consiglio, la scelta del criterio del peso carcassa medio nell'intera Comunità non sarebbe stata una misura idonea alla realizzazione di tale obiettivo e questo per due ordini di motivi: i) i produttori operanti negli Stati membri con sistemi di produzione che conducono ad un maggiore peso carcassa sarebbero stati costretti a sforzarsi di ridurre tale peso in misura sproporzionata rispetto all'importo del premio concesso; ii) quelli operanti negli Stati membri in cui il peso carcassa medio era inferiore avrebbero potuto beneficiare del premio senza alcuna modifica del loro sistema di produzione.
47 Questo significa che, se il Consiglio avesse scelto un criterio basato sul peso medio dei vitelli nella Comunità, diminuito del 15%, circa la metà della produzione comunitaria sarebbe stata ammissibile al premio, mentre una gran parte dei produttori all'origine dell'altra metà della produzione non avrebbe risposto. Come d'altronde sottolineato dal Consiglio, data la grande divergenza esistente tra il peso dei vitelli nei diversi Stati membri (39), la riduzione richiesta ad alcuni sarebbe stata così elevata che il premio non avrebbe permesso la realizzazione dell'obiettivo perseguito. L'efficacia del premio e la realizzazione di tale obiettivo sarebbero dunque stati messi in pericolo. Si sarebbe realizzata una discriminazione vietata a favore di alcuni produttori e a scapito di altri.
48 Peraltro la giurisprudenza della Corte conferma che non si può addebitare alla citata scelta del Consiglio di creare una discriminazione tra i produttori della Comunità. Secondo tale giurisprudenza, il fatto che l'adozione di una data misura nell'ambito di una organizzazione comune di mercato (40) possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda della natura specifica della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, non può considerarsi come una discriminazione, laddove tale misura si basi su criteri obiettivi ed adeguati alle necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato (41).
49 Il governo francese invoca la sentenza 29 febbraio 1996, Francia e Irlanda/Commissione (cause riunite C-296/93 e C-307/93) (42) a sostegno delle proprie affermazioni secondo le quali, contrariamente a quel che è accaduto in tale causa, la regolamentazione comunitaria in questione ha nelle specie procurato benefici e vantaggi ai produttori di carcasse più pesanti.
50 Le cause C-296/93 e C-307/93 riguardavano la limitazione del peso delle carcasse (43) a cui potevano applicarsi le misure d'intervento (44). La Corte concluse per l'inesistenza di un trattamento di favore di cui avrebbero beneficiato i produttori di un paese della Comunità, poiché il regolamento controverso in quelle cause non escludeva nessuna categoria di prodotti dal beneficio degli acquisti all'intervento, ma obbligava i produttori interessati ad adattare i pesi di alcune di queste. Inoltre, erano previste misure transitorie che davano ai produttori la possibilità di adeguare progressivamente la loro produzione.
51 Secondo il governo francese, la presente causa è diversa da quelle sopra citate, poiché nel caso di specie il riferimento a pesi carcassa distinti a seconda degli Stati membri, data l'esistenza di un mercato unico per quel che riguarda i pesi carcassa, avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione dal beneficio del premio dei produttori che, in uno Stato membro, non potevano macellare i loro vitelli ad un peso molto inferiore a quello comunemente applicato sul mercato geografico interessato, mentre in altri Stati i produttori non vi sarebbero stati obbligati.
52 Basandomi sull'analisi che precede, ritengo che tali affermazioni del governo francese non possano essere accolte. Quando ha adottato la misura controversa il Consiglio ha debitamente tenuto conto della specificità della produzione in ciascuno Stato membro e della necessità di risanare il mercato ed ha fornito agli Stati membri la possibilità di presentare alla Commissione e sottoporre alla sua approvazione altre statistiche ufficiali, modificando il peso di riferimento loro applicabile, ha cioè permesso di tener conto, nella misura del possibile, delle specificità del mercato di ogni Stato membro. Così, mentre la Repubblica federale di Germania ha usufruito di questa possibilità, lo stesso non è stato per le autorità francesi.
53 Inoltre, ricordo che nella sentenza Deschamps e a. /Ofival (45), la Corte ha dichiarato che il regolamento comunitario che riservava al solo Regno Unito la possibilità di concedere il premio variabile alla macellazione degli ovini era perfettamente compatibile con l'art. 40, n. 3, del Trattato, dal momento che tale misura era «dettata dalla diversità fra le situazioni dei diversi mercati della comunità» (46).
54 In siffatte condizioni, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie competenti per l'adozione delle misure di risanamento del mercato, penso che la differenziazione del peso carcassa medio dei vitelli a seconda dello Stato membro non comporti l'applicazione, obiettivamente non giustificata, di un trattamento differente in situazioni analoghe e, di conseguenza, ritengo essa sia compatibile con il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato, come il Consiglio e la Commissione giustamente sottolineano.
55 Inoltre, è mia opinione che il principio di solidarietà e coerenza del mercato in questione giustificasse tale ripartizione degli oneri derivanti dal suo risanamento tra tutti i produttori della Comunità, in modo che gli obiettivi del regime del premio all'immissione precoce di vitelli sul mercato fossero realizzati. Dal principio della solidarietà comunitaria risulta dunque che il costo relativo a questo obbligo di risanamento deve gravare su tutti i produttori comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo, «tutti i produttori comunitari devono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell'ambito delle loro competenze, per far fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento» (47).
3) Violazione del principio di proporzionalità
56 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità, che è di rango superiore e che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, impone «che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati agli scopi perseguiti» (48).
57 Inoltre, per quel che riguarda il controllo giurisdizionale dell'applicazione del principio di proporzionalità da parte del legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte (49), «il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 39 e 40 del Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento» (50).
58 Quanto alla questione se le misure previste dalla disposizione dell'art. 4i, n. 2, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, siano invalide a causa della violazione del principio di proporzionalità, ciò si verificherebbe se, avuto riguardo all'obiettivo del risanamento del mercato, tali misure fossero manifestamente non idonee o superflue per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
59 Visto che si è già analizzato l'obiettivo della normativa controversa, ci si limiterà a verificare se la misura adottata dal Consiglio sia manifestamente inidonea o non necessaria per il raggiungimento di tale obiettivo e se gli inconvenienti che comporta ne superino i vantaggi.
60 Il fatto che non sia stato dimostrato in modo convincente che uno degli eventuali criteri sostitutivi, per esempio quello del peso comunitario medio dei vitelli destinati alla macellazione, sia manifestamente più idoneo, vale a dire preferibile dal punto di vista della proporzionalità, dell'eguaglianza progressiva e della sicurezza, prova che il criterio adottato non è inidoneo e soprattutto che non lo è manifestamente, quale mezzo per giungere al risanamento del mercato della carne bovina perseguito dal premio (51).
61 Più precisamente, anche se la scelta, effettuata dal Consiglio, del criterio citato non è a mio avviso manifestamente erronea, questi avrebbe potuto fin dal principio prendere in maggior considerazione le specificità dei produttori nazionali e le differenze dei pesi carcassa medi dei vitelli, e questo è evidente per due motivi: i) da un lato, l'art. 4i, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 805/68 dava agli Stati membri la facoltà di sottoporre all'approvazione della Commissione altre statistiche ufficiali per l'anno 1995, cosa che effettivamente la Repubblica federale di Germania ha fatto, ottenendo così la maggiorazione del peso carcassa medio, che è stato portato da 103 a 112 kg (regolamento n. 18/97); ii) dall'altro, non si deve ignorare che, per ridurre gli inconvenienti legati a tale situazione, consistenti nel costo relativamente alto dello smaltimento delle carcasse leggere, il premio concesso è stato maggiorato di 10 ECU fino al 13 aprile 1997 e di 30 ECU a partire dal 14 aprile 1997. Poiché questo aumento interessava tutte le carcasse di peso eguale o superiore a 110 kg e comunque inferiore a 120 kg, i produttori francesi potevano avvalersene.
62 Dunque, la ripartizione degli obblighi tra i produttori sulla base del peso medio dei vitelli da macello all'interno di ciascuno Stato membro corrisponde ad una scelta necessaria, basata su un criterio obiettivo ed agevole.
63 Di conseguenza, la regolamentazione adottata dal Consiglio non è contraria al principio di proporzionalità perché non è né superflua, né manifestamente inidonea ed i suoi inconvenienti per i produttori di uno Stato membro (nel caso di specie, quelli francesi) non superano i vantaggi di cui beneficia l'insieme dei produttori comunitari, in ragione del successo degli sforzi compiuti per risanare e dunque riequilibrare il mercato (52).
V - Conclusione
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal administratif di Parigi nei seguenti termini:
«La determinazione, in base all'art. 4i, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1998, n. 2222, di un peso massimo per i vitelli differenziato a seconda degli Stati membri ai fini della concessione del premio all'immissione precoce dei vitelli da macelleria sul mercato non comporta una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE) né è contraria al principio di proporzionalità».
(1) - GU L 296, pag. 50.
(2) - GU L 313, pag. 9.
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
(4) - V., su questo punto, il primo `considerando' del regolamento n. 2222/96.
(5) - V., su questo punto, l'ottavo `considerando' del regolamento n. 2222/96.
(6) - Il n. 3 prevede che, nel periodo dal 1_ dicembre 1996 al 30 novembre 1998, ciascuno Stato membro applichi almeno uno dei due regimi di cui ai nn. 1 e 2. La Repubblica francese ha deciso di adottarli entrambi, vale a dire che ha deciso di concedere un premio sia per la trasformazione dei vitelli maschi, sia per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato.
(7) - Regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 2311, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (GU L 391, pag. 20).
(8) - Ai sensi del n. 1, secondo comma, «la macellazione viene effettuata in un macello che si impegna nei confronti dell'autorità competente a partecipare alla corretta applicazione del regime di premio, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 50 a) e 50 b)» ; ai sensi del n. 2, «Il peso della carcassa medio di ciascun animale è determinato secondo la specifica delle carcasse utilizzata per determinare le statistiche di produzione delle carni di vitello nel 1995, comunicata all'Ufficio statistico della Commissione».
(9) - Regolamento (CE) della Commissione 8 gennaio 1997, n. 18, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 (GU L 5, pag.17).
(10) - Allegato IV al regolamento n. 3886/92, modificato dal regolamento n. 2311/96.
(11) - Come modificato dal regolamento n. 2222/96.
(12) - Regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 1997, n. 200, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 (GU L 31, pag. 62).
(13) - Come modificato dal regolamento n. 2311/96.
(14) - Regolamento (CE) della Commissione 8 aprile 1997, n. 616, che modifica il regolamento n. 3886/92 (GU L 94, pag. 8).
(15) - Come modificato dal regolamento 200/97.
(16) - V. sentenze 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I-5751, punto 39); 26 gennaio 1993, cause riunite da 320/90 a 322/90, Telemarsicabruzzo e a. ( Racc. pag. I-393, punto 6); 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld (Racc. pag. I-763, punto 13), e 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punto 26). V. anche ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero (Racc. pag. I-1085, punto 4); 26 aprile 1993, causa C-386/92, Monin Automobiles (Racc. pag. I-2049, punto 6); 19 luglio 1996, causa C-191/96, Modesti (Racc. pag. I-3937, punto 4) e causa C-196/96, Lahlou (Racc. pag. I-3945, punto 4); 13 marzo 1996, causa C-326/95, Banco de Fomento e Exterior (Racc. pag. I-1385, punto 6); 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a. (Racc. pag. I-1023, punto 8), e 23 marzo 1995, C-458/93, Saddik (Racc. pag, I-511, punto 12).
(17) - Vale a dire gli elementi d'informazione in questione.
(18) - V., a titolo indicativo, sentenza Albany (punto 40), e ordinanze Modesti (punto 5), Lahlou (punto 5) e Grau Comis e a. (punto 10), già citate alla nota 16.
(19) - V. sentenza 1_ aprile 1982, cause riunite 141/81 - 143/81, Holdijk e a. (Racc. pag. 1299, punto 6), e ordinanze (già citate alla nota 16) Modesti (punto 5), Lahlou (punto 5), e Banco de Fomento e Exterior (punto 7), nonché ordinanza 25 giugno 1996, causa C-101/96, Italia Testa (Racc. pag. I-3081, punto 5).
(20) - V. sentenze Albany (già citata alla nota 16, punto 40) e Holdijk e a. (già citata alla nota 19, punto 6), nonché ordinanze (già citate alla nota 16) Saddik (punto 13) e Grau Comis e a. (punto 10).
(21) - V. ordinanza della Corte 21 aprile 1999, cause riunite C-28/98 e C-29/98, Charreire e Hirtsmann (Racc. pag. I-1963, punto 11).
(22) - V. sentenze (già citate alla nota 16) Vancetveld (punto 14) e Telemarsicabruzzo e a. (punto 9) (per interpretazione a contrario). V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Vancetveld (punti 6 e 9).
(23) - Inoltre, questa necessità di definire il contesto fattuale e normativo delle questioni è meno imperativa nell'ipotesi in cui le domande si rapportino a precisi punti tecnici e permettano alla Corte di dare una risposta utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esaustiva della situazione di fatto e di diritto; v., sentenza Vanteetveld (già citata alla nota 16, punto 13) e ordinanza Banco de Fomento e Exterior (già citata alla nota 16, punto 8).
(24) - V., a titolo d'esempio, sentenza della Corte 29 novembre 1978, causa 83/78, Redmond (Racc. pag. 2347, punto 25), e sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 15) e 7 settembre 1999, causa C-355/97, Beck e Bergdorf (Racc. pag. I-4977, punto 22).
(25) - V., a titolo indicativo, sentenza 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil (Racc. pag. 661); 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia (Racc. pag. 1563, punto 6); 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I-3695, punto 11); 28 novembre 1991, causa C-186/90, Durighello (Racc. pag. I-5773, punto 9); 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a. (Racc. pag. I-711, punto 17); 6 luglio 1995, causa C62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883, punto 10); 26 ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis (Racc. pag. I-3633, punto 12); 7 dicembre 1995, causa C-472/93, Spano e a. (Racc. pag. I-4321, punto 15), e infine, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 61).
(26) - V. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punti 18 e 20), e 3 febbraio 1983, causa 149/82, Robards (Racc. pag. 171, punto 19). V. anche sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C-422/93 a C-424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I-1567, punto 19), e 28 marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615). V., su questo punto, parere 1/91, del 14 dicembre 1991 (Racc. pag. I-6079, punto 61).
(27) - In primo luogo la Gascogne fa osservare che l'allevamento di vitelli da macelleria è un settore essenziale della produzione di carne in Francia, paese che è il principale produttore di vitello da macelleria in Europa. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, si è registrato un crescente aumento della produzione proveniente dai Paesi Bassi. Il consumo si effettua principalmente in Francia, in Italia e, in minor misura, in Germania.
(28) - Secondo la Gascogne, i produttori francesi dovrebbero optare o per la produzione di carcasse con un peso superiore ai 108 kg, non ammissibili al premio, o per la produzione di carcasse con peso pari o inferiore ai 108 kg, certamente ammissibili, ma comportanti una perdita che alcuni produttori stimano intorno ai 4 FRF per kg/carcassa, vale a dire 450 FRF a vitello, somma che alla fine risulta essere superiore al premio, il quale ammonta a circa 400 FRF.
(29) - Il governo francese sottolinea che la macellazione di vitelli di peso inferiore al peso tradizionale comporta spese supplementari (costi di macellazione e taglio maggiorati, ecc.) che esso stima a 4 ECU per animale macellato.
(30) - Questi indica che in Francia, dal dicembre 1996 alla fine del novembre 1998, sono state depositate solo 726 000 richieste di premio, corrispondenti al 18% della produzione francese, mentre nei Paesi Bassi, durante lo stesso periodo, ne erano state depositate più di un milione, corrispondenti al 35% della produzione olandese. Parallelamente sono aumentate le importazioni francesi di carne di vitello proveniente dai Paesi Bassi.
(31) - A tale giurisprudenza fanno eco anche le sentenze 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto (Racc. pag. I-6629, punto 46), e 5 ottobre 1994, cause riunite 133/93, 300/93 e 362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863, punto 31).
(32) - V. sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding (Racc. pag. 2647, punto 27). V. anche sentenze 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti (Racc. pag. 2301, punto 30); 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punti 22 e seguenti), e 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-435, punto 14).
(33) - Causa 138/79 (Racc. pag. 3333, punto 25); questa causa riguardava la fissazione di quote di base per la produzione di isoglucosio. Questa sentenza riprende la soluzione fornita dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/Consiglio (Racc. pag. 2575, punto 14), che riguardava il premio alla produzione di fecola di patate.
(34) - V., a titolo indicativo, sentenze 19 marzo 1992, causa C-311/90, Hierl (Racc. pag. I-2061, punto 18), e 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563, punto 10), nonché sentenze (già citate alla nota 32) Erpelding (punto 29) e Wuidart e a. (punto 13), e 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff (Racc. pag. I-569, punto 26).
(35) - V., a titolo indicativo, sentenza della Corte 29 giugno 1995, causa C-56/94, SCAC (Racc. pag. I-1769, punto 27), e sentenza (anteriore) della Corte 13 dicembre 1989, cause riunite 181/88, 182/88 e 218/88, Deschamps e a./Ofival (Racc. pag. I-4381, punto 18). V. anche sentenze Crispoltoni e a. (già citata alla nota 31, punto 51) e 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide (Racc. pag. 4209, punto 28).
(36) - V. sentenze Crispoltoni e a. (già citata alla nota 31, punto 52), e 24 gennaio 1991, causa C-27/90, SITPA (Racc. pag. I-133, punto 20). Nella causa Crispoltoni, si trattava della validità del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1738, che fissava, per il raccolto del 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti, e che modificava il regolamento (CEE) n. 1331/90 (GU L 163, pag. 13).
(37) - V., sul punto, il primo `considerando' del regolamento n. 2222/96.
(38) - Quando il Consiglio ha maturato questa scelta, non poteva certo determinare con precisione tutte le future conseguenze di questo regolamento. Su questo punto, la Corte ha sempre dichiarato [v., a titolo indicativo, sentenza 7 febbraio 1973, causa C-40/72, Schroeder (Racc. pag. 125, punto 14), e sentenza Crispoltoni e a. (già citata alla nota 31, punto 43) che «la validità di un atto comunitario non può dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati». La stessa ha precisato (v., per esempio, sentenze Crispoltoni e a., già citata alla nota 31, punto 43, e Wuidart e a., già citata alla nota 32, punto 14) che «quando il legislatore comunitario deve valutare, nell'emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa».
(39) - Per esempio, in Austria il peso carcassa medio è di 97 kg, mentre nei Paesi Bassi è di 162 kg.
(40) - Per esempio, nella causa Bozzetti (già citata alla nota 32), si trattava dell'istituzione di un prelievo di corresponsabilità nell'ambito del mercato dei prodotti lattiero-caseari.
(41) - Sentenza Bozzetti (già citata alla nota 32, punto 34).
(42) - Racc. pag. I-795, punti 46 e seguenti.
(43) - A 340 kg.
(44) - Più precisamente, carcasse che potevano essere acquistate da organismi di intervento, come previsto dal regolamento n. 805/68, come modificato.
(45) - Già citata alla nota 35, punto 16.
(46) - V. sentenza 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Comunità economica europea (Racc. pag. 2885, punto 18).
(47) - La Corte si è così espressa in una serie di sentenze analoghe; v., a titolo d'esempio, sentenze (già citate alla nota 31) Zaninotto (punto 47) e Crispoltoni e a. (punto 52), e Francia e Irlanda/Commissione (già citata alla nota 42, punto 49).
(48) - V., a titolo indicativo, sentenze Crispoltoni e a. (già citata alla nota 31, punto 41) e Schräder (già citata alla nota 32, punto 21), nonché sentenze 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 12); 4 luglio 1996, causa C-295/94, Hüpeden (Racc. pag. I-3375, punto 14), e causa C-296/94, Pietsch (Racc. pag. I-3409, punto 15).
(49) - V., a titolo indicativo, sentenze Schräder (già citata alla nota 32, punto 22) e Fedesa e a. (già citata alla nota 48, punto 14), nonché sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punti 89 e 90).
(50) - V. sentenze Fedesa e a. (già citata alla nota 48, punto 14) e Crispoltoni e a. (già citata alla nota 31, punto 42).
(51) - V., da un lato, punto 130 delle mie conclusioni della causa Zaninotto (già citata alla nota 31), riguardante la misura della distillazione obbligatoria e i prezzi concessi ai produttori, prezzi inferiori a quelli di mercato, in cui occorreva valutare se tale misura fosse appropriata per il raggiungimento dell'obiettivo della distillazione obbligatoria, e, dall'altra parte, il punto 64 di tale sentenza della Corte.
(52) - La fissazione del premio ad un livello non molto elevato è infine giustificata col fatto che può avere un effetto dissuasivo, comportando una riduzione del numero dei produttori eccedentari, un risanamento ed un riequilibrio del mercato.
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