Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 181 CE, la Commissione chiede la restituzione di un anticipo, maggiorato degli interessi, a seguito della risoluzione di un contratto concluso nell'ambito del programma Thermie. La ricorrente ha risolto il contratto per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte delle convenute.
I - Contenuto del contratto
2 Il 17 dicembre 1992 la Commissione ha stipulato un contratto con la società Manuel Pereira Roldão e Filhos, Lda., con sede sociale in Portogallo (in prosieguo: la «MPR»), l'Instituto Superior Técnico, anch'esso con sede sociale in Portogallo (in prosieguo: l'«IST»), e la società King, Tandevin & Gregson (Holdings) Ltd., con sede sociale nel Regno Unito (in prosieguo: la «KTG»). Il contratto ha per oggetto un contributo finanziario della Comunità a favore di un progetto intitolato «Low Emissions - Low Cost Melting Tank for Superior Lead Crystal» (serbatoio per la fusione di cristalli di piombo, a costi ridotti e con ridotto inquinamento ambientale; in prosieguo: il «contratto»). Il contratto, recante n. IN 90/91 PO/UK, è stato concluso nel quadro delle attività nel settore della promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie), previsto dal regolamento (CEE) n. 2008/90 (1).
3 Fanno parte integrante del contratto due allegati. L'allegato I riguarda le specifiche tecniche e finanziarie, mentre l'allegato II contiene le «general conditions» (in prosieguo: le «condizioni generali»).
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del contratto, la durata del progetto è stabilita in 36 mesi, a decorrere dal 1_ gennaio 1993. la MPR, l'IST e la KTG (in prosieguo: i «contraenti») si impegnano ad eseguire i lavori menzionati nell'allegato I del contratto in base al calendario ivi descritto.
5 Quale coordinatrice del progetto viene designata la MPR. Ai sensi dell'art. 1, n. 4, del contratto, il coordinatore è responsabile dei rapporti fra la Commissione e i contraenti. E' tenuto, fra l'altro, a presentare alla Commissione, a nome dei contraenti, alcuni documenti specificati in seguito. Pertanto, in ottemperanza all'art. 5, n. 1, del contratto, il coordinatore deve presentare alla Commissione relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori per fare il punto della situazione tecnica e finanziaria. Il detto obbligo è definito più specificamente all'art. 6, n. 1, delle condizioni generali.
6 In forza dell'art. 4, n. 1, del contratto, la Commissione è tenuta a finanziare il progetto sulla base di uno schema che prevede, in particolare, il pagamento di un anticipo di ECU 357 813.
7 In conformità dell'art. 4, n. 3, prima frase, del contratto, la Commissione effettua tutti i pagamenti al coordinatore, responsabile del trasferimento diretto degli importi in questione a ciascun contraente. Inoltre, detta disposizione contiene alla seconda frase la clausola secondo cui la Commissione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per qualsivoglia negligenza del coordinatore nell'adempimento di quest'obbligo.
8 L'art. 17, n. 2, lett. a), prima frase, delle condizioni generali stabilisce che la Commissione corrisponde l'anticipo entro i due mesi successivi alla firma del contratto da parte di tutti i contraenti. In conformità all'art. 17, n. 2, lett. a), seconda frase, l'anticipo dev'essere utilizzato nell'ambito del contratto.
9 Il contratto prevede una serie di obblighi di informazione a carico dei contraenti. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, prima frase, la Commissione dev'essere informata di qualsiasi ritardo nell'esecuzione del contratto. Secondo l'art. 1, n. 4, delle condizioni generali, i contraenti comunicano alla Commissione, attraverso il coordinatore, l'inizio dell'esecuzione del progetto in conformità al contratto e la informano immediatamente del completamento o della sospensione dei lavori, o di qualsiasi altro evento o circostanza che possa incidere in misura significativa sull'esecuzione del contratto.
10 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, seconda frase, del contratto, la Commissione può risolvere il contratto qualora ricorra una delle ipotesi indicate all'art. 8 delle condizioni generali. L'art. 8, n. 2, lett. d), delle condizioni generali dispone segnatamente che quando un contraente non adempie ad un proprio obbligo, la Commissione, dopo avere invitato per iscritto la parte inadempiente ad ottemperare all'obbligo, può considerare il contratto risolto se l'inadempimento perdura per oltre un mese successivamente alla messa in mora e non è giustificato da motivi tecnici o economici ragionevoli.
11 Conformemente all'art. 2, prima frase, delle condizioni generali, i tre contraenti sono responsabili congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione per qualsiasi inadempimento da parte di ciascuno di essi degli obblighi loro incombenti. L'ultima frase di questa disposizione stabilisce tuttavia che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, delle condizioni generali, un contraente non è responsabile nei riguardi del contraente inadempiente per il rimborso, se può dimostrare, in modo ragionevolmente soddisfacente per la Commissione, di non avere contribuito all'inadempimento e di avere rispettato i requisiti di cui all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali.
12 In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), l'art. 8, n. 4, delle condizioni generali autorizza la Commissione a chiedere il rimborso dei contributi versati nell'ambito del contratto risolto. La Commissione può esigere altresì il pagamento degli interessi dalla data di ricevimento del contributo finanziario da parte del contraente.
13 In conformità all'art. 9, n. 1, del contratto, a quest'ultimo si applica il diritto portoghese. Ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali, la Corte di giustizia è competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia derivante dal contratto.
II - I fatti
14 Il contratto è stato firmato il 17 dicembre 1992 dalla MPR, il 21 dicembre 1992 dall'IST e l'8 gennaio 1993 dalla KTG.
15 Il 22 febbraio 1993 la Commissione ha corrisposto un anticipo di ECU 357 813 alla MPR, in qualità di coordinatore del progetto. L'importo è stato versato sul numero di conto bancario 2702410/000/001 (Banco Fonsecas & Burnay di Leira).
16 Il 20 settembre 1993, la Commissione ha effettuato un controllo di verifica presso la MPR.
17 Il 20 ottobre 1993 la Commissione ha inviato una lettera alla MPR, ed una copia all'IST e alla KTG, in cui constatava che la MPR non aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali. A seguito del controllo effettuato in data 20 settembre 1993, la Commissione ha accertato che l'esecuzione del progetto non aveva ancora avuto inizio. Inoltre, la MPR non aveva informato la Commissione del ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2, n. 2, del contratto. La Commissione ha inoltre osservato che, alla luce dell'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali, l'anticipo era stato impiegato per scopi diversi da quelli stabiliti nell'allegato al contratto. Poiché la MPR non aveva adempiuto ai propri obblighi contrattuali, la lettera, in conformità dell'art. 8 delle condizioni generali, conteneva la comunicazione che il contratto era da considerarsi risolto. Se la MPR non avesse restituito entro due mesi l'anticipo versato sul conto bancario del Banco Fonsecas & Burnay di Leira, la Commissione avrebbe risolto il contratto senza ulteriori formalità.
18 La MPR ha quindi inviato alla Commissione una lettera, pervenuta in data 7 dicembre 1993, nella quale contestava l'affermazione che non si era dato ancora inizio all'esecuzione del contratto, dato che l'IST e la KTG avevano già effettuato dei lavori nell'ambito del progetto. I ritardi sorti dovevano essere imputati alle lentezze del finanziamento da parte della Commissione, nonché a motivi di forza maggiore di cui la Commissione, secondo la MPR, era stata ampiamente messa al corrente. Il coordinatore si è detto comunque disponibile ad esaminare possibili alternative per assicurare la prosecuzione del contratto nell'ambito di un nuovo piano. La MPR era disposta ad avere uno scambio di opinioni in proposito con la Commissione a Bruxelles.
19 In una lettera dell'11 gennaio 1994, di cui una copia è stata trasmessa all'IST e alla KTG, la Commissione ha accettato di discutere del seguito da riservare alla vicenda, a condizione che la MPR presentasse una certificazione bancaria attestante la disponibilità dell'anticipo pagato sul summenzionato numero di conto bancario.
20 Da una lettera del 16 maggio 1994, indirizzata ai tre contraenti, risulta che a quell'epoca la Commissione non aveva ancora ricevuto alcuna certificazione bancaria attestante che l'anticipo era stato restituito sul conto bancario menzionato in precedenza. La Commissione ha concesso ai tre contraenti un'ultima proroga di un mese ai fini della restituzione dell'anticipo. Nella detta lettera la Commissione dichiarava che, se la certificazione bancaria non fosse stata presentata entro quella data, l'art. 8 del contratto sarebbe stato applicato con effetto immediato.
21 Con lettera del 14 giugno 1994 la MPR ha chiesto alla Commissione, in relazione ad alcune circostanze particolari, di differire la decisione annunciata nella lettera del 16 maggio 1994. La MPR ha comunicato di avere l'intenzione di eseguire il progetto nell'ambito della ristrutturazione della «Cristalware Portuguese Industry», che avrebbe avuto luogo un mese dopo. La MPR ha comunicato inoltre di trovarsi essa stessa in fase di ristrutturazione. Inoltre, ha dichiarato che la KTG era nel frattempo fallita, motivo per cui era necessario trovare un nuovo socio.
22 Con lettera del 7 luglio 1994, indirizzata alla MPR ed all'IST, la Commissione ha constatato suo malgrado che i contraenti non erano stati in grado di presentare la certificazione bancaria richiesta in data 16 maggio 1994. In considerazione delle prospettive finanziarie che avrebbe potuto offrire la ristrutturazione del progetto, nonché del contributo di un potenziale nuovo partner, la Commissione ha accettato, in via eccezionale, di differire la precedente decisione di risolvere il contratto in forza dell'art. 8 del contratto. La nuova proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 1994. Nel frattempo, le parti erano obbligate a fornire alla Commissione tutte le informazioni relative ai problemi esistenti. La Commissione ha dichiarato che, se non si fosse garantita l'ulteriore prosecuzione del contratto successivamente al 31 dicembre 1994, il contratto sarebbe stato risolto con effetto immediato.
23 Secondo la Commissione la MPR e l'IST non hanno dato alcun seguito alla lettera del 7 luglio 1994.
24 Il 7 giugno 1995 la Commissione ha comunicato per lettera alla MPR e all'IST la propria decisione di risolvere il contratto, come aveva già annunciato nella lettera del 7 luglio 1994. A questo proposito la Commissione ha considerato che: i) l'anticipo non era disponibile sul corrispondente numero di conto bancario; ii) non era ancora iniziata l'esecuzione del contratto, e iii) non esisteva alcuna informazione né garanzia sull'esecuzione del contratto. La Commissione ha dichiarato che la decisione sarebbe entrata in vigore due mesi dopo il ricevimento della lettera.
25 L'11 novembre 1995 la Commissione ha inviato alla MPR un ordine di riscossione contenente la richiesta di restituire l'anticipo di ECU 357 813. Dato che al 17 ottobre 1996 l'importo in questione non era stato ancora trasferito, la Commissione ha inviato quello stesso giorno alla MPR una lettera di sollecito in cui esigeva la restituzione immediata dell'acconto versato.
26 Il 10 marzo 1997 l'importo non era stato ancora rimborsato. Con lettera di ingiunzione, la Commissione ha chiesto il pagamento entro quindici giorni dal giorno del ricevimento della lettera. A partire da quella data, così indicava la Commissione, sarebbero stati calcolati anche gli interessi. Ella annunciava azioni legali qualora la MPR fosse rimasta inadempiente. La lettera, inviata per posta raccomandata, è giunta alla MPR il 18 marzo 1997. Il 4 luglio 1997 la Commissione ha nuovamente reclamato la restituzione dell'anticipo in una lettera in cui comunicava che avrebbe agito in giudizio per il recupero dell'importo.
27 Il 16 febbraio 1999 la Commissione non aveva ancora ricevuto nulla da parte dei contraenti.
III - Procedimento e conclusioni delle parti
28 Il ricorso della Commissione è pervenuto alla cancelleria della Corte il 22 febbraio 1999.
29 Nel ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia:
a) condannare le convenute a restituire alla ricorrente un importo di ECU 357 813, maggiorato di ECU 185 833,78 a titolo degli interessi maturati fino al 1_ gennaio 1999, nonché degli interessi dovuti fino alla data del saldo effettivo,
b) condannare le convenute alle spese.
30 L'IST chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione al pagamento di tutte le spese.
31 La MPR si è trovata priva di difesa. Con lettera del 25 gennaio 1999 la Commissione ha chiesto nei confronti di questa parte che la Corte accolga le sue conclusioni secondo l'iter di cui all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte.
32 In mancanza di dati esatti sul recapito, non è stato possibile notificare il ricorso alla KTG. Dagli atti di procedura si può dedurre che questo contraente nel frattempo è fallito. Con lettera del 26 aprile 1999 la Commissione ha comunicato che intendeva procedere solo nei confronti della MPR e dell'IST.
33 All'udienza del 15 marzo 2001 la Commissione e l'IST hanno esposto le loro argomentazioni.
IV - Motivi e principali argomenti delle parti
34 La Commissione sostiene che, non avendo rispettato il calendario descritto nell'allegato I del contratto, la MPR ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 del contratto. La concessione di ulteriori scadenze, cui non era obbligata, non ha modificato la situazione. La Commissione dichiara di avere adottato tutte le misure necessarie per recuperare l'anticipo di ECU 357 813. Essa ha inoltre risolto il contratto in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del contratto e dell'art. 8 delle condizioni generali. La Commissione ritiene che il contratto sia stato risolto alla scadenza del termine stabilito nella lettera del 4 luglio 1997.
35 La Commissione sostiene inoltre che le convenute, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, sono responsabili in solido nei suoi confronti. Tale responsabilità in solido sarebbe riconosciuta anche nel diritto portoghese.
36 La Commissione rinvia inoltre all'art. 4, n. 3, del contratto. Secondo questa disposizione, il coordinatore è responsabile del trasferimento della quota corrispondente dell'anticipo agli altri contraenti e la Commissione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per qualsivoglia negligenza del coordinatore nell'adempimento di tale obbligo. Dalla recente giurisprudenza della Corte si evince che, in considerazione della responsabilità solidale di ciascun contraente, ognuno di essi ha l'obbligo di restituzione dell'acconto in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte come corrispettivo (2).
37 La difesa dell'IST si basa in sostanza su due argomenti.
38 In primo luogo, l'IST sostiene di non essere stata al corrente del ritardo della MPR fino al momento in cui ha ricevuto copia della lettera della Commissione inviata alla MPR il 20 ottobre 1993 in cui quest'ultima veniva invitata a restituire l'anticipo sul conto bancario originario. L'IST sostiene inoltre di avere preso tutte le misure ragionevoli per l'esecuzione del contratto, sia prima di venire a conoscenza delle irregolarità della MPR, sia in seguito. Dai documenti presentati risulterebbero chiari i suoi sforzi e l'impegno per rispettare i propri obblighi contrattuali.
39 La Commissione avrebbe chiesto a torto all'IST la restituzione dell'anticipo, maggiorato degli interessi. Anche se nella fattispecie si ammettesse la responsabilità solidale, l'IST non può essere ritenuta responsabile per il pagamento di questi importi, dato che ha soddisfatto ai requisiti della clausola di esonero di cui all'art. 2 delle condizioni generali. Alla luce di tali requisiti, l'IST sostiene che i fatti mostrano inequivocabilmente che esso non ha contribuito all'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della MPR, anzi avrebbe esortato regolarmente il coordinatore ad eseguire il contratto. L'IST dichiara inoltre di non essere vincolato agli obblighi di cui all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali poiché questi riguardano esclusivamente il coordinatore del progetto, vale a dire la MPR. Esso avrebbe inoltre informato la Commissione, in ottemperanza all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali, dei ritardi verificatisi a seguito delle difficoltà incontrate dalla MPR.
40 L'IST invoca altresì la propria buona fede dalla fase precontrattuale fino alla risoluzione del contratto, dichiara di effettuare ricerche già da lungo tempo e di avere ricevuto già in passato contributi finanziari da parte dell'Unione europea.
41 In secondo luogo, e al contempo in subordine, l'IST sostiene che la Commissione nella fattispecie non può invocare la responsabilità solidale per esigere il pagamento totale da ciascuno dei contraenti. Il detto motivo è fondato su una serie di articoli del Código Civil portoghese (codice civile, in prosieguo: il «CC»). L'IST interpreta l'art. 519, n. 1, CC, nel senso che quando il creditore si rivale contemporaneamente su tutti i debitori, il regime applicabile non è più quello della responsabilità solidale, bensì quello della responsabilità congiunta. L'art. 519 CC stabilisce infatti che il creditore può esigere in capo a ciascun debitore solidale l'intero importo o può chiedere una parte a ciascuno di essi, ma se ha chiesto in via legale l'esecuzione del contratto ad un debitore, non può più esigere dagli altri debitori quanto preteso dal primo debitore, a meno che non possa ottenere da quest'ultimo per un motivo valido quanto dovuto.
42 Secondo l'IST, la Commissione, rivalendosi su tutti i contraenti per l'intero importo del debito, ha rinunciato al diritto di agire nei confronti del singolo obbligato in solido. Essa non può più esigere dai coobbligati quanto eccede la loro quota dell'importo totale. L'anticipo è stato pagato esclusivamente alla MPR e l'IST non ha ricevuto nulla. La MPR è quindi l'unica convenuta a cui la Commissione possa chiedere la restituzione dell'anticipo, maggiorato degli interessi.
43 La Commissione, nella sua replica, sostiene che nella fattispecie esiste un motivo valido, segnatamente l'impossibilità di recuperare l'anticipo dalla MPR, che nel frattempo è divenuta insolvibile dal 26 aprile 1999. L'IST contesta tale argomento; esso sarebbe stato invocato troppo tardi e quindi non potrebbe essere dichiarato ricevibile.
44 Infine, per quanto riguarda il pagamento degli interessi, L'IST invoca l'art. 520 CC. Secondo questa disposizione, solo il debitore solidale cui è imputabile l'inadempimento è tenuto al risarcimento del danno. L'IST dichiara di non potere essere considerato responsabile per il risarcimento del danno, consistente negli interessi, perché il mancato rimborso dell'anticipo è imputabile totalmente alla MPR.
45 La Commissione si oppone a questo punto di vista. Essa invoca in particolare il testo dell'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali, secondo cui la Commissione può chiedere gli interessi in relazione ai contributi finanziari da restituire, nonché la recente giurisprudenza secondo cui la Corte, nel caso di azioni per la restituzione di anticipi, tende a condannare le parti inadempienti al pagamento degli interessi (3).
V - Analisi
46 L'art. 39 del regolamento di procedura dispone che il ricorso dev'essere notificato al convenuto. Il ricorso della Commissione non è stato notificato alla KTG. Non essendo stato soddisfatto l'obbligo della notifica, il ricorso non può essere dichiarato ricevibile nei confronti della KTG. La Commissione ha inoltre reso noto di avere rinunciato al ricorso avverso la KTG e di voler proseguire la sua azione esclusivamente contro la MPR e l'IST. Limiterò pertanto la mia analisi a queste due parti.
47 Le diverse circostanze di diritto e di fatto giustificano nelle presenti conclusioni un trattamento separato per la MPR e per l'IST.
A - MPR
48 Dai dati forniti dalla Commissione risulta che il ricorso è stato notificato alla MPR conformemente a quanto prescritto dalla legge. Ai sensi dell'art. 39 del regolamento di procedura, il ricorso è stato notificato il 1_ aprile 1999, con raccomandata e ricevuta di ritorno, al sig. Carlos Manuel Bueri Alves Antero, firmatario del contratto a nome della MPR, in veste di «managing director». La MPR, tuttavia, non ha presentato alcun controricorso entro i termini prescritti dall'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte dovrà dunque pronunciarsi nei confronti della MPR in contumacia, ai sensi dell'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura.
49 Non essendoci ormai alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso nei confronti della MPR, va accertato, ai sensi dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, se le conclusioni della Commissione nei confronti del coordinatore appaiano fondate.
50 E' pacifico che l'acconto è stato effettivamente versato alla MPR. La Commissione ha presentato copia di un ordinativo di pagamento, datato 22 febbraio 1993, per un importo di ECU 357 813 a favore della MPR sul conto bancario n. 2702410/000/001 (Banco Fonsecas & Burnay di Leira). L'anticipo è stato versato, in conformità all'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali, nei due mesi successivi alla firma del contratto da parte della KTG, quale ultimo contraente, avvenuta in data 8 gennaio 1993.
51 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, delle condizioni generali, la Commissione può risolvere il contratto unilateralmente quando si verifica una delle cause indicate nella disposizione. Nella corrispondenza con i contraenti, la Commissione non ha indicato con precisione quale dei motivi di cui all'art. 8, n. 2, essa invocasse. Tuttavia, sulla base del testo della lettera, non si può ragionevolmente contestare che nella prima lettera di ingiunzione del 20 ottobre 1993 essa alludesse alla causa di risoluzione di cui all'art. 8, n. 2, lett. b), delle condizioni generali.
52 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), delle condizioni generali, la Commissione può risolvere il contratto se: i) un contraente non ha adempiuto ad uno dei suoi obblighi; ii) il contraente inadempiente è stato invitato per iscritto a rimediare all'inosservanza; iii) l'inadempimento perdura per oltre un mese dalla messa in mora per iscritto; e iv) l'inadempimento non è giustificato da motivi tecnici o economici ragionevoli.
53 Ritengo che nella fattispecie siano state soddisfatte le quattro condizioni.
54 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contrattuali, nella lettera del 20 ottobre 1993 la Commissione cita due disposizioni che la MPR avrebbe violato, segnatamente l'art. 2, n. 2, del contratto e l'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali.
55 La Commissione dichiara innanzi tutto che la MPR ha omesso di informarla, in conformità all'art. 2, n. 2, del contratto, dei ritardi nell'esecuzione del progetto. La detta asserzione mi sembra fondata.
56 Secondo il calendario riprodotto nella tabella 1 dell'allegato I del contratto, la parte del progetto intitolata «design and basic engineering» avrebbe dovuto essere eseguita nel periodo compreso fra gennaio e settembre 1993. Da una tabella che figura alla pagina 3 dell'allegato I emerge che tale parte del progetto avrebbe dovuto essere realizzata nella località Marinha Grande, luogo in cui ha sede la MPR. Ne consegue che la MPR avrebbe dovuto eseguire i lavori per l'esecuzione del contratto già nella prima fase del progetto.
57 Nella lettera pervenuta alla Commissione il 7 dicembre 1993, la MPR contesta l'argomentazione secondo cui in quel periodo non si era ancora iniziata l'esecuzione del contratto dato che i contraenti IST e KTG avevano già compiuto alcuni lavori. La MPR non nega tuttavia nella lettera che essa stessa non avesse ancora iniziato ad eseguire il progetto. Anzi, alludendo a cause di forza maggiore e proponendo alla Commissione di esaminare insieme possibili alternative al fine di garantire la prosecuzione del contratto, ammette in sostanza la propria inadempienza.
58 Dagli atti di procedura non si può del resto dedurre in alcun modo che la MPR, in veste di coordinatore, abbia soddisfatto all'obbligo di cui all'art. 5, n. 1, del contratto, in combinato disposto con l'art. 6, n. 1, delle condizioni generali, di presentare alla Commissione relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori per fare il punto sulla situazione tecnica e finanziaria. Il fascicolo non contiene alcuna prova da cui risulti che la Commissione sia stata informata in altro modo dell'avanzamento del progetto da parte del coordinatore. A mio avviso, oltre all'obbligo di informazione di cui all'art. 2, n. 2, del contratto, la MPR ha violato anche l'obbligo di resoconto di cui all'art. 5, n. 1, del contratto, in combinato disposto con l'art. 6, n. 1, delle condizioni generali.
59 In secondo luogo, la Commissione, nella lettera del 20 ottobre 1993, accusa la MPR di avere utilizzato l'anticipo per scopi diversi da quelli per cui era destinato in base al contratto, in violazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali. Nella successiva corrispondenza che la MPR ha intrattenuto con la Commissione, in particolare nelle lettere del dicembre 1993 e del giugno 1994, tale affermazione non viene contestata. Sebbene la Commissione abbia chiesto regolarmente alla MPR di restituire l'anticipo sul conto bancario originario, la MPR non ha dato alcun seguito a tale richiesta. Ne deriva che anche la presunta violazione della citata disposizione risulta fondata.
60 Per quanto riguarda le altre tre cause di risoluzione, sono sufficienti le considerazioni che seguono.
61 In primo luogo, nelle lettere dell'11 gennaio 1994 e del 7 luglio 1994 la Commissione ha ampiamente messo la MPR nelle condizioni di eseguire ancora il contratto. Da quanto si ricava dal fascicolo, la MPR non si è avvalsa di detta opportunità.
62 In secondo luogo, dichiarando che la decisione di risoluzione contenuta nella lettera inviata ai contraenti il 7 giugno 1995 sarebbe entrata in vigore due mesi dopo il ricevimento della lettera, la Commissione ha rispettato ampiamente il termine di preavviso di un mese previsto a tal fine.
63 In terzo luogo, non si può ritenere che gli inadempimenti siano giustificati da motivi tecnici o economici. Se è vero che la MPR, nella sua lettera del 14 giugno 1994, ha accennato ad una ristrutturazione interna, non è peraltro possibile invocare un siffatto motivo dato che si riferisce ad una situazione specifica dell'impresa in questione e non a problemi tecnici o economici in relazione all'esecuzione del progetto di ricerca (4).
64 Per questo motivo, dagli atti di procedura deduco che la Commissione, con lettera del 7 giugno 1995, ha deciso a ragione di risolvere il contratto, in conformità all'art. 8 delle condizioni generali.
65 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, delle condizioni generali, gli interessi possono essere calcolati a partire dalla data di ricevimento dell'anticipo al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue transazioni in ecu, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, maggiorato del 2%. La Commissione, nella sua lettera inviata alla MPR il 10 marzo 1997, ha comunicato che avrebbe richiesto gli interessi sull'anticipo a partire dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della lettera, il 18 marzo 1997. La Commissione esige ora un importo di ECU 185 833,78 a titolo di interessi fino al 1_ gennaio 1999, maggiorato degli interessi dovuti fino alla data del saldo effettivo. Essa ha specificato l'importo citato di ECU 185 833,78 in un allegato al ricorso. Il fascicolo non contiene alcun elemento che possa mettere in dubbio la fondatezza di tale richiesta (5).
66 Ne discende che, per quanto riguarda la condanna della MPR al pagamento dell'anticipo di ECU 357 813 versato il 22 gennaio 1995, maggiorato degli interessi, le conclusioni della Commissione sono fondate e conformi all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura.
B - IST
67 La fondatezza del ricorso della Commissione nei confronti del contraente IST dev'essere valutata alla luce delle disposizioni del contratto, dei comportamenti di fatto dell'IST e del regime della responsabilità solidale nel diritto civile portoghese.
68 Non si contesta che, in forza del contratto, i tre contraenti siano responsabili in solido per l'esecuzione del progetto. Ciò discende inequivocabilmente dal testo stesso. Il preambolo dispone che i contraenti agiscono congiuntamente e solidalmente, così come specificato nell'art. 2 delle condizioni generali. Conformemente a detta disposizione, i contraenti sono responsabili congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione per qualsiasi omissione da parte di ciascuno di essi nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
69 Quindi, è senz'altro pacifico che ciascun contraente si è impegnato nei confronti della Commissione ad assicurare l'adempimento di qualsivoglia obbligo contrattuale. Firmando il contratto, i contraenti hanno accettato di propria volontà il principio secondo cui non può essere opposto alla Commissione il rischio che una parte rimanga inadempiente, a prescindere dai motivi.
70 Come indicato in precedenza, ritengo che la MPR, quale coordinatore e contraente, non abbia soddisfatto agli obblighi incombenti in forza del contratto. In particolare, essa ha violato le disposizioni dell'art. 2, n. 2, e dell'art. 5, n. 1, del contratto e dell'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali, motivo per cui la Commissione ha potuto risolvere il contratto in conformità all'art. 8 delle condizioni generali. In questo caso è certo che la Commissione può agire facendo valere la responsabilità solidale della MPR e degli altri contraenti per l'inadempimento della MPR. Il pagamento dell'anticipo alla MPR ha creato anche in capo all'IST l'obbligo di restituire tale acconto in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte come corrispettivo (6).
71 Né il motivo di difesa dell'IST secondo cui fino all'ottobre 1993 non aveva saputo del pagamento dell'anticipo, né la tesi secondo cui non ha mai ricevuto una quota dell'anticipo da parte della MPR sono rilevanti. Proprio in relazione all'anticipo, l'art. 4, n. 3, seconda frase, del contratto stabilisce espressamente che la Commissione non può essere ritenuta responsabile per il mancato trasferimento da parte del coordinatore della quota corrispondente dell'anticipo agli altri contraenti.
72 Il contratto prevede per l'IST un solo modo per sottrarsi alla responsabilità solidale per quanto riguarda la restituzione dell'anticipo. L'art. 2 delle condizioni generali dispone nell'ultima frase che un contraente non è responsabile per il rimborso dei contributi finanziari concessi dalla Commissione ai sensi dell'art. 8, n. 4, delle condizioni generali se può dimostrare, in modo ragionevolmente soddisfacente per la Commissione, di non avere contribuito alla violazione e di avere rispettato i requisiti di cui all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali. Occorre accertare se nella fattispecie l'IST abbia soddisfatto tali requisiti.
73 Per soddisfare al primo requisito, l'IST avrebbe dovuto dimostrare ragionevolmente alla Commissione di non avere contribuito all'inadempimento del contratto da parte della MPR.
74 La Commissione contesta all'IST di essere stata negligente durante i primi mesi successivi alla firma del contratto in quanto, quale contraente, non era a conoscenza di determinati fatti importanti per il progetto ed era trascorso un certo periodo di tempo prima che i contraenti pattuissero accordi di esecuzione. All'udienza essa ha tuttavia ammesso che al momento della conclusione del contratto l'IST ha agito in buona fede. La Commissione non contesta neppure che l'IST abbia avuto un forte interesse all'esecuzione del progetto. Tuttavia, ritengo sia più importante il fatto che l'IST, in seguito, ha presentato diverse lettere e fax, datati rispettivamente 25 gennaio 1993, 19 febbraio 1993, 22 giugno 1993 e 20 luglio 1993, da cui si evince che ha esortato regolarmente la MPR a procedere con l'esecuzione del progetto e ad adempiere agli obblighi contrattuali. Da una comunicazione scritta della MPR all'IST, datata 13 giugno 1994, emerge inoltre che l'IST, perlomeno sino a quel momento, poteva credere che la MPR avesse l'intenzione di portare avanti il progetto.
75 A mio avviso, in questo modo l'IST ha potuto dimostrare ragionevolmente alla Commissione di non avere contribuito all'inadempimento della MPR.
76 Il secondo requisito di cui all'art. 2, ultima frase, delle condizioni generali riguarda l'obbligo di notifica stabilito all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali.
77 L'asserzione dell'IST di non poter essere considerata vincolata al detto obbligo di informazione perché esso riguarderebbe esclusivamente il coordinatore si basa, a mio avviso, su un'interpretazione erronea della disposizione in questione. La prima parte dell'art. 1, n. 4, delle condizioni generali impone al coordinatore, a nome dei contraenti, l'obbligo di informare la Commissione dell'inizio dei lavori del progetto. La seconda parte di detta disposizione stabilisce tuttavia che ciascun contraente deve immediatamente informare la Commissione del completamento o della sospensione dei lavori nonché di qualsiasi evento o circostanza che possa incidere sostanzialmente sull'esecuzione del contratto. Quest'ultimo obbligo di cui all'art. 1, n. 4, delle condizioni generali, vale dunque anche per il contraente IST.
78 Ritengo che l'IST, con le informazioni presentate, non abbia dimostrato di avere soddisfatto a quest'obbligo. Per fare ciò esso avrebbe dovuto dimostrare che aveva immediatamente informato la Commissione delle difficoltà sorte nell'esecuzione del progetto.
79 Ritengo che a questo proposito siano stati cruciali per l'IST tre eventi: il ricevimento delle due lettere della Commissione del 20 ottobre 1993 e del 7 luglio 1994 e la scadenza del termine fissato dalla Commissione nell'ultima lettera per l'esecuzione del contratto al 31 dicembre 1994.
80 Il primo evento è stato il ricevimento della lettera inviata dalla Commissione ai contraenti il 20 ottobre 1993, in cui la Commissione constatava che l'esecuzione del progetto non era ancora iniziata e che l'anticipo pagato era stato destinato dalla MPR a fini impropri.
81 L'IST non contesta l'affermazione secondo cui non avrebbe preso alcuna iniziativa nel periodo compreso fra il 1_ gennaio 1993, data di decorrenza degli effetti del contratto, e il ricevimento della lettera del 20 ottobre 1993, per informare la Commissione del ritardo verificatosi nell'esecuzione del progetto. A suo dire, fino a quel momento esso avrebbe anche ignorato i problemi della MPR. Nel periodo di cui trattasi si sarebbe limitata ad esortare la MPR a procedere con il progetto secondo quanto prescritto. In questa fase l'IST avrebbe chiesto espressamente alla MPR se nel frattempo la Commissione avesse versato l'anticipo e la MPR avrebbe risposto in modo negativo.
82 A mio avviso era ovvio che l'IST avrebbe dovuto contattare immediatamente la Commissione già in questo periodo. Alla luce delle proprie passate esperienze con la MPR, l'IST avrebbe dovuto immaginare chiaramente che l'esecuzione del progetto avrebbe registrato ritardi. Inoltre, l'IST avrebbe potuto dubitare dell'affermazione della MPR che la Commissione non aveva ancora versato l'anticipo fissato dal contratto. Se ciò si fosse effettivamente verificato, la Commissione non avrebbe adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. a), delle condizioni generali.
83 Ad ogni modo, dopo avere ricevuto la lettera del 20 ottobre 1993, l'IST era venuto immediatamente a conoscenza delle censure della Commissione a carico della MPR e dell'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di quest'ultima.
84 Ritengo che il secondo momento importante per l'IST sia stato quello del ricevimento della lettera della Commissione del 7 luglio 1994, in cui la Commissione, alla luce delle particolari circostanze, concedeva ai contraenti MPR e l'IST ancora una possibilità per soddisfare ai loro obblighi contrattuali entro il 31 dicembre 1994.
85 L'IST ha cercato di dimostrare che nel periodo intercorso fra il ricevimento della lettera del 20 ottobre 1993 e quella del 7 luglio 1994 si era rivolta alla Commissione in due occasioni e l'aveva informata dei problemi che erano sorti.
86 In primo luogo, l'IST afferma di avere avuto contatti con la delegata della DG XVII per il programma Thermie presso la Direzione generale Energia in Portogallo, nella persona della sig.ra Virginia Correia. L'IST avrebbe messo al corrente quest'ultima dei ritardi provocati dalla MPR e le avrebbe chiesto di esercitare pressioni sulla MPR ai fini della restituzione dell'anticipo. L'IST avrebbe cercato altresì, con l'aiuto della Direzione generale Energia, di trovare un nuovo socio per il progetto.
87 La Commissione ha tuttavia dichiarato che non è mai esistita una tale «delegata della DG XVII» e che probabilmente la sig.ra Virginia Correia è una funzionaria nazionale che rappresenta la Repubblica portoghese in seno ad un comitato istituito nel quadro del programma Thermie. Secondo la Commissione, la sig.ra Virginia Correia non avrebbe potuto rappresentare in alcun modo la Commissione, né in generale, né in relazione al contratto. In udienza l'IST non ha contestato tale affermazione, ma ha sostenuto di avere creduto che la sig.ra Virginia Correia avrebbe trasmesso le sue informazioni ai funzionari responsabili della Commissione.
88 Tale affermazione dell'IST non mi sembra credibile ed è decisamente insufficiente a soddisfare all'obbligo di informazione che il contratto pone a carico dei contraenti nei confronti della Commissione in caso di problemi.
89 In secondo luogo, l'IST ha presentato un elenco contenente i nomi di cinque funzionari che presterebbero servizio presso la DG XVII della Commissione e con in quali esso avrebbe avuto contatti telefonici nel periodo citato. Nel corso di detti colloqui essi avrebbero affermato di voler continuare il progetto in Portogallo dopo che la MPR avesse rimborsato gli importi ricevuti.
90 Ritengo che tale prova sia insufficiente. In mancanza di ulteriori dati concreti è incerto se le informazioni che sarebbero state fornite abbiano chiarito in misura sufficiente quali problemi fossero sorti nell'esecuzione del progetto. L'IST inoltre non ha contestato l'osservazione della Commissione secondo cui uno dei cinque funzionari nel frattempo non lavorava più presso la DG XVII, il che non corrobora la veridicità riguardo ai presunti contatti. Per di più è ovvio che l'IST avrebbe dovuto mettere per iscritto i problemi sorti e comunicarli alla Commissione per lettera raccomandata. L'obbligo di informazione di cui all'art. 2, n. 2, prima frase, unitamente alla clausola di esonero e alla responsabilità solidale dell'IST, impongono tale diligenza formale.
91 L'IST pertanto non ha potuto dimostrare in modo convincente di avere informato la Commissione, nel periodo fra la fine di ottobre 1993 e gli inizi di luglio 1994, sui problemi sorti. Nella lettera del 7 luglio 1994 la Commissione dà tuttavia ai contraenti la possibilità di soddisfare ai loro obblighi fino al 31 dicembre 1994.
92 Nel periodo intercorso tra l'inizio di luglio 1994 e la fine di dicembre 1994 doveva essere chiaro per l'IST che la pazienza della Commissione circa l'esecuzione del contratto era al limite e che il 31 dicembre 1994 costituiva il termine ultimo per salvare il progetto. Nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, la risoluzione del contratto sarebbe stata inevitabile. Inoltre, l'IST avrebbe dovuto capire che la MPR era ormai un socio contrattuale inaffidabile ed anche un coordinatore inaffidabile. La MPR non aveva mantenuto gli impegni e l'anticipo pagato dalla Commissione non era stato destinato agli scopi contrattuali. Se si considera che, alla luce degli obblighi contrattuali e in particolare della disposizione relativa alla responsabilità solidale, già nel periodo precedente l'IST avrebbe dovuto comunicare per lettera raccomandata alla Commissione gli sviluppi della situazione in merito all'esecuzione del contratto, tale obbligo era ancora più importante, se possibile, nella fase in questione. La Commissione nella sua lettera del 7 luglio 1994 ha invitato ancora una volta espressamente i contraenti ad informarla di eventuali problemi.
93 L'IST tuttavia non ha dimostrato in alcun modo di avere messo al corrente la Commissione nel secondo semestre del 1994 delle difficoltà che erano sorte. A questo proposito non ha neppure compiuto tentativi.
94 In seguito, con lettera del 7 giugno 1995, la Commissione ha comunicato all'IST che il contratto era stato risolto definitivamente. Solo in una lettera indirizzata alla Commissione il 17 luglio 1995 l'IST ha preso le distanze dal comportamento della MPR. In tale lettera ha comunicato alla Commissione il suo attivo contributo al progetto, ha fatto sapere di non avere mai ricevuto alcun contributo finanziario da parte della MPR e ha addossato alla MPR l'intera responsabilità per l'inadempimento del progetto.
95 Alla luce di quanto precede, concludo che nel periodo compreso fra ottobre 1993 e luglio 1995 l'IST non ha avvisato immediatamente la Commissione dei problemi che erano sorti con l'esecuzione del contratto, in conformità all'art. 2, ultima frase, delle condizioni generali, in combinato disposto con l'art. 1, n. 4, delle condizioni generali. L'IST non si è avvalsa della possibilità di far valere la propria innocenza nei confronti della Commissione e di sfuggire alla responsabilità solidale, come ha fatto nella lettera del 17 luglio 1995 in cui ha esposto chiaramente per iscritto quali problemi erano sorti, perché erano sorti e in che modo aveva fatto tutto il possibile per rispettare i propri obblighi contrattuali. Una reazione del genere avrebbe dovuto essere ancora più ovvia dato che l'IST dichiara di essere un collaboratore professionale che ha già maturato l'esperienza necessaria con progetti cofinanziati dall'Unione europea.
96 Per tale motivo credo che il ricorso dell'IST alla clausola di esonero di cui all'art. 2, ultima frase, delle condizioni generali non sia fondato.
97 In subordine l'IST ha sostenuto che, ai sensi del diritto portoghese, la Commissione nella fattispecie non può invocare la responsabilità solidale dell'IST al fine di farlo condannare alla restituzione dell'anticipo, maggiorato degli interessi.
98 A tale proposito occorre ricordare innanzitutto l'art. 8, n. 4, delle condizioni generali che non limita l'importo da restituire - solidalmente - alla somma dell'anticipo, ma legittima la Commissione ad esigere gli interessi a partire dalla data in cui la MPR ha ricevuto l'acconto.
99 Va poi segnalato che il diritto portoghese di per sé non si oppone alla responsabilità solidale dei debitori, così come è stata stabilita per i contraenti, in particolare nell'art. 2 delle condizioni generali.
100 Ai sensi dell'art. 512, n. 1, CC, un'obbligazione è solidale quando ciascuno degli obbligati è tenuto alla prestazione per intero e quest'ultima libera tutti gli obbligati. In conformità all'art. 517, n. 1, CC, la solidarietà non impedisce che gli obbligati in solido siano citati in giudizio congiuntamente dal creditore. L'art. 519, n. 1, CC, dispone che il creditore ha il diritto di esigere da ciascuno degli obbligati l'intera prestazione o una parte di essa, indipendentemente dal fatto che la quota dell'obbligato citato in giudizio sia proporzionale. Tuttavia, se egli ha chiesto in giudizio a uno degli obbligati la prestazione per intero o in parte, non può più citare gli altri obbligati per la quota richiesta al primo obbligato, salvo in caso di insolvenza o di rischio di insolvenza del convenuto o se per un altro motivo non può ottenere la prestazione da tale debitore.
101 L'IST afferma in sostanza che la Commissione, avendo citato i contraenti congiuntamente nell'atto introduttivo, ha rinunciato alla possibilità di citare ciascun contraente in solido per l'intero importo.
102 Detto punto di vista poggia, a mio avviso, su un'errata lettura dell'art. 519, n. 1, CC, secondo cui il creditore può sempre chiedere a ciascun obbligato l'adempimento dell'obbligazione, ma il creditore rinuncia al diritto di invocare la responsabilità solidale degli altri debitori solo quando ha inizialmente citato il primo debitore in giudizio. Non è così nella fattispecie. L'11 novembre 1995 la Commissione ha inviato alla MPR un ordine di recupero che dev'essere considerato come un primo passo per portare la questione in giudizio. Ciò risulta anche dalle lettere di ingiunzione inviate dalla Commissione alla MPR in data 10 marzo 1997 e 4 luglio 1997. In entrambe le lettere la Commissione comunica di volere intraprendere le vie legali se l'anticipo non sarà rimborsato entro i termini stabiliti. Solo con il presente procedimento dinnanzi alla Corte di giustizia la causa è entrata nella fase giudiziaria.
103 Il diritto portoghese non si oppone del resto a che la Commissione, secondo le disposizioni del contratto, in veste di creditrice, anche dopo avere inviato i solleciti e le ingiunzioni alla MPR, chieda solidalmente ai contraenti la restituzione dell'anticipo nel presente ricorso.
104 Infine, l'IST ha invocato l'art. 520 CC per liberarsi dall'obbligo di pagare gli interessi dovuti alla Commissione.
105 L'art. 520 CC recita: «Se la prestazione diviene impossibile a causa di un fatto imputabile ad uno dei debitori, tutti i debitori sono responsabili in solido per il valore della prestazione. Tuttavia, solo il debitore cui è imputabile l'inadempimento può essere tenuto al risarcimento del danno; in caso di più debitori, essi sono responsabili in solido».
106 L'IST dichiara di non essere responsabile per il rimborso degli interessi a titolo di risarcimento danni, dato che non avrebbe contribuito all'inadempimento del contratto e avrebbe soddisfatto all'obbligo di informazione nei confronti della Commissione, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali.
107 E' incontestabile che gli interessi che la Commissione esige devono essere considerati come risarcimento danni ai sensi dell'art. 520 CC.
108 Sulle argomentazioni dell'IST sarò breve. Da quanto precede emerge che, a mio avviso, sia la MPR sia l'IST hanno contribuito consapevolmente all'inadempimento e, quindi, alla risoluzione del contratto. Per quanto riguarda l'IST, è sufficiente constatare che esso non ha rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, n. 2, delle condizioni generali, di comunicare alla Commissione tempestivamente i ritardi nell'esecuzione del progetto. L'IST può anche essere accusato di avere causato l'aumento degli interessi. Esso doveva essere al corrente dei problemi della MPR già in un primo momento e in ogni caso dall'agosto 1995, epoca in cui il contratto è stato risolto definitivamente dalla Commissione, in base al contratto stesso doveva sapere che la Commissione avrebbe potuto chiedere a uno qualsiasi dei contraenti la restituzione dell'anticipo, maggiorato degli interessi.
109 Pur ammettendo che l'IST non abbia ricevuto alcun anticipo, come dispone l'ultima frase dell'art. 520 CC, ciascuno dei contraenti responsabili dell'inadempimento è a tale riguardo responsabile in solido per il risarcimento del danno. La circostanza che la colpevolezza della MPR nell'inadempimento del contratto sia probabilmente maggiore rispetto a quella dell'IST è irrilevante per quanto riguarda la sua posizione giuridica nei confronti della Commissione. Il problema della colpa può essere pertinente in un procedimento che riguardi gli obblighi assunti reciprocamente dai contraenti.
110 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (7), il riferimento all'ECU dev'essere sostituito con un riferimento all'euro, al tasso di un euro per un ECU.
VI - Sulle spese
111 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la MPR e l'IST, rimasti soccombenti, devono essere condannati solidalmente alle spese.
VII - Conclusione
112 Propongo alla Corte di statuire come segue:
1) Condannare in contumacia la società Manuel Pereira Roldão e Filhos, Lda., al pagamento in solido alla Commissione delle Comunità europee di un importo di euro 357 813, maggiorato di euro 185 833,78 a titolo di interessi fino al 1_ gennaio 1999, nonché degli interessi dovuti fino alla data del saldo effettivo.
2) Condannare in contumacia e in solido la società Manuel Pereira Roldão e Filhos, Lda., alle spese.
3) Condannare l'Instituto Superior Técnico al pagamento in solido alla Commissione delle Comunità europee di un importo di euro 357 813, maggiorato di euro 185 833,78 a titolo di interessi fino al 1_ gennaio 1999, nonché degli interessi dovuti fino alla data del saldo effettivo.
4) Condannare in solido l'Instituto Superior Técnico alle spese.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1).
(2) - Sentenza 25 febbraio 1999, causa C-65/97, Commissione/Cascina Laura e Gariboldi (Racc. pag. I-1017, punti 21-23).
(3) - Sentenze 10 giugno 1999, causa C-172/97, Commissione/SIVU e Hydro-Réalisations (Racc. pag. I-3363), e causa C-334/97, Commissione/Montorio (Racc. pag. I-3387).
(4) - V. sentenza 9 novembre 2000, causa C-356/99, Commissione/Hitesys SpA (Racc. pag. I-9517, punto 22).
(5) - L'IST non contesta gli importi dell'anticipo e degli interessi.
(6) - V., analogamente, sentenza nella causa Commissione/Cascina Laura e Gariboldi, già citata alla nota 2, punto 23.
(7) - GU L 162, pag. 1.
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