Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il presente procedimento pregiudiziale proposto dall'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) della Repubblica d'Austria verte sulla questione se una normativa nazionale, secondo cui il figlio titolare di un diritto agli alimenti, che non percepisce la prestazione dal genitore debitore, può richiedere allo Stato un anticipo sull'assegno alimentare solo se cittadino austriaco o apolide, sia compatibile con il diritto comunitario.
II - Fatti e procedimento
2. I ricorrenti nella causa a qua, aventi la qualità di minori, nonché i loro genitori sono cittadini tedeschi e risiedono in Austria dal 1987. Il divorzio dei genitori è stato pronunciato il 1° febbraio 1995 e i figli sono stati affidati in via esclusiva alla madre. Il 17 gennaio 1996 il padre si è impegnato, nell'ambito di una transazione giudiziale, a versare per ciascun figlio un assegno alimentare mensile di ATS 3 500. I figli risiedono, come i genitori, in Austria.
3. I genitori sono lavoratori autonomi in Austria. La madre gestisce un negozio di libri per bambini, mentre il padre è rappresentante di commercio autonomo di articoli edilizi.
4. Il 1° settembre 1998 i figli chiedevano la concessione di anticipi su assegno alimentare per un importo mensile di ATS 3 500 adducendo che il padre aveva cessato di versare tali assegni a partire dal febbraio 1998. A tale riguardo essi hanno fatto valere di aver tentato di ottenere l'esecuzione forzata del titolo esecutivo nel quale si riconosceva il diritto agli alimenti nei confronti del padre, affermando però che l'esecuzione era rimasta infruttuosa dato che quest'ultimo non aveva più alcun reddito.
5. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda dei minori in considerazione della loro cittadinanza tedesca. Il giudice d'appello confermava tale decisione, consentendo però la proposizione di un ricorso per «Revision». La sezione competente dell'Oberster Gerichtshof (in prosieguo: il «giudice a quo») ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
6. Nella fase scritta del procedimento innanzi alla Corte di giustizia hanno presentato osservazioni il governo austriaco e la Commissione. All'udienza è intervenuto il governo svedese. Si dovrà tornare sugli argomenti da essi addotti.
III - La domanda di pronuncia pregiudiziale
7. Il giudice a quo rinvia alle motivazioni fornite dal legislatore austriaco, secondo cui lo Stato, adottando l'Unterhaltsvorschußgesetz (legge sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), si prende cura dei «suoi giovani». Il disegno di legge sarebbe «un passo decisivo per assicurare il mantenimento di figli minori». Nei lavori preparatori della legge si deplorerebbe il destino delle madri «le quali, poiché hanno divorziato dai mariti, sono state da questi abbandonate, oppure delle madri di figli nati al di fuori del matrimonio, dei quali il padre non vuole occuparsi, che vivono sole con i loro figli minori» e che, «oltre al difficile compito di allevare i loro figli, hanno anche l'onere di ottenere dal padre assegni alimentari per i loro figli». Per questo lo Stato dovrebbe intervenire al posto dei debitori che non adempiono agli obblighi alimentari, versare anticipi sugli assegni e rivalersi sui debitori della prestazione di mantenimento.
8. Secondo la ratio della normativa, la concessione di un anticipo va considerata come prestazione sociale fondata sull'esistenza di un diritto sostanziale all'assegno alimentare, secondo le norme del diritto civile, nei confronti della persona tenuta a prestare gli alimenti, a prescindere dal fatto che esista o non esista ancora un titolo esecutivo per determinati motivi.
9. Gli anticipi versati al genitore nel cui nucleo familiare viene allevato il figlio beneficiario del titolo servirebbero tuttavia, come emergerebbe dalle motivazioni dedotte dal legislatore, anche per compensare oneri familiari che altrimenti ricadrebbero solo sul genitore al quale è stato affidato il figlio. Questa è una delle ragioni, e non l'ultima, per le quali gli anticipi su assegno alimentare sono finanziati con risorse del Familienlastenausgleichsfond (fondo per la compensazione dei carichi familiari). Tuttavia è evidente che la diminuzione, grazie agli anticipi, delle preoccupazioni connesse alla sopravvivenza dovrebbe garantire che il genitore affidatario, sottoposto a minori pressioni connesse alla ricerca dei mezzi necessari a finanziare il mantenimento, possa dedicarsi maggiormente all'educazione dei figli minori.
10. Alla luce dei presupposti e dello scopo degli anticipi su assegno alimentare, la Corte potrebbe giungere alla conclusione che tali anticipi debbano qualificarsi come prestazioni previdenziali che, in forma di prestazioni familiari, rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 . Ciononostante, ad una conclusione del genere si potrebbe opporre la giurisprudenza della Corte secondo cui una prestazione sociale volta a garantire il mantenimento è un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 . Peraltro non si potrebbe escludere una soluzione di diritto comunitario secondo la quale gli anticipi su assegno alimentare previsti dal diritto austriaco si considerino tanto prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, quanto vantaggi sociali di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
11. Tuttavia i genitori dei ricorrenti non sono lavoratori subordinati, bensì lavoratori autonomi. Ne consegue che non si potrebbe estendere ai ricorrenti, in quanto figli di lavoratori autonomi, l'applicazione dei vantaggi sociali, che il regolamento n. 1612/68 attribuisce soltanto ai lavoratori subordinati e ai loro familiari. L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) costituirebbe un'espressione speciale dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e come lex specialis prevarrebbe sul divieto generale di discriminazione. Sarebbero incompatibili con l'art. 52 del Trattato CE non solo le discriminazioni legali basate sulla cittadinanza, che incidono direttamente sull'esercizio di un'attività lavorativa autonoma, ma anche le norme che possono dissuadere dallo stabilirsi nello Stato membro di cui trattasi, come ad esempio le disparità di trattamento nel settore delle prestazioni sociali.
12. Infine il diritto alla concessione di anticipi su assegno alimentare previsti dal diritto austriaco, anche se non fosse riconducibile all'ambito di applicazione delle libertà ormai sancite dal Trattato CE, in particolare alla libertà di stabilimento, potrebbe ciononostante rientrare nell'ampio ambito di tutela dell'art. 6, n. 1, del Trattato CE, che si applica anche a materie che semplicemente «presentino punti di connessione con una qualunque delle fattispecie previste dal diritto comunitario».
13. Il giudice a quo sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli anticipi sugli assegni alimentari per figli minori di lavoratori autonomi, versati ai sensi dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, nella versione vigente - legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e se quindi sia applicabile in tal caso anche l'art. 3 del regolamento, concernente la parità di trattamento.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
se i figli minori che, come i loro genitori che svolgono attività lavorativa autonoma nella Repubblica d'Austria, sono cittadini tedeschi, ma risiedono abitualmente nella Repubblica d'Austria, e che chiedono la concessione di un anticipo su assegno alimentare a norma dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, nella versione vigente - legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), siano discriminati, in contrasto con l'art. 52 del Trattato CE o con l'art. 6, n. 1, dello stesso Trattato, nella loro condizione di familiari per il fatto che tale anticipo viene loro negato in forza dell'art. 2, n. 1, dell'UVG a motivo della loro cittadinanza tedesca».
IV - Contesto normativo
A - Disposizioni comunitarie
Il regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»)
14. Le disposizioni del detto regolamento pertinenti nel caso di specie così recitano:
«Articolo 1 (10) (15)
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a)-e) (...)
f) i) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede (...)
g)-t) (...)
u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II (...)
v) (...).
Articolo 2
Campo d'applicazione quanto alle persone
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
2 e 3 (...).
Articolo 3
Parità di trattamento
1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.
(...).
Articolo 4 (10)
Campo d'applicazione "ratione materiae"
1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a)-g) (...);
h) le prestazioni familiari.
2 e 3 (...).
4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.
Articolo 5 (10)
Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento
Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, (...) le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78».
B - Disposizioni nazionali
Unterhaltsvorschußgesetz 1995 - UVG, BGBl 451 - nella versione vigente (in prosieguo: l'«UVG»)
15. Le disposizioni contenute nel titolo «Requisiti» di cui agli artt. 2, n. 1, prima frase, e 3 dell'UVG così recitano:
«Articolo 2.1. Hanno diritto agli anticipi i figli minorenni aventi la residenza abituale nel territorio nazionale e che siano cittadini austriaci o apolidi.
(...)».
«Articolo 3 Gli anticipi sono concessi
1. se per il diritto soggettivo ad un assegno alimentare esiste un titolo esecutivo che possa essere fatto valere all'interno del paese e
2. se un'esecuzione relativa ad obbligazioni alimentari in corso (...) o, qualora il debitore dell'assegno alimentare non disponga manifestamente di redditi o di altra retribuzione regolare, se un'esecuzione (...) non ha integralmente coperto, nel corso dei sei mesi che precedono la presentazione della domanda di concessione di anticipi, anche uno solo degli importi dell'assegno alimentare divenuto esigibile; a tale riguardo, gli arretrati del debito alimentare pagati sono imputati al debito alimentare in corso».
16. L'art. 4 dell'UVG dispone che, in determinate circostanze, le prestazioni sono concesse anche se l'esecuzione non appare destinata ad andare a buon fine o se il diritto all'assegno alimentare non è stato determinato.
17. Gli artt. 30 e 31 dell'UVG prevedono che i diritti alimentari del figlio che hanno formato oggetto di anticipi siano trasferiti alla pubblica amministrazione. Qualora il debitore della prestazione alimentare non effettui alcun pagamento, i crediti formano oggetto di esecuzione forzata.
V - Sulla prima questione
Argomenti delle parti
18. Il governo austriaco parte dal presupposto che nell'ambito della prima questione si debba accertare se la prestazione controversa costituisca una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. A tale riguardo esso osserva che la prestazione costituisce una normativa in materia di alimenti per la quale la questione relativa all'esigenza di assistenza sociale non sarebbe determinante. Gli anticipi su assegno alimentare previsti dall'UVG si fonderebbero su un diritto sostanziale del minore nei confronti del genitore obbligato. L'UVG prevedrebbe un versamento anticipato dell'assegno per il mantenimento disposto dalla legge, indipendentemente dal fatto che esista già o per determinati motivi non esista (ancora) un titolo esecutivo nei confronti del soggetto debitore. La normativa mirerebbe ad assicurare al figlio l'ottenimento dell'intero importo per il mantenimento anche in caso di inadempimento del genitore debitore. Vero è che a tal fine sarebbe la pubblica amministrazione ad erogare le prestazioni, tuttavia non si tratterebbe assolutamente di prestazioni sociali. Quando il Bund versa le prestazioni, esso si trova surrogato nel diritto all'assegno alimentare rientrante nel diritto di famiglia. L'assegno alimentare del figlio verrebbe quindi prefinanziato, in quanto lo Stato interverrebbe unicamente nell'attuazione del diritto. Di conseguenza gli anticipi su assegno alimentare previsti dall'Unterhaltsvorschußgesetz non costituirebbero prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, cosicché non sarebbe applicabile l'art. 3 del detto regolamento.
19. La Commissione solleva in primo luogo la questione dell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, sottolineando che le prestazioni controverse non sono state dichiarate ai sensi dell'art. 5 del regolamento come regime rientrante nell'ambito di applicazione del detto regolamento. Tuttavia ciò non impedirebbe di considerarle come prestazioni previdenziali qualora presentino le caratteristiche necessarie. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la qualificazione della prestazione dipenderebbe dagli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare dai suoi scopi e dalle condizioni per la sua concessione. Tale prestazione dovrebbe essere concessa ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e che si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. A tale riguardo nel caso di specie verrebbe in esame lo specifico settore delle prestazioni sociali riguardante le prestazioni familiari, poiché si potrebbe considerare che non si tratti di una prestazione a carattere assistenziale.
20. Tuttavia l'UVG si fonderebbe su un diritto all'assegno alimentare di diritto civile. A tale riguardo la prestazione perseguirebbe uno scopo diverso da quello, tipico delle prestazioni familiari, di compensare carichi familiari. L'anticipo su assegno alimentare non diminuirebbe né compenserebbe l'onere derivante dal mantenimento dei figli. Pertanto la prestazione controversa non andrebbe considerata come prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, cosicché neanche l'art. 3 del detto regolamento sarebbe applicabile.
21. All'udienza il governo svedese, senza affrontare analiticamente la questione, ha affermato che gli anticipi su assegno alimentare controversi non andrebbero considerati come prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71.
Analisi
a) Sull'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71
22. La prima questione pregiudiziale concerne in definitiva l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che ne definisce l'ambito di applicazione ratione materiae, dispone che il detto regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti i tipi di prestazioni in seguito elencati, tra cui vengono menzionate alla lett. h) le prestazioni familiari.
Occorre pertanto esaminare se prestazioni previste dall'österreichischer Unterhaltsvorschußgesetz costituiscano prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
23. L'art. 5 del regolamento dispone che gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'art. 97, le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, in quanto riguardanti un tipo di prestazione ivi elencato. Senza dubbio le autorità austriache non hanno qualificato come tale una prestazione ai sensi dell'UVG. Tuttavia non si può concludere che per tale motivo la legge non rientri in nessun caso nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.
24. Già nella sentenza pronunciata il 29 novembre 1977 nella causa Beerens la Corte ha affermato quanto segue:
«(...) la circostanza che una legge od altro provvedimento normativo interno non siano stati menzionati nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del regolamento non potrebbe, di per sé, provare che detta legge o detto provvedimento esulino dalla sfera d'applicazione del regolamento stesso» .
Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza pronunciata il 27 gennaio 1981 nella causa Vigier , «il fatto che nella dichiarazione emessa da uno Stato membro non si parli di una data normativa nazionale non implica che detta normativa non possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento». Il fatto che disposizioni nazionali siano menzionate in dichiarazioni ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 ha effetto vincolante unicamente in senso positivo .
25. Di conseguenza occorre esaminare se la concessione di anticipi su assegno alimentare ai sensi dell'UVG soddisfi i criteri che li fanno apparire come una prestazione previdenziale conformemente al regolamento n. 1408/71. L'art. 1, lett. u), punto i), definisce la nozione di «prestazioni familiari» come «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari».
26. Secondo una costante giurisprudenza la distinzione fra prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne fanno parte si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare i suoi scopi e le condizioni per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di previdenza sociale da una legge nazionale . Una prestazione può, secondo tali criteri, essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 .
27. Tale valutazione viene corroborata dal fatto che ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, l'assistenza sociale, la cui fruizione è subordinata ad un esame dello stato di necessità, è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento.
28. E' pacifico che gli anticipi su assegno alimentare previsti dall'UVG vengono concessi in base ad una situazione legalmente definita, prescindendo da decisioni discrezionali ovvero valutazioni delle esigenze personali. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'UVG, sussiste un diritto al versamento degli anticipi. Tuttavia occorre accertare se, conformemente agli scopi e alle condizioni per la loro concessione, gli anticipi su assegno alimentare possano essere considerati come una prestazione riguardante il rischio «prestazioni familiari» .
29. L'interpretazione letterale della nozione di «carichi familiari» include il mantenimento dei figli. Dal punto di vista economico assicurare il mantenimento dei figli rientra nei compiti precipui della custodia parentale.
30. Ad un livello astratto tale custodia può definirsi come l'assistenza personale fornita al figlio sotto forma di molteplici attenzioni e del soddisfacimento di esigenze materiali, che si traduce anche in spese finanziarie.
31. Nel caso di un modello di famiglia classico, in cui genitori e figli convivono sotto lo stesso tetto, non emerge sempre in maniera evidente quale genitore si occupi di quali aspetti e in quale misura. Non avviene lo stesso in situazioni familiari come quelle cui si riferisce la normativa controversa, nelle quali i genitori vivono separati e il diritto di custodia è stato affidato ad un solo genitore. In siffatti casi solo il genitore affidatario si preoccupa di fornire completa assistenza personale al figlio e l'altro genitore obbligato contribuisce al mantenimento del figlio essenzialmente versando gli assegni alimentari.
32. Occorre quindi partire dal presupposto che il mantenimento finanziario dei figli va considerato come carico familiare originario. Per forza di cose, esso è anche un versamento legato ad esigenze temporali. Ciò si traduce negli ordinamenti giuridici nazionali nelle particolari condizioni relative all'esecuzione giudiziaria dei diritti alimentari insoluti che derogano di solito dalle norme generali in materia di ricupero dei crediti . Tale aspetto può essere connesso al fatto che i versamenti di assegni alimentari devono essere considerati sistematicamente come surrogato di prestazioni in natura. Nel caso di specie tale qualificazione invero non è rilevante, tuttavia occorre rilevare che un titolo in cui si riconosce il diritto agli alimenti non è di per sé atto a garantire effettivamente il mantenimento. Un anticipo su assegno alimentare finanziato dallo Stato in caso di mancato pagamento dell'assegno da parte del genitore debitore può pertanto senz'altro compensare carichi familiari.
33. Il sostegno statale di cui godono, sotto forma di prestazioni di anticipi su assegno alimentare, direttamente il figlio avente diritto al mantenimento ed indirettamente il genitore cui è stata affidata la custodia si espleta a diversi livelli. Da un lato, emerge l'aspetto processuale dell'esecuzione di un titolo che dà diritto agli alimenti ovvero, se del caso, persino del conseguimento di un siffatto titolo. Il detto aspetto processuale non dovrebbe essere sottovalutato, in quanto ricuperare i versamenti non effettuati da un soggetto cui incombe l'obbligo mantenimento che non vuole o non può pagare ben può costituire un dispendio di energie e di tempo. Dagli atti trasmessi dal giudice a quo emerge l'espressa volontà del legislatore di fornire sostegno alle madri, cui è in genere affidata la custodia dei minori, per quanto riguarda il ricupero dell'assegno alimentare a favore dei figli. Una siffatta prestazione assistenziale statale di tipo materiale potrebbe addirittura eventualmente essere considerata come prestazione in natura.
34. Dall'altro lato, le prestazioni di anticipi su assegno alimentare recano anche implicito un aspetto economico non trascurabile. Il pagamento di anticipi consente la pronta disponibilità dei mezzi finanziari quando essi sono necessari. Inoltre lo Stato si assume il rischio dell'insolvenza. E' noto ai giudici che oltre la metà dei versamenti di anticipi non possono essere recuperati presso il diretto debitore dell'assegno . Pertanto sarebbe riduttivo liquidare le normative in materia di anticipo su assegno alimentare come mera assistenza processuale o fondarsi sull'elemento provvisorio del prefinanziamento di versamenti di assegni alimentari dovuti.
35. Descrivendo il contenuto e l'obiettivo delle prestazioni familiari la Corte deduce dalle disposizioni pertinenti ch'esse sono destinate «ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività ai carichi stessi» .
36. Mentre la concessione di assegni alimentari - come già illustrato in precedenza - rientra nei carichi familiari originari, il ricupero di somme dovute per il mantenimento non costituisce necessariamente un carico familiare tipico, bensì piuttosto un onere caratteristico della situazione familiare particolare di genitori che vivono separati. Con l'intervento delle disposizioni in materia di anticipi su assegno alimentare lo Stato, e quindi la collettività, partecipano ai carichi, da un lato, ricuperando per via legale le somme dovute a titolo di mantenimento e, dall'altro, garantendo la concessione dell'assegno alimentare. Sotto entrambi gli aspetti si fa ricorso a risorse pubbliche, cosicché è possibile pervenire alla conclusione che la collettività partecipa agli oneri derivanti dalla specifica situazione familiare. A ciò si potrebbe aggiungere che i figli che vivono in tale peculiare situazione familiare hanno bisogno di particolare assistenza da parte della collettività, obiettivo che il legislatore ha conseguito scegliendo di adottare l'UVG.
37. La Commissione obietta che i pagamenti degli anticipi sarebbero sì volti a garantire il mantenimento di figli minori, ma non ridurrebbero o compenserebbero l'onere connesso al mantenimento dei figli, che permarrebbe immutato della stessa entità. Considerando in maniera astratta l'obbligo di provvedere al mantenimento, è possibile accogliere la detta osservazione. Valutando tale obbligo concretamente sorgono invece notevoli dubbi sulla sua correttezza.
38. L'onere del mantenimento a carico del genitore cui è stata affidata in esclusiva la custodia e con cui vive il figlio aumenta sostanzialmente se il genitore debitore non versa l'assegno alimentare. I pagamenti degli anticipi riducono e compensano tale carico nel momento e nel luogo in cui è necessario. Inoltre lo Stato si assume il rischio dell'insolvenza, cosicché nei casi di obblighi di mantenimento non ricuperabili si può persino parlare di una partecipazione netta dello Stato ai carichi familiari.
39. Di conseguenza la normativa in materia di anticipi su assegno alimentare mira a compensare i carichi familiari, così come definiti supra. Tale valutazione è confortata dal fatto che i versamenti di anticipi su assegno alimentare vengono finanziati da risorse del fondo per la compensazione dei carichi familiari. Vero è che le parti che hanno presentato osservazioni hanno fatto riferimento alla sentenza nella causa Hughes citandone il seguente brano: «Infatti, le modalità del finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale (...)» . Tuttavia la Corte opponeva questo argomento all'obiezione sollevata nella detta causa secondo cui la prestazione ivi controversa non era previdenziale, poiché a carattere non contributivo.
40. Pertanto il finanziamento di una prestazione mediante il fondo per la compensazione dei carichi familiari può perfettamente essere considerato come elemento utile per qualificare la prestazione di anticipo su assegno alimentare come prestazione familiare. La sentenza nella causa Hughes non osta a tale conclusione.
41. Occorre ora analizzare alcuni aspetti strutturali della prestazione per verificare se essi corroborino ovvero invalidino la qualificazione della prestazione di anticipo su assegno alimentare come prestazione familiare.
42. In primo luogo va considerato che i pagamenti di anticipi su assegno alimentare non vengono concessi al lavoratore subordinato ovvero al genitore che esercita un'attività lavorativa autonoma, bensì al figlio avente diritto all'assegno per il mantenimento. Tuttavia al riguardo non si può negare che i detti pagamenti affluiscono al nucleo familiare in cui vive il figlio e pertanto i mezzi possono essere senza dubbio considerati come prestazione fornita al genitore cui è stata affidata la custodia. Inoltre, nella sentenza nelle cause riunite Hoever e Zachow, la Corte ha statuito che la distinzione fra diritti propri e diritti derivati non si applica, in via di principio, alle prestazioni familiari . La circostanza che il figlio sia destinatario della prestazione non osta pertanto alla qualificazione della prestazione come prestazione familiare.
43. Inoltre viene fatto valere che il diritto all'anticipo rientrerebbe nel diritto civile. Ciò sarebbe anche determinante per la prestazione statale. In applicazione della giurisprudenza della Corte, un obbligo di natura civile in cui è surrogato un altro soggetto non potrebbe essere considerato come rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71. A sostegno di tale tesi si rinvia alla sentenza nella causa Mouthaan , in cui la Corte non ha riconosciuto come prestazioni di disoccupazione i versamenti effettuati dal competente organo di categoria a titolo di retribuzioni non corrisposte a motivo del fallimento del datore di lavoro. La surrogazione negli obblighi che incombono a quest'ultimo non partecipa della natura delle prestazioni di disoccupazione, contemplate dall'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento n. 1408/71 .
44. Tuttavia tale pronuncia non pregiudica la qualificazione della prestazione nel caso di specie. La causa Mouthaan verteva su diritti direttamente derivanti da un rapporto di lavoro, mentre, affinché trovasse applicazione il regolamento n. 1408/71, la surrogazione dell'organo di categoria negli obblighi del datore di lavoro avrebbe dovuto essere qualificata come prestazione di disoccupazione. L'elemento chiave per le prestazioni in questione nella detta causa non era tuttavia la disoccupazione del richiedente, bensì il fallimento del datore di lavoro. Il caso di specie è sostanzialmente diverso.
45. Il diritto originario all'assegno alimentare che il figlio ha nei confronti dei suoi genitori è - anche se occorre annoverarlo nel diritto civile - un diritto rientrante nel diritto di famiglia. La mera classificazione del diritto come rientrante nel diritto civile costituirebbe una limitazione troppo formalistica e non terrebbe conto della rilevanza che esso assume dal punto di vista del diritto di famiglia, e quindi del carattere del pagamento dell'assegno alimentare, vale a dire di versamento - anche se interno alla famiglia - tipicamente volto a compensare i carichi familiari. Quindi, anche se il diritto all'assegno alimentare è riconducibile al diritto civile, in caso di adempimento del credito relativo al mantenimento, attestato dal relativo titolo, il figlio beneficiario dell'assegno ha effettivamente un diritto proprio nei confronti dello Stato in forza della norma di cui all'UVG. Come conseguenza della concessione degli anticipi su assegno alimentare, il diritto originario del figlio nei confronti del genitore insolvente passa per surrogazione allo Stato, che può rivalersi del detto credito sul soggetto debitore. Qualificare come prestazione familiare la surrogazione dello Stato in un diritto rientrante nel diritto di famiglia appare conforme al sistema.
46. A titolo complementare occorre rinviare ancora alle sentenze della Corte nelle cause riunite Hoever e Zachow nonché nella causa Kuusijärvi . Nelle dette sentenze la Corte ha qualificato come prestazioni che vanno assimilate alle prestazioni familiari di cui al regolamento n. 1408/71, da un lato, l'assegno parentale tedesco e, dall'altro, la prestazione parentale svedese. Essa ha dichiarato che si tratta di una prestazione destinata a compensare gli oneri familiari . Inoltre l'assegno parentale è volto a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età. La prestazione mira, più precisamente, a ricompensare l'educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno .
47. Non si può escludere che la prestazione di anticipo su assegno alimentare miri anche a garantire al genitore cui è stata affidata la custodia un certo margine di libertà per educare il figlio. Anche alla luce di questo aspetto sembra appropriato qualificare le prestazioni di anticipo su assegno alimentare come prestazioni familiari.
48. Occorre quindi rilevare che i versamenti di anticipi su assegno alimentare rientrano nella categoria delle prestazioni familiari di cui all'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
b) Sull'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71
49. L'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è definito all'art. 2. Il n. 1 di detto articolo dispone che il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.
50. La nozione di «familiare» viene definita all'art. 1, lett. f), punto i), come qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate.
51. Nella sentenza nella causa Kermaschek la Corte ha operato una distinzione tra le due categorie di persone di cui all'art. 2 del regolamento n. 1408/71: da un lato, i lavoratori e, dall'altro, i loro familiari e superstiti. «Mentre gli appartenenti alla prima categoria possono far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio, gli appartenenti alla seconda categoria hanno solo un diritto derivato, acquistato in qualità di familiare o di superstite d'un lavoratore, vale a dire di un appartenente alla prima categoria» .
52. Sulla base della detta distinzione, il figlio che fa valere il diritto all'anticipo su assegno alimentare in forza di un diritto proprio non rientrerebbe affatto nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.
53. Tuttavia, la distinzione delineata nella sentenza nella causa Kermaschek e inizialmente ripresa in una costante giurisprudenza della Corte, nella sentenza nella causa Cabanis-Issarte è stata espressamente limitata a casi come quelli all'origine della causa Kermaschek . La distinzione fra diritti propri e diritti derivati «può avere la conseguenza di compromettere l'esigenza fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario costituita dall'uniformità dell'applicazione delle norme comunitarie, subordinando l'applicabilità di queste nei confronti dei singoli alla qualifica di diritto proprio o di diritto derivato contemplata dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni di cui trattasi in relazione alle particolarità del regime previdenziale nazionale» .
54. Inoltre - come già osservato supra - per quanto attiene al caso particolare delle prestazioni familiari, la Corte ha statuito nella causa Hoever e Zachow che la distinzione fra diritti propri e diritti derivati non si applica, in via di principio, alle prestazioni familiari .
55. Affinché i figli beneficiari dell'assegno alimentare possano rientrare nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, occorre ormai accertare soltanto se essi possano far derivare la loro posizione da un genitore.
56. Nel caso di specie la madre di Vincent ed Esther Offermanns, con cui essi vivono, è una lavoratrice autonoma. In qualità di lavoratrice autonoma soggetta ad un settore previdenziale ai sensi dell'art. 4, essa rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 e di conseguenza vi rientrano anche i suoi figli.
57. Probabilmente si potrebbe anche considerare che il padre debitore dell'assegno alimentare in quanto lavoratore autonomo trasmette la posizione giuridica ai figli. Tuttavia nel caso di specie non occorre certamente stabilire se ed eventualmente contro quale rischio il padre di Vincent ed Esther Offermanns sia assicurato. Spetterebbe al giudice a quo effettuare siffatte constatazioni.
58. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che i fatti di cui trattasi nel caso di specie rientrano nell'ambito di applicazione sia ratione materiae che ratione personae del regolamento n. 1408/71. I figli beneficiari dell'assegno alimentare possono pertanto far valere un diritto alla parità di trattamento in forza dell'art. 3 del regolamento n. 1408/71.
VI - Sulla seconda questione
Argomenti delle parti intervenienti
59. Il governo austriaco precisa anzitutto che sulla base della giurisprudenza della Corte il rapporto fra gli artt. 6 e 52 del Trattato CE è stato chiarito nel senso che il secondo è volto ad attuare il principio di parità di trattamento nell'ambito delle attività lavorative autonome. Pertanto in questi casi l'art. 52 prevarrebbe sull'art. 6.
60. Esso rileva poi che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 52 del Trattato CE riguarderebbe non soltanto disposizioni concernenti in maniera specifica l'esercizio delle attività professionali di cui trattasi, bensì anche quelle relative alle diverse facoltà generali utili per l'esercizio dell'attività lavorativa, come ad esempio l'accesso ad abitazioni sociali e l'acquisto di beni immobili. Ciò non sarebbe tuttavia il caso della normativa in questione, che non avrebbe alcun nesso con l'attività professionale. Infine il titolare del diritto sarebbe il figlio e non il soggetto che esercita la libertà di stabilimento.
61. La Commissione osserva che l'anticipo su assegno alimentare costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 . Pagando gli anticipi, lo Stato si assumerebbe il rischio dell'impossibilità di recuperare la prestazione di mantenimento dovuta ma non corrisposta. La circostanza che il regolamento n. 1612/68 sia applicabile, secondo il suo tenore letterale, solo a lavoratori subordinati, mentre i genitori dei figli che rivendicano la prestazione nel procedimento a quo eserciterebbero un'attività lavorativa autonoma, non sarebbe rilevante. Gli artt. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) garantirebbero infatti, ai sensi della giurisprudenza, la stessa tutela giuridica contro la discriminazione nella concessione di vantaggi sociali, cosicché al riguardo non verrebbe in esame la qualificazione delle attività economiche in questione.
62. La formulazione di una condizione discriminatoria come la cittadinanza costituirebbe una violazione dell'art. 52 del Trattato CE. Tale divieto non riguarderebbe solo le norme specifiche relative all'esercizio delle attività lavorative, bensì qualsiasi impedimento all'esercizio di attività lavorative autonome da parte dei cittadini degli altri Stati membri, consistente in un trattamento discriminatorio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi, previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
63. Una normativa nazionale che preveda la concessione di anticipi su assegno alimentare soltanto a figli in possesso della cittadinanza austriaca o apolidi e che escluda dal diritto a siffatte prestazioni i figli minori di genitori tedeschi che esercitano un'attività lavorativa autonoma in Austria violerebbe gli artt. 6 e 52 del Trattato CE.
64. All'udienza il governo svedese ha sostenuto che la normativa austriaca comporta senza dubbio una discriminazione nei confronti del figlio beneficiario di un assegno alimentare e non in possesso della cittadinanza austriaca. Per contro, non emergerebbe in maniera così evidente una discriminazione nei confronti del genitore cui è stata affidata la custodia dei figli. Tuttavia il mancato pagamento di assegni alimentari da parte del genitore che ha l'obbligo del mantenimento riguarderebbe il genitore affidatario in quanto quest'ultimo dovrebbe rimediare al mancato versamento dell'assegno alimentare. Il requisito della cittadinanza pregiudicherebbe in pratica i genitori con cittadinanza estera, poiché i loro figli sarebbero di norma in possesso di una cittadinanza straniera. A tale riguardo si tratterebbe di un caso di discriminazione indiretta.
65. Per quanto riguarda la questione se la detta discriminazione rientri nell'ambito di applicazione del Trattato, il governo svedese fa riferimento all'art. 52 del Trattato CE che conterrebbe un divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza. Il divieto non si riferirebbe soltanto a normative in materia di esercizio di un'attività lavorativa, bensì includerebbe tutti gli impedimenti all'esercizio di un'attività lavorativa autonoma nei confronti di cittadini di altri Stati membri ed implicherebbe che questi ultimi non debbano ricevere un trattamento diverso dai cittadini dello Stato membro in questione. La disposizione vieterebbe la disparità di trattamento dei figli di lavoratori autonomi, che abbiano nei loro confronti un obbligo di mantenimento. Ciò emergerebbe anche dalla sentenza nella causa Meeusen . Il requisito della cittadinanza violerebbe di conseguenza la libertà di stabilimento.
Analisi
66. Con la seconda questione il giudice a quo chiede se il requisito della cittadinanza di cui all'art. 2, n. 1, dell'UVG costituisca una discriminazione vietata ai sensi degli artt. 52 ovvero 6 del Trattato CE.
67. Come ha constatato anche la Commissione, occorre considerare che la controversa normativa in materia di anticipo su assegno alimentare costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. In forza di tale disposizione si può dire che, nel caso in cui il genitore cui è stata affidata la custodia del figlio beneficiario dell'assegno alimentare sia un lavoratore ai sensi dell'art. 48, dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 potrebbe discendere un diritto alla parità di trattamento.
68. La qualificazione della prestazione come prestazione familiare non osta a che la si consideri contemporaneamente come vantaggio sociale, poiché finora nella giurisprudenza si è riconosciuto che nel caso di prestazioni sociali è del tutto possibile una sovrapposizione, cosicché una prestazione venga considerata sia come una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71 che come vantaggio sociale di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, a seconda delle concrete circostanze del caso in esame e della concessione di dette prestazioni.
69. Ciononostante, qualificare la prestazione di anticipo su assegno alimentare come un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 riveste solo un interesse limitato per la soluzione del caso di specie. Poiché i genitori dei figli beneficiari dell'assegno esercitano attività lavorative autonome, non è possibile invocare direttamente l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Al contrario, sembra più logico propendere - come già proposto dal giudice a quo - per un'applicazione degli artt. 52 e 6 del Trattato CE, in quanto la madre cui è stata affidata la custodia dei minori aventi diritto all'assegno di mantenimento è una lavoratrice autonoma.
70. Come già sostenuto dalle parti che hanno presentato osservazioni e statuito in una giurisprudenza costante , viene in esame un'applicazione autonoma dell'art. 6 solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione. Poiché l'art. 52 mira essenzialmente ad attuare, nel settore delle attività lavorative autonome, il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 6 , tale disposizione prevale nel caso di specie. Quando una normativa nazionale è incompatibile con la detta disposizione lo è altresì con l'art. 6 .
71. Riguardo al contenuto e alla finalità dell'art. 52, la Corte osserva quanto segue:
«[L]'art. 52 del Trattato garantisce il beneficio del trattamento nazionale ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, che ostacoli l'accesso a tale attività o l'esercizio della stessa» .
72. Come la Corte ha più volte statuito, «tale divieto non riguarda solo le norme specifiche relative all'esercizio delle attività lavorative, bensì (...) anche qualsiasi impedimento alle attività lavorative autonome dei cittadini degli altri Stati membri, consistente in un trattamento discriminatorio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi, previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o risultante dall'applicazione di tali disposizioni o da prassi amministrative» .
73. Come ha illustrato in maniera chiara il governo svedese, la discriminazione diretta basata sulla cittadinanza nei confronti dei figli comporta una discriminazione indiretta nei confronti del genitore cui è stata affidata la custodia. Infatti i genitori con figli in possesso di cittadinanza straniera sono molto più spesso cittadini di altri Stati membri rispetto ai genitori di figli austriaci.
74. Il governo austriaco ha però obiettato che la normativa in materia di anticipo su assegno alimentare non avrebbe alcun nesso con l'attività lavorativa dei genitori e pertanto non potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 52.
75. Manifestamente, un nesso diretto non sussiste. Ciononostante l'onere finanziario aggiuntivo può incidere sull'attività lavorativa autonoma del genitore cui è stata affidata la custodia in caso di mancato versamento da parte del genitore debitore dell'assegno alimentare. Infatti le risorse mancanti devono in qualche modo essere tratte dall'attività lavorativa, sia che il reddito subisca semplicemente una diminuzione, sia che si debbano fare prelievi dal patrimonio aziendale, o che risulti necessario lavorare di più. Anche nel caso di una semplice diminuzione dei redditi tali risorse in ogni caso non sono più disponibili per essere eventualmente reinvestite nell'azienda, né per l'acquisto di beni materiali, né per la costituzione di riserve o per la copertura di spese di personale. Si possono immaginare diverse situazioni.
76. In ogni caso, si può dire che l'esclusione dall'accesso agli anticipi su assegno alimentare è assolutamente atta ad incidere in maniera negativa sull'attività lavorativa del genitore cui è stata affidata la custodia dei figli. In tal senso la madre affidataria nel caso di specie subisce una discriminazione.
77. Poiché si tratta di un caso di discriminazione indiretta, occorre esaminare se la disparità di trattamento possa essere giustificata. A tale proposito non sono sufficienti considerazioni di carattere puramente economico. Pertanto l'intento da parte dello Stato di contenere le proprie spese non è atto a legittimare la discriminazione. Interrogato su eventuali motivi di giustificazione, il rappresentante del governo austriaco ha affermato all'udienza che il diritto alla prestazione controverso costituirebbe una materia rientrante nel diritto di famiglia, non connessa con la libertà di stabilimento. Inoltre il diritto verrebbe concesso al figlio e non al genitore che esercita la libertà di stabilimento.
78. Anche i detti argomenti vanno disattesi. Si è già detto che la discriminazione diretta del figlio beneficiario dell'assegno alimentare comporta una discriminazione indiretta del genitore cui è stata affidata la custodia. Tuttavia non è convincente neanche l'argomento strutturale, in quanto si tratta di una misura di sostegno statale che - come osservato in precedenza - può incidere sull'attività lavorativa del genitore affidatario. Inoltre, poiché non sono stati dedotti elementi che possano configurare motivi imperativi di interesse generale, occorre ritenere che sussista una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 52 del Trattato CE.
79. Infine, nella sentenza nella causa Meeusen la Corte ha inoltre espressamente affermato quanto segue:
«Il principio della parità di trattamento così inteso mira parimenti ad impedire discriminazioni nei confronti dei discendenti che siano a carico del lavoratore non subordinato» .
Anche per tale motivo la controversa normativa in materia di anticipo su assegno alimentare va considerata come non conforme al diritto comunitario, in quanto opera una discriminazione diretta dei figli beneficiari dell'assegno.
VII - Conclusione
80. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo nel seguente modo:
1) L'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, va interpretato nel senso ch'esso include gli anticipi sugli assegni alimentari per figli minori di lavoratori autonomi, versati ai sensi dell'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), cosicché in un siffatto caso è applicabile l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, che sancisce il principio della parità di trattamento.
In subordine
2) Gli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 6, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, n. 1, CE) vanno interpretati nel senso ch'essi ostano ad una situazione in cui i figli minori che, come i loro genitori che svolgono attività lavorativa autonoma nella Repubblica d'Austria, sono cittadini tedeschi, ma risiedono abitualmente nella Repubblica d'Austria, e che chiedono la concessione di un anticipo su assegno alimentare a norma dell'österreichische Unterhaltsvorschußgesetz, sono discriminati nella loro condizione di familiari per il fatto che tale anticipo viene loro negato a motivo della loro cittadinanza tedesca.
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