Conclusioni dell avvocato generale
1 La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuto meno ai suoi obblighi adottando l'art. 1, n. 5, e l'art. 2 del testo coordinato del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» definiti nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA.
2 La convenuta ammette l'inadempimento.
3 Essa fa valere tuttavia che si sarebbe dovuto tener conto dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 1999, recante direttive per l'esercizio di poteri speciali, previsto all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332.
4 Secondo la convenuta, il nuovo decreto soddisferebbe pienamente i requisiti che la Commissione stessa ritiene derivanti dal diritto comunitario. Infatti, esso obbligherebbe ad esercitare «poteri speciali» in condizioni conformi a tali requisiti, cioè, in particolare, allorché vi siano motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
5 Occorrerebbe quindi ritenere che l'inadempimento sia venuto meno dopo l'adozione di tale decreto.
6 Va tuttavia ricordato, come ammette del resto il governo italiano, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (1), l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in base alla situazione come si presentava alla scadenza del termine fissato dal parere motivato.
7 Nella fattispecie, questo termine era di due mesi e il parere motivato è stato notificato con lettera 10 agosto 1998. Il termine è quindi scaduto molto prima dell'adozione del decreto del 4 maggio 1999. La Corte non può pertanto prendere in considerazione l'argomento sopra esposto, senza che sia necessario esaminare la risposta della Commissione secondo cui il contenuto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 1999 non sarebbe tale da garantire una sufficiente certezza del diritto.
8 La stessa giurisprudenza comporta che inutilmente il governo italiano precisa che il contenuto del decreto di cui trattasi è stato riportato nella legge finanziaria del 23 dicembre 1999 e che, di conseguenza, la certezza del diritto sarebbe pienamente assicurata e l'eliminazione dell'inadempimento sarebbe fuori di dubbio.
9 Questo argomento incontra infatti lo stesso ostacolo del precedente.
10 Pertanto, la questione se le disposizioni pertinenti di tale legge finanziaria debbano o meno, per assicurare l'eliminazione dell'inadempimento, essere completate da un regolamento di applicazione, che del resto non è ancora entrato in vigore, è priva di rilevanza e il fatto che essa sia controversa tra le parti non comporta alcuna conseguenza.
Conclusioni
11 Alla luce di queste considerazioni propongo alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione inteso a che la Corte constati che la Repubblica italiana, adottando l'art. 1, n. 5, e l'art. 2 del testo coordinato del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» definiti nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt.:
- 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); - 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE); - e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).
12 Di conseguenza, propongo alla Corte anche di condannare la Repubblica italiana alle spese.
(1) - V., ad esempio, sentenza 27 novembre 1990, causa C-200/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4299).
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