Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede a questa Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di emanare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio (1) (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad esse incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2 A termini dell'art. 22, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entra il 30 giugno 1996. A termini del medesimo articolo essi erano ottenuti ad informare immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni emanate.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico, la Commissione avviava il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE).
4 Con lettera di diffida del 16 gennaio 1997, la Commissione intimava alla Repubblica ellenica di presentare osservazioni entro il termine di due mesi.
5 Non avendo il governo ellenico risposto a tale comunicazione, la Commissione notificava al medesimo, in data 2 ottobre 1997, un parere motivato in cui veniva invitato a conformarsi alla direttiva entro il termine di due mesi.
6 Con lettera 22 giugno 1998, il governo ellenico comunicava alla Commissione un progetto di legge diretto alla trasposizione della direttiva.
7 In data 13 aprile 1999 la Commissione proponeva il presente ricorso.
8 La Repubblica ellenica, benché chieda nelle conclusioni il rigetto del ricorso, non contesta le censure dedotte nei suoi confronti. Infatti, nella controricorso essa osserva che il provvedimento di trasposizione della direttiva sarà sottoscritto quanto prima dai ministri competenti prima di essere presentato al Parlamento.
9 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, suggeriamo di accogliere il ricorso della Commissione (2).
10 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se né è stata fatta domanda. Atteso che la Repubblica ellenica è rimasta soccombente essa deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni formulate dalla Commissione.
Conclusioni
11 Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco a questa Corte di dichiarare che:
«1) Omettendo di mettere in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad esse incombenti ai sensi dell'art. 22, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
(1) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 dicembre 1994 (GU L 365, pag. 10).
(2) - V., ad esempio, le sentenze 15 ottobre 1998, Commissione/Belgio (C-283/97, Racc. pag. I-6081), e Commissione/Grecia (C-386/97, Racc. pag. I-6127).
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