Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa la Commissione ha presentato un ricorso volto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva suddetta.
2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima al più tardi il 21 novembre 1996.
3 In sede di osservazioni, presentate alla Corte il 19 maggio 1999, il Granducato di Lussemburgo non contesta la mancata adozione dei necessari provvedimenti. Esso spiega però che le ragioni inerenti al ritardo hanno carattere esclusivamente procedurale, e fa all'uopo riferimento alle concrete difficoltà procedurali insorte.
4 Stando così le cose, il ricorso della Commissione è fondato.
Conclusione
5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe così pronunciarsi:
1) non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese di causa.
(1) - GU L 319, pag. 14.
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