Conclusioni dell avvocato generale
Contesto giuridico e fattuale
1 La Commissione ha proposto il presente ricorso nei confronti della Repubblica ellenica ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), facendo valere la mancata trasposizione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (1), che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (in prosieguo: la «direttiva»).
2 La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano - secondo le modalità previste per i diversi settori ed attività - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti interessati. L'importo consentito del contributo è stabilito in dettaglio, mentre gli Stati membri sono autorizzati a modificare i contributi secondo metodi specificati, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d'ispezione. La direttiva prevede anche uno scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. L'art. 4, n. 1, della direttiva dispone, per quanto riguarda i termini della trasposizione, quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1_ luglio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1_ luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1_ luglio 1997.
Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A».
3 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva, il 5 novembre 1997 la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida, ingiungendole di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. Appare evidente che questa lettera deve essere interpretata come facente riferimento agli obblighi stabiliti all'art. 4, n. 1, punti i), ii) e iii), della direttiva e non a quelli per i quali il termine era posticipato al 1_ luglio 1999. La Commissione ha ritenuto insufficiente la replica dell'8 gennaio 1998, secondo la quale i provvedimenti necessari alla trasposizione erano in corso di preparazione, ed ha inviato, il 29 luglio 1998, un parere motivato, concludendo che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva. Il 19 aprile 1999, in mancanza di reazioni, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Esso è fondato sull'art. 4 della direttiva, sull'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 140 CE) e sull'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE). La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della direttiva nonché condannare la Repubblica ellenica alle spese.
4 Dal titolo dell'art. 4, n. 1, della direttiva, alla base del suo ricorso, risulta chiaramente che la Commissione non chiede - il che non potrebbe - una condanna relativa agli obblighi stabiliti dal capitolo III, sezione I, dell'allegato A della direttiva, rispetto ai quali gli Stati membri dovevano conformarsi entro il termine del 1_ luglio 1999. Sebbene la pronuncia sia chiesta in termini generici, è evidente che quest'ultima parte deve essere esclusa dall'oggetto di questo procedimento (2).
5 Nella sua difesa il governo ellenico chiede alla Corte di respingere il ricorso. Esso sostiene che in un progetto di legge già firmato è stata inserita una disposizione che consente ai Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura di adottare congiuntamente decreti in attuazione o meno di atti comunitari, che impongono oneri su ispezioni e controlli veterinari, fissano l'importo di tali oneri, identificano i soggetti obbligati al pagamento di detti oneri e le autorità competenti per la loro raccolta, determinano l'uso al quale sono destinati gli oneri e disciplinano tutti gli altri aspetti rilevanti.
6 Tutto ciò non mi pare costituire una difesa adeguata nei confronti del ricorso della Commissione. Il governo ellenico non ha allegato che tale disposizione è entrata in vigore, né lo ha fatto alla scadenza tanto dei diversi termini di attuazione stabiliti per le diverse parti della direttiva, quanto del termine fissato nel parere motivato. La sua descrizione come disposizione contenuta in un «progetto di legge» implica evidentemente il contrario.
7 Poiché la Commissione, a mio avviso, ha provato con successo le sue allegazioni riguardanti il mancato adempimento dell'obbligo della Repubblica ellenica di trasporre la direttiva, salvo il capitolo III, sezione I, dell'allegato A della stessa, le sue spese dovrebbero essere risarcite conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Conclusione
8 Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte:
- dichiari che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 1, punti i), ii) e iii), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
- condanni la Repubblica ellenica alle spese del procedimento.
(1) - GU L 162, pag. 1.
(2) - V. sentenza 17 febbraio 1970, causa 31/69, Commissione/Italia (Racc. pag. 25, punti 11-14).
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