Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La causa in esame riguarda il rimborso di un anticipo versato dalla Commissione nell'ambito del programma Thermie. Il rimborso viene chiesto perché un progetto di costruzione delle convenute, debitrici in solido, finanziato dalla Commissione, non è stato realizzato, dal momento che non si è potuto acquistare il terreno previsto.
II - Contesto di fatto e normativo
A - Il contratto stipulato dalle parti
2. Il 15 settembre 1992 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava con la Oder-Plan Architektur GmbH (in prosieguo: la «convenuta sub 1»), società di diritto tedesco, con la NCC Siab Bau GmbH (in prosieguo: la «convenuta sub 2»), società di diritto tedesco, e con la Esbensen Consulting Engineers (in prosieguo: la «convenuta sub 3»), società di diritto danese, il contratto n. BU/1048/91 DE nell'ambito del programma THERMIE . A termini del preambolo del contratto, le tre contraenti agiscono quali debitrici in solido. Inoltre, la convenuta sub 1 assumeva il ruolo di «coordinatrice» ai sensi dell'art. 1.4 del contratto.
3. Le clausole contrattuali rilevanti per la controversia recitano come segue:
«Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1 Le contraenti si obbligano ad eseguire i lavori designati nell'allegato I con il titolo
ODERHAUS - PASSIVE SOLAR ENERGY IN AN INNOVATIVE OFFICE BUILDING
(in prosieguo: denominato il "progetto").
(...)
1.4 La coordinatrice assume, per conto delle contraenti, l'integrale responsabilità relativa alla presentazione di tutti i documenti alla Commissione ed al collegamento tra le contraenti stesse e la Commissione. Tutte le comunicazioni di carattere generale indirizzate dalla Commissione alle contraenti e viceversa passano attraverso la coordinatrice.
Art. 2 - Durata
2.1 Il progetto ha una durata di 47 mesi, a partire dall'1.6.1992 (in prosieguo: la "data di inizio dei lavori"). Il progetto termina il 30.4.1996 (in prosieguo: la "data di ultimazione dei lavori"), corrispondente al termine fissato nella Tabella 1 dell'allegato I.
2.2 Ritardi nell'esecuzione del progetto devono essere comunicati immediatamente alla Commissione. La contraenti o la Commissione possono risolvere il presente contratto alle condizioni stabilite nell'art. 8 dell'allegato II.
Art. 3 - Partecipazione finanziaria della Comunità
(...)
3.2 La Commissione partecipa
- nella misura del 30% delle spese rimborsabili (IVA esclusa) del progetto ai sensi degli artt. 8 e 19-28 dell'allegato II, entro un massimale di ECU 233 100.
(...)
Art. 4 - Versamenti della Commissione
4.1 La Commissione effettua i propri versamenti in ECU con le seguenti modalità:
- un anticipo di 69 930 ECU (unità di conto europea) corrispondente al 30% dell'importo di cui all'art. 3.2 del contratto;
(...)
4.3 La Commissione effettua tutti i versamenti al coordinatore, che è responsabile per i successivi versamenti delle relative somme da effettuarsi senza ritardo a ciascuna contraente. La Commissione non può essere considerata responsabile per le irregolarità commesse dalla coordinatrice in tale contesto.
Art. 5 - Relazioni
5.1 Le contraenti inviano ad intervalli regolari alla Commissione, tramite la loro coordinatrice, (in documenti distinti) le seguenti relazioni:
1 RELAZIONI TECNICHE (v. art. 6.1, lett. (a) 1, dell'allegato II)
2 RELAZIONI v. art. 6.1, lett. (a) 2, dell'allegato II)
(...)
Art. 9 - Diritto applicabile ed entrata in vigore del contratto
9.1 Il presente contratto è disciplinato dal diritto TEDESCO
(...)
Art. 10 - Allegati
I seguenti allegati sono parte integrante del contratto:
Allegato I Programma di lavoro
Allegato II Condizioni generali».
4. L'allegato I, parte B, del contratto contiene essenzialmente il calendario per la progressiva realizzazione del progetto, indicazioni tecniche precise relative al progetto previsto, una suddivisione dei costi stimati per ciascuna fase di esecuzione, nonché una descrizione dettagliata del sito del progetto. In particolare, quanto, tra l'altro, alla descrizione concreta del progetto, si prevede quanto segue:
«Allegato I - Parte B
B.1. Scopo del progetto
Scopo del progetto è la costruzione di un edificio campione per uffici a basso consumo di energia. L'edificio ha una superficie di 6 200 m2 e una cubatura 20 000 m3 e sorge nei pressi dell'Oder.
(...)
B.5. Descrizione dettagliata del progetto
Detto edificio per uffici viene eretto intorno ad un atrio inserito nel medesimo. L'edificio sorge nei pressi dell'Oder, al confine orientale della Germania con la Polonia, v. Allegati 2 e 3.
La superficie complessiva dell'edificio è di 6 200 m2; la cubatura è di 20 200 m3. Per i calcoli energetici è stata utilizzata una superficie netta di 5 200 m2.
(...)».
5. In base al punto B.7., lett. a, dell'allegato I del contratto il progetto è suddiviso in cinque fasi: la prima è designata come «preliminary design» («progetto preliminare»), con una durata prevista dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992. La seconda fase relativa al «detailed design» («progetto dettagliato») doveva durare dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993. Le fasi successive sono irrilevanti ai fini della causa in esame.
6. Nella tabella 2, a pag. 18 dell'allegato I del contratto, sono presentate le spese stimate, tasse escluse, per le diverse fasi del progetto. Per il «progetto preliminare» sono previsti DEM 96 600 e per il «progetto dettagliato» DEM 64 400.
7. Le pagine 19-25 dell'allegato I del contratto contengono le planimetrie, che riproducono l'ubicazione nonché le proporzioni architettoniche dell'«Oderhaus».
8. Nell'ambito delle «Condizioni generali» contenute nell'allegato II del contratto, articolate nelle parti A - F, le disposizioni decisive per la presente causa così recitano:
«Parte A
Realizzazione dei lavori
Art. 1 - Svolgimento dei lavori
1.1 Le contraenti mettono a disposizione il personale, gli impianti, l'attrezzatura e il materiale necessari per la regolare esecuzione dei lavori nell'ambito del contratto.
(...)
1.3 Le contraenti sono responsabili perché vengano adottate le misure necessarie all'ottenimento di tutti i permessi, ovvero di tutte le autorizzazioni prescritte per l'esecuzione dei lavori, in base al contratto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel luogo o nei luoghi in cui i lavori devono essere eseguiti. Qualora non siano in grado di ottenere siffatti permessi o autorizzazioni, le contraenti ne informano senza ritardo la Commissione. Le contraenti esaminano congiuntamente quali conseguenze si verifichino, in simile caso, sull'adempimento del contratto e adottano, di comune accordo, se necessario, misure appropriate.
1.4 Le contraenti comunicano alla Commissione tramite la coordinatrice l'inizio dei lavori nell'ambito del contratto e informano senza ritardo la Commissione della conclusione o della sospensione dei lavori, ovvero degli avvenimenti o delle circostanze che potrebbero avere effetti significativi sull'adempimento del contratto.
(...)
Art. 2 - Responsabilità solidale
Se il contratto deve essere adempiuto da più di una contraente, le contraenti sono responsabili in solido per l'inadempimento delle obbligazioni da parte di una delle stesse contraenti. Le contraenti adempiono le obbligazioni delle contraenti inadempienti o recedenti, nella misura in cui ciò sia richiesto dalle circostanze, portando a compimento i lavori previsti dal contratto personalmente o con l'ausilio di terzi ai sensi degli artt. 3 e 8 del presente allegato, a meno che il contratto sia risolto a norma dell'art. 8 del presente allegato. Un contraente non è responsabile in relazione ad una contraente inadempiente
(...)
(c) per una richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 8.4 del presente allegato, se può fornire alla Commissione una prova convincente di non aver contribuito all'inadempimento e di aver rispettato l'art. 1.4 del presente allegato.
(...)
Art. 4 - Accordi tra le contraenti
Qualsiasi disciplina prevista da eventuali accordi tra le contraenti o tra le contraenti e terzi non incide sulle obbligazioni delle contraenti nei confronti della Commissione nell'ambito del presente contratto.
(...)
Art. 6 - Relazioni
Presentazione delle relazioni
6.1 A partire dalla data della sottoscrizione del contratto, le contraenti presentano alla Commissione, ai fini dell'autorizzazione, in un'unica consegna (in documenti separati) e in quattro esemplari le seguenti relazioni, che si riferiscono esattamente al medesimo periodo e sono redatte nelle due lingue stabilite dall'art. 5.4 del contratto:
(a) Relazioni intermedie:
1. Una relazione intermedia ("RELAZIONE TECNICA SEMESTRALE"), in cui vengono esposti in dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori (a partire dalla data di inizio dei medesimi), i mezzi impiegati, i risultati ottenuti, aspetti economici, modifiche rispetto al piano di lavoro originario e allo standard della collaborazione in relazione ai lavori nell'ambito del contratto.
2. Un calcolo delle spese ("RELAZIONE ") sostenute durante il periodo cui si riferisce la relazione. (...)
6.2 Le contraenti forniscono alla Commissione senza ritardo tramite la coordinatrice tutte le informazioni che quest'ultima richieda in relazione all'esecuzione del programma di lavoro descritto nel contratto.
(...)
Art. 8 - Risoluzione del contratto
(...)
8.2 La Commissione può risolvere il contratto
(...)
(d) se una o più contraenti non adempiono una delle loro obbligazioni - salvo motivi tecnici o economici plausibili e giustificabili -, dopo avere loro intimato per iscritto di adempiere, mediante notifica con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata, trascorso un mese dal ricevimento della lettera senza che le contraenti abbiano adempiuto le loro obbligazioni;
(...)
8.4 Con riserva (...), se il contratto è risolto ai sensi dell'art. 8.2 (...) lett. (d) (...), la Commissione può chiedere il rimborso della totalità o di una parte della propria partecipazione finanziaria.
Possono inoltre essere calcolati interessi, a partire dalla data in cui la contraente ha ricevuto i versamenti, al tasso applicato dal "European Monetary Cooperation Fund" per le sue operazioni in ECU, maggiorato di due punti percentuali; detto tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ogni mese.
8.5 Se il contratto deve essere adempiuto da più di una contraente, la Commissione può decidere non di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8.2, ma soltanto di porre fine alla partecipazione della parte contrattuale, cui sono applicabili le summenzionate disposizioni relative alla risoluzione, alle condizioni che la Commissione considera adeguate. Nella misura in cui non sussista alcun ragionevole motivo per non proseguire il contratto, la Commissione pone fine soltanto alla partecipazione del contraente inadempiente.
(...)
Art. 12 - Giudice competente
Per una pronuncia su qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente unicamente la Corte di giustizia delle Comunità europee.
(...)
Art. 17 - Versamento della partecipazione della Commissione
(...)
17.2 La partecipazione finanziaria della Commissione viene versata ratealmente come segue, se il contratto non dispone diversamente:
(a) La Commissione versa in un unica soluzione a titolo di anticipo l'importo di cui all'art. 4 del contratto, entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto da parte di tutte le contraenti. Tale anticipo viene utilizzato per il presente contratto.
(...)
Art. 19 - Spese rimborsabili
Fatta salva la disciplina di cui all'art. 23, sono spese rimborsabili soltanto le spese effettivamente verificatesi a carico di ciascuna contraente dopo la data di inizio dei lavori e che sono espressamente necessarie per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del contratto. Possono costituire spese rimborsabili tutti i seguenti tipi di spese o un tipo di esse:
- lavoro
- spese generali
- viaggi e soggiorno
- oggetti durevoli
- beni di consumo
- elaborazione dati
- prestazioni di servizi esterne
- altre spese ai sensi dell'art. 27 del presente allegato.
(...)
Art. 25 - Prestazioni di servizi esterne
Con riserva del disposto dell'art. 3 del presente allegato, le spese relative a contratti di incorporazione, a contratti di subappalto e a prestazioni di servizi sono spese rimborsabili quali prestazioni di servizi esterne.
(...)
Art. 27 - Altre spese
Altre spese aggiuntive, che non rientrino in uno dei tipi di spesa sopra citati, possono essere prese in considerazione nell'ambito del contratto soltanto con il consenso della Commissione.
(...)».
B - Responsabilità solidale ai sensi del diritto tedesco
9. Nel diritto tedesco l'obbligazione solidale è disciplinata dagli artt. 421 e seguenti del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, in prosieguo: il «BGB») .
L'art. 421 del BGB (Debitore in solido) recita:
«Qualora più debitori siano obbligati per una prestazione in modo che ciascuno di essi è tenuto ad effettuare l'intera prestazione, e il creditore abbia però diritto di esigere la prestazione una sola volta (debitori in solido), il creditore, a sua scelta, può esigere da ciascuno dei debitori l'adempimento dell'obbligazione, in tutto o in parte. Finché non viene effettuata l'intera prestazione tutti i debitori rimangono obbligati».
L'art. 425 del BGB (Effetto di fatti diversi) dispone:
«(1) Fatti diversi da quelli previsti dagli artt. 422-424 producono effetto, se non risulta diversamente dal rapporto obbligatorio, soltanto a favore e contro il debitore solidale, alla persona del quale si riferiscono.
(2) Il n. 1 vale in particolare per la risoluzione, la mora, la colpa, l'impossibilità della prestazione da parte di un debitore in solido, la prescrizione, l'interruzione o la sospensione della medesima, la confusione del credito con il debito e in caso di sentenza passata in giudicato».
C - Il comportamento delle parti contrattuali, in particolare lo scambio di corrispondenza intervenuto con la Commissione
10. Al momento della conclusione del contratto la Commissione era a conoscenza del fatto che il terreno per la realizzazione del progetto non era ancora stato acquistato dalle convenute. Nel novembre 1992 la Commissione versava alla convenuta sub 1, nella sua qualità di coordinatrice, un anticipo dell'importo di ECU 69 930.
11. Il 29 luglio 1994 la Commissione inviava alla convenuta sub 1 un questionario, con il quale chiedeva notizie sullo stato di avanzamento dei lavori del progetto «Oderhaus». La convenuta sub 1 rispediva alla Commissione il questionario compilato in data 28 settembre 1994.
12. Dal momento che successivamente le convenute non avevano presentato nessuna delle relazioni da redigersi semestralmente conformemente all'art. 5 del contratto in combinato disposto con l'art. 6 dell'allegato II del medesimo, in data 28 gennaio 1995, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la Commissione comunicava alle predette che, conformemente all'art. 2 del contratto e all'art. 8 dell'allegato II del medesimo, le costituiva in mora a causa delle omesse relazioni. Contemporaneamente invitava le contraenti a conformarsi al loro obbligo contrattuale entro due mesi dal ricevimento della lettera. In caso contrario la Commissione avrebbe risolto il contratto e chiesto la restituzione dell'aiuto finanziario, inclusi gli interessi. La lettera era indirizzata a ciascuna delle tre contraenti.
13. Con lettera 27 marzo 1995 la convenuta sub 1 comunicava alla Commissione che il progetto non era più realizzabile economicamente, poiché non era stato possibile acquistare né il terreno originariamente previsto per la costruzione dell'Oderhaus, né un altro terreno. Essa annunciava che presto avrebbe inviato una comunicazione circa la ripartizione delle spese fino ad allora sostenute.
14. Nessuna delle contraenti presentava le relazioni sollecitate nel gennaio 1995. Con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 17 ottobre 1995, anche in questo caso inviata a ciascuna delle tre contraenti, la Commissione risolveva quindi il contratto. Quale motivazione adduceva la mancata presentazione delle relazioni sollecitate e la definitiva mancata realizzazione del progetto. Inoltre la Commissione precisava che l'anticipo versato doveva essere interamente restituito, maggiorato degli interessi - in misura da determinare.
15. Con lettera 24 ottobre 1995 la convenuta sub 1 inviava alla Commissione una relazione sullo sviluppo e sulle spese del progetto sino alla sua interruzione definitiva alla fine del 1993. Da tale relazione si evince come, immediatamente dopo che la Commissione aveva confermato il deposito della domanda di aiuto nell'ambito del programma Thermie, il progetto fosse stato abbandonato a causa dell'impossibilità di acquistare il sito previsto per la costruzione. Sono stati descritti gli sforzi congiunti delle contraenti per trovare ubicazioni alternative al terreno di costruzione originariamente previsto e per rielaborare il concetto originario in tale contesto. Ciò ha richiesto in particolare trattative con i proprietari di volta in volta interessati nonché con le autorità coinvolte, ricerche relative alla conformazione del suolo ed alla sua idoneità quale terreno edificabile, nonché profonde rielaborazioni della tecnica energetica e del progetto previsto dal programma. Nella relazione figurano spese complessive per un importo di DEM 282 790. Secondo la ripartizione dette spese sono dovute alla rielaborazione della concezione originaria del progetto ed alla riprogettazione dovute alla modifica dell'ubicazione prevista.
16. Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 12 febbraio 1996, nuovamente inviata a ciascuna delle tre contraenti, la Commissione informava che essa riconosceva soltanto un importo di DEM 96 600 (equivalente a ECU 51 401) quali spese rimborsabili. Tale somma corrisponderebbe al finanziamento massimo stabilito dalla Tabella 2 dell'allegato I del contratto per la fase progettuale del «progetto preliminare». Essa fissava l'aiuto concesso a ECU 15 420 (corrispondente al 30% degli ECU 51 401 rimborsabili) e chiedeva alle contraenti il rimborso dell'importo di ECU 54 510 (ossia la differenza tra l'anticipo versato per un ammontare di ECU 69 930 e l'aiuto assegnato per un importo di ECU 15 420), maggiorato degli interessi nella misura di ECU 11 175.
17. Nonostante reiterate richieste da parte del contabile della Commissione, le convenute non hanno effettuato alcun pagamento.
III - Procedimento e conclusioni delle parti
18. Con atto introduttivo 2 marzo 1999, pervenuto nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1999, la Commissione ha proposto ricorso. La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1) condannare le convenute in qualità di debitrici in solido a pagare alla Commissione europea EUR 54 510, oltre agli interessi nella misura di EUR 20 798,70 per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999;
2) condannare le convenute in qualità di debitrici in solido a pagare alla Commissione europea, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi sul capitale di EUR 54 510, al tasso applicato dall'«European Monetary Cooperation Fund» per le sue operazioni in euro, maggiorato di 2 punti percentuali;
3) condannare le convenute in qualità di debitrici in solido alle spese di causa.
19. Le convenute sub 2 e 3 chiedono:
1) il rigetto del ricorso;
2) la condanna della ricorrente alle spese di causa.
20. La convenuta sub 1 non si è costituita in giudizio. Il ricorso le è stato notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 9 marzo 1999. Secondo quanto risulta dalla ricevuta di ritorno, il ricorso le è stato recapitato il 25 marzo 1999. Tuttavia il 7 aprile 1999 la raccomandata con l'atto introduttivo è stata rispedita alla cancelleria della Corte. Sulla busta non aperta figurava la seguente annotazione manoscritta: «Restituire al mittente; la Oder-Plan Architektur GmbH è stata sciolta il 15.11.1996; non vi è più un amministratore ing. Christian Schlote».
21. Su richiesta del cancelliere, con lettera 20 aprile 1999 la Commissione ha esposto il suo punto di vista sulla questione della notificazione del ricorso, comunicando che la convenuta sub 1 era in stato di liquidazione e che l'amministratore era stato nominato liquidatore (Liquidator). La società era ancora iscritta nel Handelsregister (registro delle imprese), con l'indirizzo indicato nel ricorso.
22. Con memoria 15 giugno 1999 la Commissione ha chiesto pertanto la pronuncia di una sentenza in contumacia nei confronti della convenuta sub 1, concludendo che la Corte voglia:
1) condannare la convenuta sub 1 a pagare alla Commissione europea EUR 54 510, oltre agli interessi nella misura di EUR 20 798,70 per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999;
2) condannare la convenuta sub 1 a pagare alla Commissione europea, a decorrere dal 16.1.1999, gli interessi sul capitale di EUR 54 510, al tasso applicato dall'«European Monetary Cooperation Fund» per le sue operazioni in euro, maggiorato di 2 punti percentuali;
3) condannare la convenuta sub 1 alle spese di causa.
23. Tale domanda è stata notificata alla convenuta sub 1 il 21 luglio 1999. La raccomandata è stata però restituita alla cancelleria della Corte dal servizio postale con l'annotazione «destinatario trasferito senza lasciare indirizzo».
IV - Osservazioni delle parti
A - In merito alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti della convenuta sub 1
24. La Commissione è dell'avviso che sussistano i presupposti di cui all'art. 94, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte per la pronuncia di una sentenza contumaciale.
25. In particolare la convenuta sub 1 può ancora essere citata in giudizio, essendo soltanto una società disciolta, ma non ancora cancellata dal registro delle imprese. Quale società in liquidazione è domiciliata allo stesso indirizzo ed è rappresentata dal suo precedente amministratore in qualità di liquidatore, conformemente agli artt. 66 e 67 del Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (legge sulle società a responsabilità limitata, in prosieguo: il «GmbHG») .
26. Nella fase orale la Commissione ha sostenuto che tali presupposti continuano a sussistere.
27. Il ricorso sarebbe inoltre fondato analogamente a quanto affermato in relazione alle convenute sub 2 e sub 3.
B - In merito alla fondatezza del ricorso contro le convenute sub 2 e sub 3
28. Sia le convenute che la ricorrente intendono la risoluzione disciplinata dall'art. 8.2 dell'allegato II del contratto come diritto di recesso (Rücktrittsrecht) convenuto contrattualmente ai sensi degli artt. 346 e seguenti del BGB .
1) Sulla regolarità della dichiarazione di recesso
29. La Commissione sostiene che la sua lettera 17 ottobre 1995 ha posto fine al contratto. In particolare anche le convenute sub 2 e sub 3 avrebbero ricevuto la dichiarazione di recesso 17 ottobre 1995.
30. Le convenute sub 2 e sub 3 per contro contestano la risoluzione del contratto mediante la lettera 17 ottobre 1995. La Commissione non avrebbe prodotto sufficienti prove del fatto che la dichiarazione 17 ottobre 1995 sia loro pervenuta. La ricevuta di ritorno presentata dalla Commissione concernente la convenuta sub 2 non è firmata dal destinatario e per quanto riguarda la convenuta sub 3 manca del tutto una ricevuta di ritorno corrispondente. In mancanza di recezione, la dichiarazione che pone fine al contratto non sarebbe pertanto divenuta efficace nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3 a norma dell'art. 130, n. 1, del BGB. Dalla disciplina dell'art. 425 del BGB deriva inoltre che una dichiarazione di risoluzione diventa efficace nei confronti di tutti i debitori in solido soltanto se essa ha luogo nei confronti di ciascuno individualmente.
2) Sul motivo di recesso
31. La Commissione si richiama in particolare all'inadempimento, da parte delle contraenti, dei seguenti obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 8.2 dell'allegato II del contratto:
- la mancata esecuzione del progetto in violazione dell'art. 1.1 del contratto, nonché
- l'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni in violazione dell'art. 5 del contratto, in combinato disposto con l'art. 6 dell'allegato II del contratto.
32. Contro il motivo di recesso relativo all'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni, le convenute sub 2 e sub 3 adducono che l'adempimento di tale obbligo incombeva esclusivamente alla convenuta sub 1 nel suo ruolo di «coordinatrice». L'art. 1.4 del contratto rappresenta al riguardo una norma speciale rispetto alla responsabilità solidale dei contraenti stabilita nell'art. 2 dell'allegato II del contratto. Pertanto, la violazione degli obblighi contrattuali in materia di relazioni da parte della convenuta sub 1 non sarebbe addebitabile anche alle convenute sub 2 e sub 3.
33. A tale proposito, le convenute sub 2 e sub 3 fanno valere, inoltre, che la Commissione avrebbe dovuto, conformemente all'art. 8.5 dell'allegato II del contratto, prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto soltanto nei confronti della convenuta sub 1, contraente inadempiente, invece di risolvere il contratto nei confronti di tutte le contraenti.
34. In merito al motivo di recesso relativo alla mancata esecuzione del progetto, ad avviso delle convenute sub 2 e sub 3 non sussistono le condizioni stabilite nell'art. 8.2 lett. (d) dell'allegato II del contratto, in forza del quale prima di porre fine al contratto la Commissione avrebbe dovuto intimare alle contraenti di adempiere l'obbligo contrattuale. Nella sua lettera 20 gennaio 1995 la Commissione ha chiesto di adempiere esclusivamente gli obblighi contrattuali in materia di relazioni. Dal momento che in relazione alla mancata esecuzione del progetto manca una previa diffida al riguardo, il recesso non può essere fondato validamente su detta violazione contrattuale.
35. Nel corso della fase orale la convenuta sub 2 ha fatto valere inoltre che, conformemente alla suddivisione dei lavori tra le contraenti, prevista nella Tabella B.4 dell'allegato II del contratto, le sue obbligazioni contrattuali avrebbero dovuto esser adempiute soltanto nelle fasi «costruzione 1» e «edificazione». Per la mancata esecuzione del progetto nella precedente fase «pianificazione/progetto» la convenuta sub 2 non può pertanto essere escussa.
3) Sull'obbligo di rimborso
36. La Commissione ritiene che le contraenti siano tenute quali debitrici in solido al rimborso dell'anticipo. Le convenute sub 2 e sub 3 non potrebbero invocare l'esclusione della loro responsabilità solidale in forza dell'art. 2 lett. (c) dell'allegato II del contratto. Da una lato, esse non avrebbero dimostrato di non aver contribuito al verificarsi dei motivi di recesso; dall'altro, non avrebbero adempiuto l'obbligo di informazione nei confronti della Commissione stabilito dall'art. 1.4 dell'allegato II del contratto.
37. Inoltre, le convenute sub 2 e sub 3 non potrebbero sottrarsi al loro obbligo di rimborso neanche adducendo il venir meno dell'arricchimento ai sensi dell'art. 818, n. 3, del BGB. Gli artt. 812 e seguenti del BGB, ed in particolare l'eccezione del mancato arricchimento, non sarebbero applicabili nel caso di un diritto di recesso previsto contrattualmente e dell'ulteriore evoluzione del contratto .
38. Le convenute sub 2 e sub 3 sostengono di non essere responsabili in solido conformemente all'art. 2, lett. (c), dell'allegato II del contratto. A loro avviso, non vi è alcuna loro colpa nell'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni. Inoltre, esse stesse non sarebbero state informate dalla convenuta sub 1 dello stato di avanzamento del progetto. Peraltro, i versamenti sono stati effettuati solo a favore della convenuta sub 1.
39. Anche a voler ammettere una loro responsabilità, esse sarebbero responsabili soltanto in forza delle norme sull'arricchimento senza causa ai sensi degli artt. 812 e seguenti del BGB. In mancanza di un persistente arricchimento non sarebbero pertanto tenute alla restituzione conformemente all'art. 818, n. 3, del BGB. La limitazione del diritto a rimborso all'arricchimento ancora presente deriverebbe nella fattispecie dal fatto che le prestazioni ricevute erano destinate, sin dall'inizio, ai sensi dell'art. 25 dell'allegato II del contratto, ad essere trasferite a terzi, ad esempio ad un subappaltatore. Dell'anticipo versato alla convenuta sub 1, la convenuta sub 2 avrebbe ricevuto solo DEM 20 000, con i quali non avrebbe potuto coprire interamente le prestazioni di terzi che aveva ricevuto; essa si sarebbe pertanto impoverita. La convenuta sub 3 non avrebbe mai ricevuto versamenti dalla convenuta sub 1 e non si sarebbe quindi arricchita in nessun momento grazie all'anticipo versato alla convenuta sub 1.
4) Sul calcolo delle spese rimborsabili
40. La Commissione è dell'avviso che le spese rimborsabili, sorte dal progetto, ammontino a DEM 96 600, ossia EUR 51 401. L'esecuzione del progetto non è andata oltre la prima fase di programmazione, definita nella tabella 2 dell'allegato I del contratto come «progetto preliminare». Pertanto, anche le spese ripartite dalla convenuta sub 1 nella sua relazione 24 ottobre 1995 sono rimborsabili soltanto entro il massimale fissato dalla suddetta tabella nella misura di DEM 96 600. Ulteriori spese non sono rimborsabili, poiché si riferiscono ad una «concezione del progetto completamente nuova», del tutto estranea a quella del progetto originario, in relazione al quale la Commissione aveva stipulato il contratto. I problemi e le questioni relative alla conformazione del terreno rientrano, ad avviso della ricorrente, esclusivamente nella sfera di rischio delle convenute. Di conseguenza, l'importo che le convenute devono restituire ammonta a EUR 54 510 (differenza tra l'anticipo versato di EUR 69 930 e la somma riconosciuta nella misura del 30% di EUR 51 401, ossia EUR 15 420).
41. Le convenute sub 2 e sub 3 sostengono, per contro, che la Commissione ha calcolato erroneamente le spese rimborsabili. Innanzi tutto sono sorte spese non solo per il «progetto preliminare», ma anche per il «progetto dettagliato». Pertanto, il massimale per le spese rimborsabili ai sensi della tabella 2 dell'allegato I del contratto ammonta complessivamente a DEM 161 000 (DEM 96 600 sommati a DEM 64 400).
42. Inoltre, al momento della conclusione del contratto la Commissione era a conoscenza del fatto che il terreno originariamente previsto per la realizzazione del progetto non era ancora stato acquistato dalle convenute. Secondo le convenute sub 2 e sub 3 i problemi che ne risultavano non rientravano soltanto nella loro sfera di rischio, ma anche in quella della Commissione. Dal momento che quest'ultima ha versato l'anticipo pur essendo a conoscenza dello stato del progetto, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di finanziare anche le spese di una eventuale riprogettazione.
43. In conclusione, le convenute sub 2 e sub 3 fanno valere un aiuto addizionale di EUR 25 129,50 e chiedono una corrispondente riduzione della domanda della ricorrente.
5) Sul concorso di colpa della Commissione
44. La ricorrente è dell'opinione che le convenute sub 2 e sub 3 non possano richiamarsi ad un concorso di colpa della Commissione. La loro asserzione, secondo cui la Commissione avrebbe tollerato troppo a lungo l'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni, sarebbe irrilevante perché contrario alla buona fede. Le convenute sub 2 e sub 3 non avrebbero adempiuto infatti i loro propri obblighi contrattuali.
45. Le convenute sub 2 e sub 3 ritengono che sussista un rilevante concorso di colpa della Commissione sia in relazione all'ammontare degli interessi maturati sia in relazione all'insolvenza della convenuta sub 1, intervenuta nel frattempo. A termini del contratto, la prima relazione avrebbe dovuto essere presentata nel gennaio 1993. La ricorrente, tuttavia, si è riferita all'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni per la prima volta nel gennaio 1995. Se avessero saputo prima dell'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della loro coordinatrice, le convenute sub 2 e sub 3 avrebbero potuto influire su quest'ultima e rendere noto, nel 1993, il fallimento del progetto. Se la Commissione avesse reagito prima, l'anticipo versato non sarebbe stato ancora utilizzato completamente. Attendendo due anni la Commissione ha violato i suoi doveri di vigilanza sull'evoluzione della sovvenzione e di tutela nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3.
6) Sulla domanda di interessi
46. Nel suo ricorso la Commissione fa valere interessi sulla somma da restituire a partire dal 1° gennaio 1993, il cui importo definitivo per l'ultimo periodo decorrente dal 16 gennaio 1999 è ancora da calcolare, conformemente all'art. 8.4, n. 2, dell'allegato II del contratto.
47. A titolo cautelare, le convenute sub 2 e sub 3 deducono che il diritto ad interessi, fino al 1994 compreso, è prescritto conformemente all'art. 197 del BGB.
48. Secondo la Commissione, il diritto ad interessi non è prescritto. Tale diritto avrebbe potuto farsi valere soltanto con il conteggio delle spese rimborsabili effettuato con la lettera 12 febbraio 1996.
49. Nella fase orale, inoltre, le convenute sub 2 e sub 3 hanno dedotto per la prima volta che in ogni caso potevano essere richiesti interessi soltanto fino al 12 febbraio 1996. La Commissione, infatti, nella sua lettera 12 febbraio 1996, che stabiliva definitivamente l'importo da restituire, avrebbe chiesto espressamente di non dare nessun ordine di pagamento, prima di aver ricevuto una corrispondente richiesta da parte del contabile. Pertanto, a partire da tale data non sarebbero potuti maturare ulteriori interessi moratori. Una richiesta di pagamento da parte del contabile della Commissione nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3 non ha mai avuto luogo.
50. La Commissione ritiene tale eccezione tardiva. Essa dovrebbe quindi essere respinta. Peraltro, dagli allegati K10-K12 del ricorso risulta che, a partire dal maggio 1996, la Commissione ha più volte invitato le convenute a pagare.
V - Il mio punto di vista
51. La competenza della Corte di giustizia a decidere la causa in esame discende dall'art. 12 del contratto.
52. Conformemente all'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, prima di emettere una sentenza contumaciale, la Corte accerta unicamente se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. In relazione alla convenuta sub 1 si deve pertanto effettuare soltanto un esame al riguardo. Per contro, in relazione alle convenute sub 2 e sub 3 va esaminata per intero la fondatezza del ricorso . Dal momento che le conclusioni del ricorso della Commissione sono identiche in tutti e tre i casi, è opportuno accertare innanzi tutto la fondatezza del ricorso contro le convenute sub 2 e sub 3, prima di occuparsi della domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti della convenuta sub 1.
A - Fondatezza del ricorso contro le convenute sub 2 e sub 3
1) Sulla domanda di rimborso
53. La domanda di rimborso presuppone innanzi tutto l'efficace risoluzione del contratto da parte della Commissione.
a) Efficacia della dichiarazione di recesso
54. La trasmissione di una efficace dichiarazione di recesso potrebbe essere individuata nella lettera della Commissione 17 ottobre 1995. Essa è certamente pervenuta alla convenuta sub 1, come confermato da quest'ultima con lettera 23 ottobre 1995. Per contro, le convenute sub 2 e sub 3 contestano il ricevimento della lettera di cui trattasi.
55. E' vero che la ricevuta di ritorno presentata dalla Commissione in relazione alla convenuta sub 2 reca un timbro postale del competente ufficio postale di Fürstenwalde del 23 ottobre 1995, essa non è però firmata nell'apposita casella «data e firma del destinatario», e non fornisce quindi la prova del ricevimento della lettera da parte della convenuta sub 2. Contro le asserzioni della convenuta sub 3, la Commissione ha prodotto una ricevuta di ritorno firmata dalla predetta il 3 novembre 1995. In tal modo il ricevimento della lettera 17 ottobre 1995 da parte della convenuta sub 3 è quindi provato.
56. In relazione alla convenuta sub 2 rimane da accertare se il ricevimento della lettera da parte della convenuta sub 1 debba riguardarla conformemente all'art. 1.4 del contratto. In tal senso depone il suo ruolo di coordinatrice. Ciò presuppone, però, che la lettera 17 ottobre 1995 costituisca una «comunicazione di carattere generale» ai sensi dell'art. 1.4 del contratto.
57. In tale contesto va innanzi tutto respinta la considerazione delle convenute sub 2 e sub 3, secondo cui l'art. 425 del BGB osta ad un siffatto «effetto generale» del ricevimento da parte della convenuta sub 1 nei confronti di tutte le debitrici. Il principio dell'effetto individuale, fissato nell'art. 425 del BGB, secondo il testo esplicito del n. 1 di detta disposizione, vale soltanto «(...) se non risulta diversamente dal rapporto obbligatorio (...)». Nel caso in esame dall'art. 1.4 del contratto risulta una disciplina che si discosta dall'effetto individuale quanto alla designazione di un coordinatore, la quale rappresenta una clausola speciale che prevale.
58. La questione se il recesso dal contratto sia da considerare una «comunicazione di carattere generale», ovvero se si tratti in tal caso di una comunicazione particolare, che deve pervenire a tutte la convenute per essere efficace, può infine rimanere aperta. Qualora venga considerato insufficiente il ricevimento della lettera da parte della convenuta sub 1, la dichiarazione di recesso della Commissione nei confronti della convenuta sub 2 è contenuta nella proposizione del ricorso. Con tale atto la Commissione esprime la propria volontà di non tenere più fede al contratto. E' pacifico che l'atto di ricorso è pervenuto alla convenuta sub 2.
59. Di conseguenza, si può affermare che la Commissione ha effettuato una dichiarazione di recesso efficace anche nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3.
b) Sussistenza di un motivo di recesso
60. Rimane quindi da esaminare se la Commissione fosse legittimata a recedere. Essa deduce in particolare due motivi di recesso: da un lato l'inadempimento degli obblighi contrattuali in materia di relazioni e dall'altro la mancata esecuzione del progetto.
61. A norma dell'art. 8.2, lett. (d), dell'allegato II del contratto la Commissione può risolvere il contratto se una contraente non adempie una delle sue obbligazioni. E' pacifico che le convenute non hanno presentato alla Commissione le relazioni tecniche e finanziarie di cui all'art. 5, né hanno eseguito il progetto nel suo complesso. Di conseguenza, almeno due obblighi contrattuali sono stati violati.
i) Inadempimento degli obblighi in materia di relazioni
62. L'affermazione delle convenute sub 2 e sub 3, secondo cui gli obblighi in materia di relazioni incombevano unicamente ed esclusivamente alla convenuta sub 1 nel suo ruolo di coordinatrice, è priva di rilevanza in forza dell'art. 8.2, lett. (d), dell'allegato II. Pertanto, anche qualora soltanto la convenuta sub 1 avesse contravvenuto al suo obbligo in materia di relazioni, la Commissione sarebbe legittimata al recesso nei confronti di tutte le contraenti. Ciononostante, in prosieguo verranno esaminate le obiezioni delle convenute sub 2 e sub 3, dal momento che sono rilevanti per le ulteriori argomentazioni nell'ambito della responsabilità in solido delle contraenti.
63. Gli obblighi di tutte le convenute in materia di relazioni derivano dal contratto e dall'allegato II del contratto. In merito alla redazione e alla trasmissione di relazioni, negli artt. 5.1 e 5.4 del contratto, nonché nell'art. 6.1 dell'allegato II dello stesso si parla sempre delle «contraenti» al plurale, mai soltanto di una di esse o esclusivamente della «coordinatrice». Dagli artt. 1.4 e 5 del contratto risulta che la «coordinatrice» è responsabile soltanto per la presentazione e la comunicazione delle relazioni. Si tratta in tal caso di norme meramente organizzatorie, che non incidono sull'obbligazione di redigere le relazioni. Alla luce del testo inequivoco di tali disposizioni, non convince la tesi delle convenute sub 2 e sub 3, secondo cui gli obblighi contrattuali in materia di relazioni dovevano essere adempiuti unicamente dalla convenuta sub 1. L'adempimento di tali obblighi incombeva piuttosto a tutte le convenute in egual misura. La violazione dell'obbligo in materia di relazioni è quindi addebitabile anche alle convenute sub 2 e sub 3 quale personale violazione contrattuale.
64. Pertanto, cade anche l'obiezione delle convenute sub 2 e sub 3 secondo cui la Commissione avrebbe dovuto scegliere di porre fine al contratto soltanto con la convenuta sub 1, prima di risolvere il contratto nel suo complesso. In primo luogo sussistono motivi di risoluzione anche nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3, a causa delle loro personali violazioni del contratto. In secondo luogo, l'art. 8.5 dell'allegato II del contratto lascia alla discrezionalità della Commissione la scelta di porre fine al contratto soltanto parzialmente «(...) nella misura in cui non sussista alcun ragionevole motivo per non proseguire il contratto (...)». Tenuto conto del fallimento del progetto contrattuale alla fine del 1993, sussistevano nella fattispecie ragionevoli motivi per una risoluzione dell'intero contratto nei confronti di tutte le contraenti.
ii) Mancata esecuzione del progetto
65. E' parimenti pacifico che le convenute non hanno eseguito il progetto «Oderhaus», ma lo hanno abbandonato definitivamente alla fine del 1993. Tuttavia, in relazione a tale motivo di recesso le convenute sub 2 e sub 3 eccepiscono un vizio procedurale. La Commissione non avrebbe intimato di effettuare tale prestazione, prima di porre fine al contratto.
66. E' vero che l'avvalersi di un motivo di recesso conformemente all'art. 8.2, lett. (d), dell'allegato II del contratto presuppone, in via di principio, una previa richiesta scritta, da parte della Commissione, di adempiere gli obblighi contrattuali violati. Nel caso in esame, però, si deve tenere in considerazione il fatto che già dalla fine del 1993 si era verificato il definitivo fallimento del progetto, mentre la Commissione era venuta a conoscenza dell'abbandono del progetto soltanto con la lettera della convenuta sub 1 in data 27 marzo 1995. Inoltre, in nessun momento le convenute hanno reso noto di voler continuare a realizzare il progetto «Oderhaus». Al riguardo, una diffida ad eseguire il progetto intervenuta tra il marzo 1995, data in cui è stata appresa l'esistenza del motivo di recesso, e l'ottobre 1995, data della dichiarazione di recesso, non avrebbe più potuto raggiungere lo scopo perseguito dalla disciplina dell'art. 8.2, lett. (d), dell'allegato II del contratto, vale a dire di rendere ancora possibile alle contraenti l'adempimento del loro obbligo contrattuale ed evitare così le conseguenze della risoluzione del contratto. Pertanto, una previa diffida ad adempiere l'obbligo contrattuale appare superflua.
67. E' infondata anche l'obiezione sollevata dalla convenuta sub 2 nel corso della fase orale, secondo cui al momento del fallimento del progetto ad essa non incombeva ancora alcuna obbligazione contrattuale, il cui inadempimento avrebbe potuto rappresentare un motivo di recesso. Come ho già esposto, l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di una sola delle contraenti è sufficiente per costituire un motivo di recesso nei confronti di tutte le contraenti (v. supra, paragrafo 62 e seguenti). Inoltre, tutte le contraenti si sono obbligate, conformemente all'art. 1.1 del contratto, all'esecuzione del progetto «Oderhaus». Conformemente all'art. 2.1 del contratto, il progetto aveva inizio il 1° giugno 1992. A partire da tale data, di conseguenza, sussisteva l'obbligo per tutte e tre le convenute di realizzare il progetto. Dalla tabella B.4 dell'allegato II del contratto non risulta che dovesse essere costituita un'obbligazione delle singole contraenti limitata nel tempo soltanto per singole fasi del progetto. Anche se dovesse essere sussistito, tra le convenute, un accordo interno al riguardo, esso non può essere opposto alla Commissione in mancanza di conoscibilità.
68. In conclusione, si deve affermare che sia l'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni, sia la mancata esecuzione del progetto legittimavano la Commissione al recesso.
c) Conseguenze giuridiche in relazione all'obbligazione di rimborso
69. In tal modo si pone la questione dell'obbligazione di rimborso da parte delle convenute sub 2 e sub 3.
i) Sussistenza del diritto a rimborso
aa) Responsabilità solidale
70. Contro il diritto a rimborso della Commissione, in forza dell'art. 8.4 dell'allegato II del contratto, le convenute sub 2 e sub 3 deducono che gli obblighi in materia di relazioni e l'obbligo relativo all'acquisizione del terreno incombevano unicamente alla convenuta sub 1, non a loro. Esse non potrebbero quindi venire escusse per il rimborso.
71. In merito alla designazione delle parti contrattuali, il contratto stabilisce, a pagina 1, che le convenute sub 1, sub 2 e sub 3 agiscono quali debitrici in solido. Per i dettagli si rimanda all'art. 2 dell'allegato II. Conformemente all'art. 2, n. 1, dell'allegato II del contratto, in via di principio tutte le convenute sono responsabili per l'adempimento degli obblighi contrattuali quali debitrici in solido. Una deroga alla responsabilità solidale è prevista dal n. 3, lett. (c), delle disposizioni contrattuali di cui trattasi soltanto se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- la contraente può fornire alla Commissione una prova convincente di non aver contribuito all'inadempimento dell'altra contraente, e
- la contraente ha rispettato i suoi obblighi di informazione fissati dall'art. 1.4 dell'allegato II del contratto.
72. Nella fattispecie, nessuna di tali condizioni per l'esclusione della responsabilità appare sussistere. Coma ho già sopraesposto, delle violazioni contrattuali che fondano il recesso, relative alla mancata presentazione delle relazioni e alla mancata esecuzione del progetto, rispondono in egual misura tutte e tre le contraenti. Al riguardo è irrilevante se le convenute sub 2 e sub 3 abbiano contribuito alla colpa della convenuta sub 1.
73. Inoltre, va constatato che esse non hanno informato la Commissione del definitivo abbandono del progetto alla fine del 1993. Pertanto, hanno violato anche i loro obblighi ex art. 1.4 dell'allegato II del contratto, dal che deriva come non sia soddisfatta neanche la seconda condizione per l'esclusione della responsabilità delle convenute sub 2 e sub 3. Di conseguenza, la loro obiezione relativa alla posizione della convenuta sub 1 quale «coordinatrice» è infondata.
74. Peraltro, esse deducono che la Commissione ha versato l'importo esclusivamente alla convenuta sub 1 e che pertanto soltanto quest'ultima è obbligata al rimborso.
75. Tale censura non è del pari pertinente. Infatti, conformemente all'art. 4.3 del contratto, la Commissione non può essere considerata responsabile per le irregolarità commesse dalla «coordinatrice» in relazione ai successivi versamenti delle somme versate alle contraenti. Pertanto, il pagamento alla convenuta sub 1 non libera le convenute sub 2 e sub 3 dal loro obbligo di rimborso.
bb) Eccezione dell'arricchimento
76. Le convenute sub 2 e sub 3 deducono infine il mancato arricchimento. Nella misura in cui la convenuta sub 2 ha ricevuto denaro dalla convenuta sub 1, tale somma sarebbe stata ulteriormente versata ad un subappaltatore. Dal punto di vista giuridico si deve al riguardo considerare che, nel caso di un diritto di recesso di natura contrattuale, il diritto al rimborso in via di principio non è limitato all'arricchimento ancora presente e l'art. 818, n. 3, del BGB è fondamentalmente inapplicabile . E' vero che è possibile derogare all'art. 346, prima frase, del BGB, limitando l'obbligo di rimborso all'arricchimento ancora presente. Tuttavia, il contratto stipulato tra la Commissione e le convenute non contiene siffatto accordo.
77. Al riguardo, verrebbe al massimo in considerazione una deroga implicita. Essa non può però venire individuata nella circostanza che le convenute dovevano a loro volta versare l'anticipo a terzi (ad esempio un subappaltatore), come sostengono le convenute sub 2 e sub 3. Pertanto, l'implicita conclusione secondo cui, in presenza di tale disciplina, il debitore della somma da rimborsare ha diritto di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 818, n. 3, del BGB è ammissibile soltanto in via eccezionale .
78. Nel caso in esame, tuttavia, l'esplicita disciplina dell'art. 8.4 dell'allegato II del contratto osta a siffatta limitazione dell'obbligo di rimborso. In tale disposizione il rimborso è fissato in modo assoluto e del tutto indipendente dall'utilizzo dell'anticipo. Inoltre, le spese per prestazioni di subappaltatori rappresentano solo uno dei possibili tipi di spese rimborsabili conformemente all'art. 19 dell'allegato II del contratto. L'ulteriore versamento dell'anticipo a terzi non era l'unica possibilità di utilizzo della prestazione in denaro, né era posta in primo piano a norma del contatto. Un'eccezionale deroga implicita della disciplina dell'art. 346, n. 1, del BGB non è pertanto accettabile nelle presenti circostanze. Le convenute sub 2 e sub 3 sono di conseguenza soggette, in via di principio, all'obbligo di rimborso dell'anticipo.
ii) Ammontare del diritto al rimborso
aa) Calcolo delle spese rimborsabili
79. In relazione all'ammontare del diritto a rimborso, innanzi tutto è controversa tra le parti in causa la questione delle spese rimborsabili. Conformemente all'art. 19 dell'allegato II del contratto, sono rimborsabili soltanto le spese espressamente necessarie per l'esecuzione dei lavori in base al contratto stipulato dalle parti. Tali lavori vengono designati nell'art. 1.1 del contratto come il progetto «Oderhaus - Passive solar energy in an innovative office building» e sono descritti dettagliatamente nell'allegato I del contratto (v. supra, n. 4, allegato I, B.5.). In particolare, nelle pagine 19-25 dell'allegato I del contratto sono riprodotte planimetrie che stabiliscono l'esatta ubicazione e le proporzioni architettoniche del progetto. Conformemente all'art. 27 dell'allegato II del contratto (v. supra, paragrafo 8), spese aggiuntive possono essere prese in considerazione in base al contratto soltanto con il consenso della Commissione.
80. Da quanto precede deriva che l'anticipo è stato versato dalla Commissione in relazione ad un progetto ben determinato ed a determinati tipi di spese, ad esso collegati. Il contratto non offre alcun appiglio alla tesi delle convenute secondo cui la sovvenzione poteva essere impiegata senza espresso consenso della Commissione anche per altre ubicazioni.
81. Il fatto che, al momento della conclusione del contratto, la Commissione sapesse che il terreno per il progetto non era ancora stato acquistato non induce a nessun'altra conclusione. Le spese per la riprogettazione e la nuova concezione del progetto per un'altra ubicazione non erano previste da contratto. Inoltre, conformemente agli artt. 1.1 e 1.3 dell'allegato II del contratto, le convenute erano tenute, tra l'altro, a predisporre l'attrezzatura e il materiale, nonché ad ottenere i permessi e le autorizzazioni necessari, prescritti per l'esecuzione del progetto (v. supra, paragrafo 8). Ostacoli a tale proposito non rientravano quindi - contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute sub 2 e sub 3 - nella sfera di rischio di entrambe le parti coinvolte nella conclusione del contratto, ma soltanto in quella delle convenute.
82. Dalla lettera della convenuta sub 1 in data 24 ottobre 1995 risulta che il progetto originario è stato abbandonato immediatamente dopo la conferma da parte della Commissione dei documenti contenuti nella domanda, e che a partire da tale data le convenute si sono preoccupate di trovare un'ubicazione alternativa per il progetto. In modo corrispondente, anche dalla ripartizione delle spese fatte valere dalle convenute risulta che dette spese si sono verificate in occasione del cambio di ubicazione considerato e riguardano la rielaborazione dell'originaria concezione del progetto e la riprogettazione del medesimo. Siffatte spese non sono, però, previste dal contratto e dai suoi allegati ed in mancanza di accordo espresso della Commissione non sono pertanto rimborsabili. L'obiezione relativa al calcolo di un importo erroneamente troppo ridotto delle spese rimborsabili, effettuato dalla Commissione, va pertanto respinta.
bb) Eventuale concorso di colpa della Commissione
83. Infine, contro il diritto al rimborso le convenute sub 2 e sub 3 fanno valere un «rilevante concorso di colpa» della Commissione. Essa avrebbe avuto nei loro confronti un obbligo di tutela, in modo tale che già all'inizio del 1993 avrebbe dovuto ammonire dell'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni e chiedere il rimborso dell'anticipo, e precisamente quando la convenuta sub 1 era ancora solvibile.
84. Tale obiezione non si fonda però su motivi di fatto. La Commissione ha chiesto di essere informata sullo stato dei lavori già prima che sopravvenisse l'insolvibilità della convenuta sub 1. Dalla lettera della convenuta sub 1 in data 27 marzo 1995 si deve desumere che il 29 luglio 1994 la Commissione ha inviato alla convenuta sub 1 un questionario sullo stato del progetto e che quest'ultima lo ha rispedito alla Commissione il 28 settembre 1994. La convenuta sub 1 è stata però sciolta per insolvibilità soltanto nel 1996.
85. L'obiezione delle convenute sub 2 e sub 3 non è sostenuta nemmeno da motivi di diritto. La Commissione non ha nessun obbligo di tutela nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3, come esse affermano. Innanzi tutto, si deve considerare come il contratto e gli allegati del medesimo non contengano alcun obbligo espresso di tutela o di vigilanza a carico della Commissione. Conformemente all'art. 5 del contratto e all'art. 6 dell'allegato II del contratto, sussiste unicamente un obbligo delle convenute di redigere le pertinenti relazioni e di trasmetterle alla Commissione, ma nessun corrispondente obbligo di controllo o di sollecitazione da parte della Commissione.
86. Una violazione degli obblighi della Commissione, pertanto, potrebbe essere basata eventualmente su norme di diritto pubblico o sul principio della buona fede.
87. Potrebbe venire in considerazione una violazione di norme in materia di bilancio. In base alle norme in materia di bilancio la Commissione è tenuta a vigilare sull'uso regolare delle sovvenzioni da essa concesse. Tuttavia, tale obbligo di diritto pubblico della Commissione non giustifica, in via di principio, alcun effetto di tutela a favore delle convenute. Le norme in materia non mirano a tutelare i beneficiari delle sovvenzioni, quali le convenute sub 2 e sub 3, rispetto agli altri contraenti che ricevono le sovvenzioni per loro conto, quale la convenuta sub 1. Le norme in materia di bilancio sono piuttosto previste nell'interesse generale ad un uso corretto del denaro pubblico. Dal momento che l'osservanza di dette norme non è nemmeno divenuta, sotto nessuna forma, parte integrante del contratto stipulato tra le parti, da tali obblighi di diritto pubblico della Commissione non può discendere alcun obbligo di tutela in favore delle convenute sub 2 e sub 3.
88. Infine, in forza del principio della buona fede, l'esercizio di un diritto può essere illecito qualora al titolare del diritto possa venire addebitata la violazione di obblighi, paralleli al contratto, di collaborazione, informazione e/o tutela. In base a tale principio, il creditore e il debitore di un rapporto contrattuale sono obbligati a collaborare alla creazione delle condizioni per l'esecuzione del contratto e ad eliminare gli ostacoli all'adempimento, nonché ad informarsi reciprocamente, anche senza che sia richiesto, su circostanze di decisiva importanza .
89. Tuttavia, anche a voler supporre una negligenza della Commissione nell'avere accettato per due anni l'inadempimento degli obblighi in materia di relazioni, la censura delle convenute sub 2 e sub 3, secondo cui la Commissione sarebbe stata in tal modo inadempiente rispetto agli obblighi non scritti di tutela e di sollecitudine nei loro confronti, è da respingere. Tale tesi evidenzia infatti un comportamento contraddittorio illecito da parte delle convenute. Una parte che si trova nella posizione di eclatante inadempimento del contratto non può far valere che l'altra parte avrebbe dovuto comportarsi nei suoi confronti in modo onesto e sollecito. Per difendersi da un diritto fatto valere contro di lui, il debitore non può richiamarsi ai principi in materia di buona fede, quando egli stesso si è comportato scorrettamente ad ha in tal modo provocato il ritardo nel far valere il diritto rivolto contro di lui .
90. Nella fattispecie, il ritardo nel far valere il diritto al rimborso è causato in primo luogo dal fatto che la Commissione è venuta a conoscenza della mancata esecuzione del progetto soltanto nel marzo 1995. Al riguardo, le convenute hanno violato i loro obblighi di comunicazione ex art. 14 dell'allegato II del contratto, ossia gli obblighi di informare senza ritardo la Commissione del definitivo abbandono del progetto. L'obiezione delle convenute sub 2 e sub 3, secondo cui esse non erano a conoscenza della violazione commessa dalla convenuta sub 1 e di conseguenza non avevano neanche alcuna possibilità di influire al riguardo, è ancora una volta irrilevante, dal momento che l'obbligo in materia di relazioni è un obbligo proprio delle convenute sub 2 e sub 3, come è stato esposto in precedenza.
91. In base a tali considerazioni si deve respingere anche la tesi secondo cui l'esercizio del diritto da parte della Commissione sarebbe stato contrario alla buona fede a causa della decadenza dal diritto per avere atteso troppo a lungo. Si verifica la decadenza da un diritto quando il titolare del diritto non lo fa valere per un lungo periodo e l'obbligato può dedurre ed ha effettivamente dedotto dal comportamento complessivo del titolare del diritto che quest'ultimo non farà più valere il diritto neanche in futuro. Tuttavia, siffatta «fattispecie di affidamento» non sorge se il debitore stesso si è comportato scorrettamente . Nel caso di specie le convenute sub 2 e sub 3 hanno violato il loro personale obbligo in materia di relazioni.
92. Si deve pertanto concludere che alla Commissione spetta un diritto a rimborso per un ammontare di EUR 54 510 nei confronti delle convenute sub 2 e sub 3 quali debitrici in solido.
2) Sulla domanda di interessi
93. Oltre al diritto al rimborso, la Commissione fa valere un diritto ad interessi.
94. Il calcolo dell'ammontare del diritto ad interessi dipende dalla questione a decorrere da quale momento e per quanto tempo siano dovuti interessi. Conformemente all'art. 8.4, n. 2, dell'allegato II del contratto, la Commissione può chiedere interessi a partire dalla data in cui le convenute hanno ricevuto il versamento. E' pacifico che il versamento dell'anticipo da parte della Commissione è avvenuto nel 1992. La Commissione chiede il pagamento di interessi soltanto a partire dal 1° gennaio 1993. In tale misura tale richiesta è conforme al contratto stipulato fra le parti ed è pertanto fondata.
95. In merito alla questione fino a quando sono maturati interessi, le convenute sub 2 e sub 3 hanno sostenuto nel corso della fase orale che nei loro confronti possono comunque essere fatti valere interessi soltanto sino al 12 febbraio 1996. Tuttavia, ciò non persuade. Ai sensi dell'art. 8.4, n. 2, dell'allegato II del contratto in caso di domanda di rimborso possono richiedersi interessi a partire dalla data di ricevimento del pagamento. Non esistono altre condizioni per la domanda di interessi. Non si tratta pertanto propriamente di interessi moratori, che maturano soltanto sino alla fine della mora. Al riguardo è irrilevante, per stabilire il periodo per il quale possono chiedersi interessi, che nella sua lettera 12 febbraio 1996 la Commissione abbia invitato a non effettuare pagamenti. Inoltre, le convenute sub 2 e sub 3 erano libere di pagare la somma maturata, nonostante la lettera della Commissione 12 febbraio 1996. La richiesta della Commissione, di non effettuare provvisoriamente alcun trasferimento, aveva motivazioni di natura amministrativa esclusivamente interne. Essa non impediva alle convenute di rimborsare. La Commissione non era nella mora del creditore.
96. Infine, si deve segnalare che a partire dal maggio 1996 la Commissione ha intimato più volte alle convenute di pagare. E' vero che dette lettere sono indirizzate soltanto alla convenuta sub 1. Tali intimazioni devono essere opponibili anche alle convenute sub 2 e sub 3, dal momento che esse erano rivolte alla coordinatrice.
97. L'ammontare degli interessi per i singoli periodi non è contestato dalle convenute sub 2 e sub 3.
98. Le convenute sollevano però l'eccezione relativa alla prescrizione. I diritti ad interessi sono soggetti al termine di prescrizione quadriennale di cui all'art. 197 del BGB. Conformemente agli artt. 201, prima frase, e 198, prima frase, del BGB, il termine di prescrizione decorre dalla fine dell'anno in cui il diritto poteva essere fatto valere per la prima volta ed esercitato in via giudiziale. L'esigibilità del diritto ne è nuovamente il presupposto, vale a dire la data in cui il creditore può chiedere la prestazione . Per contro, non è necessario che l'ammontare del diritto possa già essere calcolato. L'inizio della prescrizione è pertanto indipendente dall'invio di un conteggio, anche se soltanto quest'ultimo fissa l'ammontare del diritto .
99. Conformemente all'art. 8.4 dell'allegato II del contratto, la Commissione poteva chiedere sia il rimborso dell'aiuto, sia gli interessi a decorrere dalla data in cui è avvenuto il recesso, data decisiva per l'inizio della prescrizione. Pertanto, il controverso diritto ad interessi poteva essere fatto valere nella fattispecie alla data di cessazione del contratto. Quanto precede risulta, come sopra esposto, dalla lettera della Commissione 17 ottobre 1995, pervenuta alla convenuta sub 1 il 23 ottobre 1995 ed alla convenuta sub 3. La questione se in relazione alla convenuta sub 2 si debba prendere in considerazione il 3 novembre 1995 o eventualmente soltanto una data successiva, vale a dire quella della proposizione del ricorso avvenuta il 3 marzo 1999, può rimanere in sospeso. Ciò avrebbe soltanto la conseguenza che la prescrizione sarebbe iniziata ancora più tardi. Si può pertanto concludere che il diritto ad interessi poteva farsi valere non prima del 17 ottobre 1995. La prescrizione ha quindi avuto inizio il 31 dicembre 1995 ed è stata interrotta efficacemente con la proposizione del ricorso il 3 marzo 1999, conformemente all'art. 209, n. 1, del BGB, e quindi prima del compimento della prescrizione il 31 dicembre 1999. L'eccezione relativa alla prescrizione degli interessi è pertanto infondata. Il diritto agli interessi fatto valere dalla Commissione sussiste integralmente.
B - Domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale contro la convenuta sub 1
100. Con memoria 15 giugno 1999 la Commissione ha chiesto la pronuncia di una sentenza contumaciale contro la convenuta sub 1. Tale domanda è fondata, ai sensi dell'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura, se il ricorso della Commissione è stato ritualmente presentato. Nel caso di specie potrebbero sussistere dubbi al riguardo, qualora la notificazione del ricorso alla convenuta sub 1 sia controversa.
101. L'atto di ricorso è stato inviato alla convenuta sub 1 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, conformemente agli artt. 39, prima frase, e 79, prima frase, del regolamento di procedura. Sussistono dubbi sul fatto se, in tal modo, abbia avuto luogo una regolare notifica, in quanto la busta con il ricorso è stata rispedita alla cancelleria con l'annotazione «(...) la Oder-Plan Architektur GmbH è stata sciolta il 15.11.1996; non vi è più un amministratore ing. Christian Schlote». Si pone così la questione relativa alla capacità processuale della convenuta sub 1.
1) Capacità processuale della convenuta sub 1
102. Il contratto, conformemente all'art. 9.1, è disciplinato dal diritto tedesco. Pertanto, la questione della capacità processuale della convenuta sub 1 deve essere valutata in base al diritto tedesco. In forza di tale diritto, la Oder-Plan GmbH è capace di stare in giudizio fintanto che non sia estinta quale persona giuridica. Una società è estinta con la conclusione della liquidazione e la trascrizione dell'estinzione nel Handelsregister. Per contro, una società che sia stata unicamente disciolta continua ad avere capacità processuale e può essere convenuta in giudizio .
103. Secondo quanto risulta dall'estratto, autenticato dal notaio, del Handelregister dell'Amtsgericht Charlottenburg in data 4 giugno 1999, prodotto dalla Commissione, la Oder-Plan GmbH è stata sciolta con ordinanza dell'Amtsgericht 14 novembre 1996, conformemente all'art. 1 del Löschgesetz (legge sull'estinzione delle società) 9 ottobre 1934 . La cancellazione della società non è finora avvenuta. Pertanto la convenuta sub 1 è capace di stare in giudizio.
2) Altri presupposti del procedimento in contumacia
104. L'atto di ricorso è stato inviato alla convenuta sub 1 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, conformemente agli artt. 39, prima frase, e 79, prima frase, del regolamento di procedura. Tale notifica poteva regolarmente avvenire all'indirizzo indicato dalla Commissione. In mancanza di punti di riferimento contrari nel Handelsregister, si deve dedurre che la convenuta sub 1 quale società in liquidazione è sempre domiciliata allo stesso indirizzo ed è rappresentata dal suo precedente amministratore quale liquidatore ai sensi degli artt. 66 e 67 del GmbH. Come risulta dalla ricevuta di ritorno, il ricorso è pervenuto il 25 marzo 1999 ed è pertanto stato ritualmente notificato. La circostanza che pochi giorni più tardi la convenuta sub 1 abbia rispedito la busta con l'atto di ricorso alla cancelleria della Corte di giustizia non può annullare la notificazione che ha già avuto effetto. In conclusione, si deve affermare che il ricorso è stato ritualmente notificato e pertanto anche ritualmente proposto.
105. In mancanza di nomina di un domiciliatario nel luogo in cui ha sede la Corte, la domanda di pronuncia di sentenza contumaciale è stata efficacemente notificata il 23 luglio 1999 mediante deposito presso l'ufficio postale, conformemente agli artt. 79, 40, n. 1, 39, nonché 38, n. 2, del regolamento di procedura. Con lettera 26 ottobre 1999 la data per la trattazione orale è stata fissata al 6 dicembre 2000. Tale lettera è stata anch'essa efficacemente notificata alla convenuta sub 1 mediante deposito presso l'ufficio postale.
106. Ai sensi dell'art. 94, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la pronuncia di una sentenza contumaciale presuppone inoltre che non venga presentato un controricorso nelle forme e nei termini prescritti e che le conclusioni del ricorrente appaiano fondate. La prima condizione è soddisfatta. Le convenute non hanno risposto né al ricorso né alla domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale.
107. In relazione alla fondatezza della domanda della Commissione si può rimandare alle considerazioni sopra esposte. Analogamente alla fondatezza del ricorso contro le convenute sub 2 e sub 3, anche il ricorso contro la convenuta sub 1 è fondato. La domanda di pronuncia di una sentenza contumaciale va pertanto accolta.
108. Ai sensi dell'art. 94, n. 4, del regolamento di procedura, avverso detta sentenza contumaciale la convenuta sub 1 può proporre comunque opposizione, sulla quale deve statuirsi con sentenza.
VI - Spese
109. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha presentato domanda in tal senso; le convenute sub 1, sub 2 e sub 3, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
VII - Conclusione
110. Sulla base di quanto precede suggerisco alla Corte di decidere come segue:
A - Sentenza contumaciale contro la convenuta sub 1
1) La convenuta sub 1 è condannata quale debitrice in solido con le convenute sub 2 e sub 3 a pagare alla Commissione europea EUR 54 510, oltre agli interessi nella misura di EUR 20 798,70 per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999.
2) La convenuta sub 1 è condannata quale debitrice in solido con le convenute sub 2 e sub 3 a pagare alla Commissione europea, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi sul capitale di EUR 54 510, al tasso applicato dall'«European Monetary Cooperation Fund» per le sue operazioni in euro, maggiorato di 2 punti percentuali.
B - Sentenza contro le convenute sub 2 e sub 3
1) Le convenute sub 2 e sub 3 sono condannate quali debitrici in solido con la convenuta sub 1 a pagare alla Commissione europea EUR 54 510, oltre agli interessi nella misura di EUR 20 798,70 per il periodo 1° gennaio 1993 - 15 gennaio 1999.
2) Le convenute sub 2 e sub 3 sono condannate quali debitrici in solido con la convenuta sub 1 a pagare alla Commissione europea, a decorrere dal 16 gennaio 1999, gli interessi sul capitale di EUR 54 510, al tasso applicato dall'«European Monetary Cooperation Fund» per le sue operazioni in euro, maggiorato di 2 punti percentuali.
C - Spese
Le convenute sopportano quali debitrici in solido le spese del procedimento.
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