Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ordinanza depositata il 19 aprile 1999, il Bundessozialgericht ha rivolto alla Corte - nell'ambito di una controversia che oppone una lavoratrice migrante all'amministrazione tedesca della sicurezza sociale - un quesito pregiudiziale concernente l'eventuale riconduzione, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali, di un periodo durante il quale un lavoratore subordinato ha educato un figlio in uno Stato membro diverso dalla Germania al vero e proprio «periodo dedicato all'educazione dei figli» («Kindererziehungszeit»), in relazione al quale la legislazione sociale tedesca considera come versati i contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia.
Normativa nazionale pertinente
2. Il sistema previdenziale tedesco consente di prendere in considerazione, nell'ambito dell'assicurazione contro la vecchiaia, i periodi che un lavoratore ha dedicato esclusivamente all'educazione dei figli. Secondo gli artt. 56, n. 1, e 249 del libro VI del Sozialgesesetzbuch (nel prosieguo: l'«SGB VI»), del 18 dicembre 1989, si considerano come versati i contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia con riguardo al «periodo di educazione dei figli» («Kindererziehungszeit»), limitatamente ai primi tre anni di vita di questi ultimi, se nati dopo il 1º gennaio 1992, o al primo anno di vita dei medesimi, se nati prima di tale data. L'art. 57 dell'SGB VI considera inoltre il periodo di educazione di un figlio fino al compimento del 10º anno di età come un «periodo di presa in considerazione», a condizione che anche in tale periodo sussistano tutti i presupposti per il computo di un «periodo di educazione dei figli». Occorre sottolineare che i contributi di cui trattasi hanno natura figurativa, nel senso che il loro computo non è sottoposto alla condizione che essi siano stati effettivamente versati prima o dopo la durata dei periodi dedicati all'educazione dei figli: può pertanto conseguirsi il diritto alla pensione di vecchiaia mediante l'accumulazione dei soli contributi figurativi concernenti i periodi dedicati all'educazione dei figli, senza che alcuna attività lavorativa venga prestata prima o dopo tali periodi.
3. Il beneficio previdenziale previsto dalla legislazione tedesca corrisponde a scelte di politica familiare miranti a consentire che un lavoratore possa occuparsi dell'educazione dei figli senza che i suoi diritti pensionistici vengano compromessi. In tale prospettiva, l'educazione di un figlio viene considerata alla stregua di una prestazione d'interesse generale, ed il periodo ad essa consacrato costituisce una fonte autonoma di diritti pensionistici, ciò anche per garantire la parità di trattamento delle attività svolte in seno alla famiglia .
4. La presa in considerazione dei periodi dedicati all'educazione dei figli è, peraltro, soggetta in diritto tedesco ad un criterio di carattere territoriale. Secondo il precitato art. 56, n. 1, dell'SGB VI, infatti, perché il genitore possa ricevere il beneficio previdenziale occorre che l'educazione dei figli abbia avuto luogo nel territorio della Germania, o almeno sia assimilabile ad un'educazione di questo tipo. L'educazione ha avuto luogo in Germania se il genitore vi risiedeva abitualmente col figlio. Il n. 3 dello stesso articolo precisa che l'educazione dei figli è assimilabile ad un'educazione svolta nel territorio tedesco «quando il genitore che ha svolto i compiti educativi risiedeva abitualmente col figlio all'estero, ed integrava periodi di contribuzione obbligatoria durante l'educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, a motivo dell'attività lavorativa subordinata o non subordinata ivi prestata».
Normativa comunitaria pertinente
5. Ricordo anzitutto che i nn. 1 e 2 dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) assicurano la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Tale libertà «implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro». L'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, l'art. 42 CE) prevede poi che il Consiglio adotti «in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori».
6. Com'è noto, l'atto comunitario fondamentale in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti è il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel prosieguo: il «regolamento 1408»), codificato dal successivo regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 , e più volte modificato ed integrato. Fra le modifiche in questione, riguarda indirettamente la presente causa il regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (nel prosieguo: il «regolamento 2195»).
7. Il regolamento 1408 si applica, secondo l'art. 2, n. 1, «ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri», compresi quei lavoratori frontalieri che l'art. 1, lett. b), definisce come lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro, ma residenti nel territorio di un altro, dove ritornano «ogni giorno o almeno una volta alla settimana». L'art. 4 precisa, ratione materiae, che il regolamento 1408 trova applicazione alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, tra l'altro, le «prestazioni di vecchiaia» e le «prestazioni familiari», intese queste ultime come prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari. Il principio della parità di trattamento viene enunciato all'art. 3, n. 1, del regolamento 1408: «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del [...] regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di tale Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del [...] regolamento». L'illegittimità delle clausole di residenza è invece chiaramente enunciata all'art. 10, n. 1: «Salvo quanto diversamente disposto dal [...] regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice». Ricordo infine che, in base all'art. 13, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento 1408, «il lavoratore cui è applicabile il [...] regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro», e che «il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro».
8. L'allegato VI del regolamento 1408 (nella versione codificata) contiene modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. Tale allegato è stato modificato, con riferimento alla Germania, dall'art. 1, n. 12, lett. b), punto v, del regolamento 2195, il quale ha aggiunto - «con efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1986» - nella rubrica «C. GERMANIA» il punto 19, che recita: «Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione [rectius: legge sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale] (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV».
I fatti di cui alla causa principale
9. La signora Ursula Elsen, di nazionalità tedesca, trasferiva nel mese di maggio 1981 la propria residenza dalla Germania in Francia, ove da allora vive stabilmente col marito ed un figlio, nato nel mese di agosto 1984 in Germania. Fino al mese di marzo 1985 ella ha svolto in Germania un'attività lavorativa soggetta ad obbligo di contribuzione assicurativa, rivestendo dopo il trasferimento della propria residenza in Francia (maggio 1981) lo statuto di lavoratrice frontaliera. L'attività lavorativa della signora Elsen è stata interrotta nel periodo che va dal mese di luglio 1984 a quello di febbraio 1985, in seguito ad un congedo per maternità relativo alla nascita del proprio figlio. A partire dal mese di marzo 1985, la signora Elsen non ha più svolto, né in Germania né in Francia, alcuna attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione assicurativa.
10. Nel mese di settembre 1994, la signora Elsen presentava all'organismo assicurativo federale tedesco per gli impiegati (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte), con sede a Berlino, una domanda con la quale chiedeva che quest'ultimo computasse come periodi assicurativi il «periodo di educazione dei figli» compreso fra il 1º settembre 1984 ed il 31 agosto 1985, nonché il «periodo di presa in considerazione» per l'educazione dei figli dal 22 agosto 1984 al 31 agosto 1994. L'organismo assicurativo competente rigettava la domanda con decisione del 12 settembre 1995, confermata con ulteriore decisione sull'opposizione in data 21 agosto 1996.
11. Il ricorso giurisdizionale presentato dall'interessata contro la decisione definitiva di rigetto della domanda di accertamento veniva respinto dal Sozialgericht di Berlino con sentenza dell'11 agosto 1997. Avverso tale sentenza la signora Elsen proponeva ricorso in cassazione per saltum («Revision») presso il Bundessozialgericht, chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado e l'accertamento dei benefici assicurativi spettantile.
Il quesito pregiudiziale
12. Con la predetta ordinanza di rinvio depositata il 19 aprile 1999, il Bundessozialgericht chiedeva in sostanza alla Corte, in via pregiudiziale, di chiarire se il diritto comunitario imponga o meno di tenere conto, ai fini dei benefici assicurativi previsti dalla legislazione tedesca, di un periodo di educazione dei figli, compiuto prima del 1º gennaio 1986, qualora l'educazione dei figli sia sì avvenuta in un altro Stato membro (nella fattispecie: la Francia), ma il genitore che ha provveduto all'educazione, fin dall'inizio del periodo di tutela della maternità e anche dopo il termine del congedo per maternità, fosse occupato nella Repubblica federale di Germania in qualità di lavoratore frontaliero soggetto all'obbligo di contribuzione assicurativa.
13. Il giudice del rinvio spiega la ragione per la quale il quesito pregiudiziale da lui sottoposto alla Corte dovrebbe ritenersi pertinente ai fini della soluzione da dare alla causa principale. Al riguardo osserva che l'organismo assicurativo tedesco aveva respinto la domanda della ricorrente, rivolta ad includere nel computo dei periodi assicurativi il periodo annuale di educazione del figlio ed il periodo decennale di presa in considerazione della sua educazione, sul rilievo che la pertinente disciplina tedesca richiedeva all'epoca dei fatti che l'educazione del figlio avesse luogo nel territorio della Germania, ossia che il genitore interessato risiedesse in Germania, laddove nel caso di specie il genitore interessato (la signora Elsen) risiedeva in Francia col coniuge sin dal mese di maggio 1981 ed aveva ivi educato il figlio, nonché sull'ulteriore rilievo che tale educazione non poteva considerarsi assimilabile ad un'educazione impartita in Germania. Mancava dunque una fondamentale condizione per l'attribuzione del beneficio assicurativo in questione, una condizione avente carattere indiscutibilmente territoriale. Se tale condizione fosse compatibile col diritto comunitario, il rigetto della domanda della ricorrente sarebbe legittimo, mentre, se non lo fosse, tale rigetto dovrebbe considerarsi illegittimo e la ricorrente avrebbe diritto a fruire del beneficio assicurativo spettantele.
14. Nella prospettiva del giudice del rinvio risulta del tutto ininfluente, ai fini della definizione della controversia, quanto previsto dal punto 19 della rubrica C dell'allegato VI del regolamento 1408, punto introdotto dal regolamento 2195 con effetto a partire dal 1º gennaio 1986. Infatti, il periodo di educazione del figlio della ricorrente ha avuto luogo nei due anni precedenti tale data (1º settembre 1984 - 31 agosto 1995), ed anche il periodo decennale di presa in considerazione di tale educazione inizia il 22 agosto 1984, ben prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Inoltre, anche a prescindere da tali considerazioni, tale disciplina non potrebbe condurre al pieno accoglimento della domanda della ricorrente. Infatti, come spiega lo stesso giudice del rinvio, «l'art. 6 della Mutterschutzgesetz (legge sulla protezione della maternità) ... trova applicazione solo per le persone che hanno un rapporto di lavoro (circostanza che, nel caso della ricorrente, sussisteva solo fino al marzo 1985)»; d'altro canto, «un congedo parentale ai sensi dell'art. 15 della Bundeserziehungsgeldgesetz (legge sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale) poteva essere preso solo a partire dal 1º gennaio 1986, perché tale legge è entrata in vigore soltanto in quella data».
La risposta al quesito
Inquadramento giuridico del problema sollevato dal giudice a quo
15. Per poter individuare le fonti comunitarie sulla cui interpretazione la Corte è chiamata ad esprimersi occorre anzitutto determinare il periodo cui deve farsi riferimento per qualificare la posizione assicurativa di un lavoratore che si trovi nella stessa situazione della ricorrente nella causa principale. Al riguardo rilevo che, secondo l'ordinanza di rinvio, la signora Elsen ha svolto attività lavorativa in Germania fino al mese di marzo 1985, e che questa attività è stata interrotta fra il mese di luglio 1984 ed il mese di febbraio 1985, ossia nel periodo durante il quale ella, avendo dato alla luce un bambino, ha beneficiato dei congedi di maternità previsti dalla legislazione tedesca. La nascita del figlio e le conseguenti necessità educative sono alla base della domanda con la quale l'interessata ha, nel mese di settembre 1994, richiesto che il competente organismo assicurativo tedesco computasse come periodi assicurativi il «periodo di educazione dei figli» compreso fra il 1º settembre 1984 ed il 31 agosto 1985, nonché il «periodo di presa in considerazione» per l'educazione dei figli dal 22 agosto 1984 al 31 agosto 1994. Ne segue che il periodo da prendere in conto per individuare le norme applicabili alla posizione assicurativa oggetto della causa principale, nonché a tutte le posizioni analoghe, è quello che inizia a decorrere dalla nascita del figlio della signora Elsen, avvenuta nel mese di agosto 1984: ciò perché da quel momento sorgono le pretese del lavoratore interessato nei confronti dell'amministrazione previdenziale tedesca.
16. Ciò posto, occorre ora precisare quale sia lo statuto di un lavoratore che si trovi nella condizione in cui si trovava, nel mese di agosto 1984, la ricorrente nella causa principale. Al momento della nascita del figlio, la signora Elsen aveva indiscutibilmente lo statuto di «lavoratore frontaliero» ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento 1408: ella, infatti, era occupata come lavoratore dipendente nel territorio della Germania pur risiedendo nel territorio della Francia, ove ritornava «ogni giorno o almeno una volta alla settimana». Ciò non è contestato né dalla Commissione, né dai governi intervenuti nella presente causa. Pertanto, nell'agosto 1984 la signora Elsen era soggetta alla legislazione previdenziale della Repubblica federale di Germania, di cui era cittadina, ricorrendo così entrambe le condizioni soggettive (sottoposizione alla legislazione di uno Stato membro e cittadinanza di uno Stato membro) alle quali è subordinata, in base all'art. 2, n. 1, l'applicazione ratione personae del regolamento 1408 . Nei suoi confronti risultava pertanto applicabile la disposizione, in precedenza ricordata, di cui all'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento 1408, secondo la quale «il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro». Pertanto, alla data presa in considerazione, cioè nel mese di agosto 1984, un lavoratore che si trovi nella situazione della signora Elsen era sottoposto esclusivamente al regime previdenziale tedesco, benché fosse residente in un altro Stato membro.
17. Si tratta a questo punto di verificare se il computo figurativo dei contributi obbligatori previsto dagli artt. 56, 57 e 249 dell'SGB VI per i periodi dedicati dal genitore all'educazione dei figli rientri, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento 1408, nell'ambito delle «prestazioni di vecchiaia», oppure in quello delle «prestazioni familiari», intese, queste ultime, come prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari. Il giudice del rinvio lascia la questione aperta, nel senso che non accoglie né l'una né l'altra interpretazione: da parte mia, ritengo che il beneficio previdenziale in questione possa nel contempo qualificarsi come prestazione di vecchiaia e come prestazione familiare. Il fatto che il legislatore tedesco abbia previsto il suddetto computo figurativo dei contributi nell'ambito del regime assicurativo obbligatorio contro la vecchiaia non esclude infatti, a mio avviso, che tale tipo di computo possa considerarsi anche come una prestazione previdenziale destinata a compensare carichi familiari: ciò perché il beneficio de quo, da un lato, si inserisce nel quadro dell'assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia, risolvendosi in un meccanismo di computo di contributi figurativi a fronte dei periodi che l'assicurato ha interamente consacrato all'educazione dei figli e, dall'altro, rappresenta una forma di supporto finanziario che lo Stato concede al lavoratore per compensarne i carichi familiari. E' ben vero che tale beneficio si differenzia dall'assegno parentale previsto e regolato dalla Bundeserziehungsgeldgesetz, giacché, come la Corte ha già riconosciuto, esso costituisce una prestazione pecuniaria, di natura non contributiva, corrisposta al lavoratore che garantisce la custodia e l'educazione di un figlio a carico e che per questa ragione non svolge alcuna attività lavorativa o professionale a tempo pieno . Ma è anche vero che esso persegue la stessa finalità di politica familiare che è propria dell'assegno parentale, e che consente ad un lavoratore di dedicarsi esclusivamente all'educazione dei figli senza eccessive preoccupazioni economiche, mantenendo nel contempo un reddito adeguato e una posizione assicurativa stabilmente alimentata da contributi figurativi . In ogni caso, il beneficio previdenziale qui considerato ricade, sia per le sue finalità che per i presupposti della sua attribuzione, nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento 1408 .
18. Appare indiscutibile che un lavoratore che si trovi nella posizione della ricorrente nella causa principale subisca una limitazione al godimento del beneficio previdenziale in questione per effetto della condizione di carattere territoriale prevista dall'art. 56, n. 1, dell'SBG VI. Tale condizione subordina, infatti, la fruizione del beneficio assicurativo al fatto che l'educazione dei figli avvenga nel territorio della Germania o sia assimilabile ad un'educazione di questo tipo. Ciò significa che il genitore che provvede all'educazione deve risiedere abitualmente in Germania col figlio oppure risiedere abitualmente all'estero, ma svolgendovi - durante l'educazione o prima della nascita dei figli - attività lavorative soggette a contribuzione obbligatoria (art. 56, n. 3, dell'SBG VI). Nel caso di specie, la predetta condizione comportava l'impossibilità per un lavoratore come la signora Elsen di beneficiare, in relazione al periodo speso per l'educazione dei figli, del computo figurativo dei contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia previsto dal regime previdenziale tedesco cui tale lavoratore era sottoposto. Infatti, la signora Elsen non risiedeva col figlio in Germania, ma in Francia, ove però non svolgeva attività lavorative di sorta. Può pertanto affermarsi che una condizione territoriale di questo tipo determina la perdita del beneficio previdenziale da parte dell'interessata, per il fatto che il periodo da quest'ultima consacrato all'educazione del figlio in Francia non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia alla quale ha diritto in base alla legislazione tedesca.
19. Posso riepilogare quanto detto in precedenza nei termini seguenti: nel mese di agosto 1984, un lavoratore frontaliero che risiedeva in Francia e lavorava in Germania, ove era regolarmente iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la vecchiaia, non ha potuto fruire di un beneficio assicurativo, qualificabile come prestazione previdenziale e previsto dal sistema tedesco di assicurazione contro la vecchiaia, solo per il fatto di non essere residente nel territorio della Germania. A questo punto è ragionevole chiedersi se una situazione del genere sia compatibile col diritto comunitario.
Le posizioni sostenute nel corso della procedura scritta
20. La Commissione ed il governo tedesco ritengono che la situazione appena descritta non sia incompatibile col diritto comunitario. La possibilità di subordinare la fruizione di certe prestazioni a criteri di carattere territoriale rientrerebbe infatti nella sfera della potestà statale in materia previdenziale, in vista del conseguimento degli obiettivi sociali e finanziari ai quali i sistemi assicurativi nazionali sono finalizzati. Inoltre, la Commissione rileva che la fattispecie in esame presenterebbe un rilievo puramente interno, dal momento che la ricorrente nella causa principale è una cittadina tedesca che pretende di ottenere un beneficio assicurativo previsto e regolato dalla normativa previdenziale dello Stato membro di cui è cittadina.
21. Il governo spagnolo, invece, propende per la tesi dell'incompatibilità col diritto comunitario della situazione di un lavoratore che si trovi nella stessa posizione della signora Elsen. Tale situazione, infatti, sarebbe in contrasto coi criteri di attribuzione dei benefici previdenziali previsti dal regolamento 1408, ed in particolare col principio dell'illiceità di ogni condizione che limiti tali benefici sulla base del luogo di residenza. Più in generale, da parte del governo spagnolo si fa notare che una situazione del genere, a motivo del rilievo comunitario - e non solamente interno - che essa presenta, sarebbe in contrasto col principio della libera circolazione dei lavoratori migranti, di cui al predetto art. 48 del Trattato CE.
Opinione dell'avvocato generale
22. Come giustamente osserva il giudice del rinvio, la fattispecie in esame non presenta un rilievo puramente interno. Si tratta infatti della situazione di un lavoratore frontaliero che nello Stato membro in cui lavora si vede rifiutare un beneficio assicurativo a motivo del fatto che risiede in un altro Stato membro. Esiste dunque un elemento di collegamento con una situazione (il lavoro frontaliero) considerata dal diritto comunitario come fonte di pretese del lavoratore migrante verso lo Stato membro al cui regime previdenziale è soggetto, per cui sia le norme del Trattato CE sulla libera circolazione delle persone che le disposizioni del regolamento 1408 trovano applicazione nel caso di specie. Segue che non può farsi riferimento alla giurisprudenza secondo la quale «le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non possono essere applicate alle attività in cui tutti gli elementi siano circoscritti all'interno di uno Stato membro» .
23. Ciò premesso, non trovo convincente la tesi, sostenuta dalla Commissione e dal governo tedesco, secondo la quale la possibilità di subordinare il godimento di certi benefici previdenziali a condizioni di tipo territoriale rientrerebbe pienamente nella potestà decisionale degli Stati membri in materia previdenziale. Al riguardo riconosco che, alla stregua del diritto comunitario in vigore, «gli Stati membri conservano la competenza ad organizzare i loro sistemi previdenziali» ed hanno quindi la possibilità di determinare le modalità di finanziamento dei rispettivi regimi . Ma occorre anche considerare che, come la Corte ha costantemente affermato, nell'esercizio dei suddetti poteri di organizzazione gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, ed in particolare le norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori . L'inderogabile necessità di assicurare il rispetto della legalità comunitaria è stata, del resto, ribadita dalla Corte anche in relazione ad altri casi di competenze affidate alla potestà degli Stati membri . Ritengo dunque che, nella specie, una normativa nazionale del tipo di quella tedesca qui esaminata non potesse, nemmeno per ragioni di carattere finanziario, introdurre deroghe rispetto al regolamento 1408 ed al principio della libera circolazione dei lavoratori .
24. A tale riguardo, sottolineo che la giurisprudenza della Corte ha interpretato l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento 1408, secondo il quale una persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato «anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro», nel senso che ogni effetto utile di siffatta disposizione verrebbe meno «qualora il requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato membro nel territorio del quale è svolta l'attività subordinata, onde poter fruire del regime assicurativo da essa previsto, potesse essere opposto ai soggetti interessati» . Significativa è pure la precitata disposizione di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento 1408, concernente la «Revoca delle clausole di residenza», secondo la quale le prestazioni previdenziali non possono, in linea di massima, essere compromesse «per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice». Ora, mi sembra che la situazione della ricorrente nella causa principale rientri pienamente nella sfera applicativa degli artt. 10, n. 1, e 13, n. 2, lett. a), del regolamento 1408, dal momento che la condizione della residenza che le viene opposta impedisce che ella possa fruire di un beneficio assicurativo che altrimenti le sarebbe stato sicuramente riconosciuto.
25. Più in generale, ritengo che la condizione in questione confligga col principio della libertà di circolazione dei lavoratori stabilito dall'art. 48, n. 1, del Trattato CE, in quanto la normativa tedesca pone i lavoratori migranti in una condizione deteriore, rispetto ai vantaggi previdenziali di cui ci occupiamo, rispetto ai lavoratori che non si avvalgono della libertà di circolazione. A questo proposito segnalo che la circostanza che la signora Elsen sia cittadina tedesca non rileva ai fini della soluzione del quesito pregiudiziale. Nelle mie conclusioni del 29 settembre 1998 nella causa C-90/97, Swaddling , ho già avuto modo di osservare che dall'art. 48 del Trattato CE può evincersi il principio della parità di trattamento tra il lavoratore migrante e colui che non si sia avvalso della libertà di circolazione, parità che deve essere intesa nel senso che, salvo le eccezioni palesemente fondate sulla cittadinanza e perciò comunque vietate, essa è compatibile con trattamenti differenziati solo se questi ultimi appaiono giustificati da esigenze compatibili col diritto comunitario e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità . Del resto, la Corte ha più volte dichiarato che il precitato art. 48 attua un principio fondamentale sancito dall'art. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 3 CE, lett. c)], secondo il quale «l'azione della Comunità importa l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone» . In tale prospettiva, il Trattato CE è sicuramente di ostacolo a normative nazionali che sfavoriscano i cittadini comunitari qualora questi intendano svolgere attività economiche nel territorio di uno Stato membro: pertanto, eventuali disposizioni nazionali che dissuadano un lavoratore dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione costituiscono «ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati» . Applicando questi principi, si deve ritenere che, nel caso di specie, un lavoratore che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale subisca una limitazione nell'esercizio di un suo diritto fondamentale, quello alla libera circolazione, nella misura in cui la legislazione tedesca anteriore al 1º gennaio 1986 subordinava la fruizione di alcuni benefici previdenziali miranti a favorire l'educazione dei figli alla condizione che l'educazione avesse luogo in Germania e che, dunque, il lavoratore interessato risiedesse in territorio tedesco coi figli.
26. La tesi che ho proposto non è in contraddizione con quanto previsto al punto 19 della rubrica C dell'allegato VI del regolamento 1408, punto introdotto dal regolamento 2195 con efficacia a partire dal 1º gennaio 1986. La disposizione in questione consente infatti di prendere in considerazione - ai fini del computo figurativo dei contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia - anche il periodo durante il quale il lavoratore interessato educa un figlio in un altro Stato membro, ma subordina tale possibilità a condizioni ben precise: occorre infatti che il lavoratore si trovi in congedo di maternità o in congedo parentale e che non abbia avuto un'occupazione qualificata come «minore» dalla legislazione tedesca. Ora, mi sembra che la nuova disposizione inserita nel regolamento 1408 non abbia lo scopo di innovare rispetto al passato, nel senso che essa non introduce un beneficio assicurativo prima non previsto, ma piuttosto regolamenta in dettaglio il regime applicabile ad una situazione che in precedenza dava luogo ad alcune incertezze interpretative (come del resto dimostra il quesito pregiudiziale di cui mi occupo). In tale prospettiva, la risposta che propongo di dare al quesito non interferisce con la scelta di politica legislativa operata dal Consiglio nel 1991, scelta che, sia in ragione della formulazione letterale della novella che della decorrenza della sua efficacia, non riguarda direttamente la situazione della ricorrente nella causa principale.
Conclusioni
27. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente al quesito proposto dalla giurisdizione di rinvio:
«L'art. 48, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, l'art. 39 CE, n. 1), e gli artt. 10, n. 1, e 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale come quella vigente in Germania prima del 1º gennaio 1986, secondo cui i periodi dedicati da un lavoratore frontaliero all'educazione dei figli vengono presi in considerazione ai fini del calcolo figurativo dei contributi obbligatori per l'assicurazione contro la vecchiaia solo a condizione che l'educazione dei figli abbia luogo in Germania o sia assimilabile ad un'educazione di questo tipo».
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