Conclusioni dell avvocato generale
1. Le società del gruppo Hewlett Packard importano nella Comunità gli apparecchi multifunzionali «HP Office Jet», che riuniscono le funzioni di stampante, fotocopiatrice, telefax e scanner. Queste società avevano ottenuto, tra il 1995 e il 1997, dalle autorità doganali italiane, britanniche e francesi informazioni tariffarie vincolanti, che classificavano tali apparecchi alla voce doganale 8471 92 20 (divenuta in seguito 8471 60 40) (stampanti). Questa classificazione comportava l'applicazione di un dazio doganale dell'1,5%, destinato a scomparire dal 1º gennaio 1998.
2. Nel 1997 è stato adottato il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1997, n. 2184 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata , che classificava alla voce 8517 21 00 (telefax), alla quale corrispondeva un dazio doganale del 3,8%, un apparecchio che presentava le stesse quattro funzioni dei già citati apparecchi del gruppo Hewlett Packard.
3. La Hewlett Packard, allora, sebbene l'informazione tariffaria riguardante tali prodotti, rilasciata dalle autorità doganali francesi, non fosse stata né modificata, né revocata, ha ritenuto opportuno sollecitare da tali autorità una nuova informazione tariffaria vincolante per la sua gamma di apparecchi multifunzionali, che confermasse la classificazione di questi ultimi come stampanti.
4. Investite di questa domanda, le autorità doganali, sulla scorta del regolamento n. 2184/97, il 2 aprile 1998 hanno rilasciato un'informazione tariffaria vincolante che classificava gli apparecchi in questione alla voce 8517 21 00 (telefax).
5. Contro questa informazione, la Hewlett Packard ha presentato ricorso dinanzi al tribunal d'instance de Paris 7 (Francia).
6. Questo tribunale ha ritenuto, contrariamente quanto sosteneva la Hewlett Packard, che il regolamento n. 2184/97 fosse applicabile agli apparecchi «HP Office Jet», e che questi effettivamente rientrassero nella voce 8517 21 00, ma si è posto la questione della validità di tale regolamento, cosa che lo ha spinto a sottoporre alla Corte, con sentenza 30 marzo 1999, la seguente questione pregiudiziale:
«In applicazione della tariffa doganale comune i telefax e le stampanti non rientrano nella medesima voce doganale. Allorché una macchina unica è concepita per svolgere più funzioni, la voce doganale viene determinata in base alla funzione principale che caratterizza il complesso.
Ciò premesso, se nel punto 3 del regolamento n. 2184/97 la Commissione abbia potuto validamente decidere che tutti i telefax multifunzionali consistenti essenzialmente in:
- un modem,
- uno scanner,
- e un dispositivo di stampa
e funzionanti in modo autonomo o collegati ad un computer rientrino nella voce doganale 8517 21 00 (telefax), escludendo la possibilità di valutare caso per caso la funzione effettivamente predominante dell'apparecchio e stabilendo in tal modo il principio del carattere accessorio del dispositivo di stampa, qualunque sia l'apparecchio che rientra nella categoria descritta?».
7. Innanzi tutto, prima di valutare quale risposta dare a questa questione, è necessario richiamare gli elementi della legislazione comunitaria che rappresentano il punto di partenza del mio ragionamento.
La nomenclatura combinata
8. La nomenclatura combinata fissata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune , prevede, nella sua versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997 , n. 2086 in particolare le seguenti voci:
«8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 60 - Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
(...)
- - altre:
8471 60 40 - - - Stampanti
(...)
8471 60 90 - - altre».
e d'altra parte,
«8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni:
8517 21 00 - - Telecopiatrici (telefax)»
Il regolamento 2184/97
9. Il regolamento n. 2184/97 prevede all'articolo 1 quanto segue:
«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella».
10. Il punto 3 dell'allegato del regolamento si presenta come segue:
>lt>0
Le regole di interpretazione della nomenclatura combinata
11. Le regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata enunciano rispettivamente quanto segue:
«I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
12. Secondo la nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata, «salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
13. Dalla lettura della sentenza di rinvio, sembra emergere che il giudice nazionale ha interpretato il regolamento n. 2184/97 nel senso che esso impone la classificazione alla voce doganale 8517 21 00 di tutti gli apparecchi ai quali si possa applicare la «descrizione della merce», così come figura nella colonna di sinistra dell'allegato.
14. Sembra, in effetti, che il giudice a quo abbia ritenuto che «la motivazione» che compare nella colonna di destra, e cioè che «(...) la funzione di telefax costituisce la funzione principale dell'apparecchio» sia da interpretare nel senso che, per tutti gli apparecchi multifunzionali che corrispondono alla descrizione contenuta nella colonna di sinistra, il legislatore comunitario ha stabilito che la funzione principale non può essere che quella di telefax.
15. Da questa lettura del regolamento, il giudice a quo ha tratto la conclusione che gli era vietato tenere conto delle caratteristiche specifiche degli apparecchi «HP Office Jet», per classificarli in una voce diversa.
16. Ed è proprio questa sua perplessità di fronte a quello che sarebbe un divieto assoluto di procedere ad una valutazione caso per caso, che ha portato il giudice nazionale a dubitare della validità del regolamento, e a ricorrere alla procedura prevista dall'art. 234 CE.
17. Dico subito che, se effettivamente il regolamento n. 2184/97 avesse inteso vietare la possibilità di tenere conto delle caratteristiche proprie di un dato apparecchio multifunzionale, non potrei che condividere la perplessità del giudice nazionale.
18. Si sarebbe, in effetti, di fronte a un regolamento che, pur presentandosi come applicazione della nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata, pretenderebbe di stabilire la regola che gli apparecchi multifunzionali che associano telefax, stampante, scanner e fotocopiatrice e che corrispondono alla descrizione della colonna di sinistra dell'allegato, hanno necessariamente come funzione principale quella di telefax.
19. Sono tuttavia convinto che questa non sia questa la lettura corretta da dare al regolamento n. 2184/97, tanto più che la Commissione stessa, che ne è l'autore, ne dà, nelle sue osservazioni, una lettura molto diversa, e in termini particolarmente chiari e convincenti.
20. Inizio con il ricordare, con la Commissione, che un regolamento di classificazione viene da essa stessa adottato, su parere del comitato del codice doganale, ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto possa porre difficoltà o essere oggetto di una controversia.
21. Non è una classificazione astratta, dato che si tratta di risolvere il problema posto da un particolare prodotto. Ma, come sostiene la Commissione, il regolamento di classificazione ha una portata generale, in quanto si applica non a un operatore determinato ed ad un'operazione specifica, ma alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale.
22. Il regolamento di classificazione rappresenta l'applicazione di una regola generale ad un caso particolare, e comporta, quindi, un'indicazione sull'interpretazione di questa regola, che può essere utilizzata dall'autorità incaricata della classificazione di un prodotto identico o simile.
23. La Commissione giustifica questo approccio dialettico, che permette di superare la contrapposizione tra il particolare e il generale, facendo valere tre elementi:
«- E' indispensabile garantire un'interpretazione coerente della nomenclatura combinata, e il ragionamento per analogia contribuisce a questa coerenza.
- E' auspicabile garantire la parità di trattamento tra gli operatori, parità che sarebbe a rischio se, pur in condizioni simili, fossero date loro risposte differenti.
- Infine, se il ragionamento per analogia non si estendesse alle merci simili a quelle a cui si rivolge direttamente il regolamento della Commissione, questo potrebbe spingere gli operatori ad eludere la classificazione così stabilita, modificando, in maniera marginale, qualche caratteristica dei loro prodotti al solo scopo di sfuggire ad una classificazione le cui conseguenze si rivelino economicamente sfavorevoli».
24. Ma queste considerazioni, che mi appaiono più che legittime, non significano in alcun modo, come rileva la Commissione, che la soluzione data da un regolamento di classificazione, adottato per un prodotto particolare, possa essere trasposta, senza esitazione e automaticamente, ad un prodotto simile. Al contrario, si impone una grande prudenza, come, d'altra parte, ogni volta che si ricorra al ragionamento per analogia.
25. Non deve quindi ritenere che la classificazione operata dal regolamento n. 2184/97 valga per tutti gli apparecchi multifunzionali che raggruppano le stesse funzioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche proprie.
26. Desidero sottolineare, poi, che quello che compare nella colonna di destra dell'allegato al regolamento come «motivazione» della classificazione deve essere letto integralmente. Ora, questa precisa che «la classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 di cui alla sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 21 00».
27. E' dunque in applicazione, tra l'altro, della nota 3 della sezione XVI - che impone di tenere presente la funzione principale dell'apparecchio - che è stata effettuata la classificazione alla voce 8517 21 00.
28. Non c'è ragione, perciò, di dubitare dell'affermazione della Commissione, secondo la quale è stata scelta la voce 8517 21 00 perché è stato constatato, in concreto, che la funzione di telefax costituiva la funzione principale, anche se il regolamento può sembrare ellittico sulle ragioni per le quali la Commissione è arrivata a questa conclusione. In ogni caso, il regolamento non afferma affatto che la presenza del telefax tra le funzioni assicurate da un apparecchio multifunzionale porti necessariamente alla conclusione che è questa la funzione prevalente sulle altre e che determina la classificazione.
29. D'altra parte, se così fosse, il regolamento sarebbe viziato da una contraddizione interna in quanto, pur pretendendo di applicare la nota 3 della sezione XVI, priverebbe di ogni interesse l'esame imposto da quella regola. E una tale contraddizione non potrebbe che intaccarne la validità.
30. E' da notare, infine, che un regolamento successivo, il regolamento (CE) della Commissione 9 marzo 1999, n. 517 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata , sul quale tanto la Hewlett Packard quanto la Commissione richiamano l'attenzione, confermerebbe, se ce ne fosse bisogno, che il regolamento n. 2184/97 non ha mai inteso far prevalere sistematicamente, per gli apparecchi multifunzionali che raggruppano scanner, stampante, telefax e fotocopiatrice, la funzione di telefax.
31. Il punto 2 dell'allegato di questo regolamento si presenta così:
>lt>1
32. Come rileva la Commissione, questo regolamento coesiste con il regolamento n. 2184/97 e se comporta, per un apparecchio multifunzionale che potrebbe presentare somiglianze tanto con l'apparecchio che ha dato luogo alla classificazione operata dal regolamento n. 2184/97 quanto con il materiale della gamma «HP Office Jet», una classificazione diversa da quella operata da quest'ultimo regolamento, è, evidentemente, perché la valutazione in concreto ha permesso di constatare che non si trattava, di fatto, di un prodotto identico a quello classificato nel 1997. Si tratta, qui, di una ipotesi in cui c'è somiglianza e non identità, e in cui tale somiglianza non è sufficiente a giustificare un'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione anteriore.
33. D'altronde, e contrariamente al parere del Governo francese, non ritengo che il punto 1 del regolamento 517/1999 confermi il punto di vista secondo cui ogni apparecchio che abbia la funzione di telefax dovrebbe automaticamente essere trattato come se questa fosse la sua funzione principale. Si trattava, in effetti, in quel caso, di un apparecchio che può avere, oltre alle funzioni di telefax, scanner, di stampante e di fotocopiatrice, le funzioni di telefono su filo e di segreteria telefonica. Sarebbe stato, dunque, inconcepibile classificarlo alla voce «8471 - Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità (...).» Quell'apparecchio non poteva che rientrare nella voce «8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo (...)».
34. Non c'è alcun dubbio che, in mancanza di identità tra i due apparecchi, sia l'esame delle caratteristiche proprie di ciascuno dei due che ne determina la sua classificazione, e non una delle sue funzioni che si veda arbitrariamente riconoscere una preminenza di principio.
35. Quanto agli apparecchi della gamma «HP Office Jet», il giudice nazionale non domanda, come gli aveva invece suggerito la Hewlett Packard, sotto quale voce avrebbero dovuto essere classificati, e non mi sembra che la Corte debba impegnarsi su questa strada.
36. Certo, la Hewlett Packard, nelle sue osservazioni, fornisce una grande quantità di elementi che le sembrano pertinenti ai fini di questa classificazione, e il Governo francese, nelle sue, indica una serie di ragioni per le quali, indipendentemente dall'applicazione del regolamento n. 2184/97, questi prodotti dovrebbero rientrare nella voce 8517 21 00.
37. La Commissione, invece, non affronta veramente la questione, accontentandosi di sostenere che gli apparecchi della gamma «HP Office Jet» presentano differenze sostanziali, che essa enumera molto brevemente, rispetto all'apparecchio la cui classificazione aveva fatto oggetto del regolamento n. 2184/97. Questo riserbo è perfettamente comprensibile, dato che la sola lettura della decisione di rinvio non permette di avere una conoscenza sufficientemente approfondita delle caratteristiche di questi apparecchi.
38. Vorrei, peraltro, sottolineare che la perplessità del giudice nazionale, così come espressa nella decisione di rinvio, non verte sul modo in cui si debba procedere per classificare i prodotti della gamma «HP Office Jet», in quanto il ragionamento seguito dal suddetto giudice attesta, al contrario, che egli è perfettamente a conoscenza del procedimento da seguire, ma verte sulla possibilità di intraprendere un tale procedimento, tenuto conto del regolamento n. 2184/97.
39. Per questi motivi non nutro dubbi sul fatto che, una volta che la sentenza della Corte abbia eliminato l'ostacolo che quel regolamento sembrava rappresentare per il giudice nazionale, la classificazione dei prodotti in questione dovrebbe potersi operare senza grosse difficoltà.
40. Si definirà quale sia la funzione principale degli apparecchi di cui si tratta, esaminando attentamente qual è il loro apporto in termini di prestazioni alle diverse funzioni che essi possono assolvere, confrontando queste prestazioni con quelle di apparecchi specializzati in queste diverse funzioni, tenendo conto del loro grado di autonomia rispetto al computer al quale saranno collegati e chiedendosi se abbia, o no, importanza l'assenza della carta per il fax al momento dell'importazione.
41. In compenso, andranno esclusi alcuni degli elementi che la Hewlett Packard aveva messo in evidenza, - tra cui la vocazione tradizionale di questa azienda - e che sono estranei ai criteri di classificazione utilizzati dalla nomenclatura combinata.
42. Peraltro, se la Corte non è chiamata a dare una classificazione agli apparecchi della gamma «HP Office jet», essa è invece tenuta a rispondere alla questione sulla validità che è stata sollevata dal giudice nazionale. Alla luce di quella che mi sembra essere l'interpretazione corretta del regolamento n. 2184/97, la risposta si impone quasi da sola. Il regolamento in esame, dal momento che ha classificato alla voce 8517 21 00 apparecchi multifunzionali la cui funzione principale è effettivamente quella di telefax, e che non ha inteso stabilire in via di principio che tutti gli apparecchi che riuniscono le funzioni di stampante, di fotocopiatrice, di telefax e di scanner debbano essere classificati come telefax, è perfettamente valido.
43. Certo, si può avere qualche riserva sul modo in cui è stata espressa la motivazione della classificazione operata da questo regolamento, atteso che, come attestato dalla questione posta dal giudice di rinvio, questa motivazione non esclude completamente il rischio di una interpretazione errata. Sarebbe stato di gran lunga preferibile che fossero state meglio chiarite le ragioni che hanno permesso di attestare la preminenza della funzione di telefax, cosa che avrebbe permesso di constatare che tale preminenza era apparsa a seguito di un esame in concreto. Ma il fatto che la motivazione non sia, nel caso di specie, perfetta non è, a mio parere, sufficiente a inficiare la validità del regolamento in oggetto, tanto più che, come penso di aver dimostrato, una attenta lettura dell'insieme della motivazione che figura nella colonna di destra dell'allegato permette, attraverso il riferimento alla nota 3 della sezione XVI, di capire che la classificazione operata è il risultato di un esame in concreto.
Conclusioni
44. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, sopra, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata del tribunal d'instance de Paris 7 nel senso che dall'esame del punto 3 dell'allegato del regolamento (CE) 3 novembre 1997, n. 2184, della Commissione del relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non è emerso alcun elemento atto ad inficiarne la validità.
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